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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 2196/2020 r.g.
Controparte_1
Avv.ti MASTRI ANTONIO, PIETRO MORICHELLI parte attrice
, Parte_1
Parte_2 parti convenute contumace
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Spoleto, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, - in merito: previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 264/17, recante la data 5.10.20, dichiarare valido ed efficace il pignoramento della particella 515 del compendio immobiliare sito in Montefalco, descritto al C.T. al Foglio 42, intestato a , e inopponibile ad la trascrizione presso l'Agenzia delle Parte_2 Controparte_1
Entrate di Spoleto della sentenza di omologazione della separazione personale dei coniugi , recante la Controparte_2 cessione del primo alla seconda, a titolo di alimenti e mantenimento, della piena ed esclusiva proprietà dell'intero compendio pignorato sopra descritto;
spese rifuse;
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con ricorso in opposizione di terzo nella procedura di esecuzione immobiliare n. 264/17, introdotta da nei confronti di ha contestato Controparte_1 Parte_2 Parte_1 il pignoramento della particella 515 del compendio immobiliare sito in Montefalco (PG), descritto al CT al Foglio 42.
1 La stessa opponente aveva dedotto di aver ricevuto in proprietà, in sede di omologa 21.9.95 della separazione personale dal marito a titolo di alimenti e di mantenimento, il Parte_2 fabbricato con annessi terreni, il tutto riportato nel N.C.E.U. di Montefalco al foglio 42 n. 27 sub 1 e 2, categ. D/1 e nel N.C.T. al foglio 42 n. 23-24-25-26-28-38-39-41-83-84-36-37”.
L'opponente aveva specificato che il verbale di cessione, intercorso tra e Persona_1 [...]
è stato trascritto nei pubblici registri in data 18.12.17 e, sempre in data 18.12.17, Parte_1 CP_1 aveva notificato l'atto di pignoramento la particella 515.
[...]
Tale ultima particella non risultava nell'atto di cessione poiché è il risultato del frazionamento della particella 41 del foglio 42 (indicata nel detto verbale) che è stata soppressa con la costituzione delle particella 514 e 515.
Inoltre, secondo l'opponente, la particella n. 515 sarebbe autonoma rispetto al resto del compendio e autonomamente coltivabile.
Perciò, sulla base della anteriorità della trascrizione del verbale di cessione tra coniugi rispetto al pignoramento della particella n. 515, l'opponente aveva richiesto la sospensione della procedura esecutiva poiché la particella in questione veniva pignorata allorquando il debitore non era più titolare del bene e il pignoramento non era inopponibile al nuovo proprietario.
1.2. Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza 5/10/2020 ha sospeso l'esecuzione e fissato il termine di sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito.
1.3. ha introdotto il presente giudizio di merito (n. 2196/20) evidenziando che Controparte_1 erano state presentante plurime istanze di sospensione, analoghe e precedenti rispetto a quella aveva provocato l'ordinanza del 5/10/2020, che invece erano state rigettate dai diversi G.E. interessati da numerose e articolate procedure esecutive, comunque riconducibili alla medesima vicenda.
1.3.1. Nel merito ha rilevato e che il pignoramento della particella n. 515 era Controparte_1 stato effettuato per un mero scrupolo, considerato che, con precedenti atti di pignoramento, debitamente trascritti in epoca anteriore alla trascrizione del verbale di cessione tra coniugi, erano già stati pignorati beni di cui la predetta particella n. 515 costituisce mera pertinenza e, in quanto tale, inclusa nell'oggetto dei precedenti pignoramenti a lume dell'art. 2912 c.c.
2. E' bene interrogarsi su questione di procedibilità del presente procedimento, la cui valenza assume potenziale valore assorbente.
2.1. Alla luce della allegazione della stessa parte attrice, risulta che, prima dell'introduzione del rubricato giudizio n. 2196/2020 R.G.N.R., era stato introdotto analogo e precedente giudizio di merito davanti al
Tribunale di Spoleto, il n. 2192/2020 R.G.
2 Infatti, in quel procedimento, con atto di citazione compilato dalla odierna convenuta Parte_1
(qui contumace), si attivava la fase di merito relativa alla medesima ordinanza del G.E. datata
[...]
5/10/2020, emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 264/2017.
2.2. In quel giudizio si è costituita anche che, nel presente procedimento, ha Controparte_1 depositato con atto del 5/2/2025 sentenze relative al parallelo procedimento (si vedano allegati nn. 1, 2, produzione del 5/2/2025: sono state già emesse sentenza di primo e sentenza di secondo grado).
2.3. L'oggetto di quel procedimento risulta esattamente sovrapponibile a quello che caratterizza il presente procedimento, ovverosia la pignorabilità della particella n. 515 in relazione alla trascrizione dell'atto di cessione in sede di separazione personale e alla natura di tale particella (pertinenza ovvero spazio autonomo, in relazione a beni pignorati in precedenza).
2.4. Al riguardo è bene precisare che la stessa parte attrice ha ravvisato violazione del principio del ne bis in idem (art. 2909 c.c.), poiché l'opposizione di terzo era già stata “respinta con sentenza n. 589 del 9.9.22, confermata con sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 884/24 del 30.12.24” (si veda comparsa conclusionale, pag. 7).
2.5. Da quanto precede si impone la dichiarazione di violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente improcedibilità del presente giudizio perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse questioni di diritto già oggetto di valutazione nelle citate sentenze, nell'ambito di procedimento in cui parte attrice ha partecipato, peraltro omettendo di segnalare la contemporanea pendenza.
2.6. Per tale ragione, le spese di lite s'intendono compensate.
p.q.m.
dichiara improcedibilità del presente giudizio in quanto avente oggetto esattamente coincidente con precedente procedimento, già definito con sentenza di secondo grado (Corte di Appello di Perugia n.
884/24 del 30.12.24).
Spese compensate.
Spoleto, 2 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
3
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 2196/2020 r.g.
Controparte_1
Avv.ti MASTRI ANTONIO, PIETRO MORICHELLI parte attrice
, Parte_1
Parte_2 parti convenute contumace
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Spoleto, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, - in merito: previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 264/17, recante la data 5.10.20, dichiarare valido ed efficace il pignoramento della particella 515 del compendio immobiliare sito in Montefalco, descritto al C.T. al Foglio 42, intestato a , e inopponibile ad la trascrizione presso l'Agenzia delle Parte_2 Controparte_1
Entrate di Spoleto della sentenza di omologazione della separazione personale dei coniugi , recante la Controparte_2 cessione del primo alla seconda, a titolo di alimenti e mantenimento, della piena ed esclusiva proprietà dell'intero compendio pignorato sopra descritto;
spese rifuse;
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con ricorso in opposizione di terzo nella procedura di esecuzione immobiliare n. 264/17, introdotta da nei confronti di ha contestato Controparte_1 Parte_2 Parte_1 il pignoramento della particella 515 del compendio immobiliare sito in Montefalco (PG), descritto al CT al Foglio 42.
1 La stessa opponente aveva dedotto di aver ricevuto in proprietà, in sede di omologa 21.9.95 della separazione personale dal marito a titolo di alimenti e di mantenimento, il Parte_2 fabbricato con annessi terreni, il tutto riportato nel N.C.E.U. di Montefalco al foglio 42 n. 27 sub 1 e 2, categ. D/1 e nel N.C.T. al foglio 42 n. 23-24-25-26-28-38-39-41-83-84-36-37”.
L'opponente aveva specificato che il verbale di cessione, intercorso tra e Persona_1 [...]
è stato trascritto nei pubblici registri in data 18.12.17 e, sempre in data 18.12.17, Parte_1 CP_1 aveva notificato l'atto di pignoramento la particella 515.
[...]
Tale ultima particella non risultava nell'atto di cessione poiché è il risultato del frazionamento della particella 41 del foglio 42 (indicata nel detto verbale) che è stata soppressa con la costituzione delle particella 514 e 515.
Inoltre, secondo l'opponente, la particella n. 515 sarebbe autonoma rispetto al resto del compendio e autonomamente coltivabile.
Perciò, sulla base della anteriorità della trascrizione del verbale di cessione tra coniugi rispetto al pignoramento della particella n. 515, l'opponente aveva richiesto la sospensione della procedura esecutiva poiché la particella in questione veniva pignorata allorquando il debitore non era più titolare del bene e il pignoramento non era inopponibile al nuovo proprietario.
1.2. Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza 5/10/2020 ha sospeso l'esecuzione e fissato il termine di sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito.
1.3. ha introdotto il presente giudizio di merito (n. 2196/20) evidenziando che Controparte_1 erano state presentante plurime istanze di sospensione, analoghe e precedenti rispetto a quella aveva provocato l'ordinanza del 5/10/2020, che invece erano state rigettate dai diversi G.E. interessati da numerose e articolate procedure esecutive, comunque riconducibili alla medesima vicenda.
1.3.1. Nel merito ha rilevato e che il pignoramento della particella n. 515 era Controparte_1 stato effettuato per un mero scrupolo, considerato che, con precedenti atti di pignoramento, debitamente trascritti in epoca anteriore alla trascrizione del verbale di cessione tra coniugi, erano già stati pignorati beni di cui la predetta particella n. 515 costituisce mera pertinenza e, in quanto tale, inclusa nell'oggetto dei precedenti pignoramenti a lume dell'art. 2912 c.c.
2. E' bene interrogarsi su questione di procedibilità del presente procedimento, la cui valenza assume potenziale valore assorbente.
2.1. Alla luce della allegazione della stessa parte attrice, risulta che, prima dell'introduzione del rubricato giudizio n. 2196/2020 R.G.N.R., era stato introdotto analogo e precedente giudizio di merito davanti al
Tribunale di Spoleto, il n. 2192/2020 R.G.
2 Infatti, in quel procedimento, con atto di citazione compilato dalla odierna convenuta Parte_1
(qui contumace), si attivava la fase di merito relativa alla medesima ordinanza del G.E. datata
[...]
5/10/2020, emessa nell'ambito della procedura esecutiva n. 264/2017.
2.2. In quel giudizio si è costituita anche che, nel presente procedimento, ha Controparte_1 depositato con atto del 5/2/2025 sentenze relative al parallelo procedimento (si vedano allegati nn. 1, 2, produzione del 5/2/2025: sono state già emesse sentenza di primo e sentenza di secondo grado).
2.3. L'oggetto di quel procedimento risulta esattamente sovrapponibile a quello che caratterizza il presente procedimento, ovverosia la pignorabilità della particella n. 515 in relazione alla trascrizione dell'atto di cessione in sede di separazione personale e alla natura di tale particella (pertinenza ovvero spazio autonomo, in relazione a beni pignorati in precedenza).
2.4. Al riguardo è bene precisare che la stessa parte attrice ha ravvisato violazione del principio del ne bis in idem (art. 2909 c.c.), poiché l'opposizione di terzo era già stata “respinta con sentenza n. 589 del 9.9.22, confermata con sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 884/24 del 30.12.24” (si veda comparsa conclusionale, pag. 7).
2.5. Da quanto precede si impone la dichiarazione di violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente improcedibilità del presente giudizio perché vertente sugli stessi fatti e sulle stesse questioni di diritto già oggetto di valutazione nelle citate sentenze, nell'ambito di procedimento in cui parte attrice ha partecipato, peraltro omettendo di segnalare la contemporanea pendenza.
2.6. Per tale ragione, le spese di lite s'intendono compensate.
p.q.m.
dichiara improcedibilità del presente giudizio in quanto avente oggetto esattamente coincidente con precedente procedimento, già definito con sentenza di secondo grado (Corte di Appello di Perugia n.
884/24 del 30.12.24).
Spese compensate.
Spoleto, 2 aprile 2025
Il giudice
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