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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1001 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...], il [...], residente in Parte_1
EC (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Napolitani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...], il [...], residente in CP_1
EC (RM); resistente contumace
NONCHE'
Avv. Cinzia Remoli, in qualità di Curatore Speciale dei figli CP_2
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Controparte_3
Bobblingen Germania il 10.9.2016 (essendo divenuti nelle more del giudizio maggiorenni i figli nato a [...] nel Frignano il 25.7.2003 e Persona_1 nata a [...] il [...]), giusta nomina con ordinanza emessa il Controparte_4
9.9.2020, rappresentata e difesa in proprio;
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 maggio 2024 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il difensore della ricorrente richiedeva il differimento della causa mentre il Curatore speciale depositava documenti. Il giudice delegato, ritenuto di non concedere il richiesto differimento, non avendo i difensori indicato se intendevano o meno rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. invitava con decreto emesso fuori udienza il difensore della ricorrente ed il Curatore Speciale a precisare se intendevano rinunciare espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmetteva il verbale al
P.M. per le sue conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della potestà genitoriale del resistente.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EC rassegnava le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale del resistente ed il Curatore Speciale ed il difensore della ricorrente con note depositate telematicamente il 6-11.11.2024 rinunciavano espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note depositate il 16 dicembre 2024 il Curatore Speciale depositava il decreto del 26.11/16.12.2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma con cui veniva disposta la decadenza della potestà genitoriale del , la limitazione CP_1 della responsabilità genitoriale della con conferma del Tutore in persona Pt_1 del Sindaco pro tempore del comune di EC comune di EC e la prosecuzione degli interventi a sostegno dei minori e del nucleo familiare da parte degli assistenti sociali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20/03/2020 ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in Germania in data 18 dicembre 2002 con;
CP_1
- che dall'unione erano nati i figli (25 luglio 2003), (8 Per_1 CP_4 giugno 2004), (5 febbraio 2009) e (10 settembre 2016); CP_2 CP_3
2 - che la ricorrente era stata vittima di violenze psicologiche e fisiche, poste in essere dal resistente nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- che le parti avevano vissuto dapprima a Modena, in seguito si erano trasferiti in Germania e, nell'anno 2018, erano andati a vivere con i figli a
EC;
- che nel mese di febbraio 2020 la figlia aveva confidato alla madre di CP_4 avere subito violenze sessuali da parte del padre;
- che, a seguito di tale confidenza, la ricorrente aveva denunciato il resistente che aveva lasciato l'abitazione coniugale;
- che la visita ginecologica e le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dai figli avevano confermato la fondatezza della denuncia;
- che la ricorrente non lavorava, viveva in una casa in affitto e si sosteneva con l'ausilio dei propri genitori e dei fratelli;
- che il percepiva il reddito di cittadinanza ed era tornato a vivere CP_1 con la propria madre.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale, in via di urgenza, di ordinare la cassazione delle condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli da parte del con sospensione della responsabilità genitoriale e, nel merito, di CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del resistente, la sua decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla ricorrente con collocamento presso la stessa e la previsione di un contributo al mantenimento per la ricorrente di euro 200,00 mensili e per i figli di euro 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 8 settembre 2020 compariva la ricorrente assistita dal proprio difensore ed il Presidente f.f. riservava la decisione. Con ordinanza emessa il 9.9.2020 veniva disposto il divieto di avvicinamento del alla CP_1 moglie ed ai figli, l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti con collocamento presso la madre, la sospensione degli incontri padre figli ed un assegno di mantenimento a carico del resistente di 600,00 euro per i figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 3 febbraio 2021 veniva emessa sentenza parziale di separazione.
In data 2 febbraio 2022 il Giudice delegato, viste le richieste avanzate dalla ricorrente e dal Curatore Speciale dei minori ex art. 183 c.p.c.:
3 - accoglieva la richiesta del Curatore Speciale di disporre una valutazione della signora presso il CSM –ASL RM 4 ed un percorso di sostegno alla Pt_1 genitorialità di intesa e con il supporto con i servizi sociali del comune di
EC;
- accoglieva la richiesta del Curatore Speciale e di parte ricorrente in merito alla prosecuzione del percorso terapeutico presso per la minore CP_5 CP_4
e attualmente in fase di valutazione ed alla richiesta di una
[...] Controparte_2 valutazione presso il Servizio TSMREE per il figlio , sollecitando il Per_1
della per la valutazione neuropsichiatrica e psicologica del CP_5 CP_6 minore , già in lista di attesa ed infine disponeva indagini a mezzo Controparte_3 la Polizia Tributaria di EC, con facoltà di subdelega in ragione della competenza territoriale, sulla condizione reddituale di CP_1
Il giudice delegato, inoltre, rigettava le richieste di prove orali articolate dalla ricorrente e richiedeva alla cancelleria di acquisire presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, R.G.V.G. 614/2020 (G.D. Dott. ), copia del verbale dell'udienza del Per_2
19.5.2021 riportante l'ascolto dei minori e Per_1 CP_4
All'udienza del 12.10.2022 il giudice delegato, non essendo stata depositata la relazione dei Servizi sociali di EC e la nota della Guardia di Finanza di
EC con gli esiti degli accertamenti tributari sul resistente, rinviava all'udienza del 24.5.2023.
In tale udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.12.2023 ed il Curatore Speciale avv. Remoli, non essendo pervenuta la relazione richiesta al Servizio Sociale di EC (avendo gli assistenti sociali richiesto una proroga) ed essendo l'ultimo aggiornamento risalente all'ottobre 2022, rilevato che il PM non aveva ancora formalizzato l'istanza de responsabilitate che si era riservato, richiedeva un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni con richiesta di acquisire relazione presso il T.S.M.R.E.E. della sul Parte_2 percorso di riabilitazione cognitiva attivato dal minore . Controparte_3
La causa è stata istruita mediante deposito di documenti e provvedimenti giudiziari, acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali del comune di
EC e della relazione della Guardia di Finanza competente in merito alla condizione reddituale del resistente.
All'udienza del 24 maggio 2024 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice delegato, ritenuto di non concedere il richiesto differimento da parte del difensore della ricorrente e non avendo i difensori non avevano indicato se intendevano o
4 meno rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. invitava con decreto emesso fuori udienza il difensore della ricorrente ed il Curatore Speciale a precisare se intendevano rinunciare espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmetteva il verbale al
P.M. per le sue conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della potestà genitoriale del resistente. Il P.M. faceva pervenire il proprio parere favorevole ed i difensori rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza del 24.5.2024 il difensore della ricorrente, il Curatore Speciale ed il P.M. hanno così rispettivamente concluso, precisando con successive note scritte in maniera espressa di rinunciare i termini di cui all'art. 190 c.p.c.: “L'avv.
De Stefano si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e precisate nella memoria ex art.
183 n. 1) c.p.c. In merito alla richiesta di decadenza tenuto conto che pende il procedimento dinanzi al TM di si rimette al Tribunale. Il Curatore Speciale chiede la conferma della CP_6 sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, conferma del Tutore e dell'affidamento al servizio speciale con delega alle decisioni di maggiore interesse e del collocamento presso la madre e divieto di avvicinamento del padre e inserimento in centro semiresidenziale diurno. Il curatore speciale rinuncia ai compensi. Il P.M. richiede la decadenza della responsabilità genitoriale laddove il Tribunale ordinario si ritenesse funzionalmente competente.”
In merito la richiesta di addebito della separazione si ritiene che la stessa possa essere accolta.
Il Collegio rileva che è risultato dall'istruttoria svolta che la fine della relazione coniugale sia stata determinata, oltre dalle condotte di violenze fisiche e psicologiche poste in essere dal nei confronti della alla CP_1 Pt_1 presenza dei figli, dagli abusi sessuali perpetrati dal resistente nei confronti della figlia riferiti dalla minore alla madre nel mese di febbraio 2020 e che ha Per_3 determinato la definitiva rottura del rapporto coniugale.
Secondo la giurisprudenza consolidata deve ritenersi che: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della
5 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388 e in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997).
Le circostanze degli abusi sessuali sono state dimostrate in giudizio da parte ricorrente, la quale ha depositato la documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti ed ai decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma.
Infatti, nel decreto provvisorio emesso dal TM il 27 marzo 2020 si legge:
“che dal racconto reso dalla minore nel corso dell'ascolto protetto emerge che le prime condotte abusanti poste in essere dal padre sono iniziate circa otto anni fa -nel periodo, durato circa otto mesi, in cui la sorella più piccola si trovava ricoverata in ospedale (presumibilmente in provincia di Modena) - e sono proseguite in tutto il periodo in cui la famiglia ha vissuto in Germania, nonché in epoca successiva a quella di trasferimento della famiglia a EC, avvenuto nel novembre dello scorso anno (secondo quanto narrato dalla sorella minore, sentita con CP_2 modalità protette); - che quest'ultima ha riferito, inoltre, di aver visto molte volte il papà dormire nel letto di e di averlo sentito mentre saliva le scale che portavano alla CP_4 mansarda di una delle abitazioni occupate dalla famiglia in Germania, piano dell'alloggio in cui vi erano esclusivamente le camerette di e del fratello - che la madre dei CP_4 Per_1 minori ha riferito di "un atteggiamento genitoriale morboso" rivolto dal marito unicamente nei confronti di della quale vuole sempre sapere dove va e con chi si vede;
- che la Pt_1
ha dimostrato -pur avendo deciso di denunciare i fatti immediatamente dopo Pt_1 aver raccolto le confidenze della figlia- di non essere stata in grado di acquisire consapevolezza circa gli abusi posti in essere reiteratamente e in un ampio arco temporale, dal marito...”.
Sono state depositati anche i verbali delle dichiarazioni rese in fase di indagini dalla figlia vittima delle violenze sessuali, dal fratello CP_4 Per_1
e dalla sorella il 20.2.2020 che hanno confermato le circostanze indicate CP_2 nella denuncia presentata dalla madre, ed in particolare la figlia di essere CP_4 stata vittima di abusi sessuali da parte del padre. Anche la visita ginecologica, come detto, ha confermato la penetrazione subita dalla minore, come risulta dalla relazione del 25 febbraio 2020.
Il difensore della ricorrente ha dedotto, nella memoria integrativa depositata, che i Servizi Sociali hanno depositato una relazione redatta dalla
6 Dott.ssa , n. protocollo 67726 del 7 settembre 2020 con la quale Persona_4 si è relazionato nel senso che il Servizio ha dato incarico al di fare una CP_5 valutazione psicodiagnostica sui minori e che, dalla relazione prodotta sulla minore si evince: “un quadro psicologico compatibile con la con-dizione di abuso, CP_4 per questo gli specialisti consigliano la prosecuzione del per-corso psicoterapeutico avviato presso il locale finalizzato ad integrare ed elaborare l'esperienza traumatica di , CP_5 CP_4 nonché colloqui con familiari che coinvolgano madre e fratelli con l'obiettivo di sostenere il nucleo nella rielaborazione del trauma di una potenziale violenza assistita. Il Servizio Sociale e il Tutore mantengono con il nucleo madre figli costanti rapporti, in questi mesi la madre signora si è dimostrata collaborante con i servizi territoriali. Il servizio scrivente Pt_1 sostiene totalmente le spese di affitto della famiglia, sia con contributi economici ordinari che straordinari. La signora nel frattempo, si è attivata lavorativamente con diversi Pt_1 incarichi saltuari e stagionali. In favore dei minori, inoltre, è stato attivato dal Servizio il progetto distrettuale di sostegno educativo domiciliare, al fine di sostenere i ragazzi nel percorso scolastico”.
Da ultimo, sono stati depositati in atti la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di violenza sessuale ai danni della figlia e del maltrattamento in CP_4 famiglia nei confronti della , procedimenti tuttora in fase di Pt_1 svolgimento.
Infine, va rilevato che i figli e hanno iniziato un CP_4 Per_1 percorso di sostegno psicologico per i gravi effetti derivanti dalla situazione familiare.
In merito alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale il
Tribunale ritiene che non sussista la propria competenza funzionale, essendosi già pronunciato il Tribunale per i Minorenni con decreto definitivo emesso il
26.11.2024 e depositato il 16.12.2024 come documentato dal Curatore Speciale con nota depositata il 16.12.2024. Va evidenziato che, comunque, il Tribunale ritiene nel merito pienamente condivisibile la decisione del Tribunale per i
Minorenni, oltre che per le circostanze sopra descritte, ma anche in quanto il resistente dopo che le parti si sono lasciate si è trasferito in Puglia e non provvede al mantenimento dei figli, tenuto conto che il nucleo familiare si sostiene anche mediante sussidi da parte del Comune di EC che provvede a pagare il canone di affitto di euro 600,00.
Deve essere disposta la nomina del Tutore da individuarsi nel sindaco pro tempore del Comune di EC, già nominato in corso di causa del
7 Tribunale per i Minorenni, e la prosecuzione dell'affidamento ai figli minorenni e al Servizio Sociale del comune di EC in quanto è CP_2 CP_3 emerso che la madre, per quanto affettuosa ed accudente nei confronti dei figli ha dimostrato delle fragilità che devono essere tuttora sostenute al fine di consentire adeguata tutela per i minori. Deve rilevarsi che, nonostante le richieste del Tribunale, non è stata depositata la relazione in merito alle competenze genitoriali della ricorrente, ma tuttavia anche dalle relazioni degli assistenti sociali si evince la necessità della prosecuzione degli interventi tutori a tutela dei figli minori in ragione della grave condizione del nucleo familiare.
Deve essere confermata la sospensione della frequentazione del padre con i figli minorenni in considerazione delle gravissime condotte poste in essere ai danni della figlia ed essendosi il padre disinteressato di loro dopo che CP_4 le parti si sono lasciate e, come detto, non provvede a versare il mantenimento a loro favore.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che dall'esito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato che il ha CP_1 dichiarato quale reddito lordo da lavoro dipendente per l'anno 2021 euro
9.935,23 ed ha percepito uno stipendio di circa 1.300,00 euro mensile per l'anno
2022 con un canone di locazione di euro 400,00 mensili. La ricostruzione della sua situazione reddituale, tuttavia, risulta sommaria e non aggiornata non essendosi costituito il resistente nel presente giudizio.
La resistente lavora in maniera saltuaria e stagionale come colf – e da ultimo sulla base di quanto relazionato dagli assistenti sociali assiste una persona anziana quale badante percependo 560,00 euro e convive con la madre che ha una pensione di euro 600,00 mensili -, ha percepito in passato, per diversi mesi, il reddito di cittadinanza e si sostiene anche con l'ausilio dell'ente comunale e dei familiari atteso che il non corrisponde il mantenimento per i figli. CP_1
In merito alla richiesta di assegno di mantenimento a suo favore, si condividono le ragioni del rigetto rappresentate nell'ordinanza presidenziale potendo la lavorare, come del resto ha fatto finora, sebbene in Pt_1 maniera saltuaria per prendersi cura dei propri figli.
Con riferimento alle statuizioni per i figli, deve essere confermata l'ordinanza presidenziale con cui è stato disposto che il resistente debba versare un assegno di mantenimento per i figli e maggiorenni non Per_1 CP_4 autosufficienti e e , minorenni, di euro 6000,00 mensili (euro CP_2 CP_3
8 150,00 per ciascun figlio) con decorrenza ed aggiornamento Istat dalla domanda giudiziale e che le spese siano ripartite al 50% tra le parti.
Infine, deve essere mantenuto il sostegno e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di EC.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, anche se contumace, in ragione della pronuncia di addebito e delle ragioni della decisione e liquidate a favore della ricorrente nella somma di euro 6.000,00 per cause di valore indeterminato complessità media ai valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Il Collegio dà atto che il Curatore Speciale ha rinunciato al compenso per cui nulla deve essere disposto a suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1001/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione del 03.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la propria incompetenza funzionale sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli minorenni e a favore del Tribunale per i Controparte_2 Controparte_3
Minorenni di Roma che ha emesso decreto con cui ha pronunciato la decadenza in via definitiva in data 26 novembre 2024;
2) dispone la nomina del Tutore dei minori e Controparte_2 CP_3
nella persona del Sindaco pro tempore del comune di EC;
[...]
3) conferma l'affidamento dei figli e ai Servizi sociali CP_2 CP_3 del comune di EC con delega alla prosecuzione del sostegno abitativo e scolastico ai minori, alle terapie ed al sostegno psicologico necessari;
4) dispone il collocamento dei figli minori e presso CP_2 CP_3
l'abitazione materna;
5) dispone la interruzione degli incontri padre figli in ragione della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del con CP_1 decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma il 26 novembre 2024;
6) accoglie la domanda proposta dal difensore della ricorrente e, per l'effetto, dispone che debba versare per i figli e CP_1 Per_1
maggiorenni non autosufficienti e e , minorenni, CP_4 CP_2 CP_3
9 entro il giorno 5 di ciascun mese a un assegno mensile di Parte_1 euro 600,00 (euro 150,00 ciascun0) con decorrenza dal mese di aprile 2020 e con aggiornamenti Istat dal medesimo mese;
7) rigetta la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento a favore della per i motivi sopra esposti;
Pt_1
8) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per i figli, secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di EC;
9) dispone la prosecuzione del sostegno e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di EC, con sostegno ai figli minori per fare intraprendere / proseguire il percorso di sostegno psicologico previo coordinamento con il TSMREE della ASL competente e gli interventi a sostegno dei medesimi in ambito scolastico ed abitativo, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori all'Autorità giudiziaria;
10) dispone la trasmissione al Giudice tutelare per le determinazioni di competenza;
11) prende atto della rinuncia ai compensi da parte del Curatore Speciale dei Minori avv. Cinzia Remoli;
12) condanna a pagare a favore di , le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Si comunichi alle parti, al Tutore, al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare ed ai Servizi Sociali del comune di EC.
Così deciso, in EC il 14 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1001 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...], il [...], residente in Parte_1
EC (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Napolitani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...], il [...], residente in CP_1
EC (RM); resistente contumace
NONCHE'
Avv. Cinzia Remoli, in qualità di Curatore Speciale dei figli CP_2
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Controparte_3
Bobblingen Germania il 10.9.2016 (essendo divenuti nelle more del giudizio maggiorenni i figli nato a [...] nel Frignano il 25.7.2003 e Persona_1 nata a [...] il [...]), giusta nomina con ordinanza emessa il Controparte_4
9.9.2020, rappresentata e difesa in proprio;
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 maggio 2024 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il difensore della ricorrente richiedeva il differimento della causa mentre il Curatore speciale depositava documenti. Il giudice delegato, ritenuto di non concedere il richiesto differimento, non avendo i difensori indicato se intendevano o meno rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. invitava con decreto emesso fuori udienza il difensore della ricorrente ed il Curatore Speciale a precisare se intendevano rinunciare espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmetteva il verbale al
P.M. per le sue conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della potestà genitoriale del resistente.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EC rassegnava le proprie conclusioni esprimendo parere favorevole alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale del resistente ed il Curatore Speciale ed il difensore della ricorrente con note depositate telematicamente il 6-11.11.2024 rinunciavano espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con note depositate il 16 dicembre 2024 il Curatore Speciale depositava il decreto del 26.11/16.12.2024 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma con cui veniva disposta la decadenza della potestà genitoriale del , la limitazione CP_1 della responsabilità genitoriale della con conferma del Tutore in persona Pt_1 del Sindaco pro tempore del comune di EC comune di EC e la prosecuzione degli interventi a sostegno dei minori e del nucleo familiare da parte degli assistenti sociali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20/03/2020 ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile in Germania in data 18 dicembre 2002 con;
CP_1
- che dall'unione erano nati i figli (25 luglio 2003), (8 Per_1 CP_4 giugno 2004), (5 febbraio 2009) e (10 settembre 2016); CP_2 CP_3
2 - che la ricorrente era stata vittima di violenze psicologiche e fisiche, poste in essere dal resistente nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- che le parti avevano vissuto dapprima a Modena, in seguito si erano trasferiti in Germania e, nell'anno 2018, erano andati a vivere con i figli a
EC;
- che nel mese di febbraio 2020 la figlia aveva confidato alla madre di CP_4 avere subito violenze sessuali da parte del padre;
- che, a seguito di tale confidenza, la ricorrente aveva denunciato il resistente che aveva lasciato l'abitazione coniugale;
- che la visita ginecologica e le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dai figli avevano confermato la fondatezza della denuncia;
- che la ricorrente non lavorava, viveva in una casa in affitto e si sosteneva con l'ausilio dei propri genitori e dei fratelli;
- che il percepiva il reddito di cittadinanza ed era tornato a vivere CP_1 con la propria madre.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva al Tribunale, in via di urgenza, di ordinare la cassazione delle condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli da parte del con sospensione della responsabilità genitoriale e, nel merito, di CP_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del resistente, la sua decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla ricorrente con collocamento presso la stessa e la previsione di un contributo al mantenimento per la ricorrente di euro 200,00 mensili e per i figli di euro 600,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 8 settembre 2020 compariva la ricorrente assistita dal proprio difensore ed il Presidente f.f. riservava la decisione. Con ordinanza emessa il 9.9.2020 veniva disposto il divieto di avvicinamento del alla CP_1 moglie ed ai figli, l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti con collocamento presso la madre, la sospensione degli incontri padre figli ed un assegno di mantenimento a carico del resistente di 600,00 euro per i figli oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 3 febbraio 2021 veniva emessa sentenza parziale di separazione.
In data 2 febbraio 2022 il Giudice delegato, viste le richieste avanzate dalla ricorrente e dal Curatore Speciale dei minori ex art. 183 c.p.c.:
3 - accoglieva la richiesta del Curatore Speciale di disporre una valutazione della signora presso il CSM –ASL RM 4 ed un percorso di sostegno alla Pt_1 genitorialità di intesa e con il supporto con i servizi sociali del comune di
EC;
- accoglieva la richiesta del Curatore Speciale e di parte ricorrente in merito alla prosecuzione del percorso terapeutico presso per la minore CP_5 CP_4
e attualmente in fase di valutazione ed alla richiesta di una
[...] Controparte_2 valutazione presso il Servizio TSMREE per il figlio , sollecitando il Per_1
della per la valutazione neuropsichiatrica e psicologica del CP_5 CP_6 minore , già in lista di attesa ed infine disponeva indagini a mezzo Controparte_3 la Polizia Tributaria di EC, con facoltà di subdelega in ragione della competenza territoriale, sulla condizione reddituale di CP_1
Il giudice delegato, inoltre, rigettava le richieste di prove orali articolate dalla ricorrente e richiedeva alla cancelleria di acquisire presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, R.G.V.G. 614/2020 (G.D. Dott. ), copia del verbale dell'udienza del Per_2
19.5.2021 riportante l'ascolto dei minori e Per_1 CP_4
All'udienza del 12.10.2022 il giudice delegato, non essendo stata depositata la relazione dei Servizi sociali di EC e la nota della Guardia di Finanza di
EC con gli esiti degli accertamenti tributari sul resistente, rinviava all'udienza del 24.5.2023.
In tale udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.12.2023 ed il Curatore Speciale avv. Remoli, non essendo pervenuta la relazione richiesta al Servizio Sociale di EC (avendo gli assistenti sociali richiesto una proroga) ed essendo l'ultimo aggiornamento risalente all'ottobre 2022, rilevato che il PM non aveva ancora formalizzato l'istanza de responsabilitate che si era riservato, richiedeva un rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni con richiesta di acquisire relazione presso il T.S.M.R.E.E. della sul Parte_2 percorso di riabilitazione cognitiva attivato dal minore . Controparte_3
La causa è stata istruita mediante deposito di documenti e provvedimenti giudiziari, acquisizione di relazioni da parte dei Servizi Sociali del comune di
EC e della relazione della Guardia di Finanza competente in merito alla condizione reddituale del resistente.
All'udienza del 24 maggio 2024 trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice delegato, ritenuto di non concedere il richiesto differimento da parte del difensore della ricorrente e non avendo i difensori non avevano indicato se intendevano o
4 meno rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. invitava con decreto emesso fuori udienza il difensore della ricorrente ed il Curatore Speciale a precisare se intendevano rinunciare espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmetteva il verbale al
P.M. per le sue conclusioni in merito alla richiesta di decadenza della potestà genitoriale del resistente. Il P.M. faceva pervenire il proprio parere favorevole ed i difensori rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza del 24.5.2024 il difensore della ricorrente, il Curatore Speciale ed il P.M. hanno così rispettivamente concluso, precisando con successive note scritte in maniera espressa di rinunciare i termini di cui all'art. 190 c.p.c.: “L'avv.
De Stefano si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e precisate nella memoria ex art.
183 n. 1) c.p.c. In merito alla richiesta di decadenza tenuto conto che pende il procedimento dinanzi al TM di si rimette al Tribunale. Il Curatore Speciale chiede la conferma della CP_6 sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, conferma del Tutore e dell'affidamento al servizio speciale con delega alle decisioni di maggiore interesse e del collocamento presso la madre e divieto di avvicinamento del padre e inserimento in centro semiresidenziale diurno. Il curatore speciale rinuncia ai compensi. Il P.M. richiede la decadenza della responsabilità genitoriale laddove il Tribunale ordinario si ritenesse funzionalmente competente.”
In merito la richiesta di addebito della separazione si ritiene che la stessa possa essere accolta.
Il Collegio rileva che è risultato dall'istruttoria svolta che la fine della relazione coniugale sia stata determinata, oltre dalle condotte di violenze fisiche e psicologiche poste in essere dal nei confronti della alla CP_1 Pt_1 presenza dei figli, dagli abusi sessuali perpetrati dal resistente nei confronti della figlia riferiti dalla minore alla madre nel mese di febbraio 2020 e che ha Per_3 determinato la definitiva rottura del rapporto coniugale.
Secondo la giurisprudenza consolidata deve ritenersi che: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della
5 convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388 e in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997).
Le circostanze degli abusi sessuali sono state dimostrate in giudizio da parte ricorrente, la quale ha depositato la documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti ed ai decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma.
Infatti, nel decreto provvisorio emesso dal TM il 27 marzo 2020 si legge:
“che dal racconto reso dalla minore nel corso dell'ascolto protetto emerge che le prime condotte abusanti poste in essere dal padre sono iniziate circa otto anni fa -nel periodo, durato circa otto mesi, in cui la sorella più piccola si trovava ricoverata in ospedale (presumibilmente in provincia di Modena) - e sono proseguite in tutto il periodo in cui la famiglia ha vissuto in Germania, nonché in epoca successiva a quella di trasferimento della famiglia a EC, avvenuto nel novembre dello scorso anno (secondo quanto narrato dalla sorella minore, sentita con CP_2 modalità protette); - che quest'ultima ha riferito, inoltre, di aver visto molte volte il papà dormire nel letto di e di averlo sentito mentre saliva le scale che portavano alla CP_4 mansarda di una delle abitazioni occupate dalla famiglia in Germania, piano dell'alloggio in cui vi erano esclusivamente le camerette di e del fratello - che la madre dei CP_4 Per_1 minori ha riferito di "un atteggiamento genitoriale morboso" rivolto dal marito unicamente nei confronti di della quale vuole sempre sapere dove va e con chi si vede;
- che la Pt_1
ha dimostrato -pur avendo deciso di denunciare i fatti immediatamente dopo Pt_1 aver raccolto le confidenze della figlia- di non essere stata in grado di acquisire consapevolezza circa gli abusi posti in essere reiteratamente e in un ampio arco temporale, dal marito...”.
Sono state depositati anche i verbali delle dichiarazioni rese in fase di indagini dalla figlia vittima delle violenze sessuali, dal fratello CP_4 Per_1
e dalla sorella il 20.2.2020 che hanno confermato le circostanze indicate CP_2 nella denuncia presentata dalla madre, ed in particolare la figlia di essere CP_4 stata vittima di abusi sessuali da parte del padre. Anche la visita ginecologica, come detto, ha confermato la penetrazione subita dalla minore, come risulta dalla relazione del 25 febbraio 2020.
Il difensore della ricorrente ha dedotto, nella memoria integrativa depositata, che i Servizi Sociali hanno depositato una relazione redatta dalla
6 Dott.ssa , n. protocollo 67726 del 7 settembre 2020 con la quale Persona_4 si è relazionato nel senso che il Servizio ha dato incarico al di fare una CP_5 valutazione psicodiagnostica sui minori e che, dalla relazione prodotta sulla minore si evince: “un quadro psicologico compatibile con la con-dizione di abuso, CP_4 per questo gli specialisti consigliano la prosecuzione del per-corso psicoterapeutico avviato presso il locale finalizzato ad integrare ed elaborare l'esperienza traumatica di , CP_5 CP_4 nonché colloqui con familiari che coinvolgano madre e fratelli con l'obiettivo di sostenere il nucleo nella rielaborazione del trauma di una potenziale violenza assistita. Il Servizio Sociale e il Tutore mantengono con il nucleo madre figli costanti rapporti, in questi mesi la madre signora si è dimostrata collaborante con i servizi territoriali. Il servizio scrivente Pt_1 sostiene totalmente le spese di affitto della famiglia, sia con contributi economici ordinari che straordinari. La signora nel frattempo, si è attivata lavorativamente con diversi Pt_1 incarichi saltuari e stagionali. In favore dei minori, inoltre, è stato attivato dal Servizio il progetto distrettuale di sostegno educativo domiciliare, al fine di sostenere i ragazzi nel percorso scolastico”.
Da ultimo, sono stati depositati in atti la richiesta di rinvio a giudizio per il reato di violenza sessuale ai danni della figlia e del maltrattamento in CP_4 famiglia nei confronti della , procedimenti tuttora in fase di Pt_1 svolgimento.
Infine, va rilevato che i figli e hanno iniziato un CP_4 Per_1 percorso di sostegno psicologico per i gravi effetti derivanti dalla situazione familiare.
In merito alla richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale il
Tribunale ritiene che non sussista la propria competenza funzionale, essendosi già pronunciato il Tribunale per i Minorenni con decreto definitivo emesso il
26.11.2024 e depositato il 16.12.2024 come documentato dal Curatore Speciale con nota depositata il 16.12.2024. Va evidenziato che, comunque, il Tribunale ritiene nel merito pienamente condivisibile la decisione del Tribunale per i
Minorenni, oltre che per le circostanze sopra descritte, ma anche in quanto il resistente dopo che le parti si sono lasciate si è trasferito in Puglia e non provvede al mantenimento dei figli, tenuto conto che il nucleo familiare si sostiene anche mediante sussidi da parte del Comune di EC che provvede a pagare il canone di affitto di euro 600,00.
Deve essere disposta la nomina del Tutore da individuarsi nel sindaco pro tempore del Comune di EC, già nominato in corso di causa del
7 Tribunale per i Minorenni, e la prosecuzione dell'affidamento ai figli minorenni e al Servizio Sociale del comune di EC in quanto è CP_2 CP_3 emerso che la madre, per quanto affettuosa ed accudente nei confronti dei figli ha dimostrato delle fragilità che devono essere tuttora sostenute al fine di consentire adeguata tutela per i minori. Deve rilevarsi che, nonostante le richieste del Tribunale, non è stata depositata la relazione in merito alle competenze genitoriali della ricorrente, ma tuttavia anche dalle relazioni degli assistenti sociali si evince la necessità della prosecuzione degli interventi tutori a tutela dei figli minori in ragione della grave condizione del nucleo familiare.
Deve essere confermata la sospensione della frequentazione del padre con i figli minorenni in considerazione delle gravissime condotte poste in essere ai danni della figlia ed essendosi il padre disinteressato di loro dopo che CP_4 le parti si sono lasciate e, come detto, non provvede a versare il mantenimento a loro favore.
In merito alle statuizioni economiche deve rilevarsi che dall'esito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato che il ha CP_1 dichiarato quale reddito lordo da lavoro dipendente per l'anno 2021 euro
9.935,23 ed ha percepito uno stipendio di circa 1.300,00 euro mensile per l'anno
2022 con un canone di locazione di euro 400,00 mensili. La ricostruzione della sua situazione reddituale, tuttavia, risulta sommaria e non aggiornata non essendosi costituito il resistente nel presente giudizio.
La resistente lavora in maniera saltuaria e stagionale come colf – e da ultimo sulla base di quanto relazionato dagli assistenti sociali assiste una persona anziana quale badante percependo 560,00 euro e convive con la madre che ha una pensione di euro 600,00 mensili -, ha percepito in passato, per diversi mesi, il reddito di cittadinanza e si sostiene anche con l'ausilio dell'ente comunale e dei familiari atteso che il non corrisponde il mantenimento per i figli. CP_1
In merito alla richiesta di assegno di mantenimento a suo favore, si condividono le ragioni del rigetto rappresentate nell'ordinanza presidenziale potendo la lavorare, come del resto ha fatto finora, sebbene in Pt_1 maniera saltuaria per prendersi cura dei propri figli.
Con riferimento alle statuizioni per i figli, deve essere confermata l'ordinanza presidenziale con cui è stato disposto che il resistente debba versare un assegno di mantenimento per i figli e maggiorenni non Per_1 CP_4 autosufficienti e e , minorenni, di euro 6000,00 mensili (euro CP_2 CP_3
8 150,00 per ciascun figlio) con decorrenza ed aggiornamento Istat dalla domanda giudiziale e che le spese siano ripartite al 50% tra le parti.
Infine, deve essere mantenuto il sostegno e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di EC.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, anche se contumace, in ragione della pronuncia di addebito e delle ragioni della decisione e liquidate a favore della ricorrente nella somma di euro 6.000,00 per cause di valore indeterminato complessità media ai valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Il Collegio dà atto che il Curatore Speciale ha rinunciato al compenso per cui nulla deve essere disposto a suo favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1001/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di separazione del 03.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la propria incompetenza funzionale sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli minorenni e a favore del Tribunale per i Controparte_2 Controparte_3
Minorenni di Roma che ha emesso decreto con cui ha pronunciato la decadenza in via definitiva in data 26 novembre 2024;
2) dispone la nomina del Tutore dei minori e Controparte_2 CP_3
nella persona del Sindaco pro tempore del comune di EC;
[...]
3) conferma l'affidamento dei figli e ai Servizi sociali CP_2 CP_3 del comune di EC con delega alla prosecuzione del sostegno abitativo e scolastico ai minori, alle terapie ed al sostegno psicologico necessari;
4) dispone il collocamento dei figli minori e presso CP_2 CP_3
l'abitazione materna;
5) dispone la interruzione degli incontri padre figli in ragione della dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del con CP_1 decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma il 26 novembre 2024;
6) accoglie la domanda proposta dal difensore della ricorrente e, per l'effetto, dispone che debba versare per i figli e CP_1 Per_1
maggiorenni non autosufficienti e e , minorenni, CP_4 CP_2 CP_3
9 entro il giorno 5 di ciascun mese a un assegno mensile di Parte_1 euro 600,00 (euro 150,00 ciascun0) con decorrenza dal mese di aprile 2020 e con aggiornamenti Istat dal medesimo mese;
7) rigetta la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento a favore della per i motivi sopra esposti;
Pt_1
8) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per i figli, secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di EC;
9) dispone la prosecuzione del sostegno e del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di EC, con sostegno ai figli minori per fare intraprendere / proseguire il percorso di sostegno psicologico previo coordinamento con il TSMREE della ASL competente e gli interventi a sostegno dei medesimi in ambito scolastico ed abitativo, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori all'Autorità giudiziaria;
10) dispone la trasmissione al Giudice tutelare per le determinazioni di competenza;
11) prende atto della rinuncia ai compensi da parte del Curatore Speciale dei Minori avv. Cinzia Remoli;
12) condanna a pagare a favore di , le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Si comunichi alle parti, al Tutore, al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare ed ai Servizi Sociali del comune di EC.
Così deciso, in EC il 14 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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