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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 13635/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13635/2022 R.G. promossa da
, n. il 28/06/1964 a FRATTAMAGGIORE (NA), rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. MONTELLA NICOLA come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA come da procura in atti
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. DE PAOLI DANIELA come da procura in atti.
RESISTENTI
NONCHE'
1 in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 25/10/2022, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120229016608320/000, notificata il 15/09/2022, avente ad oggetto gli avvisi di addebito relativi ai contributi IVS per gli anni dal 2008 al 2018 (n. 3712012000900221400;
37120120014614356/000;37120120014734852/000;37120130001977962/000;3712013000833859/
000;37120140002558181/000;37120140009297247/000;37120170008352636/000;3712019000161
7374/000) per un totale pari ad € 79.791,83.
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' la e Controparte_4 CP_5
l' al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento, assumendo, a CP_3 fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento: la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
l'inesistenza della notifica;
la prescrizione del credito anche successiva alla notifica delle cartelle nonché l'insussistenza dei requisiti richiesti per il versamento dei contributi pretesi. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' che hanno chiesto a vario Controparte_6 CP_3 titolo il rigetto del ricorso.
Seppur ritualmente convenuta, la on si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_5
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Va, in via preliminare, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
2 Nel caso di specie, essendo stata la ricorrente destinataria di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo, pertanto, diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il CP_ principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento opposta risulta infondata avendo parte resistente fornito prova della regolare notifica della stessa (cfr. allegati alla memoria di costituzione dell' . CP_3
Ed infatti, l'avviso di addebito n. 3712012000900221400, relativo ai contributi dal 2008 al 2011, risulta regolarmente notificato in data 08.12.2012 e, dunque, prima del decorso del termine di prescrizione quinquennale (cfr. racc. firmata in atti).
Allo stesso modo, gli altri avvisi di addebito oggetto dell'atto opposto (n.
37120120014614356/000;37120120014734852/000;37120130001977962/000;3712013000833859/
000;37120140002558181/000;37120140009297247/000) risultano notificati per compiuta giacenza prima del decorso del termine prescrizionale (cfr. racc. in atti, all. memoria ). CP_3
Ed ancora, dalla documentazione versata in atti dall' , risulta regolarmente notificato, altresì, CP_3
l'avviso di addebito n. 37120170008352636/000.
Nel caso di specie, trova, difatti, applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è, dunque, quello quinquennale.
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per
3 la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L.
890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI ,
12/11/2018, n. 28872).
Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).
Ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, tra cui, senza dubbio, rientra la prescrizione.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto, occorre rilevare quanto segue.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall' 1 gennaio CP_3
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_1
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SSUU n.
23397 del 2016).
Il termine di prescrizione è, per tali ragioni, quello quinquennale.
Anche tale motivo di doglianza risulta infondato atteso che, alla data dell'invio dell'intimazione in questa sede impugnata, non risultava maturato il termine prescrizionale citato.
Ed infatti, il decorso del termine è stato, altresì, interrotto dalla notifica ex art. 140 c.p.c. dell'intimazione di pagamento n. 07120169044407948000, relativa agli avvisi di addebito impugnati in questa sede (n. 3712012000900221400;37120120014614356/000;
37120120014734852/000;37120130001977962/000;3712013000833859/000;37120140002558181/
4 000;37120140009297247/000) depositata presso la casa comunale (cfr. all. Controparte_2
).
[...]
Sul punto, si evidenzia che la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. si perfeziona nei confronti del destinatario con la spedizione della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla stessa.
Nel caso di specie, la notifica risulta perfezionata in data 11.05.2017.
Per tali ragioni, alla data dell'invio dell'intimazione in questa sede impugnata, non risultava maturato il termine prescrizionale citato, considerati anche i periodi di sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. n.
183 del 2020.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, delle spese di lite che si liquidano per ciascuna in € 3.200,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari;
3. nulla nei confornti di CP_5
Si comunichi.
Aversa, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino
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