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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CARUANA GIUSEPPE
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il Difensore AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Il Tribunale di Piacenza con il Decreto Gip Tribunale di PC n. 407/2022 del
11.11.2022 disponeva a carico del la revoca della patente di guida, come Parte_1
sanzione accessoria. Il provvedimento veniva comunicato alla Prefettura di CP_1
in data 19.01.2023 ed eseguito da questa con decreto prefettizio di revoca 2022-1317
del 27.01.2023, dove viene indicato che, ai sensi dell'art. 219 comma 3 ter c.d.s.,
l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima dei tre anni a decorrere dall'accertamento del reato, per tale dovendo intendersi la data del passato in giudicato della sentenza che accerta la relativa responsabilità penale. Alla sentenza
è equiparato, come nel caso di specie, il decreto penale di condanna. Detto decreto veniva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di seguito al suindicato decreto, veniva emesso in data 06.07.2023 un nuovo decreto, di pari numero, nel quale veniva specificato che lo stesso era opponibile avanti al Giudice
Ordinario. Veniva svolto ricorso avanti al GDP di Piacenza, che rigettava. Appella il
. Parte_1
2. Ancorchè la sentenza di prime cure sia effettivamente di difficile decifrazione,
la statuizione è corretta. La patente del è stata revocata come sanzione Parte_1
accessoria rispetto alla sanzione amministrativa conseguente alla violazione riscontrata, peraltro particolarmente grave per l'elevata pericolosità della condotta
(guida di camion in stato di ebbrezza in orario serale – dopo le 21 – con tasso alcolemico intorno a 2g/l) (v. doc. 4, rapporto in atti). La legge prevede che Parte_2
in tal caso la patente potrà essere riottenuta dopo un termine non inferiore a tre anni
(in ciò sta la deterrenza della norma sanzionatoria) decorrente dall'accertamento del fatto: cioè non dalla commissione dello stesso (perché quello è il momento della pagina 2 di 3 condotta ancora non dimostrata: i processi servono a questo) ma dal passaggio in
giudicato dell'eventuale sentenza di condanna (vigendo pur sempre la presunzione di innocenza).
Ne discende la sostanziale correttezza della pronuncia di primo grado, che va confermata.
Spese secondo soccombenza, compensate per metà in ragione dell'ottenuta sospensiva in questo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
“Rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate in complessivi Euro 500,00 oltre IVA e accessori se dovuti”
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 05 novembre 2024
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore CARUANA GIUSEPPE
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il Difensore AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Il Tribunale di Piacenza con il Decreto Gip Tribunale di PC n. 407/2022 del
11.11.2022 disponeva a carico del la revoca della patente di guida, come Parte_1
sanzione accessoria. Il provvedimento veniva comunicato alla Prefettura di CP_1
in data 19.01.2023 ed eseguito da questa con decreto prefettizio di revoca 2022-1317
del 27.01.2023, dove viene indicato che, ai sensi dell'art. 219 comma 3 ter c.d.s.,
l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima dei tre anni a decorrere dall'accertamento del reato, per tale dovendo intendersi la data del passato in giudicato della sentenza che accerta la relativa responsabilità penale. Alla sentenza
è equiparato, come nel caso di specie, il decreto penale di condanna. Detto decreto veniva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di seguito al suindicato decreto, veniva emesso in data 06.07.2023 un nuovo decreto, di pari numero, nel quale veniva specificato che lo stesso era opponibile avanti al Giudice
Ordinario. Veniva svolto ricorso avanti al GDP di Piacenza, che rigettava. Appella il
. Parte_1
2. Ancorchè la sentenza di prime cure sia effettivamente di difficile decifrazione,
la statuizione è corretta. La patente del è stata revocata come sanzione Parte_1
accessoria rispetto alla sanzione amministrativa conseguente alla violazione riscontrata, peraltro particolarmente grave per l'elevata pericolosità della condotta
(guida di camion in stato di ebbrezza in orario serale – dopo le 21 – con tasso alcolemico intorno a 2g/l) (v. doc. 4, rapporto in atti). La legge prevede che Parte_2
in tal caso la patente potrà essere riottenuta dopo un termine non inferiore a tre anni
(in ciò sta la deterrenza della norma sanzionatoria) decorrente dall'accertamento del fatto: cioè non dalla commissione dello stesso (perché quello è il momento della pagina 2 di 3 condotta ancora non dimostrata: i processi servono a questo) ma dal passaggio in
giudicato dell'eventuale sentenza di condanna (vigendo pur sempre la presunzione di innocenza).
Ne discende la sostanziale correttezza della pronuncia di primo grado, che va confermata.
Spese secondo soccombenza, compensate per metà in ragione dell'ottenuta sospensiva in questo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
“Rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate in complessivi Euro 500,00 oltre IVA e accessori se dovuti”
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 05 novembre 2024
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3