Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 703/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 1.7.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) (c.f.: ) C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f.: ) n.q. di eredi di;
Parte_4 CodiceFiscale_4 Persona_1
-APPELLANTI - RESISTENTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI –
E
avv. FEDERICO (c.f.: ) e MILASI avv. CP_1 CodiceFiscale_5
GIUSEPPE RENATO (c.f.: ) rappresentati e difesi da CodiceFiscale_6
quest'ultimo ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del predetto difensore sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 468/b, Galleria Zaffino, giusta procura in atti;
1
OGGETTO: opposizione a decreto ex art. 611 c.p.c. e pedissequo precetto;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 382/2018, pubblicata il 9.03.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.7.2024 il procuratore di parte appellata precisa le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio, Persona_1
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, gli avv.ti e Giuseppina Controparte_2
Federico, quali procuratori distrattari di nella procedura esecutiva di CP_3
consegna e rilascio di immobile N. RG.Es. n. 217/2015, proponendo opposizione avverso il decreto di liquidazione reso ex art. 611 c.p.c. e del pedissequo atto di precetto, unitamente e contestualmente notificati dai predetti convenuti-opposti all'attore- opponente. Quest'ultimo, eccepiva la nullità del procedimento per difetto dello jus postulandi degli avvocati distrattari del creditore procedente atteso che, dopo il conferimento della procura resa a margine dell'atto di precetto propedeutico alla procedura esecutiva n. 217/2015, era intervenuto il decesso di , di talché, CP_3
stante l'autonomia del fase processuale instaurata ex art. 611 c.p.c. rispetto alla procedura esecutiva immobiliare conclusasi con il verbale di immissione nel possesso redatto dall'Ufficiale giudiziario ex art. 608 c.p.c., non poteva applicarsi il principio della ultrattività del mandato nonostante il decesso non fosse stato denunciato in giudizio dal procuratore costituito. Eccepiva, inoltre, l'erroneità della liquidazione contenuta dal decreto del G.E. in quanto comprensiva anche delle competenze avvocati mentre l'art. 611 c.p.c. limitava la liquidazione alle sole spese anticipate dall'istante. Concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità del titolo esecutivo rappresentato dal decreto di liquidazione ex art. 611 c.p.c. e del pedissequo atto precetto, nonché la
2 nullità dell'istanza avanzata dai convenuti procuratori in difetto di valido mandato alle liti;
in via subordinata, chiedeva che venisse statuita l'erroneità della liquidazione del G.E. siccome comprensiva anche dei compensi, invero non previsti dal codice di rito;
con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di risposta del 13.4.2016 si costituivano in giudizio l'avv.
[...]
e Giuseppina Federico, i quali contestavano quanto ex adverso assunto. CP_2
Evidenziavano che la fase della liquidazione delle spese e dei compensi prevista dall'art. 611 c.p.c. è strettamente connessa a quella della esecuzione per consegna e rilascio di cui agli artt. 608 e ss.gg. c.p.c. e che pertanto il mandato alla lite reso in calce all'atto di precetto rimaneva validamente conferito anche al fine di redigere l'istanza di cui al citato art. 611 c.p.c. nonostante il decesso del proprio assistito. Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi di lite nonché il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 382/2018, pubblicata il 9.03.2018, il Tribunale adito, sul principio dell'ultrattività del mandato conferito al difensore, rigettava l'opposizione e confermava il decreto di liquidazione opposto compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta statuizione interponeva appello ritualmente Persona_1
notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante censurava la sentenza impugnata eccependo: “ OMESSO ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE – DA PARTE DEL G.U. DI I°
GRADO – DI INTERVENUTA DECADENZA DEGLI OPPOSTI ALL'ALLIGAZIONE DELLE
MEMORIE EX ART. 183 VI° COMMA N. 2 E N. 3 E QUINDI DELL'ESCLUSIONE DA OGNI
VALUTAZIONE DELLE QUESTIONI ILLUSTRATE CON TALI ULTIME MEMORIE” poste a base della statuizione impugnata;
2) “ERRONEITA' MANIFESTA PER TRAVISAMENTO DEL
DATO OGGETTIVO “MANDATO ALLE LITI” DEL DEFUNTO NICOLA LIGUORI –
UNICO ED APPOSTO A MARGINE DELL'ATTO DI PRECETTO DI CONSEGNA E
DATATO 03/02/2014” atteso che l'ultrattività del mandato non poteva superare CP_4
la fase processuale per la quale era stato conferito, ossia la fase esecutiva ex art. 608 c.p.c. da ritenersi chiusa con il verbale di consegna o di rilascio redatto dall'ufficiale giudiziario;
3 3) “ERRONEA VALUTAZIONE CHE STANTE L'INTEGRAZIONE DELL'ART. 611 C.P.C.-
DETTA NORMA SIA DIVENTATA PARTE INTEGRANTE DELL'ESCUZIONE PER
CONSEGNA E/O RILASCIO. CONSEGUENTE ERRONEITA' DELLA DECISIONE RESA
PER OMESSA VALUTAZIONE DELLA NATURA E DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA
E DELLE CORRELATE ECCEZIONE SOLLEVATE DALL'OPPONENTE” posto che il giudicante aveva inopinatamente concluso che, dopo la riforma dell'art. 611 c.p.c., a seguito del DL 35/2005 convertito nella legge 80/2005, il decreto di liquidazione del
G.E. fosse diventato parte integrante del procedimento esecutivo;
4) “INESISTENZA
NELLA DECISIONE RESA DI MOTIVI IDEONEI A GIUSTIFICARE LA PRETESA
CREDITORIA DEGLI OPPOSTI ALLA LIQUIDAZIONE RESA DAL G.E. DEL 2015 PER
ANTICIPAZIONI PER SPESE E PER COMPENSI PROFESSIONALI” stante la mancata certificazione delle spese dell'ufficiale giudiziario.
Con comparsa del 6.12.2018 si costituivano in giudizio gli avv.ti Giuseppe Renato
Milazzo e Giuseppina Federico, deducendo l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con Ordinanza collegiale del 5.12.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo state il decesso del procuratore di parte appellante.
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dagli appellati nei confronti di
, , quali asseriti eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
dell'appellante , anch'esso medio tempore deceduto. Persona_1
Con ordinanza del 7.5.2024 la Corte onerava gli appellati di offrire documentazione idonea a dimostrare il decesso dell'appellante e la qualità di eredi dei destinatari della notifica del ricorso in riassunzione attesa la mancata costituzione in giudizio degli stessi.
In data 29.5.2024 parte appellata versava in atti il certificato di morte di _1
ed il certificato storico di famiglia dell'appellante, sicché all'udienza
[...]
dell'1.7.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, il procuratore delle parti precisava le conclusioni insistendo
4 in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Parte_1 Parte_2
, quali eredi dell'appellante , che, Parte_3 Parte_4 Persona_1
sebbene ritualmente destinatari della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio, non si sono costituiti.
La mancata contestazione del fatto incontroverso della qualifica di eredi esonera parte appellata dalla dimostrazione della legittimazione passiva in capo ai destinatari della notifica (Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6815: “Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione,
e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta,
o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo”).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame agitata dall'appellato posto che a suo dire il giudice di prime cure avrebbe qualificato l'azione dell'appellante come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di talché la relativa statuizione non avrebbe potuto essere gravata d'appello bensì ricorribile per cassazione.
Il Tribunale, invero, non ha qualificato la fattispecie di causa come opposizione agli atti esecutivi e dalla motivazione posta a supporto del decisum non si evince che il primo giudice sia giunto ad una simile conclusione avendo evidenziato che l'opponente aveva svolto difese volte ad inficiare il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione per “nullità dell'intero procedimento” rubricando la fattispecie
(nell'oggetto) come “opposizione a precetto”.
5 Va del pari rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.l. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012) posto che i rilievi critici alla sentenza avversata, puntualmente espressi, non necessitano di esporre un progetto alternativo alla statuizione siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/11/2020, n. 24262).
Quanto al merito, va evidenziato che con il primo motivo di gravame l'appellante censura il malgoverno della normativa del codice di rito avendo scrutinato le difese svolte da parte opposta con le memorie istruttorie di cui all'art. 183 VI co. n. 2 e 3 c.p.c. nonostante quest'ultima avesse omesso di depositare la memoria istruttoria di cui al n. 1 del medesimo articolo.
Il mezzo è inammissibile non essendo idoneo a inficiare la ratio decidendi della sentenza impugnata posto che il giudice di prime cure ha fondato la statuizione sull'applicazione del principio dell'ultrattività del mandato in caso di decesso del mandante non dichiarato dal difensore nonché sul presupposto che la fase della liquidazione delle spese della procedura esecutiva disciplinata dall'art. 611 c.p.c. non sia da considerare autonoma rispetto a quella della procedura di consegna e di rilascio di cui all'art. 608 e segg. c.p.c. e rispetto a tale conclusione la fattispecie di causa era già sufficientemente delineata con le difese spiegate nell'atto di citazione in opposizione al decreto di liquidazione e nella relativa comparsa di risposta dei convenuti-opposti, odierni appellati.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente involgendo entrambi questioni afferenti alla nullità del procedimento per difetto di valida procura in favore degli odierni appellati (avvocati distrattari) i quali hanno presentato istanza di liquidazione ex art. 611 c.p.c. in forza della procura rilasciata da a margine del precetto propedeutico alla procedura di esecuzione per CP_3
il rilascio dell'immobile occupato da nonostante fosse intervenuto, Persona_1
nelle more dell'esecuzione, il decesso del procedente.
6 Al riguardo va premesso che il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 c.c. n. 4, opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi;
tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale (ex plurimis Cass. civ., 5 maggio 2016, n. 8959).
Posto il superiore principio, secondo la tesi dell'appellante (oggi eredi), la fase della liquidazione delle spese dell'esecuzione incardinata con istanza ex art. 611 c.p.c. sarebbe del tutto autonoma rispetto alla pregressa procedura di esecuzione e rilascio dell'immobile promossa da nei confronti di conclusasi CP_3 Persona_1
definitivamente con il verbale dell'ufficiale giudiziario di immissione nel possesso redatto ai sensi dell'art. 608, 2^ comma c.p.c., sicché, a differenza da quanto statuito dal giudice di prime cure, nel caso di specie non avrebbe potuto applicarsi il principio dell'ultrattività del mandato rilasciato in precedenza dal de cuius essendosi esaurita la fase CP_3
processuale per la quale il mandato era stato reso in favore degli appellati (avvocati dell'esecutante).
Gli assunti sono infondati.
La nuova formulazione dell'art. 611 c.p.c., - operata dall'art. 2, comma 3, lett. e),
n. 39, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella L. 14 maggio 2005 n. 80 entrata in vigore il 1 marzo 2006 e pertanto applicabile alla fattispecie che ci occupa - introduce il riferimento all'art. 91 c.p.c. quale presupposto del potere del Giudice dell'Esecuzione di liquidare, a carico dell'esecutato, le spese della procedura esecutiva per consegna o rilascio attraverso un provvedimento assunto, per ragioni di economia processuale, in forma di decreto dotato di efficacia esecutiva a conclusione della procedura di realizzazione forzosa del diritto.
La fase della liquidazione delle spese della procedura esecutiva, pur non essendo
7 automatica, necessitando dell'impulso di parte, non è avulsa della fase esecutiva che la precede essendo ad essa strettamente connessa oltre ad esserne dipendente.
Il Giudice dell'Esecuzione competente per l'esecuzione per consegna o rilascio è funzionalmente competente a provvedere alla liquidazione delle spese della procedura esecutiva a prescindere dal valore della controversia;
detto potere di liquidazione, prima della riforma del 2005 limitato alle sole spese vive, è ormai esteso anche ai compensi professionali;
ne consegue che la regola posta dallo stesso art. 611, comma 2 c.p.c. costituisce - expressis verbis in virtù di esplicito richiamo in esso contenuto - non già una deroga, ma una applicazione della norma generale della condanna alle spese cui all'art. 91 c.p.c., (cfr. Cass. n. 24730/2013, Id. n. 15341/2011).
In virtù di quanto sopra la Corte di Cassazione, con la sent. n. 24730/2013, in punto di motivazione, ha avuto modo di precisare che “ l' "attuale” art. 611 cod. proc. civ. richiama espressamente l'art. 91 cod. proc. civ. per cui non sussistono più dubbi sulla riconducibilità
(precedentemente individuate in ragioni di ordine sistematico delle norme) del potere di liquidazione delle spese della procedura di consegna e rilascio alla norma più generale di cui al cit. art. 91, in forza della quale statuire sul diritto della parte al rimborso delle spese anticipate per gli atti del processo costituisce attribuzione del giudice davanti al quale il processo si svolge, che vi provvede con il provvedimento conclusivo dello stesso processo” e che le ragioni comuni delle disposizioni di cui all'art. 91, 95
e 611 comma 2 c.p.c. “ … sono costantemente individuate nel principio di economia processuale: gli atti del procedimento somministrano al giudice avanti al quale si è svolto il processo la prova delle attività svolte dalle parti;
egli, meglio d'ogni altro giudice, è nelle condizioni per applicare le norme che regolano il diritto al rimborso e che a tal fine danno rilievo al comportamento processuale delle parti (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.)”.
Ne consegue che nel caso di specie gli appellanti potevano avvalersi della procura ad litem rilasciata dal a margine del precetto della procedura esecutiva anche al _1
fine di presentare l'istanza del decreto di liquidazione delle spese e dei compensi ex art. 611 c.p.c. laddove l'evento morte che ha colpito medio tempore il creditore procedente non sia stato dichiarato dai procuratori istanti.
8 Con il quarto motivo di doglianza parte appellante eccepisce l'erroneità della liquidazione del G.E. di cui al decreto opposto atteso che le voci delle spese annoverate non sarebbero state attestate dall'Ufficiale giudiziario.
Il mezzo è inammissibile in quanto la censura non è stata oggetto di rilievo nel primo grado del giudio.
L'appello va pertanto rigettato.
Non ricorrono, gli estremi della chiesta pronuncia di responsabilità aggravata a carico dell'appellante, formulata dagli appellati ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi, nel caso che ci occupa, la fattispecie dell'abuso dello strumento processuale rinvenibile solo quando la parte agisce o resiste pretestuosamente o anche in maniera palesemente inammissibile, non vantando alcun plausibile interesse, se non quello di ostacolare l'esercizio dell'altrui diritto e utilizzare in maniera distorta lo strumento processuale.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite vanno liquidate in favore degli appellati in € 1.458,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa che va da € 1.100,00 ad € 5.200,00 e così di seguito specificati: €
268,00 fase di studio;
€ 268,00 fase introduttiva;
€ 496,00 fase istruttoria/trattazione; €
426,00 fase decisionale.
Dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
1) La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori appellati, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 703/2018 Rg. A.C. proposto da oggi eredi Persona_1 Pt_1
, ,
contro
Avv.ti
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2
e Giuseppina Federico, così dispone;
[...]
2) Dichiara la contumacia degli appellanti - resistenti in riassunzione - Pt_1
, , n.q. di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 _1
9 ; _1
3) Rigetta l'appello;
4) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore degli appellati in € 1.458,00 (oltre accessori di legge);
6) Dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso nella camera di consiglio del 15.2.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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