Articolo 10 della Legge 28 luglio 1961, n. 831
Articolo 9Articolo 11
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14 settembre 1961
Art. 10.
Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuto coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.
Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.
Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge, e' adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.
Entrata in vigore il 14 settembre 1961
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