CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1575 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PA C.F._1 prof. Gianluca Sicchiero, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec del difensore.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
) e (c.f. ), in C.F._3 CP_3 C.F._4 proprio e quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Franca Tonello, Persona_1 con domicilio eletto presso lo studio in Noale (VE), Via U. Bregolini n. 4.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2492 del Tribunale di Venezia pubblicata il 16/7/2024. Causa decisa nella camera di consiglio in data 1/7/2025.
CONCLUSIONI Per la parte appellante in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni di I grado per quanto qui fatte ragione di impugnazione:
1) in attuazione della divisione per atto notaio 5.10.1981, ordinarsi ai Per_2 convenuti di cessare qualsiasi passaggio attraverso la proprietà dell'attore, incluso l'attraversamento del cancello pedonale che si trova a lato del cancello di accesso al giardino dell'attore, anche per il mero ritiro della posta dalla loro cassetta, che andrà rimossa a loro cura o, in mancanza entro 10 giorni dalla sentenza, ad opera dell'attore, rimuovendo altresì a loro cura o, in mancanza entro 10 giorni dalla sentenza, ad opera dell'attore la piastrella con l'indicazione del numero civico della loro abitazione che è attaccata al muto della casa di nonché il loro campanello posto sulla proprietà PT dell'attore ed i collegamenti elettrici che consentono ai convenuti di aprire il cancello carrabile e quello pedonale posti nella proprietà dell'attore;
2) accertato che nulla oppone all'eventuale costituzione di nuova servitù PA di passaggio a favore dei convenuti, se lo chiedano, sul lato est della sua proprietà e per il solo accesso ai loro fondi posti a sud dei beni oggetti di divisione, determinarsi la consistenza della stessa con una larghezza massima di mt. 4,50 all'entrata e 3,80 allo sbocco nei fondi a sud della proprietà, da calcolarsi a partire dalla recinzione attualmente in essere sul lato ovest e corrente sul passaggio ove ora praticata per accedere ai predetti fondi e costituendola sul passaggio medesimo. Determinarsi in tal caso il corrispettivo dovuto all'attore ex art. 1032 c.c., subordinando la costituzione della servitù al relativo pagamento;
3) autorizzare al distacco e all'eliminazione del tubo che si innesta nel PA pozzetto sito nella sua proprietà e che serve la proprietà dei convenuti;
4) condannarsi i convenuti a restituire l'importo delle spese legali di I grado pari ad € 22.651,90 pagato in data 16/9/2024, oltre interessi ex artò 1284 comma 4 o, in subordine, legali, dal 16.9.2024 al rimborso;
5) spese di lite rifuse, compreso contributo unificato di I grado, pagamento della CTU di I grado, contributo unificato di appello pari ad € 777 e marca cancelleria € 24.
Per la parte appellata NEL MERITO In principalità Rigettarsi l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per i motivi svolti in narrativa, conseguentemente confermando la sentenza impugnata, laddove accerta e dichiara l'intervenuta usucapione acquisitiva ex art. 1031 cc. per possesso ultraventennale pacifico pubblico ed ininterrotto, da parte prima di e Controparte_4 quindi dei suoi eredi odierni appellati, e CP_1 CP_2 CP_3 meglio in epigrafe qualificati, in proprio ed anche quali eredi di , della Persona_1 servitù di passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, esercitata e da esercitarsi seguendo il percorso e con le modalità indicate e risultate dall'istruttoria ed in particolare dalla CTU svolta in primo grado e confermata nella sentenza impugnata, a carico del fondo di proprietà di , sito in Scorzè (VE), Via Leonardo da PA Vinci 30, e distinto al Catasto Terreni al foglio 3 particella 447, ed a favore e per l'utilità dei fondi di proprietà dei convenuti, adiacenti, siti in Comune di Scorzè, e distinti catastalmente al foglio 3 mapp. 689 (terreno), nonché foglio 3 mapp. 436 sub. 2 e 3, e mapp 90 sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini e garage ed a civile abitazione con le rispettive aree di pertinenza, mappali come individuati anche nella denuncia di successione di , con percorso come individuato nella CTU svolta in Controparte_4 primo grado a pagg. 16 e 17, corrente nel lato est del fabbricato di , per la PA larghezza di mt. 5,50, che corre tra la recinzione con cancello pedonale e carraio, tramite i quali i accede all'abitazione e ai garage dei convenuti oggi appellati, tramite l'area scoperta di e che prosegue dritta verso sud per accedere al fondo PA agricolo degli odierni appellati. Confermarsi inoltre l'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale pacifico pubblico ed ininterrotto, da parte prima di e quindi dei suoi eredi, Controparte_4
e , in proprio e anche quali eredi di CP_1 CP_2 CP_3
, della servitù di acquedotto, e quindi del diritto dei convenuti di Persona_1 attingere acqua dal pozzo esistente sul fondo di parte attrice, a carico del medesimo fondo identificato al fg. 3 mapp. 447, ed a favore ed utilità dei fondi dei convenuti identificati al fg. 3 mapp. 436 sub 2 e 3 e mapp. 90 sub 3, Comune di Scorzè. pag. 2/13 In via incidentale subordinata Respinta ogni eccezione avversaria di inammissibilità in quanto infondata, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in ogni caso a) Accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto della servitù di passaggio predetta per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., o, in ulteriore subordine, pronunciarsi sentenza costitutiva di servitù coattiva ex artt. 1032 e 1051 e /o 1052 c.c. essendo, diversamente, l'abitazione ed il fondo dei convenuti intercluso perché privo di uscita sulla via pubblica. Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. b) Sempre in via subordinata costituirsi servitù di acquedotto coattivo ex art. 1033 c.c. a favore ed a carico delle medesime parti e dei fondi citati, per i motivi di cui in premessa. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, conveniva in PA giudizio , e , quali eredi di Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3
, esponendo che: Controparte_4
- con atto di cessione e divisione del 20/7/1981, notaio rep. 20069, la madre di Per_2
e , cedeva una quota ancora di sua proprietà di Controparte_4 PT Persona_3 un fabbricato (NCEU, foglio 3, mapp. 90) e di un terreno adiacente (foglio 3, mappale 91) nel Comune di Scorzè (VE) al figlio ed al coniuge , e CP_4 Persona_1 l'altra quota ad , mantenendo sul tutto l'usufrutto; PT
- con lo stesso atto il compendio veniva diviso con assegnazione a e Controparte_4
delle quote indicate di parte del terreno agricolo corrispondente al Persona_1 mappale 435 (già 91/b) e della porzione ovest del fabbricato insistente sul mappale 90, con annesso terreno scoperto sul lato ovest, e con assegnazione a di parte PA del terreno agricolo corrispondente al mappale 91 (già 91/a) e della porzione est del fabbricato insistente sul mappale 90, con annesso terreno scoperto sul lato est;
- sempre con lo stesso atto veniva costituita una servitù di passaggio con ogni mezzo a favore del mappale 435 (già 91/b) e gravante sul mappale 91 (già 91/a) di PT ;
[...]
- l'accesso, dal quale raggiungeva i campi a sud - e proseguendo poi entrava CP_4 sulla destra, attraversando lo scoperto antistante la porzione di fabbricato di , per PT raggiungere la sua proprietà - secondo parte attrice, di comune accordo venne realizzato sempre sul lato est di ma in posizione diversa;
PT
- dopo il decesso di avvenuto nel 2017, gli eredi avrebbero accampato pretese CP_4 e pertanto parte attrice chiedeva che venisse accertata l'inesistenza di qualunque diritto degli eredi di transitare sullo scoperto dell'attore, che si era limitato a tollerare il passaggio, che venissero apposti i termini di confine e accertata l'estinzione per prescrizione della servitù costituita con l'atto di divisione.
2. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto di ogni domanda e in via riconvenzionale chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo dell'attore, ora mappale 447, ed in favore del fondo dei convenuti composto dai mappali 689 (terreno), 436, sub. 2 e 3, e pag. 3/13 90, sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini, garage ed abitazione con le rispettive aree di pertinenza.
2.1. Esponeva parte convenuta che l'accesso all'abitazione ed ai fondi di CP_4
, e poi degli aventi causa, è sempre avvenuto, almeno dal 1981, sul percorso che
[...] corre dalla Via Leonardo da Vinci sul lato est del fabbricato di , per la PA larghezza di mt. 5,50, lungo la recinzione con cancello pedonale e carraio, tramite i quali attraversando il mappale 447 dell'attore si accede all'abitazione ed ai garage dei convenuti, mentre proseguendo dritti si raggiunge il fondo agricolo dei convenuti.
2.2. In via subordinata chiedevano i convenuti che venisse accertata la servitù di passaggio sullo stesso percorso, per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.,
o in ulteriore subordine, che fosse pronunciata sentenza costitutiva di servitù coattiva ex artt. 1032 e 1051 e /o 1052 c.c. essendo diversamente l'abitazione ed il fondo dei convenuti interclusi perché privi di uscita sulla via pubblica.
2.3. Inoltre, in relazione al pozzo con fontana a getto continuo esistente dagli anni '80 poi utilizzato con tubazioni verso i rispettivi fabbricati non essendo la zona servita dalla rete idrica pubblica, chiedeva parte convenuta che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione “del diritto dei convenuti di attingere acqua dal pozzo esistente sul fondo di parte attrice, a carico del medesimo fondo identificato al fg. 3 mapp. 447, ed a favore ed utilità dei fondi dei convenuti identificati al fg. 3 mapp. 436 sub 2 e 3 e mapp. 90 sub 3” o, in subordine, che venisse accertata e dichiarata la servitù coattiva di acquedotto.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
- respinge le domande attoree;
- accoglie le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta usucapione acquisitiva da parte prima di e, Controparte_4 quindi, dei suoi eredi , , e , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 della servitù di passaggio pedonale e carraio e con ogni mezzo, a carico del fondo di proprietà di , sito in Scorzè (VE), Via Leonardo da Vinci 30, e distinto al PA Catasto Terreni al foglio 3 particella 447, a favore e per l'utilità dei fondi di proprietà dei convenuti, adiacenti, siti in Comune di Scorzè, e distinti catastalmente al foglio 3 mapp. 689 (terreno), nonché foglio 3 mapp. 436 sub. 2 e 3, e mapp 90 sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini e garage ed a civile abitazione con le rispettive aree di pertinenza, come individuata nell'elaborato del CTU a pag. 16 e 17, e corrente nel lato est del fabbricato di , per la larghezza di mt. 5,50, che corre tra PA la recinzione con cancello pedonale e carraio, tramite i quali si accede all'abitazione e ai garage dei convenuti, tramite l'area scoperta dell'attore e che prosegue dritta verso sud per accedere al fondo agricolo dei convenuti;
- dichiara l'intervenuta usucapione da parte prima di e dei suoi eredi Controparte_4
, , e della servitù di Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 acquedotto esistente sul fondo di parte attrice, a carico del medesimo fondo identificato al fg. 3 mapp. 447, ed a favore ed utilità dei fondi dei convenuti identificati al fg. 3 mapp. 436 sub 2 e 3 e mapp. 90 sub 3, Comune di Scorzè, come descritta dal CTU a pag. 23 dell'elaborato¸
pag. 4/13 - dichiara estinta per prescrizione la servitù di passaggio indicata nell'atto di divisione del 5 ottobre 1981, notaio Per_2
- accerta e dichiara che la linea di confine dei fondi agricoli a sud delle abitazioni di cui ai mappali 875 di e 689 degli eredi di , nonchè la PA Controparte_4 linea di confine esistente tra i giardini delle due abitazioni come determinata dal CTU alle pagine 31,32, 33, 24, 35 dell'elaborato e della planimetria generale dei luoghi allegato 5 alla perizia;
- dichiara cessata la materia del contendere per le domande di cui al punto 5) pagina 9 dell'atto di citazione e di cui al punto 6) pagina 17 delle note conclusive dei convenuti;
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compenso, oltre 10% spese generali studio, oltre i.v.a., c.p.a.. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice. Ordine al Conservatore di provvedere agli adempimenti che seguono, con esonero di responsabilità.
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- sulla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù: “Se è vero che la giurisprudenza ritiene che il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento di lunga durata, è pur vero che ammette per converso, nella valutazione a posteriori, di escludere la permissio e di ammettere la presenza di una pretesa possessoria… nel caso di specie, per come si è svolta la modalità di utilizzo del passaggio sul fondo dell'attore, sussistono circostanze fattuali forti atte a superare la presunzione di tolleranza”;
- tutti i testimoni escussi ( , e , Controparte_5 Testimone_1 Testimone_2 aggiungeva il primo giudice, hanno confermato che dal 1971, ancor prima della divisione del 1981 e ancor prima delle opere di ampliamento dell'abitazione di PT
(1991), “per arrivare alla abitazione di e al suo terreno (map.
[...] Controparte_4 689) si accedeva, dalla via pubblica, attraverso una stradina di ghiaia nel primo tratto, che si biforcava a ovest, verso il terreno antistante l'abitazione di e che PA proseguiva dritta, su fondo d'erba, per l'accesso al terreno (map. 689) ora di proprietà degli eredi di . E che il passaggio era pedonale, carraio e con i mezzi Controparte_4 agricoli”;
- anche la configurazione dei luoghi, secondo il giudice di prime cure, induceva “a ritenere che il passaggio sul fondo di , per accedere all'abitazione di PA
, non fosse configurabile come mera “permissio”, considerato che Controparte_4
“non c'erano altri passaggi per arrivare all'abitazione di ”, come ha Per_4 confermato il teste ”; Testimone_3
- evidenziava il primo giudice che a spese di entrambi i fratelli sono state costruite la recinzione che circonda l'intero immobile e l'unica apertura con cancelli, pedonale e carraio, “quali unico accesso comune alle due unità abitative e sono stati apposti, in corrispondenza dell'unica apertura, le cassette della posta, i campanelli, i citofoni e per entrambe le parti, è stato costruito un impianto di automazione dei cancelli comune. Il passaggio, inoltre, è da sempre avvenuto tramite una stradina di ghiaia nel primo tratto all'altezza del passo carraio, poi di terra battuta con fondo di erba sul tratto che conduce al terreno agricolo”; pag. 5/13 - anche a voler considerare come data di partenza il 1991, anno di costruzione della recinzione, aggiungeva il giudice di prime cure, “la stradina è stata utilizzata per l'accesso alla abitazione di e e al terreno agricolo di Controparte_4 Persona_1 sua proprietà, senza alcuna interruzione”;
- nell'accogliere anche l'altra domanda riconvenzionale di usucapione, riteneva il primo giudice l'insussistenza della tolleranza avendo i fratelli, sempre a spese di entrambi, realizzato un unico pozzo nel sottosuolo della proprietà di “dal quale si PT diramano più condotte, una verso la porzione di casa di proprietà dell'attore PT
, altra originando la fontana di superficie esistente sullo scoperto di proprietà
[...] dello stesso, altra condotta che porta l'acqua in casa di e Controparte_4 Per_1
(ora soltanto degli eredi convenuti) e altra ancora che crea la pozza ove si
[...] abbeverano gli animali nella proprietà dei convenuti, posta nel terreno a nord, dietro ai magazzini...in modo continuo, pubblico e pacifico sin dal 1991”;
- la domanda di prescrizione della servitù di passaggio individuata nell'atto del 1981 veniva accolta in quanto mai utilizzata in quanto era stata costruita: “nel tratto di terreno che era stato individuato per la servitù di passaggio, una aiuola alberata, delimitata a terra da una cordonata”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello PA Si costituivano e , in proprio e quali eredi CP_1 CP_2 CP_3 di , chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di costituzione e Persona_1 risposta e svolgendo appello incidentale condizionato. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disposta la trattazione orale dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, come richiesto dalla parte appellante, all'udienza dell'1/7/2025 sentite le parti la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo si lamenta l'inversione dell'onere della prova circa l'animus possidendi (art. 2697 c.c.) e la violazione dell'art. 1144 c.c. in relazione alla tolleranza che esclude il possesso ad usucapionem e che si presume nei rapporti familiari. Deduce l'appellante di aver sempre fatto passare il fratello “per semplice comodità di
” e che l'aver realizzato insieme dei lavori “significa solo aver diviso le spese, CP_4 senza che da ciò derivi alcuna reciproca volontà abdicativa sulle rispettive proprietà”. Inoltre, la recinzione sarebbe irrilevante con il transito davanti all'abitazione di , PT trattandosi di servitù di passaggio: “non del diritto di mantenere la recinzione dov'è stata posta, ciò di cui nessuno ha mai discusso” e comunque sarebbe apodittico pretendere che da questi lavori - esterni al fondo di - si possa inferire il possesso PT di una servitù di passaggio all'interno del fondo stesso”. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 1061 c.c. in relazione all'assenza di opere apparenti indispensabili per l'usucapione della servitù. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per totale indeterminatezza della servitù, non essendo stati specificati il percorso e la consistenza in temini di ampiezza. Con il quarto motivo si deduce analogamente l'assenza dell'elemento soggettivo e che, pur sussistendo le opere visibili, non sarebbe comunque configurabile una servitù di pag. 6/13 acquedotto ex art. 1033 c.c., non esistendo alcun acquedotto, né una servitù di presa o di derivazione d'acqua.
7. Il primo motivo di appello è infondato. L'esercizio del passaggio da parte di e poi dei suoi eredi Controparte_4 Per_1
e , pedonale e carraio e con ogni
[...] CP_1 CP_2 CP_3 mezzo, sul fondo di proprietà di - sito in Scorzè (VE), Via Leonardo da PA Vinci 30, distinto al Catasto Terreni, foglio 3 particella 447, per raggiungere i fondi di proprietà dei convenuti, adiacenti e distinti catastalmente al foglio 3 mapp. 689 (terreno), nonché foglio 3 mapp. 436 sub. 2 e 3, e mapp 90 sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini e garage ed a civile abitazione con le rispettive aree di pertinenza - per oltre venti anni (quanto meno dal 1991) è incontrovertibile. Sostiene tuttavia l'appellante che la facoltà di transito sarebbe stata concessa al fratello per mera comodità e dunque sarebbe irrilevante ai fini dell'usucapione. CP_4
7.1. Al riguardo, è ben vero che:
- l'"animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio del potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta e pertanto ove si assuma che l'esercizio avvenga per mera tolleranza, spetta a chi ciò adduce darne la prova. Detta presunzione opera anche in materia di servitù, dovendosi la tolleranza provare da chi la eccepisce (cfr. Cass. 2598/1997, 3404/2009 e 2706/2023;
- la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (cfr. Cass. 9661/2006).
7.2. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento, per un verso:
- gli atti di tolleranza cui si riferisce l'art. 1144 c.c. sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore;
- “Nel concetto di atto di tolleranza è poi insito quello della condiscendenza da parte del titolare del diritto, sicché non vi può essere atto di tolleranza quando tra le parti vi sia contrasto” (cfr. Cass. 17876/2003);
- il principio per cui, in materia di possesso, l'atteggiamento di tolleranza del proprietario del bene rispetto ad un determinato uso che un terzo ne faccia esclude la configurabilità di una situazione possessoria in capo al terzo solo quando la condotta tollerante non sia prolungata nel tempo, non è applicabile allorché l'atteggiamento del proprietario trovi giustificazione nella mancanza di un interesse ad opporsi al suddetto specifico uso (cfr. Cass. 1384/1998); per altro verso:
- “proprio in considerazione di ciò, con argomento "a contrario", si deve dire che, ove invece l'esercizio di un determinato potere di fatto sulla cosa altrui sia il portato di un accordo, di un patto che ne precisi modalità, condizioni e contenuto, si è fuori dal campo della tolleranza, intesa nel senso sopra specificato” (cfr. Cass. 3712/1994);
pag. 7/13 - anche recentemente è stato precisato che al fine di giustificare il ragionamento presuntivo non può essere trascurato un eventuale rapporto conflittuale, “come elemento idoneo a rompere l'ordinarietà delle relazioni tra parenti e così da escludere che l'attività dal medesimo ricorrente esercitata sul compendio potesse essere basata sulla tolleranza” (cfr. Cass. 4047/2024 e 9275/2018 e, nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello di Firenze 128/2022 e Corte di Appello di Genova 108/2004).
7.3. Nella fattispecie, ha evidenziato il primo giudice che a spese di entrambi i fratelli è stata costruita la recinzione che circonda l'intero compendio immobiliare con due cancelli, uno pedonale e uno carraio, che costituiscono l'unico accesso alla proprietà privata con le rispettive abitazioni. In questo contesto, la teste nata nel 1952 e sorella di e Testimone_1 PA
, sentita all'udienza del 14/3/2024 (sul cap. 8 “Detta stradina è stata sempre CP_4 manutentata anche materialmente dai fratelli e , insieme, fin CP_4 PA dagli anni 1980”) ha riferito: “Sì è vero. Sì io li ho visti lavorare assieme. Una volta andavano d'accordo e i miei fratelli facevano tutto assieme”. Dichiarazione dalla quale si desume che i rapporti fra e PT Controparte_4 cambiarono (“Una volta andavano d'accordo”).
7.4. Quindi la norma in questione, l'art. 1144 c.c., riguarda situazioni non assimilabili a quella in esame, ove si consideri ulteriormente che:
- l'accesso al fabbricato di proprietà di , sia pedonale che carraio, è Controparte_4 sempre avvenuto dal 1971 attraverso lo scoperto antistante il fabbricato ora di PT
, tra la casa e i garage, sul fondo identificato al CT foglio 3 mapp. 447;
[...]
- alla manutenzione della stradina dalla via pubblica hanno provveduto entrambi i fratelli;
- dopo circa dieci anni dall'atto di cessione e divisione del 1981, risulta conferito dagli stessi fratelli agli inizi del 1991 l'incarico ad un tecnico per la realizzazione di una recinzione della proprietà con unico ingresso e due cancelli per il transito pedonale e veicolare come da progetto presentato al (cfr. doc. 11 fasc. parte convenuta); CP_6
- l'apertura del cancello risulta regolata con apposito impianto a distanza, sono stati inoltre apposti i numeri civici, cassette postali e campanelli per consentire sempre a distanza dalle rispettive abitazioni l'ingresso a terzi.
7.5. In altri termini, la ricostruzione dell'appellante, secondo il quale pur potendo realizzare da solo la recinzione con cancello pedonale e carrabile quale proprietario dell'area oggetto di transito, la sottoscrizione dell'incarico al tecnico e del progetto della recinzione con cancelli, da parte di , troverebbe in sostanza giustificazione CP_4 nella “concessione” del transito sullo scoperto dell'appellante, non appare plausibile.
7.6. Alla luce del transito pedonale e con veicoli sulla predetta area dal 1971 da parte di
, e poi dei suoi aventi causa, per raggiungere l'abitazione, e di quanto Controparte_4 emerso dalla c.t.u., la sottoscrizione congiunta dell'incarico (doc. 11, fasc. parte convenuta) anche da chi non è proprietario appare incompatibile con l'invocata tolleranza a fronte del significativo effetto, ad esempio, nella scelta di regolamentare l'accesso pedonale da quello veicolare e l'accesso di terzi che costituiscono un'ingerenza sul godimento del bene tale da non poter essere ragionevolmente ricondotta ad un semplice atteggiamento di accondiscendenza, neppure in un contesto di rapporti familiari (cfr., in motivazione, la citata Cass. 3712/1994).
pag. 8/13 7.7. In questo peculiare contesto, invece, appare maggiormente plausibile la necessità di porre fine ad un contrasto, che di per sè esclude l'ipotizzata tolleranza dando incarico congiunto al tecnico e condividere le spese con chi non è proprietario, coerentemente con quanto affermato dai testi sull'esercizio sistematico, reiterato e apparente del transito e, dunque, sulla situazione di asservimento del fondo. I predetti testi hanno, infatti, reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie. Il motivo deve essere, pertanto, respinto.
8. Il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati.
8.1. Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, è stato affermato che non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (cfr. Cass. 12362/2009 e 25270/2024). Ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. 29555/2023).
8.2. Ciò posto, nell'odierno giudizio, trattasi, senz'altro di servitù apparente. Oltre alla presenza di un unico accesso munito di due inequivocabili cancelli, uno pedonale e uno carrabile, dall'espletata c.t.u. è emerso:
- “Per quanto riguarda il percorso sulla particella 447 che conduce verso il fondo agricolo particella 689, al momento del sopralluogo erano riconoscibili a terra segni di ruote sul fondo in ghiaia e sull'erba”, v. pag. 17 c.t.u. del 30/6/2023;
- “Anche nell'area di pertinenza dell'edificio residenziale è riconoscibile il percorso effettuato dai convenuti per l'accesso alla propria abitazione, in quanto su tale percorso vi è una minor crescita di erba tra la ghiaia rispetto alla porzione di scoperto ove non si esercita il transito”, v. pag. 17-18 c.t.u. del 30/6/2023. 8.3. Inoltre, come congiuntamente riconosciuto dalle parti anche all'udienza del 14/3/2024 il percorso è sempre stato noto alle parti ed infatti non è controverso che:
“L'accesso al fabbricato di proprietà di , sia pedonale che carraio, è Controparte_4 sempre avvenuto attraverso lo scoperto antistante il fabbricato ora di , tra PA la casa e i garage, sul fondo identificato al CT foglio 3 mapp. 447”.
8.4. La teste sentita alla stessa udienza ha confermato il cap. 7 e 11 e Testimone_1 per quello che ancora rileva, ha riferito:
- “fin dal 1971, e quindi successivamente, quotidianamente fino ad oggi, alla proprietà di chiunque ha sempre acceduto solo tramite la stradina esistente Controparte_4 ancor oggi, che per il primo tratto collega la via pubblica Leonardo Da Vinci e si sviluppa poi lungo il lato est del fabbricato”;
- sulla predetta stradina, ha precisato la teste in risposta la cap. 11, che esiste ed è utilizzata con continuità fin dal 1971 da , dalla di lui consorte Controparte_4
pag. 9/13 e dai loro figli, come da chiunque accede alla loro casa: “dall'innesto Persona_1 con Via Leonardo da Vinci fino alla fine, lato sud, del cancello carraio posto sulla destra tramite il quale si accede alle abitazioni di ed ”; CP_4 PA
- ha confermato anche il capitolo 12 (La medesima servitù poi procede Testimone_1 diritta verso sud per accedere ai terreni già di proprietà di (mapp. Controparte_4
689), e prima all'altezza del primo pilastro del cancello pedonale, si biforca, verso destra per accedere, tramite il cancelletto pedonale e cancello carraio, all'abitazione residenza di ed oggi di sua moglie , dei suoi eredi, Controparte_4 Persona_1 attraversando il tratto di terreno tra l'abitazione di ed i magazzini – PA garage antistanti) precisando: “Sì è vero. La strada si dirama sia verso sud per accedere ai campi, sia si biforca verso ovest verso la casa di ”. CP_4
8.5. La teste , sorella di e , sentita alla stessa udienza Testimone_2 CP_4 PT ha confermato il cap. 7 precisando: “Sì è vero. Da sempre per arrivare a casa di mio fratello attraversavo la stradina esistente che collega la via pubblica alla casa CP_4 di;
la stradina si sviluppa a sud della via pubblica e poi si dirama verso il lato CP_4 ovest del fabbricato, passando davanti all'abitazione di , fino ad arrivare PA alla casa di mio fratello ”; CP_4
- sulle dimensioni del tracciato ha riferito che: “coincide con quello attualmente in essere…Non so la misura di preciso. So che è bella grande e si entra bene con le auto…I cancelli sono stati fatti da mio marito che era artigiano su incarico dei Testimone_4 due fratelli”.
8.6. Alla successiva udienza del 14/4/2024, il teste , il tecnico che ha Testimone_3 eseguito la progettazione e la realizzazione della recinzione con cancelli e altri lavori, ha confermato che:
“Sul cap 3) Si è vero tutti passavano sulla corte di sia a piedi che con le auto”; PT
“ADR non c'erano altri passaggi per arrivare all'abitazione di ”; CP_4
“Sul cap. 11) Dal 1981 la strada di accesso è di mt 5,50”.
8.7. Il teste , coniuge di ha riferito che: Controparte_5 CP_1
- “Sul cap. 7) Si è vero c'era solo il passaggio che si vede nella foto che portava alle abitazioni. Io frequento i luoghi di causa dal 1985. Prima del nostro matrimonio avvenuto nel giugno del 1990, non c'era la recinzione ed era tutto aperto. Successivamente è stata costruita la recinzione. La stradina è costituita di ghiaia nel primo tratto all'altezza del passo carraio, poi è terra battuta e porta verso i terreni di mio suocero. E' sempre stata così da quando io frequento quei luoghi. Attraversavano la stradina macchine agricole, autovetture e pedoni. Le macchine agricole si dirigevano verso i terreni agricoli e non verso le abitazioni”;
- ADR “Non c'erano altri passaggi per l'abitazione di ed era impossibile CP_4 crearne altri perché sul lato ovest c'era un fosso dove ora c'è la recinzione in cemento”;
- sulle dimensioni del tracciato ha confermato il cap. 11 precisando: “Si è vero. E' sicuramente più larga di 5 mt.”;
- ha confermato il cap. 12 (“La medesima servitù poi procede diritta verso sud per accedere ai terreni già di proprietà di (mapp. 689), e prima all'altezza Controparte_4 del primo pilastro del cancello pedonale, si biforca, verso destra per accedere, tramite il cancelletto pedonale e cancello carraio, all'abitazione residenza di ed Controparte_4 oggi di sua moglie , dei suoi eredi, attraversando il tratto di terreno tra Persona_1 l'abitazione di ed i magazzini – garage antistanti”). PA
pag. 10/13 8.8. Dunque, premesso che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù' (cfr. Cass. 7004/2017). Ciò posto, occorre rilevare che senz'altro il passaggio in questione è ben definito e connotato dalla presenza di segni visibili di opere permanenti e anche che dette opere sono destinate all'esercizio della servitù medesima. Funzionalità che in ogni caso si evince in modo evidente dall'andamento della stradina che giunge, nel tratto finale e, significativamente, dopo la biforcazione di cui si è detto sopra, esclusivamente sul fondo degli appellati.
9. Anche l'ultimo motivo di appello è infondato. Innanzitutto, infatti, non è controversa la presenza sul fondo dell'appellante del pozzo, l'uso della fontana per attingere acqua da entrambe le famiglie, di e Controparte_4
e la collocazione delle condutture che fuoriuscendo dal pozzo arrivano PA all'abitazione e al terreno agricolo degli appellati per le esigenze idriche.
9.1. La mancanza di un acquedotto (inteso come servizio idrico essenziale) è stata confermata dalla teste (“so che le case sono servite dall'acqua del Testimone_1 pozzo in quanto in quelle zone non c'è l'acquedotto”) e da altri. La circostanza oggetto del capitolo 21 della prova testimoniale (“Le due unità abitative appartenenti identificate con il civico 30 e 32 di Via Leonardo da Vinci, una a Per_1 e e poi ai suoi eredi, e l'altra di , per
[...] Controparte_4 PA l'approvvigionamento idrico utilizzano da sempre, da prima degli anni '80, l'acqua prelevata dal pozzo realizzato dai fratelli e non essendo la CP_4 PA zona servita dall'acquedotto pubblico”) è stata confermata dal teste , , Tes_3 CP_5 e . Testimone_5 Testimone_2
9.2. In questo quadro istruttorio, tenuto conto del principio secondo il quale:
- la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr. Cass. 23565/2019 e 3192/2003);
- la servitù, come la proprietà, appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, pag. 11/13 rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, e non dalla fonte, necessaria solo a fini di prova ma non di specificazione della domanda. Pertanto, l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede tutela senza incorrere nel divieto di "mutatio libelli" ed il giudice può fondare la propria decisione su un titolo diverso da quello invocato senza che si violi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. 3192/2003 e 24141/2007).
9.3. Quanto dedotto dalla parte convenuta in riconvenzionale (dagli anni '80 esisteva un pozzo con fontana a getto continuo poi utilizzata con due derivazioni e relative tubazioni ciascuna verso i rispettivi fabbricati, assolutamente indispensabili, allora come oggi, non essendo la zona servita dalla rete idrica pubblica: “così che ciascuna proprietà immobiliare era servita da autonoma derivazione proveniente da quell'inziale unico pozzo”, v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado), pertanto, configura una domanda di usucapione di servitù di presa d'acqua continua, considerato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità:
- la servitù di presa d'acqua, alla quale si riferisce l'art. 1080 cod. civ., ha per contenuto le facoltà di prelevare o derivare, mediante manufatti, l'acqua esistente nel fondo servente per condurla, in una determinata quantità, nel fondo dominante (cfr. Cass. 7475/1995);
- la servitù di condotta o di presa d'acqua, il cui requisito principale è costituito dal prelevamento o dalla derivazione dell'acqua da una fonte di proprietà del titolare del fondo servente, e non si riferiscono, invece, alla servitù di acquedotto (cfr. Cass. 5402/1979).
9.4. Quanto ai requisiti, nella specie sussistenti, dalle risultanze istruttorie si evince ulteriormente che:
- come congiuntamente riconosciuto dalle parti all'udienza del 14/3/2024 non è controverso che dal 1995 siano state collocate “derivazioni con relative tubazioni interrate, verso ciascuna delle due proprietà limitrofe (sia garage-magazzini che case di abitazione) così che ogni porzione di fabbricato veniva servita da autonoma derivazione proveniente dall'inziale unico pozzo”, oggetto del capitolo 21 della prova testimoniale articolata dalla parte convenuta in riconvenzionale;
- circostanze peraltro confermate dai testi , e (Sul Tes_3 CP_5 Testimone_2 cap. 21) “Sì è vero non hanno l'acquedotto. So che utilizzavano la fontana” e l'esistenza della diramazione che della fontana porta acqua ad una pozza sui campi a servizio degli animali domestici, dai primi due. Sicchè, è incontrovertibile la situazione di subordinazione fra i fondi e l'esistenza di opere funzionali, costituite da tubazioni collocate nel fondo servente per la conduttura dell'acqua che fuoriuscendo dalla fonte confluiscono nel fondo dominante, stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo.
9.5. In questo quadro probatorio, pertanto, legittimamente è stata accolta la domanda di usucapione di servitù di presa d'acqua continua, come sopra precisato, non potendosi escludere l'effetto derivante dall'attività corrispondente all'esercizio della servitù protrattasi continuativamente e pacificamente per oltre venti anni con le modalità descritte, per l'eccepita tolleranza presumibile da un rapporto parentale. Tanto più ove si consideri da un lato le caratteristiche di stabilità e di conformazione delle opere e dall'altra l'onere a carico della parte convenuta in riconvenzionale di partecipazione, temporalmente coerente con il mutamento dei rapporti fra le parti sopra pag. 12/13 specificato, alla costruzione dell'impianto idrico per attingere l'acqua che induce ad escludere, invece, la qualità di mero utilizzatore per l'asserita tolleranza. Così corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata, il motivo di appello viene respinto. 10. Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna alle spese PA del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle rispettive attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano PA complessivamente in € 5.528,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
CP_1 CP_2 CP_3
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/7/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 13/13
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1575 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PA C.F._1 prof. Gianluca Sicchiero, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec del difensore.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
) e (c.f. ), in C.F._3 CP_3 C.F._4 proprio e quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Franca Tonello, Persona_1 con domicilio eletto presso lo studio in Noale (VE), Via U. Bregolini n. 4.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2492 del Tribunale di Venezia pubblicata il 16/7/2024. Causa decisa nella camera di consiglio in data 1/7/2025.
CONCLUSIONI Per la parte appellante in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni di I grado per quanto qui fatte ragione di impugnazione:
1) in attuazione della divisione per atto notaio 5.10.1981, ordinarsi ai Per_2 convenuti di cessare qualsiasi passaggio attraverso la proprietà dell'attore, incluso l'attraversamento del cancello pedonale che si trova a lato del cancello di accesso al giardino dell'attore, anche per il mero ritiro della posta dalla loro cassetta, che andrà rimossa a loro cura o, in mancanza entro 10 giorni dalla sentenza, ad opera dell'attore, rimuovendo altresì a loro cura o, in mancanza entro 10 giorni dalla sentenza, ad opera dell'attore la piastrella con l'indicazione del numero civico della loro abitazione che è attaccata al muto della casa di nonché il loro campanello posto sulla proprietà PT dell'attore ed i collegamenti elettrici che consentono ai convenuti di aprire il cancello carrabile e quello pedonale posti nella proprietà dell'attore;
2) accertato che nulla oppone all'eventuale costituzione di nuova servitù PA di passaggio a favore dei convenuti, se lo chiedano, sul lato est della sua proprietà e per il solo accesso ai loro fondi posti a sud dei beni oggetti di divisione, determinarsi la consistenza della stessa con una larghezza massima di mt. 4,50 all'entrata e 3,80 allo sbocco nei fondi a sud della proprietà, da calcolarsi a partire dalla recinzione attualmente in essere sul lato ovest e corrente sul passaggio ove ora praticata per accedere ai predetti fondi e costituendola sul passaggio medesimo. Determinarsi in tal caso il corrispettivo dovuto all'attore ex art. 1032 c.c., subordinando la costituzione della servitù al relativo pagamento;
3) autorizzare al distacco e all'eliminazione del tubo che si innesta nel PA pozzetto sito nella sua proprietà e che serve la proprietà dei convenuti;
4) condannarsi i convenuti a restituire l'importo delle spese legali di I grado pari ad € 22.651,90 pagato in data 16/9/2024, oltre interessi ex artò 1284 comma 4 o, in subordine, legali, dal 16.9.2024 al rimborso;
5) spese di lite rifuse, compreso contributo unificato di I grado, pagamento della CTU di I grado, contributo unificato di appello pari ad € 777 e marca cancelleria € 24.
Per la parte appellata NEL MERITO In principalità Rigettarsi l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per i motivi svolti in narrativa, conseguentemente confermando la sentenza impugnata, laddove accerta e dichiara l'intervenuta usucapione acquisitiva ex art. 1031 cc. per possesso ultraventennale pacifico pubblico ed ininterrotto, da parte prima di e Controparte_4 quindi dei suoi eredi odierni appellati, e CP_1 CP_2 CP_3 meglio in epigrafe qualificati, in proprio ed anche quali eredi di , della Persona_1 servitù di passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, esercitata e da esercitarsi seguendo il percorso e con le modalità indicate e risultate dall'istruttoria ed in particolare dalla CTU svolta in primo grado e confermata nella sentenza impugnata, a carico del fondo di proprietà di , sito in Scorzè (VE), Via Leonardo da PA Vinci 30, e distinto al Catasto Terreni al foglio 3 particella 447, ed a favore e per l'utilità dei fondi di proprietà dei convenuti, adiacenti, siti in Comune di Scorzè, e distinti catastalmente al foglio 3 mapp. 689 (terreno), nonché foglio 3 mapp. 436 sub. 2 e 3, e mapp 90 sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini e garage ed a civile abitazione con le rispettive aree di pertinenza, mappali come individuati anche nella denuncia di successione di , con percorso come individuato nella CTU svolta in Controparte_4 primo grado a pagg. 16 e 17, corrente nel lato est del fabbricato di , per la PA larghezza di mt. 5,50, che corre tra la recinzione con cancello pedonale e carraio, tramite i quali i accede all'abitazione e ai garage dei convenuti oggi appellati, tramite l'area scoperta di e che prosegue dritta verso sud per accedere al fondo PA agricolo degli odierni appellati. Confermarsi inoltre l'intervenuta usucapione per possesso ultraventennale pacifico pubblico ed ininterrotto, da parte prima di e quindi dei suoi eredi, Controparte_4
e , in proprio e anche quali eredi di CP_1 CP_2 CP_3
, della servitù di acquedotto, e quindi del diritto dei convenuti di Persona_1 attingere acqua dal pozzo esistente sul fondo di parte attrice, a carico del medesimo fondo identificato al fg. 3 mapp. 447, ed a favore ed utilità dei fondi dei convenuti identificati al fg. 3 mapp. 436 sub 2 e 3 e mapp. 90 sub 3, Comune di Scorzè. pag. 2/13 In via incidentale subordinata Respinta ogni eccezione avversaria di inammissibilità in quanto infondata, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in ogni caso a) Accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto della servitù di passaggio predetta per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., o, in ulteriore subordine, pronunciarsi sentenza costitutiva di servitù coattiva ex artt. 1032 e 1051 e /o 1052 c.c. essendo, diversamente, l'abitazione ed il fondo dei convenuti intercluso perché privo di uscita sulla via pubblica. Conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. b) Sempre in via subordinata costituirsi servitù di acquedotto coattivo ex art. 1033 c.c. a favore ed a carico delle medesime parti e dei fondi citati, per i motivi di cui in premessa. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, conveniva in PA giudizio , e , quali eredi di Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3
, esponendo che: Controparte_4
- con atto di cessione e divisione del 20/7/1981, notaio rep. 20069, la madre di Per_2
e , cedeva una quota ancora di sua proprietà di Controparte_4 PT Persona_3 un fabbricato (NCEU, foglio 3, mapp. 90) e di un terreno adiacente (foglio 3, mappale 91) nel Comune di Scorzè (VE) al figlio ed al coniuge , e CP_4 Persona_1 l'altra quota ad , mantenendo sul tutto l'usufrutto; PT
- con lo stesso atto il compendio veniva diviso con assegnazione a e Controparte_4
delle quote indicate di parte del terreno agricolo corrispondente al Persona_1 mappale 435 (già 91/b) e della porzione ovest del fabbricato insistente sul mappale 90, con annesso terreno scoperto sul lato ovest, e con assegnazione a di parte PA del terreno agricolo corrispondente al mappale 91 (già 91/a) e della porzione est del fabbricato insistente sul mappale 90, con annesso terreno scoperto sul lato est;
- sempre con lo stesso atto veniva costituita una servitù di passaggio con ogni mezzo a favore del mappale 435 (già 91/b) e gravante sul mappale 91 (già 91/a) di PT ;
[...]
- l'accesso, dal quale raggiungeva i campi a sud - e proseguendo poi entrava CP_4 sulla destra, attraversando lo scoperto antistante la porzione di fabbricato di , per PT raggiungere la sua proprietà - secondo parte attrice, di comune accordo venne realizzato sempre sul lato est di ma in posizione diversa;
PT
- dopo il decesso di avvenuto nel 2017, gli eredi avrebbero accampato pretese CP_4 e pertanto parte attrice chiedeva che venisse accertata l'inesistenza di qualunque diritto degli eredi di transitare sullo scoperto dell'attore, che si era limitato a tollerare il passaggio, che venissero apposti i termini di confine e accertata l'estinzione per prescrizione della servitù costituita con l'atto di divisione.
2. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto di ogni domanda e in via riconvenzionale chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo dell'attore, ora mappale 447, ed in favore del fondo dei convenuti composto dai mappali 689 (terreno), 436, sub. 2 e 3, e pag. 3/13 90, sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini, garage ed abitazione con le rispettive aree di pertinenza.
2.1. Esponeva parte convenuta che l'accesso all'abitazione ed ai fondi di CP_4
, e poi degli aventi causa, è sempre avvenuto, almeno dal 1981, sul percorso che
[...] corre dalla Via Leonardo da Vinci sul lato est del fabbricato di , per la PA larghezza di mt. 5,50, lungo la recinzione con cancello pedonale e carraio, tramite i quali attraversando il mappale 447 dell'attore si accede all'abitazione ed ai garage dei convenuti, mentre proseguendo dritti si raggiunge il fondo agricolo dei convenuti.
2.2. In via subordinata chiedevano i convenuti che venisse accertata la servitù di passaggio sullo stesso percorso, per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.,
o in ulteriore subordine, che fosse pronunciata sentenza costitutiva di servitù coattiva ex artt. 1032 e 1051 e /o 1052 c.c. essendo diversamente l'abitazione ed il fondo dei convenuti interclusi perché privi di uscita sulla via pubblica.
2.3. Inoltre, in relazione al pozzo con fontana a getto continuo esistente dagli anni '80 poi utilizzato con tubazioni verso i rispettivi fabbricati non essendo la zona servita dalla rete idrica pubblica, chiedeva parte convenuta che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione “del diritto dei convenuti di attingere acqua dal pozzo esistente sul fondo di parte attrice, a carico del medesimo fondo identificato al fg. 3 mapp. 447, ed a favore ed utilità dei fondi dei convenuti identificati al fg. 3 mapp. 436 sub 2 e 3 e mapp. 90 sub 3” o, in subordine, che venisse accertata e dichiarata la servitù coattiva di acquedotto.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
- respinge le domande attoree;
- accoglie le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta usucapione acquisitiva da parte prima di e, Controparte_4 quindi, dei suoi eredi , , e , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 della servitù di passaggio pedonale e carraio e con ogni mezzo, a carico del fondo di proprietà di , sito in Scorzè (VE), Via Leonardo da Vinci 30, e distinto al PA Catasto Terreni al foglio 3 particella 447, a favore e per l'utilità dei fondi di proprietà dei convenuti, adiacenti, siti in Comune di Scorzè, e distinti catastalmente al foglio 3 mapp. 689 (terreno), nonché foglio 3 mapp. 436 sub. 2 e 3, e mapp 90 sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini e garage ed a civile abitazione con le rispettive aree di pertinenza, come individuata nell'elaborato del CTU a pag. 16 e 17, e corrente nel lato est del fabbricato di , per la larghezza di mt. 5,50, che corre tra PA la recinzione con cancello pedonale e carraio, tramite i quali si accede all'abitazione e ai garage dei convenuti, tramite l'area scoperta dell'attore e che prosegue dritta verso sud per accedere al fondo agricolo dei convenuti;
- dichiara l'intervenuta usucapione da parte prima di e dei suoi eredi Controparte_4
, , e della servitù di Persona_1 CP_1 CP_2 CP_3 acquedotto esistente sul fondo di parte attrice, a carico del medesimo fondo identificato al fg. 3 mapp. 447, ed a favore ed utilità dei fondi dei convenuti identificati al fg. 3 mapp. 436 sub 2 e 3 e mapp. 90 sub 3, Comune di Scorzè, come descritta dal CTU a pag. 23 dell'elaborato¸
pag. 4/13 - dichiara estinta per prescrizione la servitù di passaggio indicata nell'atto di divisione del 5 ottobre 1981, notaio Per_2
- accerta e dichiara che la linea di confine dei fondi agricoli a sud delle abitazioni di cui ai mappali 875 di e 689 degli eredi di , nonchè la PA Controparte_4 linea di confine esistente tra i giardini delle due abitazioni come determinata dal CTU alle pagine 31,32, 33, 24, 35 dell'elaborato e della planimetria generale dei luoghi allegato 5 alla perizia;
- dichiara cessata la materia del contendere per le domande di cui al punto 5) pagina 9 dell'atto di citazione e di cui al punto 6) pagina 17 delle note conclusive dei convenuti;
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compenso, oltre 10% spese generali studio, oltre i.v.a., c.p.a.. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice. Ordine al Conservatore di provvedere agli adempimenti che seguono, con esonero di responsabilità.
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- sulla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù: “Se è vero che la giurisprudenza ritiene che il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento di lunga durata, è pur vero che ammette per converso, nella valutazione a posteriori, di escludere la permissio e di ammettere la presenza di una pretesa possessoria… nel caso di specie, per come si è svolta la modalità di utilizzo del passaggio sul fondo dell'attore, sussistono circostanze fattuali forti atte a superare la presunzione di tolleranza”;
- tutti i testimoni escussi ( , e , Controparte_5 Testimone_1 Testimone_2 aggiungeva il primo giudice, hanno confermato che dal 1971, ancor prima della divisione del 1981 e ancor prima delle opere di ampliamento dell'abitazione di PT
(1991), “per arrivare alla abitazione di e al suo terreno (map.
[...] Controparte_4 689) si accedeva, dalla via pubblica, attraverso una stradina di ghiaia nel primo tratto, che si biforcava a ovest, verso il terreno antistante l'abitazione di e che PA proseguiva dritta, su fondo d'erba, per l'accesso al terreno (map. 689) ora di proprietà degli eredi di . E che il passaggio era pedonale, carraio e con i mezzi Controparte_4 agricoli”;
- anche la configurazione dei luoghi, secondo il giudice di prime cure, induceva “a ritenere che il passaggio sul fondo di , per accedere all'abitazione di PA
, non fosse configurabile come mera “permissio”, considerato che Controparte_4
“non c'erano altri passaggi per arrivare all'abitazione di ”, come ha Per_4 confermato il teste ”; Testimone_3
- evidenziava il primo giudice che a spese di entrambi i fratelli sono state costruite la recinzione che circonda l'intero immobile e l'unica apertura con cancelli, pedonale e carraio, “quali unico accesso comune alle due unità abitative e sono stati apposti, in corrispondenza dell'unica apertura, le cassette della posta, i campanelli, i citofoni e per entrambe le parti, è stato costruito un impianto di automazione dei cancelli comune. Il passaggio, inoltre, è da sempre avvenuto tramite una stradina di ghiaia nel primo tratto all'altezza del passo carraio, poi di terra battuta con fondo di erba sul tratto che conduce al terreno agricolo”; pag. 5/13 - anche a voler considerare come data di partenza il 1991, anno di costruzione della recinzione, aggiungeva il giudice di prime cure, “la stradina è stata utilizzata per l'accesso alla abitazione di e e al terreno agricolo di Controparte_4 Persona_1 sua proprietà, senza alcuna interruzione”;
- nell'accogliere anche l'altra domanda riconvenzionale di usucapione, riteneva il primo giudice l'insussistenza della tolleranza avendo i fratelli, sempre a spese di entrambi, realizzato un unico pozzo nel sottosuolo della proprietà di “dal quale si PT diramano più condotte, una verso la porzione di casa di proprietà dell'attore PT
, altra originando la fontana di superficie esistente sullo scoperto di proprietà
[...] dello stesso, altra condotta che porta l'acqua in casa di e Controparte_4 Per_1
(ora soltanto degli eredi convenuti) e altra ancora che crea la pozza ove si
[...] abbeverano gli animali nella proprietà dei convenuti, posta nel terreno a nord, dietro ai magazzini...in modo continuo, pubblico e pacifico sin dal 1991”;
- la domanda di prescrizione della servitù di passaggio individuata nell'atto del 1981 veniva accolta in quanto mai utilizzata in quanto era stata costruita: “nel tratto di terreno che era stato individuato per la servitù di passaggio, una aiuola alberata, delimitata a terra da una cordonata”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello PA Si costituivano e , in proprio e quali eredi CP_1 CP_2 CP_3 di , chiedendo il rigetto dell'appello come da comparsa di costituzione e Persona_1 risposta e svolgendo appello incidentale condizionato. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disposta la trattazione orale dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, come richiesto dalla parte appellante, all'udienza dell'1/7/2025 sentite le parti la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo si lamenta l'inversione dell'onere della prova circa l'animus possidendi (art. 2697 c.c.) e la violazione dell'art. 1144 c.c. in relazione alla tolleranza che esclude il possesso ad usucapionem e che si presume nei rapporti familiari. Deduce l'appellante di aver sempre fatto passare il fratello “per semplice comodità di
” e che l'aver realizzato insieme dei lavori “significa solo aver diviso le spese, CP_4 senza che da ciò derivi alcuna reciproca volontà abdicativa sulle rispettive proprietà”. Inoltre, la recinzione sarebbe irrilevante con il transito davanti all'abitazione di , PT trattandosi di servitù di passaggio: “non del diritto di mantenere la recinzione dov'è stata posta, ciò di cui nessuno ha mai discusso” e comunque sarebbe apodittico pretendere che da questi lavori - esterni al fondo di - si possa inferire il possesso PT di una servitù di passaggio all'interno del fondo stesso”. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 1061 c.c. in relazione all'assenza di opere apparenti indispensabili per l'usucapione della servitù. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per totale indeterminatezza della servitù, non essendo stati specificati il percorso e la consistenza in temini di ampiezza. Con il quarto motivo si deduce analogamente l'assenza dell'elemento soggettivo e che, pur sussistendo le opere visibili, non sarebbe comunque configurabile una servitù di pag. 6/13 acquedotto ex art. 1033 c.c., non esistendo alcun acquedotto, né una servitù di presa o di derivazione d'acqua.
7. Il primo motivo di appello è infondato. L'esercizio del passaggio da parte di e poi dei suoi eredi Controparte_4 Per_1
e , pedonale e carraio e con ogni
[...] CP_1 CP_2 CP_3 mezzo, sul fondo di proprietà di - sito in Scorzè (VE), Via Leonardo da PA Vinci 30, distinto al Catasto Terreni, foglio 3 particella 447, per raggiungere i fondi di proprietà dei convenuti, adiacenti e distinti catastalmente al foglio 3 mapp. 689 (terreno), nonché foglio 3 mapp. 436 sub. 2 e 3, e mapp 90 sub. 3, rispettivamente destinati a magazzini e garage ed a civile abitazione con le rispettive aree di pertinenza - per oltre venti anni (quanto meno dal 1991) è incontrovertibile. Sostiene tuttavia l'appellante che la facoltà di transito sarebbe stata concessa al fratello per mera comodità e dunque sarebbe irrilevante ai fini dell'usucapione. CP_4
7.1. Al riguardo, è ben vero che:
- l'"animus possidendi" è normalmente insito nell'esercizio del potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta e pertanto ove si assuma che l'esercizio avvenga per mera tolleranza, spetta a chi ciò adduce darne la prova. Detta presunzione opera anche in materia di servitù, dovendosi la tolleranza provare da chi la eccepisce (cfr. Cass. 2598/1997, 3404/2009 e 2706/2023;
- la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (cfr. Cass. 9661/2006).
7.2. Tuttavia, secondo un consolidato orientamento, per un verso:
- gli atti di tolleranza cui si riferisce l'art. 1144 c.c. sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore;
- “Nel concetto di atto di tolleranza è poi insito quello della condiscendenza da parte del titolare del diritto, sicché non vi può essere atto di tolleranza quando tra le parti vi sia contrasto” (cfr. Cass. 17876/2003);
- il principio per cui, in materia di possesso, l'atteggiamento di tolleranza del proprietario del bene rispetto ad un determinato uso che un terzo ne faccia esclude la configurabilità di una situazione possessoria in capo al terzo solo quando la condotta tollerante non sia prolungata nel tempo, non è applicabile allorché l'atteggiamento del proprietario trovi giustificazione nella mancanza di un interesse ad opporsi al suddetto specifico uso (cfr. Cass. 1384/1998); per altro verso:
- “proprio in considerazione di ciò, con argomento "a contrario", si deve dire che, ove invece l'esercizio di un determinato potere di fatto sulla cosa altrui sia il portato di un accordo, di un patto che ne precisi modalità, condizioni e contenuto, si è fuori dal campo della tolleranza, intesa nel senso sopra specificato” (cfr. Cass. 3712/1994);
pag. 7/13 - anche recentemente è stato precisato che al fine di giustificare il ragionamento presuntivo non può essere trascurato un eventuale rapporto conflittuale, “come elemento idoneo a rompere l'ordinarietà delle relazioni tra parenti e così da escludere che l'attività dal medesimo ricorrente esercitata sul compendio potesse essere basata sulla tolleranza” (cfr. Cass. 4047/2024 e 9275/2018 e, nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello di Firenze 128/2022 e Corte di Appello di Genova 108/2004).
7.3. Nella fattispecie, ha evidenziato il primo giudice che a spese di entrambi i fratelli è stata costruita la recinzione che circonda l'intero compendio immobiliare con due cancelli, uno pedonale e uno carraio, che costituiscono l'unico accesso alla proprietà privata con le rispettive abitazioni. In questo contesto, la teste nata nel 1952 e sorella di e Testimone_1 PA
, sentita all'udienza del 14/3/2024 (sul cap. 8 “Detta stradina è stata sempre CP_4 manutentata anche materialmente dai fratelli e , insieme, fin CP_4 PA dagli anni 1980”) ha riferito: “Sì è vero. Sì io li ho visti lavorare assieme. Una volta andavano d'accordo e i miei fratelli facevano tutto assieme”. Dichiarazione dalla quale si desume che i rapporti fra e PT Controparte_4 cambiarono (“Una volta andavano d'accordo”).
7.4. Quindi la norma in questione, l'art. 1144 c.c., riguarda situazioni non assimilabili a quella in esame, ove si consideri ulteriormente che:
- l'accesso al fabbricato di proprietà di , sia pedonale che carraio, è Controparte_4 sempre avvenuto dal 1971 attraverso lo scoperto antistante il fabbricato ora di PT
, tra la casa e i garage, sul fondo identificato al CT foglio 3 mapp. 447;
[...]
- alla manutenzione della stradina dalla via pubblica hanno provveduto entrambi i fratelli;
- dopo circa dieci anni dall'atto di cessione e divisione del 1981, risulta conferito dagli stessi fratelli agli inizi del 1991 l'incarico ad un tecnico per la realizzazione di una recinzione della proprietà con unico ingresso e due cancelli per il transito pedonale e veicolare come da progetto presentato al (cfr. doc. 11 fasc. parte convenuta); CP_6
- l'apertura del cancello risulta regolata con apposito impianto a distanza, sono stati inoltre apposti i numeri civici, cassette postali e campanelli per consentire sempre a distanza dalle rispettive abitazioni l'ingresso a terzi.
7.5. In altri termini, la ricostruzione dell'appellante, secondo il quale pur potendo realizzare da solo la recinzione con cancello pedonale e carrabile quale proprietario dell'area oggetto di transito, la sottoscrizione dell'incarico al tecnico e del progetto della recinzione con cancelli, da parte di , troverebbe in sostanza giustificazione CP_4 nella “concessione” del transito sullo scoperto dell'appellante, non appare plausibile.
7.6. Alla luce del transito pedonale e con veicoli sulla predetta area dal 1971 da parte di
, e poi dei suoi aventi causa, per raggiungere l'abitazione, e di quanto Controparte_4 emerso dalla c.t.u., la sottoscrizione congiunta dell'incarico (doc. 11, fasc. parte convenuta) anche da chi non è proprietario appare incompatibile con l'invocata tolleranza a fronte del significativo effetto, ad esempio, nella scelta di regolamentare l'accesso pedonale da quello veicolare e l'accesso di terzi che costituiscono un'ingerenza sul godimento del bene tale da non poter essere ragionevolmente ricondotta ad un semplice atteggiamento di accondiscendenza, neppure in un contesto di rapporti familiari (cfr., in motivazione, la citata Cass. 3712/1994).
pag. 8/13 7.7. In questo peculiare contesto, invece, appare maggiormente plausibile la necessità di porre fine ad un contrasto, che di per sè esclude l'ipotizzata tolleranza dando incarico congiunto al tecnico e condividere le spese con chi non è proprietario, coerentemente con quanto affermato dai testi sull'esercizio sistematico, reiterato e apparente del transito e, dunque, sulla situazione di asservimento del fondo. I predetti testi hanno, infatti, reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie. Il motivo deve essere, pertanto, respinto.
8. Il secondo e il terzo motivo di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati.
8.1. Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, è stato affermato che non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (cfr. Cass. 12362/2009 e 25270/2024). Ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. 29555/2023).
8.2. Ciò posto, nell'odierno giudizio, trattasi, senz'altro di servitù apparente. Oltre alla presenza di un unico accesso munito di due inequivocabili cancelli, uno pedonale e uno carrabile, dall'espletata c.t.u. è emerso:
- “Per quanto riguarda il percorso sulla particella 447 che conduce verso il fondo agricolo particella 689, al momento del sopralluogo erano riconoscibili a terra segni di ruote sul fondo in ghiaia e sull'erba”, v. pag. 17 c.t.u. del 30/6/2023;
- “Anche nell'area di pertinenza dell'edificio residenziale è riconoscibile il percorso effettuato dai convenuti per l'accesso alla propria abitazione, in quanto su tale percorso vi è una minor crescita di erba tra la ghiaia rispetto alla porzione di scoperto ove non si esercita il transito”, v. pag. 17-18 c.t.u. del 30/6/2023. 8.3. Inoltre, come congiuntamente riconosciuto dalle parti anche all'udienza del 14/3/2024 il percorso è sempre stato noto alle parti ed infatti non è controverso che:
“L'accesso al fabbricato di proprietà di , sia pedonale che carraio, è Controparte_4 sempre avvenuto attraverso lo scoperto antistante il fabbricato ora di , tra PA la casa e i garage, sul fondo identificato al CT foglio 3 mapp. 447”.
8.4. La teste sentita alla stessa udienza ha confermato il cap. 7 e 11 e Testimone_1 per quello che ancora rileva, ha riferito:
- “fin dal 1971, e quindi successivamente, quotidianamente fino ad oggi, alla proprietà di chiunque ha sempre acceduto solo tramite la stradina esistente Controparte_4 ancor oggi, che per il primo tratto collega la via pubblica Leonardo Da Vinci e si sviluppa poi lungo il lato est del fabbricato”;
- sulla predetta stradina, ha precisato la teste in risposta la cap. 11, che esiste ed è utilizzata con continuità fin dal 1971 da , dalla di lui consorte Controparte_4
pag. 9/13 e dai loro figli, come da chiunque accede alla loro casa: “dall'innesto Persona_1 con Via Leonardo da Vinci fino alla fine, lato sud, del cancello carraio posto sulla destra tramite il quale si accede alle abitazioni di ed ”; CP_4 PA
- ha confermato anche il capitolo 12 (La medesima servitù poi procede Testimone_1 diritta verso sud per accedere ai terreni già di proprietà di (mapp. Controparte_4
689), e prima all'altezza del primo pilastro del cancello pedonale, si biforca, verso destra per accedere, tramite il cancelletto pedonale e cancello carraio, all'abitazione residenza di ed oggi di sua moglie , dei suoi eredi, Controparte_4 Persona_1 attraversando il tratto di terreno tra l'abitazione di ed i magazzini – PA garage antistanti) precisando: “Sì è vero. La strada si dirama sia verso sud per accedere ai campi, sia si biforca verso ovest verso la casa di ”. CP_4
8.5. La teste , sorella di e , sentita alla stessa udienza Testimone_2 CP_4 PT ha confermato il cap. 7 precisando: “Sì è vero. Da sempre per arrivare a casa di mio fratello attraversavo la stradina esistente che collega la via pubblica alla casa CP_4 di;
la stradina si sviluppa a sud della via pubblica e poi si dirama verso il lato CP_4 ovest del fabbricato, passando davanti all'abitazione di , fino ad arrivare PA alla casa di mio fratello ”; CP_4
- sulle dimensioni del tracciato ha riferito che: “coincide con quello attualmente in essere…Non so la misura di preciso. So che è bella grande e si entra bene con le auto…I cancelli sono stati fatti da mio marito che era artigiano su incarico dei Testimone_4 due fratelli”.
8.6. Alla successiva udienza del 14/4/2024, il teste , il tecnico che ha Testimone_3 eseguito la progettazione e la realizzazione della recinzione con cancelli e altri lavori, ha confermato che:
“Sul cap 3) Si è vero tutti passavano sulla corte di sia a piedi che con le auto”; PT
“ADR non c'erano altri passaggi per arrivare all'abitazione di ”; CP_4
“Sul cap. 11) Dal 1981 la strada di accesso è di mt 5,50”.
8.7. Il teste , coniuge di ha riferito che: Controparte_5 CP_1
- “Sul cap. 7) Si è vero c'era solo il passaggio che si vede nella foto che portava alle abitazioni. Io frequento i luoghi di causa dal 1985. Prima del nostro matrimonio avvenuto nel giugno del 1990, non c'era la recinzione ed era tutto aperto. Successivamente è stata costruita la recinzione. La stradina è costituita di ghiaia nel primo tratto all'altezza del passo carraio, poi è terra battuta e porta verso i terreni di mio suocero. E' sempre stata così da quando io frequento quei luoghi. Attraversavano la stradina macchine agricole, autovetture e pedoni. Le macchine agricole si dirigevano verso i terreni agricoli e non verso le abitazioni”;
- ADR “Non c'erano altri passaggi per l'abitazione di ed era impossibile CP_4 crearne altri perché sul lato ovest c'era un fosso dove ora c'è la recinzione in cemento”;
- sulle dimensioni del tracciato ha confermato il cap. 11 precisando: “Si è vero. E' sicuramente più larga di 5 mt.”;
- ha confermato il cap. 12 (“La medesima servitù poi procede diritta verso sud per accedere ai terreni già di proprietà di (mapp. 689), e prima all'altezza Controparte_4 del primo pilastro del cancello pedonale, si biforca, verso destra per accedere, tramite il cancelletto pedonale e cancello carraio, all'abitazione residenza di ed Controparte_4 oggi di sua moglie , dei suoi eredi, attraversando il tratto di terreno tra Persona_1 l'abitazione di ed i magazzini – garage antistanti”). PA
pag. 10/13 8.8. Dunque, premesso che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù' (cfr. Cass. 7004/2017). Ciò posto, occorre rilevare che senz'altro il passaggio in questione è ben definito e connotato dalla presenza di segni visibili di opere permanenti e anche che dette opere sono destinate all'esercizio della servitù medesima. Funzionalità che in ogni caso si evince in modo evidente dall'andamento della stradina che giunge, nel tratto finale e, significativamente, dopo la biforcazione di cui si è detto sopra, esclusivamente sul fondo degli appellati.
9. Anche l'ultimo motivo di appello è infondato. Innanzitutto, infatti, non è controversa la presenza sul fondo dell'appellante del pozzo, l'uso della fontana per attingere acqua da entrambe le famiglie, di e Controparte_4
e la collocazione delle condutture che fuoriuscendo dal pozzo arrivano PA all'abitazione e al terreno agricolo degli appellati per le esigenze idriche.
9.1. La mancanza di un acquedotto (inteso come servizio idrico essenziale) è stata confermata dalla teste (“so che le case sono servite dall'acqua del Testimone_1 pozzo in quanto in quelle zone non c'è l'acquedotto”) e da altri. La circostanza oggetto del capitolo 21 della prova testimoniale (“Le due unità abitative appartenenti identificate con il civico 30 e 32 di Via Leonardo da Vinci, una a Per_1 e e poi ai suoi eredi, e l'altra di , per
[...] Controparte_4 PA l'approvvigionamento idrico utilizzano da sempre, da prima degli anni '80, l'acqua prelevata dal pozzo realizzato dai fratelli e non essendo la CP_4 PA zona servita dall'acquedotto pubblico”) è stata confermata dal teste , , Tes_3 CP_5 e . Testimone_5 Testimone_2
9.2. In questo quadro istruttorio, tenuto conto del principio secondo il quale:
- la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (cfr. Cass. 23565/2019 e 3192/2003);
- la servitù, come la proprietà, appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, pag. 11/13 rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, e non dalla fonte, necessaria solo a fini di prova ma non di specificazione della domanda. Pertanto, l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede tutela senza incorrere nel divieto di "mutatio libelli" ed il giudice può fondare la propria decisione su un titolo diverso da quello invocato senza che si violi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. 3192/2003 e 24141/2007).
9.3. Quanto dedotto dalla parte convenuta in riconvenzionale (dagli anni '80 esisteva un pozzo con fontana a getto continuo poi utilizzata con due derivazioni e relative tubazioni ciascuna verso i rispettivi fabbricati, assolutamente indispensabili, allora come oggi, non essendo la zona servita dalla rete idrica pubblica: “così che ciascuna proprietà immobiliare era servita da autonoma derivazione proveniente da quell'inziale unico pozzo”, v. comparsa di costituzione e risposta di primo grado), pertanto, configura una domanda di usucapione di servitù di presa d'acqua continua, considerato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità:
- la servitù di presa d'acqua, alla quale si riferisce l'art. 1080 cod. civ., ha per contenuto le facoltà di prelevare o derivare, mediante manufatti, l'acqua esistente nel fondo servente per condurla, in una determinata quantità, nel fondo dominante (cfr. Cass. 7475/1995);
- la servitù di condotta o di presa d'acqua, il cui requisito principale è costituito dal prelevamento o dalla derivazione dell'acqua da una fonte di proprietà del titolare del fondo servente, e non si riferiscono, invece, alla servitù di acquedotto (cfr. Cass. 5402/1979).
9.4. Quanto ai requisiti, nella specie sussistenti, dalle risultanze istruttorie si evince ulteriormente che:
- come congiuntamente riconosciuto dalle parti all'udienza del 14/3/2024 non è controverso che dal 1995 siano state collocate “derivazioni con relative tubazioni interrate, verso ciascuna delle due proprietà limitrofe (sia garage-magazzini che case di abitazione) così che ogni porzione di fabbricato veniva servita da autonoma derivazione proveniente dall'inziale unico pozzo”, oggetto del capitolo 21 della prova testimoniale articolata dalla parte convenuta in riconvenzionale;
- circostanze peraltro confermate dai testi , e (Sul Tes_3 CP_5 Testimone_2 cap. 21) “Sì è vero non hanno l'acquedotto. So che utilizzavano la fontana” e l'esistenza della diramazione che della fontana porta acqua ad una pozza sui campi a servizio degli animali domestici, dai primi due. Sicchè, è incontrovertibile la situazione di subordinazione fra i fondi e l'esistenza di opere funzionali, costituite da tubazioni collocate nel fondo servente per la conduttura dell'acqua che fuoriuscendo dalla fonte confluiscono nel fondo dominante, stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo.
9.5. In questo quadro probatorio, pertanto, legittimamente è stata accolta la domanda di usucapione di servitù di presa d'acqua continua, come sopra precisato, non potendosi escludere l'effetto derivante dall'attività corrispondente all'esercizio della servitù protrattasi continuativamente e pacificamente per oltre venti anni con le modalità descritte, per l'eccepita tolleranza presumibile da un rapporto parentale. Tanto più ove si consideri da un lato le caratteristiche di stabilità e di conformazione delle opere e dall'altra l'onere a carico della parte convenuta in riconvenzionale di partecipazione, temporalmente coerente con il mutamento dei rapporti fra le parti sopra pag. 12/13 specificato, alla costruzione dell'impianto idrico per attingere l'acqua che induce ad escludere, invece, la qualità di mero utilizzatore per l'asserita tolleranza. Così corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata, il motivo di appello viene respinto. 10. Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna alle spese PA del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa e delle rispettive attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano PA complessivamente in € 5.528,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e;
CP_1 CP_2 CP_3
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/7/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 13/13