Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 59616/2021, trattenuta in decisione alla udienza del giorno
08 ottobre 2024, vertente
TRA
Parte 1 ( c.f: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n° 1548, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vito Giuseppe Galati n°100/C, presso lo studio dell'Avv. Enzo Giardiello, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura estesa su foglio separato da intendersi unita all'istanza di accesso al fascicolo telematico r.g.n. 34660/2021, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/40817427 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1
OPPONENTE
E
c.f.: P.IVA 1 con sede in CP 1, Piazza Garibaldi n° 16, Controparte_1 in persona dei suoi procuratori Sigg. (Vice Direttore Centrale) e CP 3 Controparte_2
[...] (Vice Direttore Centrale Dirigente), che agiscono in forza di deliberazione del C.d.A. del 03/04/2003, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n°27, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mainetti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato ex art. 83 3° comma c.p.c. allegato al ricorso per decreto ingiuntivo opposto, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax:
06/37350383 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 2
OPPOSTA
società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della legge Controparte_4 "
30 aprile 1999 n°130, come modificata( la legge sulla cartolarizzazione), con sede legale in Milano,
Via Vittorio Betteloni n°2, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n° P.IVA 2 capitale sociale interamente versato pari ad € 10.000,00 e, per essa, quale '
mandataria, CP_5 società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n°7, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA 3 p. i.v.a. P.IVA 4 in persona dell'Avv. Marco Montella, nato a Reggio Calabria il [...], a [...] abilitato in forza di procura speciale del 06/10/2020 rilasciata dal Dott. Controparte_6 legale rappresentante della CP 5 autenticata nelle firme in data '
06/10/2020 dal Dott. Per 1 Notaio in Roma( Rep. n°57205, Racc. n° 16621), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n° 278, presso lo studio dell'Avv. Marco Ferraro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto processuale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/44249309 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 3
INTERVENTRICE
Materia: contratti bancari.
Codice: 146041.
Oggetto: contratti bancari( deposito bancario, etc.)
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
All'udienza del giorno 08 ottobre 2024 compariva per l'opponente l'Avv. Enzo Giardiello il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Per la parte opposta era presente l'Avv. Biagio Vigorito, in sostituzione dell'Avv. Ferraro, il quale si riportava a tutto quanto ivi dedotto, eccepito e contestato ed alle conclusioni ivi precisate.
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1 il Sig. Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°13016/2021, R.G. n°34660/2021, emesso il 07.12/07/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 17.142,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Premetteva esso opponente che l'istituto bancario in sede monitoria aveva dedotto: -di essere creditore dell'importo di € 17.142,30 oltre interessi convenzionali dal 31/12/2020 quale saldo debitore della posizione a sofferenza n°14249 relativa al conto insoluto aperto il 18 gennaio 2013 per la gestione della carta di credito denominata "Carta Ragionieri";
- che avrebbe accordato ad esso opponente nel mese di novembre del 2006 il rilascio della Carta Ragionieri, operante su circuito VISA, con previsione di due linee di credito, rispettivamente di € 4.000,00 con rimborso a saldo e di € 5.000,00 con rimborso rateale, entrambe con autorizzazione di addebito in conto RID permanente sul conto bancario n°576 intestato ad esso opponente presso la Banca San Paolo
IMI;
- sulla medesima Carta Ragionieri esso opponente avrebbe ottenuto nel mese di aprile del 2007 una terza linea di credito con un limite di € 12.000,00 al tasso nominale annuo del 10,50%;
- a fronte di rate insolute la CP 1 il 18/01/2013 avrebbe comunicato di aver bloccato la Carta Ragionieri e di aver aperto a nome di esso opponente un apposito conto insoluto per la gestione del rientro rateale proposto ed accettato.
Eccepiva esso opponente che:
il suddetto credito era illegittimo per inefficacia probatoria dei documenti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
ed infatti il saldaconto ex art. 50 D.Lgs. n°385/1993 assurgeva nel presente giudizio a riscontro inidoneo dovendo parte opposta, attrice in senso sostanziale, fornire la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata nelle forme monitorie.
l'eventuale produzione parziale degli estratti- conto in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente determinava la reiezione della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio. inoltre l'istituto di credito aveva comunicato il blocco della Carta Ragionieri invocando il pagamento della somma pari ad € 9.800,00 per poi nel corso degli 11 mesi successivi richiedere il pagamento della somma pari ad € 15.086,99. del pari era irrilevante una terza linea di credito per l'importo di € 12.000,00 non facendo parte, peraltro, della richiesta di cui al decreto monitorio. non era stata neppure prodotta una scheda contrattuale dalla quale desumere l'addebito di spese per € 1.589,47.
da ultimo non era stata prodotta documentazione attestante le condizioni di contratto applicate conseguendone la illegittimità dei tassi di interesse applicati.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e domanda, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare illegittimo, nullo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n°13016/2021, r.g.n. 34660/2021, emesso il 07.12/07/2021 dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dottor Danilo Sena, notificato in data 20/07/2021".
Si costituiva la Controparte_1 e, con comparsa di risposta, rammentava che:
Il Sig. Parte 1 il 27 novembre 2006, aveva richiesto ad essa opposta il rilascio della carta di credito denominata Carta Ragionieri, operante su circuito VISA, che prevedeva due linee di credito, la prima fino ad € 4.000,00 con modalità di rimborso a saldo e la seconda fino ad € 5.000.00 con modalità di rimborso rateale( essendo fissato l'importo delle rate nella percentuale del 10% del debito residuo con un importo minimo di € 250,00) entrambe mediante autorizzazione RID permanente sul conto corrente bancario n° 576 intestato al Sig. Parte 1 presso la Banca San Paolo IMI s.p.a.
L'11/04/2017 il Sig. Parte 1 aveva formalizzato ad essa opposta la richiesta di attivazione sulla predetta Carta di una linea di credito aggiuntiva (la terza) con limite di utilizzo di € 12.000,00, che era stata accordata.
Il 16 ottobre 2012 l'incasso della quota della Carta di competenza del mese di settembre 2012, pari
-
ad € 5.121,87, era stato stornato come insoluto dalla Banca San Paolo IMI, circostanza della quale essa opposta aveva avvisato il Sig. Parte 1 al quale aveva richiesto di effettuare il pagamento, pena la revoca della Carta.
Anche l'incasso della quota di competenza del mese di dicembre del 2012, pari ad € 4.717,96, era stato stornato come insoluto dalla Banca San Paolo IMI, tanto che il 18 gennaio 2013 essa opposta aveva provveduto alla revoca della carta di credito ed alla contestuale apertura a nome del Sig. Parte 1 di un apposito conto insoluto per la gestione del rientro rateale del debito maturato, secondo un accordo intercorso fra le parti che prevedeva rientri mensili di € 1.000,00.
Peraltro il Sig. Parte 1 in data 18 gennaio 2013 aveva riconosciuto di essere debitore di essa opposta a quella data di € 9.859,83, somma che aveva proposto di corrispondere con versamenti mensili di € 1.000,00.
Nel mese di febbraio del 2013 non era andato a buon fine neppure l'addebito diretto dell'importo residuo della Carta pari ad € 4.255,92 cosicchè l'ammontare complessivo dovuto del debito insoluto era pari ad € 14.095,75.
Nel frattempo non era stato effettuato alcun pagamento sicchè la posizione debitoria del conto insoluto era passata a " sofferenza" ed il credito alla attualità ammontava ad € 17.142,30, dei quali
€ 15.086,99 ( € 5.121,87+ € 4.717,96+ € 4.255,92) per saldo debitore del conto insoluto n°188/0003562, € 465,84 per interessi maturati fino al 30 dicembre 2020 ed € 1.589,47 per spese legali, come risultante dall'estratto-conto del 19 marzo 2021 certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente di banca, il quale aveva dichiarato che il credito era certo, liquido ed esigibile, e dall'estratto autentico notarile delle scritture contabili della Banca.
Orbene l'insoluto di € 15.096,99 ( che il Sig. Parte 1 dichiarava di non comprendere) era ottenuto sommando l'insoluto alla data del 18 gennaio 2013, pari ad € 9.859,83, alla ulteriore somma di € 4.255,92 relativa agli addebiti residui della carta di credito per spese e finanziamenti inerenti il periodo precedente il blocco della carta- 27 dicembre 2012- gennaio 2013- Pt 2 era agevole rilevare ad un esame dell'estratto-conto della Carta Nexi al 31 gennaio 2013.
Quanto all'importo di € 1.589,47, richiesto a titolo di spese del compenso corrisposto all'Avv. Marco Milli per la redazione del decreto ingiuntivo( e di altro non andato a buon fine) veniva operata rinuncia al pertinente credito.
Il che determinava la circoscrizione della domanda alla somma di € 15.552,83 oltre interessi dal 31 dicembre 2020.
Da ultimo era da respingersi, perchè generica, l'eccezione di contestazione dei tassi di interessi applicati nonché quella inerente il disconoscimento della documentazione prodotta a sostegno della richiesta di decreto ingiuntivo.
Sulla scorta della superiore esposizione in fatto e deduzione in diritto formulava le seguenti conclusioni:
"piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 15.552,83 oltre interessi convenzionali dal 31 dicembre 2020; nel merito: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la parziale rinuncia operata in questa sede, accertata la misura del credito sulla base della disciplina convenzionale e legale, condannare l'opponente al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di € 15.552,83 oltre interessi convenzionali dal 31 dicembre 2020 al saldo, oltre alle spese del decreto ingiuntivo in virtù del principio della soccombenza virtuale".
Controparte_4Si costituiva la e, per essa, quale mandataria, la che, CP 5 con comparsa di intervento, dichiarava di essere subentrata alla Controparte_1 in ragione del processo di cartolarizzazione che aveva condotto alla cessione di molti crediti, fra i quali quello oggetto di indagine.
Chiedeva, per l'effetto, la estromissione della cedente limitatamente alla posizione di credito in esame eccependo la carenza di legittimazione di essa interventrice in merito a richieste di natura risarcitoria e restitutoria.
La causa, all'udienza del giorno 08 ottobre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In rito occorre considerare che la società interventrice, asserendo di non essere legittimata a contraddire in ordine a domande di natura risarcitoria e/o restitutoria, ha però univocamente prospettato di essere subentrata nell'esercizio del credito oggetto di causa.
Ne consegue che, in ragione della chiara esplicitazione di cui alla comparsa di intervento, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione della Controparte 1 con compensazione delle spese di lite;
tanto giacchè la società interventrice ha palesato di voler assumere in via esclusiva l'alea della lite.
Nel merito deve in primis essere revocato l'emesso decreto ingiuntivo essendo stata operata in corso di causa rinuncia al credito a titolo di spese legali pari ad € 1.589,47.
Con riferimento ai residui profili controversi la domanda, fatta propria dalla società interventrice, deve trovare accoglimento perché fondata.
Mette conto osservare che il Sig. Parte 1 (nei confronti del quale, essendosi dichiarato debitore alla data del 18 gennaio 2013 della somma di € 9.859,83, è stato concesso all'udienza del 13 aprile 2022 il provvedimento ex art. 648 c.p.c.) ha accumulato anche nel mese di febbraio del 2013 l'addebito dell'importo residuo della Carta Ragionieri pari ad € 4.255,92; il che ha determinato l'ammontare del debito a titolo di sorte capitale pari ad € 14.095,75.
Medio tempore non è stato pagato ratealmente alcun importo sicchè la posizione debitoria è transitata a "sofferenza", con maturazione di interessi alla data del 30 dicembre 2020 in misura pari ad € 456,84; il tutto per un importo complessivo di € 15.552,83.
In forza dei superiori rilievi, in revoca dell'emesso decreto ingiuntivo a fronte della rinuncia parziale del credito di cui si è riferito innanzi, deve essere condannato il Sig. Parte_1 a versare alla società interventrice la somma pari ad € 15.552,83 oltre interessi convenzionali a far data dal 31 dicembre 2020 sino alla data di effettivo soddisfo. Lespese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara il difetto di legittimazione della Controparte 1 già s.c.p.a.) compensando nei suoi confronti le spese di lite.
Controparte_4 e, per essa, della mandataria Dichiara la ammissibilità dell'intervento della
Controparte_5
Accoglie parzialmente la proposta opposizione e, per l'effetto, in revoca dell'emesso decreto ingiuntivo, condanna il Sig. Parte 1 a pagare alla società interventrice la somma pari ad € 15.552,83 oltre interessi convenzionali a far data dal 31 dicembre 2020 sino alla data di effettivo soddisfo, importo dal quale deve essere detratto quanto eventualmente versato in adempimento del provvedimento ex art. 648 c.p.c., adottato nel verbale di udienza del 13 aprile 2022.
Condanna il Sig. Parte 1 a rifondere in favore della società interventrice le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A.
ed I.V.A. come per legge.
Roma, 31 dicembre 2024.
II GIUDICE
Dott. Maurizio Manzi