Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7203/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CALO' LUANA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LEZZI ROBERTA e l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente – dopo aver premesso che 1. La Sig.ra è titolare di una Parte_1 pensione cat. INVCIV n. 07918176 con decorrenza da novembre 2018, tale pensione è stata sospesa da aprile 2021 sino a dicembre dello stesso anno per essere ripristinata da gennaio 2022. 2. Nello specifico, la signora è stata dapprima riconosciuta invalida totale, successivamente dal Pt_1 novembre 2019 è stata riconosciuta un'invalidità parziale. … 7. Con provvedimento del 09.03.2021,
e con successivo del 24.02.2022, lo Spett.le Ente, convenuto comunicava all'istante che, a seguito di ricalcolo comprendente la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002, le avevano erroneamente corrisposto un importo non dovuto pari ad €. 1.489,89 per il periodo dal dicembre 2019 al marzo 2021, e provvedeva a sospendere l'erogazione della prestazione da aprile 2021. 8. Successivamente, con CP_ provvedimento del 04.11.2021, l' comunicava che sulla predetta pensione INVCIV era stata corrisposta la somma di €.3.732,17 in più per il periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2020, in seguito al ricalcolo della stessa - ha chiesto: “1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' , per tutti i titoli e le motivazioni di cui al presente ricorso.
2. per CP_2 CP_ l'effetto, ordinare a l'annullamento e/o la nullità e/o la revoca dei provvedimenti datati
09.03.2021, 24.02.2022, e 04.11.2021 e, conseguentemente, disporre il ripristino della prestazione a decorrere dall'aprile 2021, nonché la restituzione delle somme eventualmente già trattenute, somme da quantificare, occorrendo, anche a mezzo di CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle somme al saldo”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: “in via preliminare -accertare e dichiarare CP_1 improponibile la domanda di annullamento di atti amministrativi per carenza di giurisdizione;
nel merito - respingere il ricorso perché palesemente infondato in fatto e diritto”.
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Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come correttamente dedotto dall , dagli atti risulta che “Con domanda presentata in data CP_1
27/10/2020, tramite il patronato , la sig.ra ha chiesto la sospensione della prestazione CP_3 Pt_1 per superamento dei limiti reddituali (doc. 2, leggi in particolare nota inserita nella domanda) ed ha indicato nella stessa domanda i redditi degli anni 2019-2020. La domanda è stata lavorata con provvedimento del 9/3/2021, con il quale si è provveduto alla sospensione della prestazione ed al recupero delle somme relative all'anno 2019 ed all'anno 2021. Da tale lavorazione è scaturito un CP_ debito di €.1.489,89 (doc. 1 fasc. ricorrente e doc. 3 .
Il provvedimento non ha interessato anche l'anno 2020 in quanto la ricorrente aveva dichiarato di aver percepito, nel 2019, redditi diversi da pensione (sempre doc. 2) e di importo inferiore al limite richiesto per avere diritto alla prestazione nell'anno 2020. Solo successivamente, sulla base della dichiarazione dei redditi del 2019, accertato il superamento del limite previsto dalla legge, con CP_ CP_ ricostituzione batch del 4/11/2021 (doc. 2 fasc. ricorrente e doc. 4 l ha provveduto alla richiesta di rimborso della prestazione per l'anno 2020, per un importo pari a €. 3.723,17.
I redditi sono quelli indicati dalla ricorrente in domanda e, per quanto riguarda il 2019, sono stati direttamente accertati dalla dichiarazione dei redditi a livello centrale in quanto si tratta di ricostituzione batch. Tutto quanto qui esposto trova riscontro nella documentazione allegata dalla signora nel proprio ricorso, in particolare i documenti fiscali nn. 8, 9 e 10.”.
La sospensione della prestazione da aprile 2021 era quindi stata chiesta dalla stessa ricorrente con domanda del 27.10.2020 del seguente tenore: “ASSISTITA TITOLARE DI INV CIV AL 100%, A
SEGUITO DI REVISIONE DEL NOVEMBRE 2019 75%. CHIEDE LA SOSPENSIONE DELL' EROGAZIONE
DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE IN QUANTO SUPERA LA SOGLIA MINIMA DI REDDITO”.
Tale sospensione era legittima, in quanto dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate (all. 8) risulta che i redditi relativi agli anni 2019-20 sono pari rispettivamente a € 5495,00 e € 5354,00, né si comprende quali sarebbero gli oneri deducibili da detrarre, posto che dai Modello 730 in atti, relativi ai redditi del 2019 e 2020 (all.ti 9-10), essi risultano pari a zero.
Non appare ravvisabile alcuna situazione di legittimo affidamento, in quanto – come si è visto – era stata la stessa ricorrente a segnalare all che, a seguito della visita di revisione (con la CP_1 quale la percentuale di invalidità civile era stata ridotta dal 100% al 75%, con conseguente passaggio dalla pensione all'assegno), si era determinato il superamento dei limiti reddituali.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
27/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 28/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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