Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 2
La sentenza emessa dal giudice conciliatore secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. nel testo previgente è impugnabile con il ricorso per cassazione per denunciare la violazione di norme e principi di rango costituzionale ovvero la violazione dei principi regolatori della materia dedotta in causa. Non può pertanto investire la regola equitativa applicata neppure sotto il profilo della violazione di una norma di legge, perché il giudizio di equità è per sua natura di merito, quindi non sindacabile per vizi "in judicando".
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali ove sul punto permanga il contrasto fra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOMOTO DI TT G. & C. DITTA SAS, in persona del socio accomandatario TT VA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO S PIO V 16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che la difende unitamente agli avvocati MASSIMO FUMEO, EMANUELE PIAZZOLLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GBZ EXPRESS DITTA SRL, in persona del suo legale rapp.te amm.re unico GIAMPIETRO MAURIZIO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 16/96 del Giudice conciliatore di BOLZANO, depositata il 06/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26/04/'95 la s.r.l. GBZ Express convenne avanti il giudice conciliatore di Bolzano la s.a.s. "Automoto" di BR GI e Co. Onde ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 343.553=, più interessi convenzionali, in pagamento di merce che le aveva recapitato quale spedizioniere.
BR GI, rappresentante della società convenuta, comparso di persona, contestò il credito per averlo, a suo dire, estinto con un primo pagamento al suo effettivo corriere e - siccome non quietanzato - con un altro pagamento, effettuato il 14/20 Aprile 1995, direttamente alla ditta fornitrice, s.r.l. NIP (di tanto notiziando il procuratore dell'attrice).
Prodotta dalle parti documentazione, il giudice adito, con sentenza depositata il 0 6/05/196, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ha condannato la convenuta ditta alle spese, ivi liquidate.
Ricorre per cassazione avverso tale decisione l'AUTOMOTO con cinque motivi.
Con il primo deduce difetto di legittimazione dell'attrice e violazione del principio dell'onere della prova, e tanto perché l'ultimo vettore che, consegnandole la merce, entrò in contatto con essa consegnataria - acquirente, fu la s.r.l. M I EXPRESS, che sola era abilitata alla riscossione del presso. La GBZ non aveva fornito alcuna prova della sua partecipazione al trasporto. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia contraddittorietà della motivazione, posto che essa convenuta non effettuò il pagamento a favore dell'attrice, bensi della fornitrice ditta N T P srl, che poi il 27/04/195 trasmise l'importo alla G B Z in base a rapporti interni tra quelle parti, a lei sconosciuti. Il suo pagamento alla NIP era avvenuto prima della notifica della citazione. Per tale ragione, col terzo mezzo d'impugnazione, la ricorrente si duole della violazione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc, ne' rispondeva a verità che avesse mai riconosciuto il credito in capo alla GBZ.
Con il quarto motivo il BR denuncia violazione del contraddittorio e di norme di rito, essendo stato il verbale dell'udienza del 20/X/'95, di precisazione delle conclusioni, riaperto dopo il suo allontanamento, raccogliendosi conclusioni del procuratore dell'attrice costituenti una mutatio libelli. Con quinta e ultima censura la ricorrente lamenta violazione delle tariffe professionali - indicando specificamente le voci non dovute o duplicate - nella liquidazione delle spese giudiziali a suo carico.
La società G B Z Express, cui ritualmente e nei termini di legge è stato notificato il ricorso, non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, siccome emessa dal giudice conciliatore secondo equità a norma dell'art. 113 co. 2^ C.P.C., nel testo allora vigente, è impugnabile con ricorso solo per denunziare la violazione di norme e principi di rango costituzionale ovvero la violazione dei principi regolatori della materia dedotta in causa. Non può investire la regola equitativa applicata, neppure sotto il profilo della inosservanza di una norma di legge, posto che il giudizio di equità è per sua natura di merito e, per questo, non sindacabile per vizi "in iudicando" (Cfr. Cass. Sez. I, 20-03-'96 n. 2369). Non possono perciò essere ammessi all'esame, in questa sede, i primi tre motivi di ricorso, avendo il giudice di rinvio valutato con criteri equitativi i comportamenti delle parti, e segnatamente l'omesso attivarsi per tempo della Automoto presso la NTP onde conoscere il vettore abilitato alla riscossione. A criteri di equità è altresi improntata la decisione sul carico delle spese, posto che il pagamento - è pacifico in causa - pervenne all'attrice a giudizio già instaurato, sicché non poteva evitarsi lo sbocco decisionale ai fini del carico delle spese giudiziali.
Generico è poi il quarto mezzo di ricorso, che non indica quale sarebbe stata la "mutatio libelli".
Certo che nel tenore della sentenza impugnata non si riscontra nessuna statuizione che vada oltre le originarie posizioni delle parti. Il pagamento avvenuto a mezzo della NTP costituiva preciso assunto dello stesso convenuto e, dandone atto, il giudice ha dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, però, non lo esimeva dalla pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. Sez. lav. N. 46/90 e Sez. I n. 4889/'81), pronunzia che ha emesso secondo equità.
Infondata, infine, è la quinta censura, non essendosi dato carico, esso ricorrente, di produrre copia della nota spese delle parte avversa, non presente in questa fase (cfr. Cass. Sez. III, n. 2482/'98; Cass. Sez. I, n. 5627/'82). Mancano, perciò, riscontri alle doglianze del BR sul punto.
Rigetto, pertanto, del ricorso, Nessuna pronuncia sulle spese data l'assenza in questo grado della controparte.
P.T.M.
LA CORTE RIGETTA il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 Settembre 1998
Depositato in Cancelleria il27 marzo 1999