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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 851 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SARTORI ILARIA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SARTORI ILARIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/05/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
AFFIDAMENTO MINORE.
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1 nella nuova residenza sita in San Giovanni in Marignano (RN) Via Case Nuove n. 641/c, di proprietà della stessa e ad ella assegnata quale genitore collocatario della minore.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggior rilevanza per la minore quali ad esempio salute, istruzione, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà separatamente, tenendo conto della collocazione della minore. I genitori si impegnano a provvedere alla cura, educazione ed istruzione della minore ed a garantire a la loro presenza nonché la frequentazione con le rispettive famiglie Per_1
d'origine, impegnandosi a collaborare e portarsi il reciproco rispetto.
MODALITA' DI AFFIDAMENTO.
Le frequentazioni fra padre e figlia, attesa la tenera età di e le sue abitudini, avverranno secondo il Per_1 seguente calendario:
- due pomeriggi alla settimana es. martedì e giovedì, con rientro per cena,
- sabato e domenica alternati per l'intera giornata, escluso il pernottamento,
- resta inteso che, con l'accordo dei genitori, tale regolamentazione potrà subire delle variazioni.
In punto alle festività resterà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
- Viglia di Natale e Santo Natale ad anni alterni, così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo per l'intera giornata escluso pernottamento. Il padre preleverà dalla sua abitazione ed ivi la ricondurrà Per_1 agli orari concordati.
Al raggiungimento dell'età scolare della figlia minore la stessa, con gradualità e compatibilmente Per_1 con le sue esigenze e quelle dei genitori potrà trascorrere con il padre il fine settimana, alternato, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera quando verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna.
pagina 2 di 4 Sempre a decorrere da tale periodo e compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori Per_1 potrà trascorrere con il padre, ad anni alterni, le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio mentre le festività pasquali prevedranno l'alternanza del giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche potrà trascorrere con il padre un periodo di 14 giorni, non Per_1 consecutivi, da comunicarsi entro il mese di maggio.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO.
Il padre, in considerazione dell'attuale situazione economica, verserà alla Sig.ra quale Parte_1 contributo al mantenimento della minore, la somma di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Le spese straordinarie saranno quelle considerate e regolamentate dal Protocollo Tribunale Bologna. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il 10 del mese successivo. Onde prevenire conflitti i genitori dichiarano consensualmente di adottare mezzi di comunicazione anche per vie brevi, quali messaggi, ed in caso di mancata risposta si considererà rilasciato il consenso.
Le spese della figlia saranno fiscalmente a carico dei genitori al 50%, salvo diverso accordo, mentre l'assegno unico rimarrà a favore della Sig.ra se richiesto e concesso. Parte_1
ACCORDI PATRIMONIALI.
I Signori e convengono espressamente che al raggiungimento del Parte_1 Parte_2 diciottesimo anno di età di la madre provvederà ad intestare alla figlia la nuda proprietà della casa Per_1 familiare di sua proprietà sita in San Giovanni in Marignano (RN) alla Via Case Nuove n. 641/C, distinta al Catasto f 7 particella 16 sub 1,20,14,15,22 mantenendone l'usufrutto in suo favore. Le spese per l'atto pubblico saranno divise al 50% tra i genitori.
Al perfezionamento di tale condizione, ora per allora, i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto e nulla avere a che pretendere a qualsiasi titolo.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] il [...], si attengano alle condizioni Per_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento/spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. SARTORI ILARIA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. SARTORI ILARIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 08/05/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
AFFIDAMENTO MINORE.
La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_1 nella nuova residenza sita in San Giovanni in Marignano (RN) Via Case Nuove n. 641/c, di proprietà della stessa e ad ella assegnata quale genitore collocatario della minore.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggior rilevanza per la minore quali ad esempio salute, istruzione, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà separatamente, tenendo conto della collocazione della minore. I genitori si impegnano a provvedere alla cura, educazione ed istruzione della minore ed a garantire a la loro presenza nonché la frequentazione con le rispettive famiglie Per_1
d'origine, impegnandosi a collaborare e portarsi il reciproco rispetto.
MODALITA' DI AFFIDAMENTO.
Le frequentazioni fra padre e figlia, attesa la tenera età di e le sue abitudini, avverranno secondo il Per_1 seguente calendario:
- due pomeriggi alla settimana es. martedì e giovedì, con rientro per cena,
- sabato e domenica alternati per l'intera giornata, escluso il pernottamento,
- resta inteso che, con l'accordo dei genitori, tale regolamentazione potrà subire delle variazioni.
In punto alle festività resterà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
- Viglia di Natale e Santo Natale ad anni alterni, così come il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo per l'intera giornata escluso pernottamento. Il padre preleverà dalla sua abitazione ed ivi la ricondurrà Per_1 agli orari concordati.
Al raggiungimento dell'età scolare della figlia minore la stessa, con gradualità e compatibilmente Per_1 con le sue esigenze e quelle dei genitori potrà trascorrere con il padre il fine settimana, alternato, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera quando verrà ricondotta dal padre presso l'abitazione materna.
pagina 2 di 4 Sempre a decorrere da tale periodo e compatibilmente con le esigenze della minore e dei genitori Per_1 potrà trascorrere con il padre, ad anni alterni, le festività natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio mentre le festività pasquali prevedranno l'alternanza del giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche potrà trascorrere con il padre un periodo di 14 giorni, non Per_1 consecutivi, da comunicarsi entro il mese di maggio.
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO.
Il padre, in considerazione dell'attuale situazione economica, verserà alla Sig.ra quale Parte_1 contributo al mantenimento della minore, la somma di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente ed automaticamente, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%. Le spese straordinarie saranno quelle considerate e regolamentate dal Protocollo Tribunale Bologna. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il 10 del mese successivo. Onde prevenire conflitti i genitori dichiarano consensualmente di adottare mezzi di comunicazione anche per vie brevi, quali messaggi, ed in caso di mancata risposta si considererà rilasciato il consenso.
Le spese della figlia saranno fiscalmente a carico dei genitori al 50%, salvo diverso accordo, mentre l'assegno unico rimarrà a favore della Sig.ra se richiesto e concesso. Parte_1
ACCORDI PATRIMONIALI.
I Signori e convengono espressamente che al raggiungimento del Parte_1 Parte_2 diciottesimo anno di età di la madre provvederà ad intestare alla figlia la nuda proprietà della casa Per_1 familiare di sua proprietà sita in San Giovanni in Marignano (RN) alla Via Case Nuove n. 641/C, distinta al Catasto f 7 particella 16 sub 1,20,14,15,22 mantenendone l'usufrutto in suo favore. Le spese per l'atto pubblico saranno divise al 50% tra i genitori.
Al perfezionamento di tale condizione, ora per allora, i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto e nulla avere a che pretendere a qualsiasi titolo.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] il [...], si attengano alle condizioni Per_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento/spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4