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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 14841/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Vicchio (FI), assistita e difesa dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in
Firenze, via Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo
Parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione di attribuzione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: come da atto introduttivo, insistendo per il loro accoglimento:
“Voglia, Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: svoltasi l'udienza, sul diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a “ ”, ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di Vicchio o dove sia conservato l'atto Pt_1 Per_1
di nascita, e così per ogni ufficio della P.A. che deve prevedere alla rettifica, contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile al maschile o, in alternativa, attesa la sentenza della Corte Costituzione
143/2024, accertare, specificandola, la non necessità di autorizzazione per procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere, oltre alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato come da istanza che si allega”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. (la parte attrice è nubile e non ha figli), ha Parte_1
esposto di essere nata con caratteri anatomico-biologici propri del tipo femminile ma di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere maschile, rappresentandosi come tale nei rapporti con i pari e con gli adulti;
di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato dopo l'adolescenza la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica medico- chirurgica del proprio aspetto con la conversione al sesso maschile per perseguire il proprio benessere;
di essersi quindi rivolta nel 2022 al Centro SODc Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza di genere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, struttura pubblica specializzata nella disforia e incongruenza di genere, dove ha effettuato un iter psicoclinico-diagnostico al termine del quale è stata certificata una incongruenza/disforia di genere ed ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante tutt'ora in corso. Ha dedotto che tenuto conto della certificata incongruenza di genere, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici e l'iter chirurgico per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona.
All'udienza del 23.04.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che nulla ha opposto, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata. che ha aspetto, Parte_1
voce ed abbigliamento maschile, ha confermato di non essersi mai identificata con il genere femminile, di aver preso consapevolezza della propria disforia intorno ai diciotto anni e essersi rivolta inizialmente ad una psicologa privata e, su suggerimento del medico di base, successivamente nel 2022 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di Careggi e dopo il percorso psicologico di aver avuto la diagnosi di disforia nell'inverno 2023 e quindi dal febbraio 2024 di aver iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti. Ha rappresentato il proprio disagio e la difficoltà che incontra, in particolare per la ricerca di un lavoro, quando deve esibire i propri documenti a causa della non rispondenza tra i documenti e il proprio aspetto fisico;
ha dichiarato di trarre beneficio psicologico dai cambiamenti fisici e alla voce ottenuti con le terapie ormonali e di avere l'intenzione di effettuare gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso ed ha manifestato la consapevolezza della irreversibilità della transizione. Ha inoltre rappresentato che ormai nell'ambito sociale che vive si rivolgono a lui al maschile e lo chiamano . Per_1
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'AUO di Careggi, proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc, all'udienza del 11.06.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni che “Si certifica che cui di seguito Parte_1
ci riferiremo al maschile e usando il nome di , nato a [...] il [...] Per_1
e residente a [...]… si è presentato presso il nostro Centro di Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere nel Maggio 2022 per una valutazione della propria identità di genere e del percorso da seguire al fine del benessere psicologico e del buon funzionamento nei vari ambiti di vita. In seguito alla valutazione psicodiagnostica compiuta mediante vari colloqui clinici, il paziente ha ricevuto una valutazione specialistica endocrinologica che ha permesso di escludere controindicazioni all'assunzione di terapia ormonale. Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni diagnostiche, il team multidisciplinare ha effettuato la diagnosi di
Disforia di Genere (DG) secondo DSM 5 (codice 302.85). La persona, infatti, presenta un'evidente
e persistente identificazione con il genere maschile associata a disagio clinicamente significativo;
non si riscontrano, infine, concomitanti disturbi psichiatrici tali da inficiare la diagnosi di DG … presenta quadro di Disforia di Genere di cui è perfettamente Persona_2
consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che il paziente vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere e la richiesta di riassegnazione anagrafica appaiono del tutto motivate e coerenti. Inoltre la riassegnazione anagrafica, così come l'opportunità di sottoporsi agli interventi chirurgici, avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana, permettendo di promuovere un maggior equilibrio per il benessere psicologico anche alla luce della stabile identificazione maschile di
. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile potrebbe risultare Per_1 dannoso e compromettere il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere maschile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tanto da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Risulta provato, altresì, il compimento del percorso di affermazione di genere mediante i trattamenti ormonali e il sostegno psicologico. Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato, le terapie ormonali intraprese dalla parte attrice e le modificazioni già intervenute appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] e residente a [...], trascritti presso il Comune di Vicchio, al n. 4, parte II, Serie B, anno 1998, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da a ”. Pt_1 Per_1
- ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Vicchio di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- preso atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di Parte_1
riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili, dichiara la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile e che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 11.06.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice
Dott.ssa Serena Lorenzetti Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 14841/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Vicchio (FI), assistita e difesa dall'Avv. Matteo Mammini, presso il cui studio in
Firenze, via Francesco Puccinotti n. 56 è elettivamente domiciliata come da mandato allegato all'atto introduttivo
Parte attrice nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Parte convenuta necessaria
Oggetto: rettificazione di attribuzione del sesso ai sensi della L. 14 aprile 1982 n. 164
Conclusioni per la parte attrice: come da atto introduttivo, insistendo per il loro accoglimento:
“Voglia, Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti: svoltasi l'udienza, sul diritto della parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, disporre l'immediata rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome da a “ ”, ordinandola all'Ufficiale di Stato Civile di Vicchio o dove sia conservato l'atto Pt_1 Per_1
di nascita, e così per ogni ufficio della P.A. che deve prevedere alla rettifica, contestualmente autorizzare la medesima parte a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario alla riassegnazione dal genere femminile al maschile o, in alternativa, attesa la sentenza della Corte Costituzione
143/2024, accertare, specificandola, la non necessità di autorizzazione per procedere agli interventi chirurgici di affermazione di genere, oltre alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato come da istanza che si allega”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. (la parte attrice è nubile e non ha figli), ha Parte_1
esposto di essere nata con caratteri anatomico-biologici propri del tipo femminile ma di aver vissuto, sin dall'infanzia, una identità psicosessuale tipica del genere maschile, rappresentandosi come tale nei rapporti con i pari e con gli adulti;
di aver sofferto la propria condizione e di aver maturato dopo l'adolescenza la consapevolezza della necessità di ottenere la rettifica medico- chirurgica del proprio aspetto con la conversione al sesso maschile per perseguire il proprio benessere;
di essersi quindi rivolta nel 2022 al Centro SODc Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza di genere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, struttura pubblica specializzata nella disforia e incongruenza di genere, dove ha effettuato un iter psicoclinico-diagnostico al termine del quale è stata certificata una incongruenza/disforia di genere ed ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante tutt'ora in corso. Ha dedotto che tenuto conto della certificata incongruenza di genere, del percorso effettuato e della intrapresa terapia ormonale non è più procrastinabile il cambio dei dati anagrafici e l'iter chirurgico per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisio-biologica femminile e l'identità psicologica maschile e superare in tal modo la sofferenza della persona.
All'udienza del 23.04.2025, nessuno è comparso per il Pubblico Ministero che nulla ha opposto, la parte è comparsa personalmente ed è stata liberamente interrogata. che ha aspetto, Parte_1
voce ed abbigliamento maschile, ha confermato di non essersi mai identificata con il genere femminile, di aver preso consapevolezza della propria disforia intorno ai diciotto anni e essersi rivolta inizialmente ad una psicologa privata e, su suggerimento del medico di base, successivamente nel 2022 al Centro disforia di genere dell'Ospedale di Careggi e dopo il percorso psicologico di aver avuto la diagnosi di disforia nell'inverno 2023 e quindi dal febbraio 2024 di aver iniziato le terapie ormonali mascolinizzanti. Ha rappresentato il proprio disagio e la difficoltà che incontra, in particolare per la ricerca di un lavoro, quando deve esibire i propri documenti a causa della non rispondenza tra i documenti e il proprio aspetto fisico;
ha dichiarato di trarre beneficio psicologico dai cambiamenti fisici e alla voce ottenuti con le terapie ormonali e di avere l'intenzione di effettuare gli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso ed ha manifestato la consapevolezza della irreversibilità della transizione. Ha inoltre rappresentato che ormai nell'ambito sociale che vive si rivolgono a lui al maschile e lo chiamano . Per_1
La causa è stata istruita documentalmente. L'autorevolezza e completezza della relazione medica in atti, relativa agli accertamenti svolti dal centro di coordinamento regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere (CRIG) dell'AUO di Careggi, proveniente da medici specializzati del servizio pubblico, ha consentito di non procedere all'espletamento di c.t.u. diretta ad accertare le attuali effettive condizioni psicosessuali della parte attrice.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc, all'udienza del 11.06.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La possibilità di rettificare il proprio genere sessuale è riconosciuta dalla L. 14.4.1982 n. 164 che, all'art. 1, stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'evoluzione giurisprudenziale (cfr. Cass. 15138/2015) ha portato ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 suddetto e conforme alla giurisprudenza della CEU, oltre che al successivo art. 3 della stessa legge, confluito nell'art. nell'art. 31 comma IV D. lgs n. 150 del
2011, cosicché per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Tale lettura ha avallo costituzionale (Corte Cost. 221/2015) ove si è affermato che alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizzi la modificazione (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico il quale quindi costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare coerente con l'impostazione che, in adesione ai supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione. Percorso che deve comunque investire gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Del resto l'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide prescrizioni normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla inevitabile varietà delle singole situazioni soggettive.
Con sentenza n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, con ciò ribadendo che il percorso di affermazione di genere ben può compiersi mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale e quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico.
Dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che gli specialisti hanno certificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni che “Si certifica che cui di seguito Parte_1
ci riferiremo al maschile e usando il nome di , nato a [...] il [...] Per_1
e residente a [...]… si è presentato presso il nostro Centro di Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere nel Maggio 2022 per una valutazione della propria identità di genere e del percorso da seguire al fine del benessere psicologico e del buon funzionamento nei vari ambiti di vita. In seguito alla valutazione psicodiagnostica compiuta mediante vari colloqui clinici, il paziente ha ricevuto una valutazione specialistica endocrinologica che ha permesso di escludere controindicazioni all'assunzione di terapia ormonale. Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle valutazioni diagnostiche, il team multidisciplinare ha effettuato la diagnosi di
Disforia di Genere (DG) secondo DSM 5 (codice 302.85). La persona, infatti, presenta un'evidente
e persistente identificazione con il genere maschile associata a disagio clinicamente significativo;
non si riscontrano, infine, concomitanti disturbi psichiatrici tali da inficiare la diagnosi di DG … presenta quadro di Disforia di Genere di cui è perfettamente Persona_2
consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che il paziente vive stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere e la richiesta di riassegnazione anagrafica appaiono del tutto motivate e coerenti. Inoltre la riassegnazione anagrafica, così come l'opportunità di sottoporsi agli interventi chirurgici, avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana, permettendo di promuovere un maggior equilibrio per il benessere psicologico anche alla luce della stabile identificazione maschile di
. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile potrebbe risultare Per_1 dannoso e compromettere il funzionamento psicologico”.
Alla luce delle risultanze processuali risulta provata la convinta appartenenza della parte attrice al genere maschile, che costituisce un vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche. La parte attrice ha inoltre dimostrato stabilità emotiva, convinzione e perseveranza nel percorso intrapreso e nelle cure, tanto da consentire di escludere che si tratti di una scelta contingente, momentanea o immotivata.
Risulta provato, altresì, il compimento del percorso di affermazione di genere mediante i trattamenti ormonali e il sostegno psicologico. Sussistono quindi i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici, considerato che il percorso psicologico accertato, le terapie ormonali intraprese dalla parte attrice e le modificazioni già intervenute appaiono sufficienti a ritenere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia funzionale a garantire la piena tutela della sua salute psico-fisica.
Ne consegue che nel caso di specie non necessita alcuna autorizzazione giudiziale per procedere all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in quanto, seppure il presente procedimento camerale abbia natura contenziosa potendo esservi quali litisconsorzi necessari il coniuge o i figli dell'interessato, nel caso esaminato non ricorre questa ultima ipotesi di guisa che non vi è una parte soccombente, tanto meno può essere considerato soccombente il PM, parte necessaria del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa o assorbita ogni altra contraria istanza:
- dispone la rettificazione degli atti di stato civile di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] e residente a [...], trascritti presso il Comune di Vicchio, al n. 4, parte II, Serie B, anno 1998, mediante attribuzione di sesso da femminile a maschile e contestuale rettificazione del prenome da a ”. Pt_1 Per_1
- ordina all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Vicchio di provvedere alla rettificazione nel registro degli atti di nascita e ai relativi incombenti;
- preso atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici di Parte_1
riassegnazione ed adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili, dichiara la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da femminile e maschile e che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- Nulla sulle spese
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 11.06.2025 su relazione del Giudice Serena
Lorenzetti
La Giudice on. rel. La Presidente
Dott.ssa Serena Lorenzetti Dott.ssa Silvia Governatori