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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.Enrico
COLOGNESI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7163/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Tagliente
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. Claudia Riccioni C.F._3
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 febbraio 2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione del 10.10.2018, la signora adiva il Tribunale di Controparte_3
Velletri chiedendo che il Tribunale dichiarasse il suo acquisto per usucapione della quota del 50% del signor sul bene immobile sito in Valmontone, località Colle CP_1
Belvedere, distinto al catasto come segue: il fabbricato al catasto fabbricati al Fg. 21, part. 1259 sub 2 e sub 3, part. 1258 sub 501; il terreno nel catasto terreni al Fg. 21, part. 227,
pagina 1 di 4 345, 228, 229, 230, 231, 256, 257, 258, 259, 266, 768, 767, 766, 260, 254, 765, 761, 759,
760, 1027, 1025, 793.
Esponeva infatti la parte attrice che tali beni erano dalla stessa posseduti in via esclusiva fin dai primi anni Novanta e che, pertanto, la stessa aveva usucapito il diritto di proprietà sulla quota dei beni intestata al convenuto CP_1
All'udienza del 20.9.2019 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e veniva ammessa la prova per testi su parte dei capitoli formulati dall'attrice.
Esaurita l'attività istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.12.2023, il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti di , atteso che il bene era in comunione legale fra la Controparte_2
stessa e il convenuto contumace CP_1
Parte attrice integrava il contraddittorio nel termine concesso e, in data 9.3.2024, si costituivano con differenti atti di costituzione sia sia CP_1 Controparte_2 confermando entrambi le circostanze dedotte nell'atto di citazione ed aderendo alla domanda di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione così come formulata dall'attrice.
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.9.2024, e quindi per integrazione documentale in ordine alla mancata esistenza allo stato di una comunione coniugale sul bene in oggetto, venuta meno a seguito della separazione dei coniugi, come ora documentato da parte attrice, con conseguente integrità del contraddittorio e senza che occorra integralo, alla udienza del 5 febbraio 2025.
A detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che: (i) in data 21.11.1980 il de cuius Persona_1
ha donato al figlio odierno convenuto, la nuda proprietà dei beni de quo CP_1 riservando a sé stesso l'usufrutto (cfr. l'atto di donazione sub doc. 1); (ii) dal certificato ipotecario speciale in atti emerge che i comproprietari dei beni sono il convenuto e in comunione legale fra loro (cfr. doc. 2). Controparte_2
Il contraddittorio è stato dunque integrato anche nei confronti della signora la CP_2
pagina 2 di 4 quale si è costituita aderendo alla domanda di usucapione. Si ricorda, infatti, che è principio costante quello in base al quale “la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richieda la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali i presupposti per l'acquisto della proprietà si sarebbe verificata perché comporta
l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (Cass. nn. 5554/94 e 1085/76). Diversamente, la pronuncia resa a contraddittorio non integro nell'ambito di una controversia che importi
l'accertamento di una situazione giuridica unica, è da ritenersi "inutiliter data", non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (cfr. Cass. S.U. n. 433/70)”
(Cass. sez. II, 08.04.2013, n. 8497), in quanto emessa in violazione del basilare principio che presidia la effettività del diritto alla difesa, vista inoltre l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio.
Ciò posto, i convenuti con le rispettive comparse di costituzione e risposta hanno confermato la tesi attorea.
Inoltre, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha confermato la veridicità delle allegazioni dell'attrice, dalle quali si desume che la stessa ha posseduto uti dominus le unità immobiliari per cui è causa per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Infatti, i testi e - escussi alla udienza del 18.9.2019 Testimone_1 Testimone_2
– hanno confermato il possesso ultra ventennale del terreno e del sovrastante fabbricato in capo all'attrice, la quale ha eseguito nell'immobile diversi lavori, munendolo di infissi e di sistema di allarme, realizzando un pozzo artesiano, una serra, un recinto e un canile. In particolare, il teste ha dichiarato di aver effettuato diversi interventi per conto di Tes_2 parte attrice (“…il primo intervento l'ho effettuato nel 1991”; “io ho aiutato a realizzare il canile, i discendenti, i pozzetti dell'acqua, le recinzioni, la posa dei cavi telefonici. In tutti questi interventi, sono sempre stato incaricato dalla sig.ra e pagato da Parte_1 lei”; “…ho partecipato anche alla realizzazione del pozzo e della serra, che sono presenti sul fondo”).
L'animus possidendi risulta con evidenza dalla costruzione e realizzazione di svariati lavori nell'immobile, i quali si concretano nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di pagina 3 di 4 proprietà.
Ne deriva l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del compendio immobiliare.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c.. Non occorre ordine in tal senso dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
La natura della controversia e l'atteggiamento processuale di parte convenuta rendono evidente l'opportunità di disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che Parte_1
(C.F. ) ha acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà sul C.F._1
bene immobile sito in Valmontone, località Colle Belvedere, distinto al catasto come segue: il fabbricato al catasto fabbricati al Fg. 21, part. 1259 sub 2 e sub 3, part. 1258 sub 501; il terreno nel catasto terreni al Fg. 21, part. 227, 345, 228, 229, 230, 231, 256, 257, 258, 259,
266, 768, 767, 766, 260, 254, 765, 761, 759, 760, 1027, 1025, 793;
2) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II., con suo esonero da responsabilità;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., mediante odierno deposito in Cancelleria alla fine della udienza,
Velletri, 5 febbraio 2025 il giudice dott.Enrico COLOGNESI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.Enrico
COLOGNESI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7163/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Tagliente
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. Claudia Riccioni C.F._3
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 febbraio 2025, i procuratori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione del 10.10.2018, la signora adiva il Tribunale di Controparte_3
Velletri chiedendo che il Tribunale dichiarasse il suo acquisto per usucapione della quota del 50% del signor sul bene immobile sito in Valmontone, località Colle CP_1
Belvedere, distinto al catasto come segue: il fabbricato al catasto fabbricati al Fg. 21, part. 1259 sub 2 e sub 3, part. 1258 sub 501; il terreno nel catasto terreni al Fg. 21, part. 227,
pagina 1 di 4 345, 228, 229, 230, 231, 256, 257, 258, 259, 266, 768, 767, 766, 260, 254, 765, 761, 759,
760, 1027, 1025, 793.
Esponeva infatti la parte attrice che tali beni erano dalla stessa posseduti in via esclusiva fin dai primi anni Novanta e che, pertanto, la stessa aveva usucapito il diritto di proprietà sulla quota dei beni intestata al convenuto CP_1
All'udienza del 20.9.2019 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e veniva ammessa la prova per testi su parte dei capitoli formulati dall'attrice.
Esaurita l'attività istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.12.2023, il G.I. ordinava l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti di , atteso che il bene era in comunione legale fra la Controparte_2
stessa e il convenuto contumace CP_1
Parte attrice integrava il contraddittorio nel termine concesso e, in data 9.3.2024, si costituivano con differenti atti di costituzione sia sia CP_1 Controparte_2 confermando entrambi le circostanze dedotte nell'atto di citazione ed aderendo alla domanda di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione così come formulata dall'attrice.
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.9.2024, e quindi per integrazione documentale in ordine alla mancata esistenza allo stato di una comunione coniugale sul bene in oggetto, venuta meno a seguito della separazione dei coniugi, come ora documentato da parte attrice, con conseguente integrità del contraddittorio e senza che occorra integralo, alla udienza del 5 febbraio 2025.
A detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti emerge che: (i) in data 21.11.1980 il de cuius Persona_1
ha donato al figlio odierno convenuto, la nuda proprietà dei beni de quo CP_1 riservando a sé stesso l'usufrutto (cfr. l'atto di donazione sub doc. 1); (ii) dal certificato ipotecario speciale in atti emerge che i comproprietari dei beni sono il convenuto e in comunione legale fra loro (cfr. doc. 2). Controparte_2
Il contraddittorio è stato dunque integrato anche nei confronti della signora la CP_2
pagina 2 di 4 quale si è costituita aderendo alla domanda di usucapione. Si ricorda, infatti, che è principio costante quello in base al quale “la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richieda la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali i presupposti per l'acquisto della proprietà si sarebbe verificata perché comporta
l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (Cass. nn. 5554/94 e 1085/76). Diversamente, la pronuncia resa a contraddittorio non integro nell'ambito di una controversia che importi
l'accertamento di una situazione giuridica unica, è da ritenersi "inutiliter data", non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (cfr. Cass. S.U. n. 433/70)”
(Cass. sez. II, 08.04.2013, n. 8497), in quanto emessa in violazione del basilare principio che presidia la effettività del diritto alla difesa, vista inoltre l'inscindibilità del rapporto sostanziale e del relativo giudizio.
Ciò posto, i convenuti con le rispettive comparse di costituzione e risposta hanno confermato la tesi attorea.
Inoltre, l'istruttoria svolta in corso di giudizio ha confermato la veridicità delle allegazioni dell'attrice, dalle quali si desume che la stessa ha posseduto uti dominus le unità immobiliari per cui è causa per un periodo ben maggiore dei venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
Infatti, i testi e - escussi alla udienza del 18.9.2019 Testimone_1 Testimone_2
– hanno confermato il possesso ultra ventennale del terreno e del sovrastante fabbricato in capo all'attrice, la quale ha eseguito nell'immobile diversi lavori, munendolo di infissi e di sistema di allarme, realizzando un pozzo artesiano, una serra, un recinto e un canile. In particolare, il teste ha dichiarato di aver effettuato diversi interventi per conto di Tes_2 parte attrice (“…il primo intervento l'ho effettuato nel 1991”; “io ho aiutato a realizzare il canile, i discendenti, i pozzetti dell'acqua, le recinzioni, la posa dei cavi telefonici. In tutti questi interventi, sono sempre stato incaricato dalla sig.ra e pagato da Parte_1 lei”; “…ho partecipato anche alla realizzazione del pozzo e della serra, che sono presenti sul fondo”).
L'animus possidendi risulta con evidenza dalla costruzione e realizzazione di svariati lavori nell'immobile, i quali si concretano nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al diritto di pagina 3 di 4 proprietà.
Ne deriva l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del compendio immobiliare.
La pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c.. Non occorre ordine in tal senso dal momento che la mancata trascrizione costituirebbe omissione di un atto dovuto.
La natura della controversia e l'atteggiamento processuale di parte convenuta rendono evidente l'opportunità di disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accertato il possesso ultraventennale uti dominus, dichiara che Parte_1
(C.F. ) ha acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà sul C.F._1
bene immobile sito in Valmontone, località Colle Belvedere, distinto al catasto come segue: il fabbricato al catasto fabbricati al Fg. 21, part. 1259 sub 2 e sub 3, part. 1258 sub 501; il terreno nel catasto terreni al Fg. 21, part. 227, 345, 228, 229, 230, 231, 256, 257, 258, 259,
266, 768, 767, 766, 260, 254, 765, 761, 759, 760, 1027, 1025, 793;
2) dichiara la presente statuizione titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II., con suo esonero da responsabilità;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., mediante odierno deposito in Cancelleria alla fine della udienza,
Velletri, 5 febbraio 2025 il giudice dott.Enrico COLOGNESI
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