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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 515/2022
T R A
, nato il [...], a [...], rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
Giuseppe Corvino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casal di Principe alla Via
Omero n. 16;
Appellante
E
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1 in persona del suo Procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Rugiero e Controparte_2 con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al viale dei Pini n. 46;
Appellato
E
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, nonché dall'avv. Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via A. De Gasperi 55;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, aveva chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione dei Parte_1 crediti contenuti nella cartella n. 02820000076511965 e nel contempo dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria del 31.8.2004 (rep. n. 107130/028 del 18.8.2004) ordinando ad la cancellazione dell'ipoteca. CP_4 Aveva esposto:
-di essere venuto a conoscenza, tramite rilascio di estratto di ruolo in data 30.10.2017, dell'esistenza a suo carico delle seguenti tre cartelle di pagamento: la cartella n. 02820000076511965000, la cartella n. 02820030029039151000 e la cartella n. 32820160007408216000;
-che a seguito di ispezione ipotecaria, verificava l'intervenuta iscrizione di ipoteca immobiliare su un terreno di sua proprietà effettuata in data 31.8.2004, fondata su svariate cartelle e tra l'altro sulle due cartelle n. 02820000076511965000 (impugnata) e n. 02820030029039151000 (non impugnata);
-che la prima cartella n. 02820000076511965000, oggetto di impugnazione, conteneva due importi CP_ iscritti a ruolo, ossia euro 7258,06 per contributi IVS dovuti all' relativi agli anni 1996-1999, pagati anni prima, con debito residuo afferente alle sole voci “interessi moratori, aggio e rimborso spese esecuzione”, ed euro 120,23 per sanzione amministrativa Polizia Urbana, già pagata, con debito residuo relativo ad interessi e aggio;
-che la seconda cartella n. 02820030029039151000, non oggetto di impugnazione, riguardava un debito con Ente Creditore il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore Volturno per l'importo di euro 1,15;
-che, infine, la terza cartella n. 32820160007408216000, notificata in data 28.1.2017, non oggetto di impugnazione, recava un debito di euro 859,42 con non oggetto di lite perché Controparte_6 non compresa tra le cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria del 2004.
L'istante aveva quindi impugnato la cartella di pagamento n. 02820000076511965000 deducendo l'omessa notifica della cartella e la prescrizione dei crediti e concludendo per l'accertamento della intervenuta prescrizione e la conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese con attribuzione.
In primo grado aveva precisato che, dall'estratto di ruolo aggiornato al 19.3.2020 (all. 11 appello), l'intera posizione debitoria risultava azzerata, con la sola eccezione della (terza) cartella del 2016 (n. 32820160007408216000), mentre risultava ancora a suo carico l'iscrizione ipotecaria del 2004 sul terreno, nonostante l'annullamento di tutte le cartella poste alla base della iscrizione stessa (cfr. visura ipocatastale aggiornata al 29.4.2020, all. 12 appello). Aveva ancora osservato come l'ipoteca fosse comunque illegittima perché inferiore ad euro 20.000 ex D.L. n. 15 del 2.3.2012 conv. in L. n. 44/2012, con conseguente interesse dell'istante a chiederne la cancellazione per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.
Nel costituirsi in giudizio, aveva preliminarmente richiesto Controparte_7
l'integrazione del contraddittorio con l'ente creditore, poi eccepito l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della domanda.
CP_ Integrato il contraddittorio nei confronti dell' questi con svariate argomentazioni ha resistito al ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Con la sentenza n. 2473/2021, pubblicata il 12.10.2021, il Tribunale adito così statuiva “a) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute perché prescritte le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali di cui alla cartella n. 02820000076511965000, sottesa all'iscrizione ipotecaria n. repertorio 107130/2018; b) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Il Giudice di prime cure ha preliminarmente osservato che la cartella di pagamento n.
02820000076511965000 (opposta) è relativa non solo a crediti previdenziali ma anche a crediti tributari non rientranti nella competenza del giudice adito (in realtà, un credito per sanzione amministrativa Polizia Urbana con importo di euro 120,23). Ha quindi limitato la pronuncia CP_ esclusivamente alle omissioni contributive per contributi dovuti all' per gli anni 1996 – 1999, declinando invece la giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alla partita riguardante il credito per sanzione amministrativa.
Ha ritenuto poi prescritto il credito contributivo compreso nell'estratto di ruolo, relativo agli interessi di mora, aggio e spese di esecuzione, per decorso del termine di prescrizione quinquennale, atteso che l'ultimo pagamento inerente alla cartella in questione risultava effettuato ad aprile 2009 e i resistenti non avevano fornito prova della ricorrenza di ulteriori atti interruttivi.
Sulla domanda di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 2004, il Tribunale ha rilevato che
“sottende una pluralità di cartelle, diverse da quelle oggetto della cognizione del presente giudizio” e ciò “preclude qualsiasi statuizione relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, potendosi solo accertare la non debenza delle somme di cui alla cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio e sottesa all'iscrizione ipotecaria”.
Ha infine compensato per intero le spese di giudizio motivando per “la natura della pronuncia ed il motivo dell'accoglimento”.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello il con atto depositato presso l'intestata Pt_1
Corte in data 17.3.2022, contestando la statuizione relativa alla omessa cancellazione dell'ipoteca per violazione dell'art. 77 comma 1-bis del D.P.R. 602/1973 sulla soglia minima per l'iscrizione ipotecaria (20.000 euro ex D.L. n. 16/2012), nonché per intervenuto azzeramento, nelle more del processo, dei crediti recati dalle cartelle sottese alla medesima iscrizione ipotecaria.
Con altro motivo l'appellante ha cesurato la parte della sentenza relativa alla compensazione delle spese legali per difetto di motivazione e violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare l'illegittimità della ipoteca, sia perché inferiore ad euro 20.000, sia perché tutte le cartelle poste alla base erano già state annullate, azzerate o pagate, ordinando ad di cancellarla, e di condannare alle spese di lite per il CP_4 CP_4 doppio grado, con distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita l' , Controparte_7 rilevando l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire, la cessata materia del contendere nonché l'infondatezza nel merito del gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
L ha osservato che il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo senza aver dato prova di CP_4 alcuno dei pregiudizi elencati tassativamente nel novellato art. 12 comma 4 bis del D.P.R. 602/73, applicabile ai processi pendenti come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del
6/9/2022 n. 26283. Sulla iscrizione dell'ipoteca, ha evidenziato che risale al 31 agosto 2004 ed è cessata per mancato rinnovo prima della scadenza del ventennio ex art. 2847 c.c.; ha quindi osservato che l'appellante è privo di interesse ad agire per la riforma del capo de qua della sentenza impugnata, essendo venuta a cessare, medio tempore, la materia del contendere.
CP_ Si è costituto, altresì, l che ha insistito per l'inammissibilità del gravame per assenza di allegazione e prova di un interesse concreto e attuale, non avendo il chiarito se l'iscrizione Pt_1 ipotecaria ancora gravasse sull'immobile. Nel merito ha ribadito la correttezza della decisione di primo grado e, riguardo alle spese, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'appellante CP_ chiesto la condanna dell' , e non dell' CP_4 In sede di note del 26.3.2025, l'appellante ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca sul terreno, essendo decorsi 20 anni dall'iscrizione ipotecaria effettuata in data 31.08.2004. Poiché i vent'anni sono decorsi nelle more dell'appello, ha chiesto la condanna virtuale alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario. Parimenti, ha insistito per la condanna alle spese legali afferenti al processo di primo grado, alla luce della mancata pronuncia sull'ipoteca, nonostante l'accoglimento del ricorso e l'annullamento d'ufficio di tutta la posizione debitoria alla base dell'iscrizione ipotecaria.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, depositate le note di trattazione, all'esito della odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
Occorre premettere che il gravame è limitato alla omessa cancellazione della iscrizione ipotecaria e alla regolamentzione/compensazione delle spese del primo grado, mentre le problematiche introdotte nel precedente grado, relative alla impugnazione della cartella di pagamento n.
02820000076511965000 e alla prescrizione del credito previdenziale, risolte come da pronuncia del primo giudice, sono ormai coperte da giudicato.
E' dunque inammissibile l'allegazione di relativa alla inammissibilità della impugnazione CP_4 dell'estratto ruolo ex art. 12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973, doglianza che non è stata formulata nelle forme dell'appello incidentale ex art. 436 c.p.c.
Sulla prima censura relativa alla omessa cancellazione della iscrizione ipotecaria del 2004, è decisivo ed assorbente il rilievo di concernente la perdita di efficacia dell'ipoteca per non essere stata CP_4 rinnovata prima della scadenza del ventennio ex art. 2847 c.c. L'intervenuta cessazione, in corso di causa, degli effetti della iscrizione ipotecaria del 2004 esclude la persistenza dell'interesse ad agire dal momento che non residua alcun margine di pregiudizio per l'appellante, non più gravato dalla ipoteca in esame.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (v., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333). Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Osserva la Corte, inoltre, che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27.03.1999, n. 2937).
Nella specie, la parte appellante in sede di note di trattazione scritta ha aderito alla eccezione dell' relativa alla estinzione ex lege della iscrizione ipotecaria, con cessazione della materia del CP_4 contendere. La perdita degli effetti dell'ipoteca ha determinato l'effettivo venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sul merito della vertenza, di modo che si può emettere la relativa declaratoria.
Per quanto riguarda il secondo motivo di censura relativo alla compensazione delle spese, la parte appellante lamenta la assenza di motivazione.
Il rilevo è fondato, risultando inadeguata la motivazione della sentenza che fa riferimento genericamente alla “natura della pronuncia” e al “motivo dell'accoglimento”.
La questione va ricondotto all'art. 92, co. 2, c.p.c., applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), che prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va osservato poi che la Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 7.3.2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass., Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019.
A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza. Il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale e nel caso in esame tale supporto risulta del tutto inconsistente, sicché il motivo di appello va accolto.
Con riguardo alla quantificazione, trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55, pur in assenza di indicazioni e di calcoli da parte dell'appellante. Lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare del credito oggetto della cartella di pagamento opposta.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. previsti per le “cause di previdenza”, tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione, fase decisionale – il totale da liquidare è pari a euro 2886,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell , oltre rimborso spese generali, CP_4
IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
L'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza,
va condannata alle spese relative al giudizio di primo grado liquidate nell'importo di euro CP_4
2886,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione. Va inoltre dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 2004. Per il resto la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del secondo grado, del pari, seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della . CP_4
Deve in proposito tenersi conto che la cessazione ex lege degli effetti della ipoteca è intervenuta in corso di causa, dopo la proposizione dell'appello, con conseguente necessità dell'appellante di adire l'autorità giudiziaria. Inoltre, le censure sollevate dal alla sentenza gravata appaiono fondate Pt_1 in considerazione dell'azzeramento della posizione debitoria dello stesso alla data del 16.3.2020, fatta eccezione per la cartella di pagamento del 2016 non compresa tra quelle relative all'iscrizione ipotecaria del 2004 (v. estratto di ruolo aggiornato al 16.3.2020, all. 11 dell'appello, e nota con CP_4
l'elenco delle cartelle alla base della iscrizione ipotecaria, all. 7 appello).
In ogni caso il debito complessivo ancora a carico dell'appellante, garantito dalla ipoteca in questione, era costituito dall'importo di euro 7258,06 per contributi IVS, dichiarato prescritto, euro 120,23 per sanzione amministrativa ed euro 1,15 relativa al Consorzio di Bonifico;
dunque inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 che consente l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44/2012.
Del resto, la S.C. a Sezioni Unite con sentenza del 11.07.2017, n. 17111, dopo avere affermato che
“Ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria”, ha poi appresso precisato che “E' irrilevante, invece, la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca (Cass. Sez. 5, sent. n. 20055 del 2015)”. In più occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice al quale sia domandata la cancellazione dell'ipoteca per superamento del limite di legge, deve considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, ivi compresi quelli esorbitanti dalla sua giurisdizione (cfr. Cass., sez. trib., 31.01.2014, n. 2190; Cass., sez. trib., 07.10.2015, n. 20055).
CP_ Vanno compensate invece le spese con l' ente creditore ma estraneo alle vicende della iscrizione ipotecaria.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 31.8.2004;
-in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 2886,00;
-condanna l' al pagamento della predetta somma di euro 2886,00, oltre IVA CPA e rimborso spese CP_4 generali nella misura di legge, con attribuzione;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 426,00 CP_4 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore;
CP_
-dichiara compensate le spese del grado con l'
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 515/2022
T R A
, nato il [...], a [...], rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
Giuseppe Corvino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casal di Principe alla Via
Omero n. 16;
Appellante
E
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1 in persona del suo Procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. Renato Rugiero e Controparte_2 con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, al viale dei Pini n. 46;
Appellato
E
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, nonché dall'avv. Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via A. De Gasperi 55;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, aveva chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione dei Parte_1 crediti contenuti nella cartella n. 02820000076511965 e nel contempo dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria del 31.8.2004 (rep. n. 107130/028 del 18.8.2004) ordinando ad la cancellazione dell'ipoteca. CP_4 Aveva esposto:
-di essere venuto a conoscenza, tramite rilascio di estratto di ruolo in data 30.10.2017, dell'esistenza a suo carico delle seguenti tre cartelle di pagamento: la cartella n. 02820000076511965000, la cartella n. 02820030029039151000 e la cartella n. 32820160007408216000;
-che a seguito di ispezione ipotecaria, verificava l'intervenuta iscrizione di ipoteca immobiliare su un terreno di sua proprietà effettuata in data 31.8.2004, fondata su svariate cartelle e tra l'altro sulle due cartelle n. 02820000076511965000 (impugnata) e n. 02820030029039151000 (non impugnata);
-che la prima cartella n. 02820000076511965000, oggetto di impugnazione, conteneva due importi CP_ iscritti a ruolo, ossia euro 7258,06 per contributi IVS dovuti all' relativi agli anni 1996-1999, pagati anni prima, con debito residuo afferente alle sole voci “interessi moratori, aggio e rimborso spese esecuzione”, ed euro 120,23 per sanzione amministrativa Polizia Urbana, già pagata, con debito residuo relativo ad interessi e aggio;
-che la seconda cartella n. 02820030029039151000, non oggetto di impugnazione, riguardava un debito con Ente Creditore il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore Volturno per l'importo di euro 1,15;
-che, infine, la terza cartella n. 32820160007408216000, notificata in data 28.1.2017, non oggetto di impugnazione, recava un debito di euro 859,42 con non oggetto di lite perché Controparte_6 non compresa tra le cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria del 2004.
L'istante aveva quindi impugnato la cartella di pagamento n. 02820000076511965000 deducendo l'omessa notifica della cartella e la prescrizione dei crediti e concludendo per l'accertamento della intervenuta prescrizione e la conseguente cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese con attribuzione.
In primo grado aveva precisato che, dall'estratto di ruolo aggiornato al 19.3.2020 (all. 11 appello), l'intera posizione debitoria risultava azzerata, con la sola eccezione della (terza) cartella del 2016 (n. 32820160007408216000), mentre risultava ancora a suo carico l'iscrizione ipotecaria del 2004 sul terreno, nonostante l'annullamento di tutte le cartella poste alla base della iscrizione stessa (cfr. visura ipocatastale aggiornata al 29.4.2020, all. 12 appello). Aveva ancora osservato come l'ipoteca fosse comunque illegittima perché inferiore ad euro 20.000 ex D.L. n. 15 del 2.3.2012 conv. in L. n. 44/2012, con conseguente interesse dell'istante a chiederne la cancellazione per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.
Nel costituirsi in giudizio, aveva preliminarmente richiesto Controparte_7
l'integrazione del contraddittorio con l'ente creditore, poi eccepito l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della domanda.
CP_ Integrato il contraddittorio nei confronti dell' questi con svariate argomentazioni ha resistito al ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Con la sentenza n. 2473/2021, pubblicata il 12.10.2021, il Tribunale adito così statuiva “a) in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute perché prescritte le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali di cui alla cartella n. 02820000076511965000, sottesa all'iscrizione ipotecaria n. repertorio 107130/2018; b) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Il Giudice di prime cure ha preliminarmente osservato che la cartella di pagamento n.
02820000076511965000 (opposta) è relativa non solo a crediti previdenziali ma anche a crediti tributari non rientranti nella competenza del giudice adito (in realtà, un credito per sanzione amministrativa Polizia Urbana con importo di euro 120,23). Ha quindi limitato la pronuncia CP_ esclusivamente alle omissioni contributive per contributi dovuti all' per gli anni 1996 – 1999, declinando invece la giurisdizione in favore del giudice tributario in relazione alla partita riguardante il credito per sanzione amministrativa.
Ha ritenuto poi prescritto il credito contributivo compreso nell'estratto di ruolo, relativo agli interessi di mora, aggio e spese di esecuzione, per decorso del termine di prescrizione quinquennale, atteso che l'ultimo pagamento inerente alla cartella in questione risultava effettuato ad aprile 2009 e i resistenti non avevano fornito prova della ricorrenza di ulteriori atti interruttivi.
Sulla domanda di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 2004, il Tribunale ha rilevato che
“sottende una pluralità di cartelle, diverse da quelle oggetto della cognizione del presente giudizio” e ciò “preclude qualsiasi statuizione relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, potendosi solo accertare la non debenza delle somme di cui alla cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio e sottesa all'iscrizione ipotecaria”.
Ha infine compensato per intero le spese di giudizio motivando per “la natura della pronuncia ed il motivo dell'accoglimento”.
Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello il con atto depositato presso l'intestata Pt_1
Corte in data 17.3.2022, contestando la statuizione relativa alla omessa cancellazione dell'ipoteca per violazione dell'art. 77 comma 1-bis del D.P.R. 602/1973 sulla soglia minima per l'iscrizione ipotecaria (20.000 euro ex D.L. n. 16/2012), nonché per intervenuto azzeramento, nelle more del processo, dei crediti recati dalle cartelle sottese alla medesima iscrizione ipotecaria.
Con altro motivo l'appellante ha cesurato la parte della sentenza relativa alla compensazione delle spese legali per difetto di motivazione e violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare l'illegittimità della ipoteca, sia perché inferiore ad euro 20.000, sia perché tutte le cartelle poste alla base erano già state annullate, azzerate o pagate, ordinando ad di cancellarla, e di condannare alle spese di lite per il CP_4 CP_4 doppio grado, con distrazione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita l' , Controparte_7 rilevando l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire, la cessata materia del contendere nonché l'infondatezza nel merito del gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
L ha osservato che il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo senza aver dato prova di CP_4 alcuno dei pregiudizi elencati tassativamente nel novellato art. 12 comma 4 bis del D.P.R. 602/73, applicabile ai processi pendenti come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del
6/9/2022 n. 26283. Sulla iscrizione dell'ipoteca, ha evidenziato che risale al 31 agosto 2004 ed è cessata per mancato rinnovo prima della scadenza del ventennio ex art. 2847 c.c.; ha quindi osservato che l'appellante è privo di interesse ad agire per la riforma del capo de qua della sentenza impugnata, essendo venuta a cessare, medio tempore, la materia del contendere.
CP_ Si è costituto, altresì, l che ha insistito per l'inammissibilità del gravame per assenza di allegazione e prova di un interesse concreto e attuale, non avendo il chiarito se l'iscrizione Pt_1 ipotecaria ancora gravasse sull'immobile. Nel merito ha ribadito la correttezza della decisione di primo grado e, riguardo alle spese, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'appellante CP_ chiesto la condanna dell' , e non dell' CP_4 In sede di note del 26.3.2025, l'appellante ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere rispetto alla domanda di cancellazione dell'ipoteca sul terreno, essendo decorsi 20 anni dall'iscrizione ipotecaria effettuata in data 31.08.2004. Poiché i vent'anni sono decorsi nelle more dell'appello, ha chiesto la condanna virtuale alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario. Parimenti, ha insistito per la condanna alle spese legali afferenti al processo di primo grado, alla luce della mancata pronuncia sull'ipoteca, nonostante l'accoglimento del ricorso e l'annullamento d'ufficio di tutta la posizione debitoria alla base dell'iscrizione ipotecaria.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, depositate le note di trattazione, all'esito della odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
Occorre premettere che il gravame è limitato alla omessa cancellazione della iscrizione ipotecaria e alla regolamentzione/compensazione delle spese del primo grado, mentre le problematiche introdotte nel precedente grado, relative alla impugnazione della cartella di pagamento n.
02820000076511965000 e alla prescrizione del credito previdenziale, risolte come da pronuncia del primo giudice, sono ormai coperte da giudicato.
E' dunque inammissibile l'allegazione di relativa alla inammissibilità della impugnazione CP_4 dell'estratto ruolo ex art. 12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973, doglianza che non è stata formulata nelle forme dell'appello incidentale ex art. 436 c.p.c.
Sulla prima censura relativa alla omessa cancellazione della iscrizione ipotecaria del 2004, è decisivo ed assorbente il rilievo di concernente la perdita di efficacia dell'ipoteca per non essere stata CP_4 rinnovata prima della scadenza del ventennio ex art. 2847 c.c. L'intervenuta cessazione, in corso di causa, degli effetti della iscrizione ipotecaria del 2004 esclude la persistenza dell'interesse ad agire dal momento che non residua alcun margine di pregiudizio per l'appellante, non più gravato dalla ipoteca in esame.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 1089 del 24/01/2003). Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (v., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.
Sez. lav. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333). Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Osserva la Corte, inoltre, che la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II, 27.03.1999, n. 2937).
Nella specie, la parte appellante in sede di note di trattazione scritta ha aderito alla eccezione dell' relativa alla estinzione ex lege della iscrizione ipotecaria, con cessazione della materia del CP_4 contendere. La perdita degli effetti dell'ipoteca ha determinato l'effettivo venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sul merito della vertenza, di modo che si può emettere la relativa declaratoria.
Per quanto riguarda il secondo motivo di censura relativo alla compensazione delle spese, la parte appellante lamenta la assenza di motivazione.
Il rilevo è fondato, risultando inadeguata la motivazione della sentenza che fa riferimento genericamente alla “natura della pronuncia” e al “motivo dell'accoglimento”.
La questione va ricondotto all'art. 92, co. 2, c.p.c., applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), che prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va osservato poi che la Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 7.3.2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass., Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019.
A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza. Il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale e nel caso in esame tale supporto risulta del tutto inconsistente, sicché il motivo di appello va accolto.
Con riguardo alla quantificazione, trova applicazione ratione temporis la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55, pur in assenza di indicazioni e di calcoli da parte dell'appellante. Lo scaglione tariffario applicabile è quello da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'ammontare del credito oggetto della cartella di pagamento opposta.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. previsti per le “cause di previdenza”, tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione, fase decisionale – il totale da liquidare è pari a euro 2886,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell , oltre rimborso spese generali, CP_4
IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
L'appello va dunque accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza,
va condannata alle spese relative al giudizio di primo grado liquidate nell'importo di euro CP_4
2886,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione. Va inoltre dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 2004. Per il resto la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del secondo grado, del pari, seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della . CP_4
Deve in proposito tenersi conto che la cessazione ex lege degli effetti della ipoteca è intervenuta in corso di causa, dopo la proposizione dell'appello, con conseguente necessità dell'appellante di adire l'autorità giudiziaria. Inoltre, le censure sollevate dal alla sentenza gravata appaiono fondate Pt_1 in considerazione dell'azzeramento della posizione debitoria dello stesso alla data del 16.3.2020, fatta eccezione per la cartella di pagamento del 2016 non compresa tra quelle relative all'iscrizione ipotecaria del 2004 (v. estratto di ruolo aggiornato al 16.3.2020, all. 11 dell'appello, e nota con CP_4
l'elenco delle cartelle alla base della iscrizione ipotecaria, all. 7 appello).
In ogni caso il debito complessivo ancora a carico dell'appellante, garantito dalla ipoteca in questione, era costituito dall'importo di euro 7258,06 per contributi IVS, dichiarato prescritto, euro 120,23 per sanzione amministrativa ed euro 1,15 relativa al Consorzio di Bonifico;
dunque inferiore alla soglia minima di euro 20.000,00 che consente l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44/2012.
Del resto, la S.C. a Sezioni Unite con sentenza del 11.07.2017, n. 17111, dopo avere affermato che
“Ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria”, ha poi appresso precisato che “E' irrilevante, invece, la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca (Cass. Sez. 5, sent. n. 20055 del 2015)”. In più occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice al quale sia domandata la cancellazione dell'ipoteca per superamento del limite di legge, deve considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, ivi compresi quelli esorbitanti dalla sua giurisdizione (cfr. Cass., sez. trib., 31.01.2014, n. 2190; Cass., sez. trib., 07.10.2015, n. 20055).
CP_ Vanno compensate invece le spese con l' ente creditore ma estraneo alle vicende della iscrizione ipotecaria.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di cancellazione della iscrizione ipotecaria del 31.8.2004;
-in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 2886,00;
-condanna l' al pagamento della predetta somma di euro 2886,00, oltre IVA CPA e rimborso spese CP_4 generali nella misura di legge, con attribuzione;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi euro 426,00 CP_4 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore;
CP_
-dichiara compensate le spese del grado con l'
Napoli, 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano