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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 2.7.2025
Causa n. 661 / 2024
/LUL. Pt_1 COroparte_1
Compare per la parte ricorrente l'Avv. Chiavegato. Nessuno compare per le parti convenute
L'Avv. Chiavegato si riporta al ricorso ed alle conclusioni e istanze istruttorie, ove ritenute necessarie a seguito dell'acquisizione della sentenza n. 58/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione si ritira in Camera di
Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 2.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 661 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
25/03/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA contro
COr
(C.F. ), COroparte_1 P.IVA_2
C.F. ), COroparte_3 C.F._1
contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25.3.2024 l ha convenuto in giudizio le parti Pt_1
indicate in epigrafe esponendo quanto segue
- A seguito della segnalazione inviata dallo studio legale Bortolotto (cfr. doc.
n. 20) la sede di GO si attivava per svolgere indagini (cfr. doc. n. 2) Pt_1
al fine di accertare la dinamica lavorativa dell'evento accaduto il 7 settembre
2018 a Verona al signor residente in [...] a Parte_2
Bovolone (VR).
- Il signor era stato assunto qualche giorno prima, il 3 settembre, ma Pt_2
CO non regolarizzato, dalla ditta con sede legale in via COroparte_1
1 Belfiore a Verona, per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del signor in via del Perlar 9 a Verona (cfr. doc. n. 20). Parte_3
- Il signor era stato assunto come operaio edile, nonostante Parte_2
non avesse alcuna esperienza nel settore e non avesse mai avuto una formazione specifica.
- Il 7 settembre 2018, su indicazione del datore di lavoro signor CP_3
si recava nel cantiere di via del Perlar 9 insieme al collega
[...] [...]
, dipendente della stessa ditta. CP_4
- L'appartamento da ristrutturare era al secondo piano della palazzina di via del Perlar 9, ma essendo privo di illuminazione, per fare entrare la luce bisognava sollevare le tapparelle.
- Il on era provvisto di alcun dispositivo di protezione individuale, né Pt_2
casco, né occhiali protettivi, né guanti.
- Mentre cercava di aprire manualmente una tapparella rotta, munito di cacciavite, cercava di sollevare il chiavistello facendo leva verso l'alto, ma il cacciavite andava a colpire l'occhio destro del lavoratore, perforandolo
CO
- Il collega accorreva a soccorrerlo e lo accompagnava con il furgone aziendale in ditta, dove il signor hiedeva al di dichiarare al CP_3 Pt_2
Pronto Soccorso che si era fatto male a casa.
- All'ospedale di Bovolone il lavoratore gli veniva riscontrato un grave trauma da perforazione all'occhio destro che necessitava il suo trasferimento al più attrezzato ospedale di GO (cfr. doc. n. 3 e ss.).
- In favore di , lavoratore obbligatoriamente assicurato presso Parte_2
l , l'Istituto erogava le prestazioni di legge sostenendo un onere Pt_1
economico di complessive € 223.502,88 per indennizzo del danno CP_5
biologico liquidato in rendita per un 28% di danno biologico e spese mediche, secondo il dettaglio di cui al prospetto oneri che si produce quale parte
2 integrante del presente atto ed a prova degli oneri sostenuti dall' (cfr. CP_6
doc. n. 28).
- L'infortunio è stato determinato dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro e delegato alla sicurezza , delle norme di cui al TU COroparte_3
81/2008 articolo 18, comma 1 lett. d), 36, 37, 96 comma 1 lett. g) e 17 comma
1 lett. a) così come rubricati nel procedimento penale n. 2621/2020 R.G.N.R.
e 2581/2021 R. GIP, conclusosi con sentenza penale di patteggiamento del
GIP del Tribunale di Verona del 11.04.2023 divenuto irrevocabile in data 3 giugno 2022 (cfr. doc. n. 21).
- che il capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio penale recitava:“imputata del reato di cui agli articoli 590 commi 2 e 3 c.p., in qualità
CP_ di legale rappresentante della datore di lavoro - per COroparte_7
colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed in particolare degli articoli 18, comma 1 lett. d), 36, 37, 96 comma 1 lett. g) e 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs.
81/2008 non forniva al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in particolare occhiali di protezione, non provvedeva affinchè il lavoratore ricevesse una informazione e una formazione generale e specifica sulla sicurezza sul lavoro, non redigeva il DVR e il piano operativo di sicurezza, sicchè il intento a lavorare in un cantiere edile in un Pt_2
appartamento in ristrutturazione, tentava di aprire una finestra chiusa facendo leva con un cacciavite, che, perdendo l'appoggio, lo colpiva all'occhio destro causando un trauma penetrante con scoppio del bulbo oculare da cui derivava una malattia della durata superiore ai 40 giorni nonché un indebolimento permanente della vista, gli cagionava lo schiacciamento delle dita con lesioni personali gravissime”
In Verona (VR) il 7 settembre 2018”
3 - Nella sua qualità di assicuratore che ha erogato le indennità per infortunio,
l chiedeva ottenere il rimborso del relativo onere a carico del datore di Pt_1
lavoro a presupposto della responsabilità ai sensi dell'art. 10-11 T.U.
1124/1965 e del diritto di regresso al rimborso delle prestazioni erogate.
- La violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro a prova della responsabilità penale risulta sia dall'accertamento del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione sanitaria di Verona, sia dal capo di imputazione penale.
- La responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica e per il correlato reato di lesioni personali è da ascriversi al datore di lavoro CP_3
CO
, legale rappresentante della
[...] COroparte_7
- Le violazioni sopra indicate comportano la penale responsabilità del datore di lavoro per i reati di cui agli artt. 590-583 c.p..
- Il procedimento penale a carico del datore di lavoro è concluso con sentenza di patteggiamento penale irrevocabile a carico del datore di lavoro,
- l intendeva, quindi, ottenere il rimborso del relativo onere per Pt_1
violazione dell'art. articoli 18, comma 1 lett. d), 36, 37, 96 comma 1 lett. g) e
17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008
CP_
- La datrice di lavoro ed il legale rappresentante COroparte_7
autore materiale del reato (Cass. SS.UU. n. 3288/1997) COroparte_3
sono, pertanto, tenuti a rimborsare l'onere economico sostenuto dall'Istituto assicuratore a seguito dell'infortunio de quo ai sensi degli artt. 10-11 T.U.
1124/1965 art. 2043-2050-2051 c.c. art. 185 c.p., in quanto sussiste la penale responsabilità per reato perseguibile d'ufficio, lesioni personali gravissime, determinato dalla violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ciò premesso l svolgeva le conclusioni di seguito riportate Pt_1
4 CO Condannarsi ai titoli in premessa indicati i convenuti COroparte_7
(CF ) in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
con sede legale in 37135 Verona (VR) via Belfiore, 43 e , COroparte_3
(CF ) in proprio ed in qualità di datore di lavoro di fatto C.F._1
CO della residente in [...] COroparte_7
a pagare in via fra loro solidale all' - Sede di GO la somma di € Pt_1
223.502,88 o quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi compensativi di legge dalla data dell'infortunio fino all'effettivo saldo.
Le parti convenute, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituivano in giudizio e pertanto venivano dichiarate contumaci
Il Giudice disponeva anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. l'acquisizione al fascicolo telematico della sentenza n. 53/2025 pronunciata dal Tribunale di
Verona il 6.2.2023 nella causa n. 1728/2021 instaurata dal lavoratore infortunato ei confronti delle medesime parti convenute Parte_2
nel presente giudizio.
All'odierna udienza, ritenuta superflua l'ulteriore attività istruttoria il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
Le domande svolte dall devono essere accolte integralmente. Pt_1
La ricostruzione dei fatti oggetto di causa è stata ampiamente provata mediante la documentazione allegata al ricorso (doc. 2 relazione Ispettorato del lavoro, doc. 19 Relazione doc. 20 segnalazione infortunio da parte Per_1
del legale del lavoratore, doc, 21 sentenza di patteggiamento) e la sentenza n. 53/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona nella causa promossa dal lavoratore infortunato nei confronti delle parti convenute, acquisita al fascicolo
5 telematico. Si riportano di seguito testualmente le motivazioni in base alle quali il Tribunale ha ritenuto accertati i fatti allegati dal ricorrente e la relativa responsabilità del datore di lavoro:
“E' dato pacifico che il osse impegnato il giorno dell'infortunio presso Pt_2
il cantiere indicato nell'ambito dei lavori assegnatigli dalla società resistente
e, per lei, personalmente dal l'esito della mancata COroparte_3
presentazione dei resistenti a rendere il deferito interpello si lega, sul punto, alla inequivoca documentazione medica, fotografica, fiscale e soprattutto alle risultanze degli accertamenti ispettivi e dei relativi allegati compendiati nel doc. prodotto sub doc. 7 ric. Il che conferma la presenza del lavoratore sul cantiere il giorno dell'infortunio che si è verificato nella descritta dinamica, secondo quanto evincibile dalle dichiarazioni rese dallo stesso dal Pt_2
suo collega di lavoro , dalla foto scattata nell'immediatezza del Parte_4
fatto, dalle risultanze della geolocalizzazione del cellulare del ricorrente il giorno dell'infortunio presso luogo compatibile con la ubicazione del cantiere in via del Perlar e dalla documentazione medica acquisita in atti.
Ora, com'è noto, la responsabilità del datore di lavoro (nei profili sopra messi in luce) come ha più volte ribadito la Cassazione (Cass. n. 10529 del 2008;
Cass. 25.5.2006 n. 12445; Cass. 21590 del 2008), ha natura contrattuale perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) che entra così a far parte del sinallagma contrattuale.
In capo al datore di lavoro incombe, infatti, l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.
6 Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa
l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa,
l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. Cass.
21590/08).
Giova sottolineare come sia pacifico che incomba in ogni caso sul lavoratore, nel giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno, vuoi contrattuale vuoi extracontrattuale, conseguente alla violazione dell'obbligo di tutela imposta dal datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., l'onere di provare il danno subito e la sua relazione causale con l'omissione delle cautele da parte dell'imprenditore.
Invece è sul datore di lavoro invece che grava, per andare indenne da responsabilità contrattuale, la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento.
In altre parole il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte ad evitare il danno.
7 La Cassazione ha così ritenuto che, in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, il lavoratore deve provare il nesso causale tra l'utilizzo del macchinario e l'evento dannoso, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass.
1.10.2003 n. 14645 e Cass.
28.7.2004 n. 14270).
Gravava pertanto sulla datrice di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto al c.d. obbligo di sicurezza o che l'inadempimento ad un tale obbligo era dovuto a causa ad essa non imputabile. Ad un tale onere probatorio la convenuta non ha fatto fronte. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto
l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro con la convenuta, sia pure non regolarizzato nel periodo in cui si è verificato
l'infortunio, ma anche di aver subito un danno all'integrità fisica, nell'espletamento delle proprie mansioni.
Ciò integrava plurime violazioni delle leggi a presidio della sicurezza dei lavoratori (D. Lgs.81/08):
1)violazione dell'articolo 18, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: obblighi del datore di lavoro e del dirigente: l'art. 18 citato stabilisce, al comma 1, l'obbligo del datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (lett.
c) e “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio” (lett. d);
2)violazione dell'articolo 36, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: obbligo di fornire adeguata informazione ai lavoratori sui rischi e sulle procedure;
3)violazione dell'articolo 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
8 e sicurezza, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, ma anche ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
4)violazione degli artt. 28 e 29 D. lgs n. 81/2008, concernenti l'obbligo di valutazione del rischio e della redazione di uno specifico documento in tal senso.
Sul tema la Suprema Corte ha precisato che “In materia di obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (…) in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di lavoro ma l'individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore;
né l'obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell'accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa” (Cass., Sez. Lav., sentenza 6 ottobre 2016, n. 20051).
Sicuri emergono i delineati elementi di responsabilità a carico dei convenuti come sopra messi in luce.
Assolto, quindi, il proprio onere probatorio da parte ricorrente, sarebbe stato onere dei convenuti fornire la prova contraria o comunque dimostrare di aver adottato tutte le cautele atte ad impedire l'evento lesivo. Al riguardo si osserva che il datore di lavoro è responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare
9 che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente e che lo stesso sia stato adeguatamente formato ed informato sia sui rischi connessi all'attività sia sulle corrette modalità di utilizzo dei mezzi di lavoro posti a sua disposizione. Inoltre non assume valore esimente per l'imprenditore
l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore.
La prova, c.d. liberatoria, gravante sul datore di lavoro nel caso di specie non
è stata fornita, stante la contumacia: dalla ricostruzione dei fatti come si evince dalla compiuta istruttoria non si apprezza in alcun caso a carico del lavoratore un comportamento che rivesta caratteri di “abnormità” atti ad interrompere il nesso di causa tra le riscontrate plurime violazioni e l'evento per come si è verificato hic et nunc.
Le circostanze sopra ricordate sostanziano la colpa grave del datore di lavoro per negligenza ex art. 2087 c.c., proprio con riguardo ai profili specificamente sopra richiamati e non contestati dalla resistente.
Detta violazione si pone in rapporto di causalità adeguata con l'infortunio per come si è verificato hic et nunc, essendo innegabile che l'aver incaricato di quel tipo di lavoro un lavoratore non adeguatamente formato, privo di istruzioni e di strumenti di protezione, senza aver mai valutato adeguatamente
i rischi cui ha volontariamente esposto il proprio lavoratore, ha integrato
l'antecedente causale dell'infortunio e del relativo danno patito nell'occorso dal lavoratore. Peraltro aggravato dal ritardo nella prestazione del soccorso.
Ciò premesso, la rilevanza penalistica dei fatti addebitati al datore di lavoro emerge dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (doc.
10 21 nella quale è formulata l'imputazione per violazione dell'art. 590 Pt_1
commi 2 e 3 c.p. nei confronti di COroparte_3
L ha allegato la documentazione attestante gli accertamenti sanitari sulle Pt_1
conseguenze temporanee e permanenti dell'infortunio e sulle prestazioni erogate al lavoratore: relazioni mediche (docc. 17 e 18) costituzione rendita al 28% (doc. 16), prospetto di calcolo del valore capitale della rendita (doc.
22), calcolo dei ratei e degli interessi (doc. 23), attestato del credito (doc. 28)
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio e quindi non sono stati provati fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito azionato dall Pt_1
Le domande di parte ricorrente, pertanto, devono essere integralmente accolte come da dispositivo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto della natura e del valore della causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in solido a pagare all la somma di € 223.502,88 oltre agli interessi legali dalla data Pt_1
dell'infortunio sino al saldo;
2) Condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite che liquida in € 4.618 per compensi, € 43 per rimborso contributo unificato oltre accessori di legge se dovuti
Verona, 2.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
11
SEZIONE LAVORO
Udienza del 2.7.2025
Causa n. 661 / 2024
/LUL. Pt_1 COroparte_1
Compare per la parte ricorrente l'Avv. Chiavegato. Nessuno compare per le parti convenute
L'Avv. Chiavegato si riporta al ricorso ed alle conclusioni e istanze istruttorie, ove ritenute necessarie a seguito dell'acquisizione della sentenza n. 58/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione si ritira in Camera di
Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 2.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 661 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
25/03/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO Pt_1 P.IVA_1
DANIELA contro
COr
(C.F. ), COroparte_1 P.IVA_2
C.F. ), COroparte_3 C.F._1
contumaci
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25.3.2024 l ha convenuto in giudizio le parti Pt_1
indicate in epigrafe esponendo quanto segue
- A seguito della segnalazione inviata dallo studio legale Bortolotto (cfr. doc.
n. 20) la sede di GO si attivava per svolgere indagini (cfr. doc. n. 2) Pt_1
al fine di accertare la dinamica lavorativa dell'evento accaduto il 7 settembre
2018 a Verona al signor residente in [...] a Parte_2
Bovolone (VR).
- Il signor era stato assunto qualche giorno prima, il 3 settembre, ma Pt_2
CO non regolarizzato, dalla ditta con sede legale in via COroparte_1
1 Belfiore a Verona, per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del signor in via del Perlar 9 a Verona (cfr. doc. n. 20). Parte_3
- Il signor era stato assunto come operaio edile, nonostante Parte_2
non avesse alcuna esperienza nel settore e non avesse mai avuto una formazione specifica.
- Il 7 settembre 2018, su indicazione del datore di lavoro signor CP_3
si recava nel cantiere di via del Perlar 9 insieme al collega
[...] [...]
, dipendente della stessa ditta. CP_4
- L'appartamento da ristrutturare era al secondo piano della palazzina di via del Perlar 9, ma essendo privo di illuminazione, per fare entrare la luce bisognava sollevare le tapparelle.
- Il on era provvisto di alcun dispositivo di protezione individuale, né Pt_2
casco, né occhiali protettivi, né guanti.
- Mentre cercava di aprire manualmente una tapparella rotta, munito di cacciavite, cercava di sollevare il chiavistello facendo leva verso l'alto, ma il cacciavite andava a colpire l'occhio destro del lavoratore, perforandolo
CO
- Il collega accorreva a soccorrerlo e lo accompagnava con il furgone aziendale in ditta, dove il signor hiedeva al di dichiarare al CP_3 Pt_2
Pronto Soccorso che si era fatto male a casa.
- All'ospedale di Bovolone il lavoratore gli veniva riscontrato un grave trauma da perforazione all'occhio destro che necessitava il suo trasferimento al più attrezzato ospedale di GO (cfr. doc. n. 3 e ss.).
- In favore di , lavoratore obbligatoriamente assicurato presso Parte_2
l , l'Istituto erogava le prestazioni di legge sostenendo un onere Pt_1
economico di complessive € 223.502,88 per indennizzo del danno CP_5
biologico liquidato in rendita per un 28% di danno biologico e spese mediche, secondo il dettaglio di cui al prospetto oneri che si produce quale parte
2 integrante del presente atto ed a prova degli oneri sostenuti dall' (cfr. CP_6
doc. n. 28).
- L'infortunio è stato determinato dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro e delegato alla sicurezza , delle norme di cui al TU COroparte_3
81/2008 articolo 18, comma 1 lett. d), 36, 37, 96 comma 1 lett. g) e 17 comma
1 lett. a) così come rubricati nel procedimento penale n. 2621/2020 R.G.N.R.
e 2581/2021 R. GIP, conclusosi con sentenza penale di patteggiamento del
GIP del Tribunale di Verona del 11.04.2023 divenuto irrevocabile in data 3 giugno 2022 (cfr. doc. n. 21).
- che il capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio penale recitava:“imputata del reato di cui agli articoli 590 commi 2 e 3 c.p., in qualità
CP_ di legale rappresentante della datore di lavoro - per COroparte_7
colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed in particolare degli articoli 18, comma 1 lett. d), 36, 37, 96 comma 1 lett. g) e 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs.
81/2008 non forniva al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in particolare occhiali di protezione, non provvedeva affinchè il lavoratore ricevesse una informazione e una formazione generale e specifica sulla sicurezza sul lavoro, non redigeva il DVR e il piano operativo di sicurezza, sicchè il intento a lavorare in un cantiere edile in un Pt_2
appartamento in ristrutturazione, tentava di aprire una finestra chiusa facendo leva con un cacciavite, che, perdendo l'appoggio, lo colpiva all'occhio destro causando un trauma penetrante con scoppio del bulbo oculare da cui derivava una malattia della durata superiore ai 40 giorni nonché un indebolimento permanente della vista, gli cagionava lo schiacciamento delle dita con lesioni personali gravissime”
In Verona (VR) il 7 settembre 2018”
3 - Nella sua qualità di assicuratore che ha erogato le indennità per infortunio,
l chiedeva ottenere il rimborso del relativo onere a carico del datore di Pt_1
lavoro a presupposto della responsabilità ai sensi dell'art. 10-11 T.U.
1124/1965 e del diritto di regresso al rimborso delle prestazioni erogate.
- La violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro a prova della responsabilità penale risulta sia dall'accertamento del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione sanitaria di Verona, sia dal capo di imputazione penale.
- La responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica e per il correlato reato di lesioni personali è da ascriversi al datore di lavoro CP_3
CO
, legale rappresentante della
[...] COroparte_7
- Le violazioni sopra indicate comportano la penale responsabilità del datore di lavoro per i reati di cui agli artt. 590-583 c.p..
- Il procedimento penale a carico del datore di lavoro è concluso con sentenza di patteggiamento penale irrevocabile a carico del datore di lavoro,
- l intendeva, quindi, ottenere il rimborso del relativo onere per Pt_1
violazione dell'art. articoli 18, comma 1 lett. d), 36, 37, 96 comma 1 lett. g) e
17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008
CP_
- La datrice di lavoro ed il legale rappresentante COroparte_7
autore materiale del reato (Cass. SS.UU. n. 3288/1997) COroparte_3
sono, pertanto, tenuti a rimborsare l'onere economico sostenuto dall'Istituto assicuratore a seguito dell'infortunio de quo ai sensi degli artt. 10-11 T.U.
1124/1965 art. 2043-2050-2051 c.c. art. 185 c.p., in quanto sussiste la penale responsabilità per reato perseguibile d'ufficio, lesioni personali gravissime, determinato dalla violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ciò premesso l svolgeva le conclusioni di seguito riportate Pt_1
4 CO Condannarsi ai titoli in premessa indicati i convenuti COroparte_7
(CF ) in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
con sede legale in 37135 Verona (VR) via Belfiore, 43 e , COroparte_3
(CF ) in proprio ed in qualità di datore di lavoro di fatto C.F._1
CO della residente in [...] COroparte_7
a pagare in via fra loro solidale all' - Sede di GO la somma di € Pt_1
223.502,88 o quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi compensativi di legge dalla data dell'infortunio fino all'effettivo saldo.
Le parti convenute, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituivano in giudizio e pertanto venivano dichiarate contumaci
Il Giudice disponeva anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. l'acquisizione al fascicolo telematico della sentenza n. 53/2025 pronunciata dal Tribunale di
Verona il 6.2.2023 nella causa n. 1728/2021 instaurata dal lavoratore infortunato ei confronti delle medesime parti convenute Parte_2
nel presente giudizio.
All'odierna udienza, ritenuta superflua l'ulteriore attività istruttoria il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
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Le domande svolte dall devono essere accolte integralmente. Pt_1
La ricostruzione dei fatti oggetto di causa è stata ampiamente provata mediante la documentazione allegata al ricorso (doc. 2 relazione Ispettorato del lavoro, doc. 19 Relazione doc. 20 segnalazione infortunio da parte Per_1
del legale del lavoratore, doc, 21 sentenza di patteggiamento) e la sentenza n. 53/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona nella causa promossa dal lavoratore infortunato nei confronti delle parti convenute, acquisita al fascicolo
5 telematico. Si riportano di seguito testualmente le motivazioni in base alle quali il Tribunale ha ritenuto accertati i fatti allegati dal ricorrente e la relativa responsabilità del datore di lavoro:
“E' dato pacifico che il osse impegnato il giorno dell'infortunio presso Pt_2
il cantiere indicato nell'ambito dei lavori assegnatigli dalla società resistente
e, per lei, personalmente dal l'esito della mancata COroparte_3
presentazione dei resistenti a rendere il deferito interpello si lega, sul punto, alla inequivoca documentazione medica, fotografica, fiscale e soprattutto alle risultanze degli accertamenti ispettivi e dei relativi allegati compendiati nel doc. prodotto sub doc. 7 ric. Il che conferma la presenza del lavoratore sul cantiere il giorno dell'infortunio che si è verificato nella descritta dinamica, secondo quanto evincibile dalle dichiarazioni rese dallo stesso dal Pt_2
suo collega di lavoro , dalla foto scattata nell'immediatezza del Parte_4
fatto, dalle risultanze della geolocalizzazione del cellulare del ricorrente il giorno dell'infortunio presso luogo compatibile con la ubicazione del cantiere in via del Perlar e dalla documentazione medica acquisita in atti.
Ora, com'è noto, la responsabilità del datore di lavoro (nei profili sopra messi in luce) come ha più volte ribadito la Cassazione (Cass. n. 10529 del 2008;
Cass. 25.5.2006 n. 12445; Cass. 21590 del 2008), ha natura contrattuale perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) che entra così a far parte del sinallagma contrattuale.
In capo al datore di lavoro incombe, infatti, l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti.
6 Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa
l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa,
l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. Cass.
21590/08).
Giova sottolineare come sia pacifico che incomba in ogni caso sul lavoratore, nel giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno, vuoi contrattuale vuoi extracontrattuale, conseguente alla violazione dell'obbligo di tutela imposta dal datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., l'onere di provare il danno subito e la sua relazione causale con l'omissione delle cautele da parte dell'imprenditore.
Invece è sul datore di lavoro invece che grava, per andare indenne da responsabilità contrattuale, la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento.
In altre parole il lavoratore, il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte ad evitare il danno.
7 La Cassazione ha così ritenuto che, in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, il lavoratore deve provare il nesso causale tra l'utilizzo del macchinario e l'evento dannoso, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass.
1.10.2003 n. 14645 e Cass.
28.7.2004 n. 14270).
Gravava pertanto sulla datrice di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto al c.d. obbligo di sicurezza o che l'inadempimento ad un tale obbligo era dovuto a causa ad essa non imputabile. Ad un tale onere probatorio la convenuta non ha fatto fronte. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto
l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro con la convenuta, sia pure non regolarizzato nel periodo in cui si è verificato
l'infortunio, ma anche di aver subito un danno all'integrità fisica, nell'espletamento delle proprie mansioni.
Ciò integrava plurime violazioni delle leggi a presidio della sicurezza dei lavoratori (D. Lgs.81/08):
1)violazione dell'articolo 18, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: obblighi del datore di lavoro e del dirigente: l'art. 18 citato stabilisce, al comma 1, l'obbligo del datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” (lett.
c) e “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio” (lett. d);
2)violazione dell'articolo 36, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: obbligo di fornire adeguata informazione ai lavoratori sui rischi e sulle procedure;
3)violazione dell'articolo 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
8 e sicurezza, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza, ma anche ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
4)violazione degli artt. 28 e 29 D. lgs n. 81/2008, concernenti l'obbligo di valutazione del rischio e della redazione di uno specifico documento in tal senso.
Sul tema la Suprema Corte ha precisato che “In materia di obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (…) in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di lavoro ma l'individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore;
né l'obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell'accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa” (Cass., Sez. Lav., sentenza 6 ottobre 2016, n. 20051).
Sicuri emergono i delineati elementi di responsabilità a carico dei convenuti come sopra messi in luce.
Assolto, quindi, il proprio onere probatorio da parte ricorrente, sarebbe stato onere dei convenuti fornire la prova contraria o comunque dimostrare di aver adottato tutte le cautele atte ad impedire l'evento lesivo. Al riguardo si osserva che il datore di lavoro è responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare
9 che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente e che lo stesso sia stato adeguatamente formato ed informato sia sui rischi connessi all'attività sia sulle corrette modalità di utilizzo dei mezzi di lavoro posti a sua disposizione. Inoltre non assume valore esimente per l'imprenditore
l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore.
La prova, c.d. liberatoria, gravante sul datore di lavoro nel caso di specie non
è stata fornita, stante la contumacia: dalla ricostruzione dei fatti come si evince dalla compiuta istruttoria non si apprezza in alcun caso a carico del lavoratore un comportamento che rivesta caratteri di “abnormità” atti ad interrompere il nesso di causa tra le riscontrate plurime violazioni e l'evento per come si è verificato hic et nunc.
Le circostanze sopra ricordate sostanziano la colpa grave del datore di lavoro per negligenza ex art. 2087 c.c., proprio con riguardo ai profili specificamente sopra richiamati e non contestati dalla resistente.
Detta violazione si pone in rapporto di causalità adeguata con l'infortunio per come si è verificato hic et nunc, essendo innegabile che l'aver incaricato di quel tipo di lavoro un lavoratore non adeguatamente formato, privo di istruzioni e di strumenti di protezione, senza aver mai valutato adeguatamente
i rischi cui ha volontariamente esposto il proprio lavoratore, ha integrato
l'antecedente causale dell'infortunio e del relativo danno patito nell'occorso dal lavoratore. Peraltro aggravato dal ritardo nella prestazione del soccorso.
Ciò premesso, la rilevanza penalistica dei fatti addebitati al datore di lavoro emerge dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (doc.
10 21 nella quale è formulata l'imputazione per violazione dell'art. 590 Pt_1
commi 2 e 3 c.p. nei confronti di COroparte_3
L ha allegato la documentazione attestante gli accertamenti sanitari sulle Pt_1
conseguenze temporanee e permanenti dell'infortunio e sulle prestazioni erogate al lavoratore: relazioni mediche (docc. 17 e 18) costituzione rendita al 28% (doc. 16), prospetto di calcolo del valore capitale della rendita (doc.
22), calcolo dei ratei e degli interessi (doc. 23), attestato del credito (doc. 28)
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio e quindi non sono stati provati fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito azionato dall Pt_1
Le domande di parte ricorrente, pertanto, devono essere integralmente accolte come da dispositivo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto della natura e del valore della causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in solido a pagare all la somma di € 223.502,88 oltre agli interessi legali dalla data Pt_1
dell'infortunio sino al saldo;
2) Condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite che liquida in € 4.618 per compensi, € 43 per rimborso contributo unificato oltre accessori di legge se dovuti
Verona, 2.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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