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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
1
R.G.Aff.n.Cont. n. 1286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 21.11.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
nato a [...] il giorno 11.03.1981, Parte_1
elettivamente domiciliato in ZI Marina (RC), alla via Cavour n. 3, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Rodà, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliata in ME di Porto VO (RC), alla via Bruno Sergi n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Perrone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
1 2
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il giorno 01.10.2024, e Parte_1 CP_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.02.2009, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
All'udienza del giorno 06.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente di Sezione delegato dal Presidente del Tribunale di Locri (celebrata il giorno 10.11.2020) nel procedimento R.G. 798/2020 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con sentenza del Tribunale di Locri
n. 7122/2020 del 17.11.2020, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2 3
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del
2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ZI
(RC), in data 21.02.2009, da nato a [...] Parte_1
il giorno 11.03.1981, e nata a [...] il CP_1
28.08.1984, alle condizioni concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio 3,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2009);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 27.11.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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R.G.Aff.n.Cont. n. 1286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 21.11.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
nato a [...] il giorno 11.03.1981, Parte_1
elettivamente domiciliato in ZI Marina (RC), alla via Cavour n. 3, presso lo studio legale dell'Avv. Stefano Rodà, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliata in ME di Porto VO (RC), alla via Bruno Sergi n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Perrone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
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NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il giorno 01.10.2024, e Parte_1 CP_1
hanno congiuntamente introdotto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.02.2009, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due.
All'udienza del giorno 06.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente di Sezione delegato dal Presidente del Tribunale di Locri (celebrata il giorno 10.11.2020) nel procedimento R.G. 798/2020 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con sentenza del Tribunale di Locri
n. 7122/2020 del 17.11.2020, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
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§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del
2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ZI
(RC), in data 21.02.2009, da nato a [...] Parte_1
il giorno 11.03.1981, e nata a [...] il CP_1
28.08.1984, alle condizioni concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZI (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio 3,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno anno 2009);
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 27.11.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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