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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6497 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/01/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Balia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/08/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San
Giovanni Suergiu.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/08/1991 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di San Giovanni Suergiu, anno 1991, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e in data 04.08.1991 in San Giovanni Parte_1 Parte_2
Suergiu, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San
Giovanni Suergiu, atto 13 p. II s. A / 1991.
2) Assegnare alla signora la casa coniugale per viverci con i figli, Pt_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti.
3) Disporre in favore della signora un assegno divorzile, in misura di € Pt_2
300,00 mensili.
Part 4) Disporre che il signor provvederà, sino all'anno della pensione,
1.09.2026, a versare a titolo di mantenimento dei tre figli l'importo di €
300,00 mensili.
Part 5) Dare atto che il signor si impegna, a decorrere dalla data del proprio pensionamento, previsto per il 01.09.2026, a trasferire la nuda proprietà della casa coniugale (identificata al N.1 Sez. Urb. A Foglio 9 Particella 1748 Sub.
11) ai tre figli: ; Per_1 C.F._3 Per_2
e e l'usufrutto della C.F._4 Per_3 C.F._5 stessa alla signora entro l'anno 2026. Parte_2
Pag. 2 di 3 Part 6) Dare atto che il signor successivamente al proprio pensionamento, tenuto conto della raggiunta età dei figli, solo sino al 31.12.2026, continuerà a corrispondere alla signora il contributo al mantenimento degli stessi Pt_2 in misura ridotta e pari ad € 200,00 mensili, così che possano concludere gli studi.
Part 7) Dare atto che il signor anche successivamente al trasferimento dell'usufrutto alla signora continuerà ad erogare alla stessa Pt_2
l'assegno divorzile nella misura convenuta di € 300,00 mensili.
Part 8) Il sig. parteciperà alle spese straordinarie per i figli studenti, finché gli stessi percepiranno il contributo al mantenimento ovvero, sino al 31.12.2026, Part in misura pari al 50%; fino alla stessa data il sig. disporrà il versamento diretto alla signora degli assegni familiari dallo stesso percepiti. Pt_2
Part 9) Il signor successivamente al pensionamento, riconoscerà alla signora
come per legge, la quota di TFR legittimante prevista e commisurata Pt_2 agli anni di matrimonio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6497 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/01/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Balia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/08/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San
Giovanni Suergiu.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/08/1991 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di San Giovanni Suergiu, anno 1991, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e in data 04.08.1991 in San Giovanni Parte_1 Parte_2
Suergiu, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San
Giovanni Suergiu, atto 13 p. II s. A / 1991.
2) Assegnare alla signora la casa coniugale per viverci con i figli, Pt_2 maggiorenni ma non ancora autosufficienti.
3) Disporre in favore della signora un assegno divorzile, in misura di € Pt_2
300,00 mensili.
Part 4) Disporre che il signor provvederà, sino all'anno della pensione,
1.09.2026, a versare a titolo di mantenimento dei tre figli l'importo di €
300,00 mensili.
Part 5) Dare atto che il signor si impegna, a decorrere dalla data del proprio pensionamento, previsto per il 01.09.2026, a trasferire la nuda proprietà della casa coniugale (identificata al N.1 Sez. Urb. A Foglio 9 Particella 1748 Sub.
11) ai tre figli: ; Per_1 C.F._3 Per_2
e e l'usufrutto della C.F._4 Per_3 C.F._5 stessa alla signora entro l'anno 2026. Parte_2
Pag. 2 di 3 Part 6) Dare atto che il signor successivamente al proprio pensionamento, tenuto conto della raggiunta età dei figli, solo sino al 31.12.2026, continuerà a corrispondere alla signora il contributo al mantenimento degli stessi Pt_2 in misura ridotta e pari ad € 200,00 mensili, così che possano concludere gli studi.
Part 7) Dare atto che il signor anche successivamente al trasferimento dell'usufrutto alla signora continuerà ad erogare alla stessa Pt_2
l'assegno divorzile nella misura convenuta di € 300,00 mensili.
Part 8) Il sig. parteciperà alle spese straordinarie per i figli studenti, finché gli stessi percepiranno il contributo al mantenimento ovvero, sino al 31.12.2026, Part in misura pari al 50%; fino alla stessa data il sig. disporrà il versamento diretto alla signora degli assegni familiari dallo stesso percepiti. Pt_2
Part 9) Il signor successivamente al pensionamento, riconoscerà alla signora
come per legge, la quota di TFR legittimante prevista e commisurata Pt_2 agli anni di matrimonio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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