Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2124/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Felici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cingoli (MC), Via Roma, 41, in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
contro
Ing. ( c.f. : ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv.Ugo Marciello e dall'Avv. Francesco Gitto e con loro elettivamente domiciliato in
Cingoli, presso la in virtù di mandato a margine della comparsa di Controparte_2
costituzione;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice :
“…in accoglimento della domanda giudiziale di querela di falso di cui alla citazione che precede, il contenuto si intende qui integralmente riportato e trascritto, così giudicare:
1
competente, fascicolo di ufficio e delle parti opponente ed opposta comprendente il fascicolo del procedimento monitorio rep. N. 1026/2016, Decreto Ingiuntivo n. 1979/2016, a sua volta comprendente la copia fotostatica della presunta scrittura privata del 14-07-2015 oggetto della presente querela di falso;
Previo Ordine di Esibizione ex art. 210 cpc e Produzione del Documento Originale scrittura privata del 14-07-2015, sicuramente in possesso dell'Ing. Controparte_1
Previo Sequestro del documento originale scrittura privata del 14-07-2015 siccome in
Possesso dell'Ing. il tutto qualora il Giudice lo ritenga necessario, Controparte_1
effettuato l'interpello ex art. 222 cpc, qualora il Giudice ritenga di dover rinnovare tale incombente già effettuato davanti al Giudice di Pace di Macerata Dr.ssa La Iacona alla udienza del 14 Giugno 2017, dichiarare la falsità delle asserite sottoscrizioni apposte su detto documento scrittura privata del 14-07-2015, nonché dell'intero contenuto del documento stesso affinché detta falsità sia opponibile erga omnes, il tutto con condanna ex art. 96 cpc della parte convenuta per responsabilità aggravata, dal momento che questa difesa ritiene che la parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e dunque si chiede che la parte convenuta venga condannata ad un risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio nella sentenza che disporrà la soccombenza dell'ing. Controparte_1
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Parte convenuta :
“…rigettare ogni avversa istanza domanda ed eccezione, dichiarando improponibile,
inammissibile ed improcedibile la domanda attorea;
accertare l'assenza di regolare e tempestivo disconoscimento e quindi ritenere per riconosciuto e valido il documento oggetto di querela di falso;
2 accertare e dichiarare carente la domanda introduttiva in relazione all'accertamento negativo del documento oggetto di querela di falso;
condannare parte avversa al pagamento di tutte le spese ed onorari di causa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con proposizione di querela di falso ex art. 221 cpc ed istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc, il Sig.
conveniva l'Ing. davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1 Controparte_1
Macerata disconoscendo la scrittura privata “ad integrazione della scrittura privata di transazione del 11/12/2024” datata 14/07/2015 prodotta in fotocopia posta a fondamento del monitorio, espressamente dichiarando la falsità del documento sia nel contenuto,
asseritamente mai conosciuto dal , sia nelle sottoscrizioni asseritamente riferite al Pt_1
e proponeva formale querela di falso debitamente sottoscritta in originale dal Pt_1 Pt_1
nel testo della propria citazione in opposizione invocando l'esibizione dell'originale
[...]
della scrittura stessa, e la non genuinità delle due sottoscrizioni del “quella Parte_1
sulla prima facciata a margine e quella in calce alla seconda facciata- allegando a supporto perizia grafologica.
Si costituiva in giudizio l'Ing. contestando l'infondatezza e la strumentalità della CP_1
opposizione.
Con ordinanza del 20/06/2017 il Giudice di Pace di Macerata, rilevato che il convenuto opposto intendeva avvalersi del documento disconosciuto, autorizzava la presentazione della querela di falso e, dichiarata la propria incompetenza, rimetteva le parti dinanzi a questo
Tribunale per il relativo procedimento e, ritenendo sussistenti i gravi motivi di legge di cui all'art. 649 cpc, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il sig. , dunque conveniva ritualmente in giudizio l'ing dinanzi a questo Pt_1 CP_1
Tribunale per sentire accogliere le conclusioni emarginate e l'ing. si costituiva in CP_1
3 giudizio contestando l'atto di citazione avversario perché infondato in fatto e diritto,
eccependo l'inammissibilità delle domande e l'ampliamento della domanda introduttiva dell'attore ed in via preliminare l'inammissibilità della proposta querela di falso.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, a seguito dello scambio delle memorie veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto ed ordinato al medesimo di esibire e produrre in giudizio l'originale della scrittura privata del 14/07/2015.
Alla udienza del 18/11/2019 l'ing. dichiarava che intendeva avvalersi della CP_1
scrittura privata del 14/07/2015 ed esibiva e produceva in originale la scrittura privata medesima, di cui veniva disposta la custodia in cassaforte a cura della Cancelleria, quindi veniva dichiarata ammissibile la querela di falso.
Con ordinanza del 24/04/2020 veniva ammessa CTU grafologica volta alla verifica e accertamento della apocrifia delle firme riferite al nella scrittura privata disconosciuta Pt_1
del 14/07/2015
All'esito, con ordinanza 08/08/2021 venivano respinte le ulteriori istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni,
quindi la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
cpc.
La domanda attorea appare fondata e va accolta.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità avanzate da parte convenuta,
nello specifico:
- quanto alla ritenuta necessità della azione di accertamento negativo in luogo della proposta querela di falso al fine della contestazione della scrittura privata, il rilievo risulta infondato,
poiché il principio giurisprudenziale cui rinvia il convenuto a supporto della propria eccezione statuisce specificamente solo in ordine alla autenticità del testamento olografo e non della scrittura privata non riconosciuta, come nel caso che ci occupa, e pertanto risulta del tutto inconferente;
4 - quanto alla tardività del disconoscimento, appare del tutto infondato il rilievo atteso che sin dal giudizio dinanzi al Giudice di Pace, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente dichiarava di disconoscere la scrittura del 14/07/2015 e di proporre Pt_1
querela di falso;
inoltre non v'è prova in atti che tale scrittura sia stata prodotta dall'ing già in sede di ATP n. 2848/16 RG Trib di Macerata, come sostenuto dal convenuto, CP_1
non ritenendo sufficiente a tal fine la mera citazione della scrittura medesima nel corpo dell'atto di costituzione del convenuto nel procedimento di Atp, ben potendo il documento non essere stato prodotto in giudizio nonostante l'indicazione dello stesso nel corpo dell'atto;
- quanto alla inammissibilità della querela di falso perché la scrittura impugnata non è dotata di fede privilegiata, non essendo nè un atto pubblico nè una scrittura privata autenticata, il rilievo di parte convenuta non ha pregio. Infatti, la parte cui sia riferita una scrittura privata non riconosciuta, per la quale dunque non sia necessario esperire querela di falso, può sempre proporre querela in via principale al fine di negare definitivamente la genuinità del documento;
ciò in quanto in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento, appunto la querela di falso, più gravoso, ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes ( Cass. Civ Sez VI ord. 05/06/2020 n. 15823- Cass. n.
2152/2021) .
Nel merito, all'esito della espletata CTU, che appare completa ed esaustiva, nonché
adeguatamente supportata tecnicamente, ed esente da vizi logici, deve dichiararsi la falsità
delle sottoscrizioni apparentemente riferibili al , apposte a margine della prima Parte_1
facciata ed in calce alla seconda facciata della scrittura privata del 14/07/2015. Afferma infatti con sicurezza il CTU Dott. : “Quanto sopra esposto porta a concludere con Persona_1
certezza tecnica che le sottoscrizioni X1 e X2 non sono riconducibili alla mano del firmatario
apparente, . Parte_1
In considerazione di alcune significative caratteristiche grafologiche rilevate in X1X2 (la
5 pressione piatta, le soste e le riprese, la mancanza di coerenza ritmica, i momenti di
esitazione, le forme goffe e maldestre, l'innaturale lentezza, la variazione dello spessore del
tratto, il tentativo di rendere assimilabili certe forme letterali es. le Maiuscole “D,S” o le due
“dd”) si conclude affermando che esse sono state vergate da altro soggetto imitando
pedissequamente le firme autografe di di cui possedeva esemplari usati come Parte_1
modello””.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 55/14, e quelle di CTU e di CTP di parte attrice, di cui in atti v'è prova del relativo esborso, seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico della parte convenuta ing. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la querela di falso promossa da nei confronti dell'Ing. Parte_1
e per l'effetto dichiara la falsità delle due sottoscrizioni apparentemente Controparte_1
riferibili al sig. apposte sulla scrittura privata tra le parti del 14/07/2015 ( a Parte_1
margine della prima facciata ed in calce alla seconda facciata), nonché dell'intero documento.
Condanna il convenuto Ing. al rimborso in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00 oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 185,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese di CTU come liquidate con decreto del 26/05/21 e di CTP Dott. pari ad € 1.522,56. Per_2
Così deciso in Macerata il 26/01/2025 .
Il giudice on.
Dott.Barbara Silenzi
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