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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 564/2021 R.G. promossa da:
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA FIASELLA, 10/8 16121
GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti TOSO ENRICO (C.F.
), SIGNANI PAOLO ( ), DE C.F._1 C.F._2
FERRARI STEFANO ) e DE FERRARI GIULIA C.F._3
( ) VIA DON MINZONI 5 LA SPEZIA;
C.F._4
appellante nei confronti di
COD. FISC. ) - CP_1 P.IVA_2
1 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CESARE C. BATTISTI 11
MILANO (MI) - rappresentata e difesa dall'Avv. ROMITA FRANCESCO (C.F.
) C.F._5
appellato, appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1
adversis reiectiis, in accoglimento del presente appello, in modifica e riforma integrale della sentenza impugnata e previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti e non accolti così provvedere: - in via principale, accogliere il presente appello e quindi le conclusioni indicate dal in primo grado da intendersi in questa Sede Parte_1
integralmente riproposte e conseguentemente - accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, che il consenso prestato dall'attore al momento Parte_1
della conclusione del contratto di transazione concluso in data 21/12/2015 con la società è stato viziato da errore e per l'effetto dichiarare nullo e/o CP_1
annullare il suddetto contratto, con tutte le conseguenze di legge;
- in via alternativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di transazione concluso in data 21/12/2015 tra il ed ai sensi degli artt. 1971 e Parte_1 CP_1
1975 c.c., con tutte le conseguenze di legge;
- In ogni caso accertare il grave inadempimento della società alle CP_1
obbligazioni su di essa incombenti in forza del bando di gara e di pedissequo contratto di appalto stipulato con il per i motivi e le causali esposte negli atti Parte_1
difensivi, e conseguentemente dichiarare che nulla compete ad a tale CP_1
titolo e per qualsivoglia altro titolo ivi comprese le riserve indicate nell'atto di transazione”;
Per l'appellata “Voglia Codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, CP_1
previa ogni necessaria od opportuna declaratoria e/o pronuncia, nonché previa
2 discussione orale ai sensi dell'art. 352, 2° co., c.p.c., per la quale l'appellata ed appellante incidentale formula espressa istanza, con impegno a riproporla CP_1
all'Ill.mo Presidente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, in rigetto dell'avverso appello principale confermare l'appellata sentenza, e/o comunque riformare la medesima in quelle sole parti oggetto di appello incidentale così come proposto in via incondizionata nonché, in subordinata ipotesi, eventualmente anche così come proposto in via condizionata/subordinata per il deprecato e denegato caso di accoglimento anche solo in parte dell'avverso appello principale, in modo tale comunque da definitivamente pronunciare in senso conforme alle conclusioni assunte da nel primo grado di giudizio, conclusioni le quali vengono qui di seguito CP_1
ritrascritte con gli opportuni adattamenti, anche al fine del coordinamento delle medesime con le domande di appello incidentale formulate nel presente grado dalla stessa In rito, in via pregiudiziale : rigettare ogni avversa eccezione di CP_1
litispendenza e/o incompetenza e/o inammissibilità e/o comunque invalidità del ricorso monitorio esitato nel decreto ingiuntivo per cui, inter alia, è opposizione, trattandosi di eccezione manifestamente infondata in fatto e in diritto;
con rifiuto inoltre di ogni contraddittorio sull'avversa e tardiva domanda nuova formulata ai sensi dell'art. 1429
c.c. Nel merito, in via principale: rigettare ogni avversa domanda del Parte_1
in quanto manifestamente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per l'effetto, come già da decisione del Tribunale nel primo grado di giudizio, confermando il decreto ingiuntivo opposto oltre che, preliminarmente, confermando la validità ed efficacia dell'accordo transattivo tra le parti concluso in data 21/12/2015, ovvero comunque condannare il in favore di al pagamento Parte_1 CP_1
dell'importo portato nel decreto ingiuntivo de quo, coi relativi accessori, e corrispondente a quanto dovuto dal ad in forza del predetto Parte_1 CP_1
accordo transattivo in data 21/12/2015. Nel merito, in via di accertamento incidentale
(a valere anche quale 1ª domanda di appello incidentale, condizionata/subordinata): accertare l'inadempimento prevalente, primario ed assorbente, da parte del Parte_1
delle obbligazioni nascenti dal contratto inter partes, tale da aver impedito ad
[...]
3 di adempiere e/o comunque tale da aver legittimato quest'ultima al rifiuto di CP_1
adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.; fermo in ogni caso il disconoscimento da parte di di qualsivoglia inadempimento suo proprio. Nel CP_1
merito, in via riconvenzionale subordinata (a valere anche quale 2ª domanda di appello incidentale, condizionata/subordinata): per il denegato e non creduto caso in cui l'accordo transattivo tra le parti concluso in data 21/12/2015 dovesse per qualsiasi motivo venire meno nei suoi effetti, liquidare l'importo spettante ad a fronte CP_1
delle n. 7 riserve anteriormente da essa iscritte nel registro di contabilità dei lavori e condannare il al relativo pagamento risarcitorio, comprensivo di Parte_1
interessi moratori legali e rivalutazione monetaria, con il limite massimo dell'importo di Euro 260.000,00 in linea capitale. In via accessoria: con condanna del Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, stante la
[...]
temerarietà delle domande ed eccezioni dallo stesso formulate;
con danno da liquidarsi in via equitativa e/o comunque ex lege ai sensi dell'art.
4.8 D.M. Giustizia 55/2014 e ss. mm. e ii., anche in considerazione delle attività e delle spese stragiudiziali documentate in atti e già esposte nella nota spese giudiziale agli atti del giudizio di primo grado e da considerarsi riproposta a tal fine anche nel presente grado di appello
(ciò a valere anche quale 4ª domanda di appello incidentale, incondizionata/o); con vittoria di spese di lite, competenze difensive ed accessori tutti, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, comprese competenze e spese per CT e CT (ciò a valere anche quale 5ª domanda di appello incidentale, incondizionata/o, nella parte relativa alla rifusione anche delle spese e competenze di CT); con distrazione degli importi relativi ad onorari difensivi non riscossi e spese anticipate in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; con la precisazione che la liquidazione delle voci di spesa, per entrambi i gradi di giudizio, ai fini della domanda di condanna avversaria alla rifusione delle spese di cui al punto precedente, dovrà considerare il cumulo di valore tra domande formulate in via principale e domande formulate in via riconvenzionale e/o di appello incidentale, nonché, per quanto riguarda in particolare il primo grado di giudizio, altresì (2) il cumulo delle competenze per entrambi i
4 procedimenti di merito R.G. 2619/2016 e R.G. 1012/2017 da considerarsi distintamente tra loro sino alla intervenuta riunione, secondo quanto già esposto nella nota spese giudiziale agli atti del giudizio di primo grado e da considerarsi riproposta a tal fine anche nel presente grado di appello (ciò a valere anche quale 3ª domanda di appello incidentale, incondizionata/o, nella parte relativa ai criteri di liquidazione delle spese di lite e delle competenze difensive)”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata NE DI ER (di seguito conveniva Pt_1
in giudizio innanzi al Tribunale di La SP (di seguito ). CP_1 CP_1
Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 2619/2016 RG. **ER esponeva in fatto quanto segue.
con determinazione n. 1303 del 30.07.2012 del Responsabile del Servizio Pt_1
LL.OO. del Comune, indiceva gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento del parcheggio pubblico in località “La Serra” di Pt_1
In data 05.10.2012 l'appalto veniva aggiudicato ad , ed in data 06.05.2014 CP_1
quale committente, e , quale appaltatore, stipulavano contratto di Pt_1 CP_1
appalto.
In corso dell'esecuzione del contratto di appalto i lavori subivano molteplici sospensioni e pedisseque riprese per fatti imputabili a (errori progettuali, Pt_1
eccetera), conseguendone in capo ad danni da inattività iscritti sul registro di CP_1
contabilità in n. 7 riserve per totali Euro 149.646,43.
In data 21.12.2015 e stipulavano atto di transazione ex art. 239 D. Pt_1 CP_1
Lgs 163/2006, in forza del quale accettava di ridurre le pretese creditorie CP_1
riferite alle n. 7 riserve ad Euro 55.000,00, importo quest'ultimo che gli sarebbe stato corrisposto da Pt_1
In data successiva erificava che , tra il 17.03.2015 ed il 03.06.2016, Pt_1 CP_1
era priva della qualificazione OS21 classe II invece richiesta espressamente dal bando
5 di gara per l'esecuzione dei lavori appaltati (ed invero, ai sensi dell'art. 49 CP_1
Contr D.lgs. 163/2006 si era avvalsa della qualificazione fornitale dall'impresa ausiliaria la cui attestazione SOA era tuttavia scaduta in data 17.03.2015, e che era CP_3
stata sostituita solo a decorrere dal 03.06.2016 da altra impresa ausiliaria denominata
Palingeo srl). deduceva in diritto l'annullabilità o la nullità del contratto di transazione Pt_1
per errore di diritto ex art. 1969 cc (circa la sussistenza in capo ad della CP_1
qualificazione necessaria per partecipare alla gara d'appalto ed iscrivere quindi successivamente le riserve), oppure perché vertente su pretesa temeraria ex art. 1971 cc (per insussistenza della qualificazione necessaria in capo ad ), oppure CP_1
perché costituente transazione su un titolo nullo ex art. 1972cc (comportando l'inesistenza della qualificazione anche la nullità del contratto di appalto presupposto necessario della transazione). deduceva in diritto altresì il grave inadempimento di al contratto di Pt_1 CP_1
appalto a norma degli artt. 1453 e 1455 cc in ragione della mancanza a suo favore della qualificazione necessaria. chiedeva l'annullamento o la dichiarazione di nullità del contratto di Pt_1
transazione del 21.12.2015, ed in ogni caso accertare l'inadempimento di al CP_1
contratto di appalto conseguendone l'inesistenza di alcuno credito a favore di
. CP_1
*Si costituiva nel procedimento n. 2619/2016 RG contestando quanto CP_1
dedotto da e chiedendo in via principale il rigetto delle domande di Pt_1 Pt_1
ed in via subordinata riconvenzionale per l'ipotesi di annullamento della transazione la condanna di al pagamento a favore di dell'intero importo delle Pt_1 CP_1
riserve già iscritte per almeno Euro 149.646,43 (appunto non più disciplinate dalla transazione annullata o dichiarata nulla), oltre interessi moratori legali e rivalutazione monetaria, in ogni caso con il limite massimo dell'importo di Euro 260.000,00 in linea capitale.
6 promuoveva altresì ricorso ex art. 633 ss cpc innanzi al Tribunale di La CP_1
SP nei confronti di per ottenere il pagamento dell'importo di Euro Pt_1
60.500,00 di cui alla transazione del 21.12.2015 (Euro 55.000,00 in linea capitale oltre iva al 10%).
Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 3119/2016 RG.
Il Tribunale della SP, con decreto ingiuntivo n. 8/2017, ingiungeva a il Pt_1
pagamento a favore di dell'importo di Euro 60.500,00, oltre agli interessi CP_1
moratori previsti dal capitolato d'appalto, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 406,50 per compensi ed Euro 1.800,00 per esborsi.
*ER proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2017.
Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 1012/2017 RG. reiterava le difese già svolte nell'atto di citazione introduttivo del Pt_1
procedimento n. 2619/2016 RG e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
*Si costituiva nel procedimento n. 1012/2017 RG che reiterava le difese già CP_1
svolte nella comparsa di costituzione e risposta del procedimento n. 2619/2016 RG, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
*Il Giudice con provvedimento del 19.07.2018 disponeva la riunione del procedimento n. 1012/2017 RG al procedimento n. 2619/2016 RG.
Il Giudice, con provvedimento del 06.11.2018, disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio, nominando consulente tecnico d'ufficio l'ing. e formulando Persona_1
il seguente quesito:
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, sentiti i consulenti tecnici di parte, presa visione dei luoghi:
1. Descriva le n. 7 riserve oggetto della transazione del 21.12.2015 (contenuto ed estensione temporale).
2. Indichi se la quantificazione delle riserve oggetto della transazione (Euro
149.646,43) è corretta, provvedendo in caso opposto alla sua rettifica.
7 3. Indichi quali riserve, in tutto od in parte, si riferiscono a lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 classe II per il periodo 17.03.2015 – 03.06.2016, e provvedeva alla quantificazione delle stesse.
4. Indichi la differenza tra l'importo complessivo delle n. 7 riserve oggetto della transazione, come individuato al punto 2, e l'importo delle riserve di cui al punto 3”.
La perizia veniva depositata in data 11.06.2019.
Il Giudice, con provvedimento del 10.07.2019, liquidava a favore del consulente tecnico d'ufficio ing. Euro 4.299,85 oltre accessori a titolo di onorari ed Persona_1
Euro 272,30 a titolo di spese, provvisoriamente ponendoli a carico solidale delle parti nei rapporti tra il consulente tecnico d'ufficio e le parti, ed a carico di per 1/3 CP_1
e di er 2/3 nei rapporti interni tra le parti. Pt_1
*All'udienza del 03.12.2020 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 316/2021, pubblicata il 27/05/2021 e notificata il
01/06/2021, il Tribunale di La SP, in composizione monocratica, così decideva: A)
Conferma il decreto ingiuntivo n. 8/2017 del Tribunale di La SP. B) Condanna il l pagamento delle spese processuali a favore di , Parte_1 CP_1
liquidandole in Euro 7.795,00 ed accessori per onorari, con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Francesco Romita. C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti ed Parte_1
nei rapporti tra di esse ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico CP_1
esclusivo del ei rapporti interni tra le parti. D) Rigetta tutte le Parte_1
altre domande”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte il Parte_1
con atto notificato in data 01.07.2021.
[...]
Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto CP_1
dell'appello; proponeva altresì appello incidentale condizionato avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva considerato assorbita sia la domanda di accertamento della prevalenza degli inadempimenti contrattuali del Parte_1
8 rispetto ad ogni eventuale inadempimento da parte della stessa sia Pt_1 CP_1
la domanda di liquidazione in suo favore delle n. 7 riserve iscritte da nel CP_1
registro di contabilità dei lavori, con conseguente condanna del al Parte_1
pagamento dei relativi importi.
Con ordinanza depositata in data 24.11.2021 la Corte fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 29.03.2023, successivamente rinviata al 10.01.2024, con le modalità della trattazione scritta.
Con ordinanza del 10.02.2024, la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti, in relazione all'udienza, già fissata, del 10.01.2024 per precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo termini di legge per il deposito e di comparse conclusionali e note di replica, decorrenti dalla data della comunicazione della presente ordinanza.
Parte appellata reiterava nella comparsa conclusionale ed in memoria di replica l'istanza ex art. 352 c.p.c. e di talché veniva fissata udienza di discussione il 20 novembre 2024 all'esito della quale la Corte riservava di provvedere nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Ad avviso della Corte, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO.
Con il primo motivo, l'appellante duole della pronuncia di primo grado laddove ha statuito che “la perdita della qualificazione SOA OS 21, nel corso dell'esecuzione dell'appalto sarebbe irrilevante in quanto al momento della stipulazione del contratto di appalto possedeva il predetto requisito e che le riserve oggetto della CP_1
transazione non riguarderebbe lavorazioni implicanti il possesso della predetta qualificazione” (atto di appello pag. 10). Infatti, secondo il Comune di (i) Pt_1
granitico sarebbe il principio affermato nella giurisprudenza amministrativa “attestata
9 nel senso di ritenere che, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali di partecipazione debbono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutta il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (pag. 11); (ii) “le conseguenze della sopravvenuta carenza SOA sono state specificamente indicate dal
Consiglio di Stato” nel senso che “La Pubblica Amministrazione appaltante può in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara un'impresa, anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria, allorquando accerti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa”
(Consiglio di Stato sez. V, 03/02/2015, n. 510; cfr. Cons. St., sez. V, 12 luglio 2010 n.
4477)”; (iii) “sulla base di questo principio, il supremo organo ha confermato la legittimità della risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante a causa della sopravvenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA all'aggiudicatario” e peraltro “l'amministrazione appaltante può in ogni momento recedere dal contratto di appalto allorquando accerti il venire meno del requisito soggettivo di qualificazione dell'impresa appaltatrice” (pag. 12); (iv) “in ogni caso tale conseguenza giuridica è specificamente prevista dall'art. 135 comma 1 bis cod. Appalti
– D.lgs. 163/2006 vigente (ratione temporis) che espressamente prevede: “Qualora nei confronti dell'appaltato sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto”
(atto di appello pag. 12). Secondo l'appellante principale, detta norma dovrebbe essere interpretata nel senso che la risoluzione sia consentita non solo nel caso di dichiarazioni mendaci ma anche nel senso di ammettere la risoluzione in conseguenza della mera decadenza dall'attestazione di qualificazione;
(v) “né è giuridicamente opponibile alla stazione appaltante l'escamotage di conferire efficacia “retroattiva” al contratto di avvalimento con Palingeo s.r.l., non essendo certo possibile rimediare ex post alla
10 mancanza dei requisiti” (pag. 13); (vi) “le affermazioni contenute in sentenza… scontano l'ulteriore errore di ritenere scorporabili i requisiti di qualificazione per la partecipazione ad esecuzione dell'appalto” (pag. 14). Infatti, secondo l'appellante
“appaiono irrilevanti le emergenze della C.T.U.” in quanto “riconoscere le poste risarcitorie richieste da in quanto non attinenti a lavorazioni per cui è CP_1
necessaria la categoria SOA, significherebbe ritenere che tale qualifica non è essenziale… per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto. Infatti, se il possesso di un requisito è indispensabile per partecipare alla gara ed eseguire le lavorazioni esso è indispensabile anche per chiedere la corresponsione delle riserve” a prescindere dai lavori per i quali sono state iscritte e, soprattutto, a prescindere dal fatto che si trattasse di lavori richiedenti la qualifica o meno essendo quest'ultima indispensabile per l'esecuzione dell'appalto tout court senza alcuna distinzione (pag. 14). Per l'appellante
“Il contratto di transazione del 21.12.2015 ha quale oggetto il risarcimento dei danni subiti da a causa della prolungata inattività. Tra i presupposti giuridici del CP_1
contratto vi è la capacità di di svolgere le attività durante il periodo di forzata CP_1
inattività, posto che altrimenti non potrebbe lamentare un danno per il CP_1
mancato svolgimento di attività che essa non poteva svolgere. Il primo Giudice aveva colto – salvo poi procedere ad un inspiegabile revirement in sentenza - il nodo del problema: se al momento della transazione – e prima di essa – non poteva CP_1
eseguire l'appalto (per la pacifica carenza della qualificazione OS 21) neppure poteva richiedere il risarcimento per i pregiudizi asseritamente connessi ad esso (fermo cantiere, spese vive ecc.) sebbene non attinenti all'esecuzione di opere OS21. Né sono scorporabili le pretese voci creditorie connesse all'esecuzione delle opere in cui è richiesta detta qualificazione dalle altre opere in cui tale qualifica non era necessaria, atteso che la perdita del requisito de quo è pregiudiziale per l'esecuzione dell'intero appalto e non solo delle opere connesse alla qualifica OS21. (…) se l'appaltatore perde la qualificazione indispensabile per aggiudicarsi l'appalto non può più eseguirlo e tale causa ostativa attiene all'intera attività esecutiva e non solo per quella relativa alle opere per cui detta qualificazione è richiesta. In sintesi ammettere la scorporabilità della
11 qualifica significherebbe consentire che un'impresa esegua l'appalto per le opere non rientranti nella categoria OS21 sebbene questa qualifica fosse indispensabile per partecipare alla gara stessa e la sua mancanza avrebbe impedito l'aggiudicazione. In ogni caso, anche nella ipotesi in cui non si volesse accedere a tale argomentazione giuridica, quantomeno si dovrebbe prendere atto del fatto che la perdita del requisito
SOA OS21 è intervenuta in data 17/03/2015 mentre la transazione è stata stipulata in data 21/12/2015. Conseguentemente le poste risarcitorie di controparte non potevano certo riferirsi al periodo intercorrente fra queste due date in quanto se prima del
17/03/2015 aveva i requisiti per partecipare ed eseguire l'appalto CP_1
successivamente essa non li aveva più”.
SECONDO MOTIVO
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “Il fatto che il Tribunale… abbia ritenuto la irrilevanza della sopravvenuta perdita dei requisiti per la esecuzione dell'appalto” e che ciò “ha comportato che esso neppure esaminasse i motivi di invalidità ed inefficacia della transazione intervenuta tra il ed ” (pag. 17). Pt_1 CP_1
L'appellante sostiene che (i) quanto dedotto con il primo motivo d'appello “non possa non incidere radicalmente anche sulla validità ed efficacia della transazione atteso che il si è determinato alla sottoscrizione della stessa sulla base dell'erroneo Pt_1
presupposto che la propria appaltatrice avesse tutti i requisiti per partecipare ed eseguire l'appalto e quindi la qualificazione per iscrivere le riserve de quibus. E, soprattutto, ha stipulato la transazione nella erronea consapevolezza che CP_1
potesse proseguire l'esecuzione dell'appalto e completare le opere” (pag. 17); (ii) “in particolare l'art. 1969 c.c. consente l'annullabilità per errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa. E' evidente che il se all'epoca Pt_1
(21/12/2015) avesse saputo che da oltre 9 mesi non possedeva più idonea CP_1
qualificazione per l'esecuzione dell'appalto non avrebbe potuto accondiscendere
(neppure parzialmente) alle richieste di controparte, per l'elementare ragione che esse erano inficiate ab origine dalla insussistenza dei presupposti per riscoprire il ruolo di appaltatrice in capo ad . Infatti, la carenza di un requisito di qualificazione è CP_1
12 elemento astrattamente idoneo a determinare la risoluzione del contratto di appalto”
(atto di appello pag. 17); (iii) “In estrema sintesi il contratto di transazione de quo risulta viziato dall'erroneo convincimento, in capo al che avesse Pt_1 CP_1
tutti i requisiti necessari per eseguire l'appalto e, quindi, per iscrivere le riserve da cui
è scaturita la transazione per cui è causa. Sotto il profilo squisitamente giuridico, la volontà del di sottoscrivere l'accordo transattivo 21/12/2015 risulta viziata da Pt_1
errore in ordine ai presupposti della transazione. Nel caso di specie il presupposto giuridico della transazione è costituito dalla qualifica di legittima appaltatrice in capo alla società ” (a conferma di quanto esposto, viene citata la sentenza n. CP_1
11632/2010 della Corte di Cassazione, Sezione II); (iv) “in forza dell'articolo 1975 c.c. la transazione è annullabile. Detta norma contempla l'ipotesi in cui, dopo la transazione, si scoprono documenti da cui risulta che una delle parti non aveva alcun diritto…” con la conseguenza che “la scoperta del Comune di documentazione da cui si evince che non aveva la qualificazione/certificazione per eseguire CP_1
l'appalto e che quindi nulla poteva pretendere per le riserve fino ad allora iscritta rileva gli estremi dell'art. 1975 c.c. quale causa di annullabilità del contratto di transazione”
(pag. 19); (v) l'errore sarebbe rilevante anche laddove venisse qualificato come errore di fatto (e non come errore di diritto come pretenderebbe l'appellante) allorché “è indubbio che anche alla transazione come ad ogni altro contratto si applica l'art. 1429
c.c. che prevede espressamente l'annullabilità nell'ipotesi di errore che cade sulle identità e sulle qualità della persona dell'altro contraente” (pag. 19).
I motivi di appello devono essere esaminati unitariamente stante l'intima connessione che li unisce e sono, ad avviso della Corte, infondati per i motivi infra specificati.
L'appellante lamenta che:
i) erroneamente la sentenza di primo grado abbia statuito che contrariamente alla ratio delle norme del codice appalti vigente all'epoca dei fatti (il Dlvo
163/2006), la perdita dei requisiti dell'ausiliaria non si riverberasse sull'esecuzione del contratto di appalto;
13 ii) tale circostanza costruirebbe un errore di diritto che renderebbe annullabile il contratto di transazione ex art. 1969 c.c.;
iii) in ogni caso l'errore sarebbe rilevante ex art. 1955 cc ed, in ultima analisi, ex art.1429 c.c., in quanto errore ricadente sulla qualità di una delle parti.
La Corte osserva quanto segue.
Non è contestato tra le parti che:
i) l'attestazione SOA della GEO LAGHI S.R.L. (di cui si era avvalsa in origine la sia scaduta il 17/03/2015; CP_1
ii) nel periodo compreso tra il 17/03/2015 e il 06/06/2016 “non risultano svolte lavorazioni richiedenti la qualifica” (pag. 9 della sentenza di primo grado);
iii) “i lavori subivano molteplici sospensioni e pedisseque riprese per fatti imputabili a
(errori progettuali, eccetera), conseguendone in capo ad danni da Pt_1 CP_1
inattività iscritti sul registro di contabilità in n. 7 riserve per totali Euro 149.646,43.”
(cfr. pag. 8 Sent primo grado); iv) “nessuna delle riserve iscritte da si riferisce a lavorazioni appartenenti CP_1
alla categoria OS21 classe II per il periodo 17.03.2015-03.06.2016” (cfr. pag. 8 Sent primo grado);
v) il 21.12.2015 le parti hanno sottoscritto una transazione in relazione alle riserve iscritte con la quale il riconosceva ad l'importo di €55.000,00; Pt_1 CP_1
vi) in data 06/06/2016, ha provveduto alla sostituzione della GEO CP_1
LAGHI S.R.L. mediante la stipula di un contratto di avvalimento con altra società, tale
PALINGEO S.R.L.
Dall'esame dei documenti allegati, ed in particolare dal bando di gara, (doc. n. 1 pag.
2, parte appellata) emerge, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, che le opere per quali si è inizialmente avvalsa dell'avvalimento di GEO LAGHI CP_1
fossero scorporabili:
14 La scorporabilità delle lavorazioni unitamente alla circostanza che le lavorazioni oggetto di transazione non siano relative ai lavori per i quali era previsto originariamente l'avvilimento di Geo Laghi, esclude che la perdita della SOA dell'impresa ausiliaria si possa riverberare sulla transazione sottoscritta dalle parti.
Le norme applicabili ratione temporis (art. 49 D.l.vo 163/2006), prevedevano l'esclusione dell'appaltatore dal contratto per il caso rendesse dichiarazioni mendaci in relazione all'impresa ausiliaria solo nel caso in cui:
“1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
15 d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente
e escute la garanzia. (sottolineature e grassetto del redattore). Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11”.
Dalla lettura piana del testo normativo si evince che il meccanismo dell'esclusione era prevista solo nei confronti del concorrente partecipante ad una gara: nulla era previsto per il caso della sopravvenuta perdita dei requisiti successivamente all'aggiudicazione.
La sanzione dell'esclusione è, per consolidata giurisprudenza, norma di stretta interpretazione non applicabile in via analogica (cfr. Cons. Stato, Sez. 6, sent. 481
12/06/1992, “Le cause di esclusione dalle gare di appalto devono essere specificamente indicate nel relativo bando e le stesse rivestono carattere tassativo e sono, quindi, di stretta interpretazione”).
Peraltro, conformemente a quanto disposto dal codice appalti, nel bando di gara (pag.
5) era espressamente prevista l'esclusione del concorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 nulla prevedendo per l'ipotesi della perdita dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria in corso di esecuzione:
16 Per l'appellante la perdita dei requisiti sarebbe elemento “astrattamente idoneo a determinare la risoluzione del contratto di appalto” incidendo sulla transazione rendendola nulla o annullabile.
Sul punto la Corte osserva che il non ha proposto domanda di risoluzione del Pt_1
contratto e che, come già osservato, nel caso di specie trattandosi di opere scorporabili e diverse da quelle oggetto di transazione, la circostanza della perdita dei requisiti in capo a GEO LAGHI non si riverbera sulla transazione conclusa tra le parti.
Secondo giurisprudenza consolidata infatti, “In tema di contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615838 - 01), escludendo l'applicabilità dell'art. 1429 c.c.. In ogni caso, come insegnato dalla Suprema Corte, “Fuori delle ipotesi previste negli articoli 1971 e 1975 cod. civ., (transazione su pretesa temeraria o su titolo nullo), non è causa di annullamento della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto esatta conoscenza non avrebbe concluso l'accordo transattivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 690 del 14/01/2005, Rv.
578887 - 01)
APPELLO INCIDENTALE
PRIMO MOTIVO - APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO -
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve essere precisato che il presente
17 motivo di impugnazione incide sul dispositivo nonché sulla parte motiva della sentenza appellata nella parte, implicita, in cui viene considerata assorbita la domanda di accertamento incidentale formulata in primo grado da e CP_1
mirante all'accertamento della prevalenza degli inadempimenti contrattuali da parte del rispetto ad ogni eventuale inadempimento da parte Parte_1
della stessa le modifiche richieste, in via subordinata all'accoglimento CP_1
di almeno uno degli avversi motivi di appello, consistono nella formulazione di tale accertamento. La modifica correttiva richiesta, anche in assenza del ricorrere di violazioni di Legge, determinerebbe l'imputazione degli adempimenti contrattuali al in via esclusiva o quanto meno prevalente. Pt_1 Parte_1
SECONDO MOTIVO - APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO -
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve essere precisato che il presente motivo di impugnazione incide sul dispositivo nonché sulla parte motiva della sentenza appellata nella parte, implicita, in cui viene considerata assorbita la domanda di liquidazione in suo favore delle n. 7 riserve iscritte da nel CP_1
registro di contabilità dei lavori, con conseguente condanna del Parte_1
al pagamento dei relativi importi;
le modifiche richieste, in via subordinata all'accoglimento di almeno uno degli avversi motivi di appello, consistono nella formulazione di tale liquidazione e condanna. La modifica correttiva richiesta, anche in assenza del ricorrere di violazioni di Legge, determinerebbe il riconoscimento ad degli importi delle n. 7 riserve de quibus, come CP_1
peraltro ormai liquidate dalla CT in atti.
Il rigetto dell'appello principale comporta che i motivi formulati in via condizionata con l'atto di appello incidentale non debbano essere esaminati.
TERZO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE - Preliminarmente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve essere precisato che il presente motivo di impugnazione incide sul dispositivo nonché sulla parte motiva della sentenza appellata nella parte in cui questa liquida le competenze difensive di e le pone a carico CP_1
del con relativa condanna, ma soltanto «in misura minima» e Parte_1
18 soltanto in relazione ad uno solo dei due giudizi riuniti;
le modifiche richieste consistono in una più corretta ricostruzione in fatto del numero e del valore dei procedimenti de quibus, con conseguente liquidazione delle competenze per un maggior importo, allineato a quello esposto dal difensore della parte nella nota spese giudiziale. Le violazioni di Legge consistono nella erronea applicazione del
D.M Giustizia 55/2014 e dei principi di diritto in materia. La modifica correttiva richiesta determinerebbe il riconoscimento ad e per essa al difensore CP_1
antistatario, di un maggior importo, effettivamente congruo rispetto al numero ed al valore dei procedimenti in cui il difensore ha esercitato il patrocinio -
L'appellante incidentale lamenta che il giudice abbia errato nel liquidare le spese di giudizio limitandole solo all'opposizione della fase monitoria e non ad entrambi i giudizi poi riuniti) e a liquidare le spese processuali nei valori minimi chiedendo di
“riformare la sentenza appellata nella parte in cui questa liquida gli onorari difensivi rifusi ad e per essa al difensore antistatario soltanto «in misura minima» e CP_1
soltanto in relazione ad solo giudizio, così da allineare piuttosto tale liquidazione a quella della nota spese depositata dal difensore, una volta che sia stato preliminarmente accertato (1) che il giudizio è stato in realtà duplice sino alla intervenuta riunione e (2) che il valore della controversia non è solo quello del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque della sola domanda inerente alla transazione, così come erroneamente affermato nell'appellata sentenza, ma altresì quello determinato dal cumulo della predetta domanda con le domande riconvenzionali inerenti al contratto d'appalto e alle riserve apposte dall'appaltatrice” (comparsa cost. pag. 41)
Il motivo ad avviso della Corte è parzialmente fondato e deve essere accolto, entro i limiti infra specificati.
Costituisce principio consolidato in Giurisprudenza che “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause
19 decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022, Rv. 665726 - 01).
Nella condanna al pagamento delle spese processuali operata dal giudice di prime cure, al contrario, risultano liquidate esclusivamente le spese relative al giudizio principale.
Devono pertanto, in parziale accoglimento del motivo di appello incidentale, essere liquidate a favore di le spese processuali relative alla causa riunita CP_1
R.G.1012/2017 che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014
e successive modificazioni, applicando i valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite in considerazione delle attività espletate nella causa riunita (sovrapponibili a quelle della causa principale), del valore della causa prossimo a quelli del limite minimo dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore minimo (come indicato dal giudice di prime cure): € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: 840,00 e così complessivamente €
3.376,00 per compensi di avvocato oltre iva e cpa come per legge.
Quanto alle ulteriori doglianze relative all'erronea individuazione dello scaglione di riferimento da parte del giudice di prime cure, è sufficiente richiamare la
Giurisprudenza secondo la quale “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale
20 forense del 12 giugno 1993, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione
(criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv. 598765 -
01). Nella specie le spese sono state liquidate sul disputatum indicato dall'attore (euro
60.500 per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
euro 53.291,68 per il giudizio principale). Quanto alla liquidazione delle spese parametrata ai valori minimi anziché ai valori medi dello scaglione assunto, la Corte rileva che “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione”. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del
15/12/2017, Rv. 647179 - 01). Nella specie lo scostamento dai valori medi è stato motivato dal tribunale in relazione al fatto che “il valore della causa (Euro 60.500,00)
è prossimo al valore minimo dell'ampio c.d. scaglione di riferimento di cui al DM
21 55/2014 (Euro 52.001,00-Euro 260.000,00)”; costituisce infatti principio consolidato in Giurisprudenza che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m.
n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839
- 03).
QUARTO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE - Preliminarmente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve essere precisato che il presente motivo di impugnazione incide sul dispositivo nonché sulla parte motiva della sentenza appellata nella parte in cui questa non liquida i danni di cui all'art. 96 c.p.c. in favore di CP_1
ritenendo assente la dimostrazione del danno;
le modifiche richieste
[...]
consistono nella liquidazione del danno medesimo. Le violazioni di Legge consistono nella falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché 1226 c.c., i quali avrebbero imposto in questo caso la valorizzazione di quanto allegato nella nota spese giudiziale e comprovato dai documenti in atti. La modifica correttiva richiesta determinerebbe il risarcimento ad ancorché in via equitativa, CP_1
del danno patito quantomeno per le spese di assistenza stragiudiziale -
L'appellante incidentale chiede di “riformare la sentenza appellata nella parte in cui non liquida i danni ex art. 96 c.p.c. in favore di sulla motivazione CP_1
dell'erroneamente affermata «assenza della dimostrazione del danno», laddove in atti esiste prova documentale di ampia attività difensiva stragiudiziale resa in favore di e che in nota spese giudiziale viene indicata come «da liquidarsi anche ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c”. (comparsa cost. pag. 41)
Le doglianze ad avviso della Corte non sono fondate.
La sentenza impugnata non esamina la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata genericamente dalla convenuta “In via accessoria : con condanna dell'attrice opponente
22 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dell'avversa azione in giudizio” (cfr p.c.
26.11.2020). Peraltro, “ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9060 del 06/06/2003, Rv. 563974 - 01). La stessa parte convenuta in primo grado riferisce la temerarietà della lite a “L'inesistenza di riserve riferibili a lavori della categoria OS21, come oggetto della transazione ex adverso impugnata, se poteva essere ignota al Giudicante nel presente giudizio e come tale necessitante specifico accertamento in corso di causa mediante CT, certamente non poteva essere ignota al progettista dell'opera e direttore dei lavori Pt_1
mediante i propri funzionari interni e professionisti esterni, già prima della instaurazione del presente giudizio”. Si tratta di elemento acclarato attraverso un accertamento tecnico, il che esclude la temerarietà della lite ed in particolare la coscienza della infondatezza della domanda. In difetto di tale presupposto non può essere pronunciata una condanna ex art. 96 c.p.c.
QUINTO MOTIVO APPELLO INCIDENTALE - Preliminarmente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., deve essere precisato che il presente motivo di impugnazione incide sul dispositivo nonché sulla parte motiva della sentenza appellata nella parte in cui questa non liquida in favore di quale parte vittoriosa in CP_1
giudizio, le spese anche della consulenza tecnica di parte (CT) accanto a quelle di CT, espressamente liquidate;
le modifiche richieste consistono nella liquidazione anche di tali spese di CT. Le violazioni di Legge consistono nella falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.. La modifica correttiva richiesta determinerebbe il riconoscimento ad della rifusione anche delle CP_1
predette spese di CT. - L'appellante incidentale chiede di “riformare la sentenza appellata nella parte in cui questa non liquida in favore di quale parte CP_1
23 vittoriosa, la rifusione delle spese relative alla consulenza tecnica di parte (CT), in discrepanza con quanto invece positivamente disposto nella stessa sentenza per le spese di CT” (comparsa cost. pag. 41).
Il motivo a parere della Corte non è accoglibile: come insegnato dalla Giurisprudenza
“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 21402 del 06/07/2022, Rv. 665209 - 04). L'appellante incidentale, al contrario, non ha documentato la prova dell'esborso, limitandosi a chiedere nella nota spesa depositata in data 22.02.2021 le “Competenze CT Prof. Ing. (allineate Persona_2
a forfait a quelle liquidate al CT)”.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza l'appello principale deve essere rigettato, mentre l'appello incidentale deve essere parzialmente accolto, entro i limiti sopra specificati.
SPESE
Quanto alle spese di lite, la Corte osserva che l'appello incidentale risulta parzialmente fondato solo in relazione all'omessa liquidazione delle spese del giudizio riunito liquidate in € 3.376,00. In definitiva l'accoglimento dell'appello incidentale non comporta una modificazione sostanziale dell'esito complessivo della lite avutosi in primo grado (per l'affermazione che “La decisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare la modificazione, in virtù del cosiddetto "effetto espansivo interno" anche della questione dipendente (nella specie, riguardante le spese di lite del primo grado), pur se autonoma e non investita da specifica censura;
tale
"modificabilità" dei capi di sentenza autonomi ma dipendenti da altro capo, costituendo un'eccezione al principio della formazione del giudicato in mancanza di impugnazione, va applicata con estremo rigore, dovendosi perciò escludere che l'impugnazione della
24 statuizione sulla questione principale rimetta in ogni caso in discussione la decisione sulla questione dipendente, attribuendo perciò sempre al giudice dell'impugnazione il potere di deciderla nuovamente e autonomamente, posto che ciò potrà e dovrà accadere solo ove sia imposto dal tenore della decisione relativa all'impugnazione principale, ossia quando tale ultima decisione si ponga in contrasto con quella sulla questione dipendente. In tal caso, la direzione e i limiti dell'intervento consentito al giudice dell'impugnazione sulla statuizione dipendente non colpita da impugnazione non potranno che dedursi dalle necessità di coerenza imposte dalla decisione sulla questione principale e dai motivi posti a sostegno della medesima” (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 23985 del 26/09/2019, Rv. 655106 – 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
28136 del 05/10/2023, Rv. 669125 – 01).
Nella specie, inoltre, la liquidazione delle spese nel giudizio di prime cure è stata effettuata a favore di n quanto parte vincitrice. CP_1
Pertanto, valutato l'esito dell'appello, considerata la prevalente soccombenza dell'appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante principale le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
E quindi complessivamente €14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
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P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza impugnata,
1) rigetta l'appello principale proposto dal Parte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna Parte_1
a rifondere le spese della causa riunita liquidate € 3.376,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte con distrazione a favore CP_1
del difensore dichiaratosi antistatario;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna il a rifondere le spese del presente grado di Parte_1
giudizio liquidate in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte con distrazione a favore CP_1
del difensore dichiaratosi antistatario;
5) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione principale è stata completamente rigettata.
Genova, 20.11.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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