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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3952/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
- SEDE DI BOLOGNA CP_1
RESISTENTE
Oggi 14 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MURGIA CINZIA in sost. avv. GIORDANO VITTORIO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'avv. SALVO RICCARDO. Controparte_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3952/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. ZANFINO DANIELA, GIORDANO VITTORIO, MEROLLE ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO RICCARDO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Parte ricorrente proponeva in proprio opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-002172862 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con la quale l'Istituto previdenziale resistente chiedeva il pagamento dell'importo di euro 12.135,00 oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi pagina 2 di 7 contributivi in relazione al periodo 12/2018, accertati con provvedimento notificato il 4 febbraio 2021 (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente, doc. 4 e 4bis, fasc. ). CP_1
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, la decadenza dall'azione sanzionatoria, il mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dal co. 2 dell'art. 14 della L. 689/1981 e l'eccessiva severità delle sanzioni.
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, evidenziando come la norma decadenziale di cui viene chiesta l'operatività non sarebbe applicabile al procedimento seguito da , per la sua specificità rispetto alla disciplina generale e CP_1
che, in ogni modo, vi sarebbe stata la notifica degli atti di accertamento, idonei a rispettare il termine decadenziale, mentre le sanzioni sarebbero state quantificate ai sensi della normativa di settore, senza che, peraltro, possa dirsi maturata alcuna prescrizione.
3- Nel merito, il potere impositivo dell' resistente deriva dall'accertamento circa CP_3
il mancato versamento della contribuzione, nel periodo 12/2018.
Nel caso di specie, vi è la prova in ordine alla notifica dell'atto di accertamento alla parte ricorrente (cfr., doc. 4bis fasc. ), avvenuta il 4 febbraio 2021. CP_1
In via pregiudiziale deve confermarsi l'applicabilità, al procedimento disciplinato dal D.Lgs. n. 8/2016, dell'art. 14 della L. 689/1981 (secondo cui, ai co. 2 e 6, si prevede che «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto»), in quanto non si rinvengono ragioni di incompatibilità della predetta disposizione.
pagina 3 di 7 A maggior ragione, a conferma della piena compatibilità del disposto richiamato, è possibile rilevare come la giurisprudenza ha più volte rilevato che la decadenza in parola, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere (anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie) l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione.
Dunque, l'accertamento non coincide necessariamente con la generica percezione del fatto da parte dell' , ma con il compimento delle indagini CP_3
necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, tramite eventuale valutazione dei dati acquisiti per concludersi con la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima, ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 26734/2011 e n.
25836/2011).
4- In altre parole, considerando che il procedimento di accertamento della violazione
è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria, lo stesso accertamento risponde all'interesse pubblico in ordine alla funzione svolta dall'ente, tanto quanto all'interesse dello stesso presunto autore della condotta.
A tale esigenza si contrappone quella dello stesso presunto autore della condotta illecita di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi e nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le possibili attività finalizzate all'accertamento, gli atti di indagine, gli atti preliminari (cfr., Cassazione civile, sez. lav.,
02/04/2014, n. 7681).
pagina 4 di 7 Solo al completamento dell'iter è possibile ancorare la decorrenza del termine decadenziale (cfr., Cassazione civile sez. II, 19/10/2023, n.29068: «Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato»).
5- Nel caso di specie da un lato non siamo certamente in presenza di una situazione nella quale può dirsi necessaria un'attività di indagine particolare, né lo svolgimento di istruttorie complicate, o estremamente articolate, in quanto, come anticipato, l'illecito amministrativo è quello relativo all'omesso versamento contributivo per il periodo dal
12/2018.
Da un altro lato è evidente la necessità di garantire una tolleranza all' , CP_3
dal momento che lo stesso è costretto a gestire migliaia di posizioni e, dunque, non sempre potrebbe risultare breve il periodo intercorrente tra l'omissione dei versamenti e il concreto accertamento, elemento che, certamente ha un rilievo evidente proprio in termini di ragionevolezza (cfr., Tribunale Velletri sez. lav., 04/10/2022, n. 1013:
«Anche se la contestazione della violazione può essere non immediata, poiché necessita di valutazioni che spostano il dies a quo dal fatto al momento dell'accertamento, non esonera l'amministrazione dal compierle in un tempo
pagina 5 di 7 ragionevole punendo con la decadenza per tardività un'ingiustificata dilazione dei tempi»; conforme a Cassazione civile, sez. II, 26/01/2021, n. 1614), accertamento che presuppone l'assenza di una completa conoscenza da parte dell'Ente dell'omissione
(cfr., Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210: «In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una siile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del
1981»).
Pur partendo da una simile ricostruzione, l'accertamento risulta notificato alla parte oltre due anni dalla scadenza del termine per il pagamento dell'ultima contribuzione omessa e, in difetto di altri elementi idonei a qualificare in termini negativi la conoscenza piena dell'illecito, non pare possa dirsi ragionevole la sussistenza di un simile profilo temporale utile per la verifica completa della posizione debitoria del contribuente.
Alla luce delle considerazioni svolte, non può dirsi rispettato il termine previsto dall'art. 14 co. 2 (cfr., Cassazione civile sez. lav., 26/07/2024, n.20977: «In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal
pagina 6 di 7 fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale»).
6- In questo contesto, allora, l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione deve essere annullata, alla luce del fatto che, ai sensi del citato co. 6 dell'art. 14,
l'omissione della notifica nei termini determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
L'accoglimento della relativa eccezione assorbe l'esame delle ulteriori doglianze contenute nel ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002172862 emessa nei confronti di parte opponente, per estinzione dell'obbligazione di pagamento;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario se richiesta in atti.
Bologna il 14/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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