Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2937
CASS
Sentenza 27 marzo 1999

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La sentenza emessa dal giudice conciliatore secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. nel testo previgente è impugnabile con il ricorso per cassazione per denunciare la violazione di norme e principi di rango costituzionale ovvero la violazione dei principi regolatori della materia dedotta in causa. Non può pertanto investire la regola equitativa applicata neppure sotto il profilo della violazione di una norma di legge, perché il giudizio di equità è per sua natura di merito, quindi non sindacabile per vizi "in judicando".

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali ove sul punto permanga il contrasto fra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2937
    Data del deposito : 27 marzo 1999

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