CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3629/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003104363000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210009151313000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2306/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non compare
Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dall'Avv. Resistente_1, con cui impugnava le cartelle di pagamento meglio sopra elencate in epigrafe (bollo auto rispettivamente per gli anni 2012 e 2015 – la prima delle quali compresa nell'intimazione di pagamento, anch'essa distinta in epigrafe, e ne chiedeva l'annullamento, deducendone la nullità della notificazione delle medesime cartelle, perché avvenuta via pec da domicilio digitale non corrispondente a quello dell'agente della riscossione ed eccependo, altresì, la nullità degli atti e l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, censurando, infine, il mancato calcolo degli interessi applicati, la C.G.T. di Caltanissetta, con la sentenza n. 23/02/2024 pubblicata in data 9 gennaio
2024, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio, così statuendo: “Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
E' infondato il primo motivo che lamenta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata, sulla quale tuttavia poi parte ricorrente formula censure mostrandosi pienamente consapevole del suo contenuto;
anche a volere che le deduzioni sulla notifica siano fondate, “l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto” (Cass. n. 11043/2018).
Bisogna tuttavia evidenziare che la costituzione di ADER è tardiva. Il ricorso è stato notificato il 10.2.2023 e parte resistente, pur tenendo conto dei periodi di sospensione del termine derivante dalla procedura di reclamo e dal termine feriale, avrebbe dovuto produrre documenti entro il 10.9.2023. Li ha prodotto invece il 23.10.2023.
Sicché tali documenti non possono essere utilizzati in questo giudizio.
Da ciò deriva che l'eccezione della ricorrente in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 29220229003104363000 BOLLO 2012 e alla cartella di pagamento n.
29220210009151313000 BOLLO 2015 deve considerarsi incontrastata;
in mancanza della prova di atti interruttivi della prescrizione sia l'intimazione sia la cartella sopra indicate devono essere annullate (…)”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agente della Riscossione (AdER), rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità (per tardività di proposizione) del ricorso introduttivo di primo grado, altresì negando l'intervenuta prescrizione dell e pretese erariali de quibus;
ha prodotto la documentazione posta a fondamento delle proprie argomentazioni, concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- Costituendosi in giudizio, la contribuente appellata, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.- All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- In merito all'assunta inammissibilità del ricorso (di primo grado) perché tardivo, si rileva che l'eccezione formulata da parte appellante è infondata in fatto ed in diritto.
Ed invero:
- L'intimazione di pagamento n. 2922022 9003104363/000 è stata notificata tramite pec in data 12.12.2022;
- Cartella di pagamento n. 292202110009151313000 è stata notificata tramite pec in data 14.12.2022.
L'unico ricorso tributario con cui sono state impugnate i predetti atti è stato notificato in un'unica data – 10 febbraio 2023, dunque nel pieno rispetto dei termini di legge;
da ciò l'infondatezza dell'eccezione.
7.- Nel merito, va confermata la decisione dei primi Giudici, dal momento che, anche prendendo in considerazione e in esame la documentazione prodotta nell'odierna sede dall'Agente della Riscossione
(contestata dalla parte appellata che ha anche lamentato l'irregolare costituzione in giudizio di AdER), le due pretese erariali non sfuggono alla intervenuta prescrizione, già statuita dai primi Giudici.
7.1.- Ed infatti:
- con riferimento alla cartella avente numeri finali “34401000” – bollo auto 2012 , compresa nell'intimazione di pagamento impugnata (numeri finali “104363000”), asseritamente notificata in data 12 gennaio 2017, emerge, con ogni evidenza il decorso del termine (triennale) di prescrizione “sopravvenuta”, rispetto alla data di notifica della predetta intimazione di pagamento, avvenuta – come prima ricordato, in data 12 dicembre
2022; né, al fine di porre rimedio a tale decorso triennale, rileva la normativa emergenziale COVID-19, come si rappresenterà nel prosieguo;
- con riferimento alla cartella di pagamento avente numeri finali “51313000)” – bollo auto 2015, risulta mancante la prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella medesima, di tal ché tra l'anno d'imposta
2015 e la data di notifica della cartella medesima (14 dicembre 2022), risulta decorso, anche in questo caso, il termine triennale di prescrizione.
8.- Come poc'anzi anticipato, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
8.1.- Nella seconda fattispecie, da ultimo descritta, ciò è evidente, poiché dall'esame degli atti, l'iscrizione a ruolo è tardiva, rispetto all'anno d'imposta di riferimento, benché avvenuta nel 2021, cioè durante il noto periodo emergenziale.
8.2- Con riguardo alla prima fattispecie, anche ammessa la regolarità della notifica che dovrebbe essere avvenuta in data 12 gennaio 2017, l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia, è stata notificata, come or ora ricordato, in data 12 dicembre 2022, quindi decorsi oltre tre anni dalla notifica della cartella in discorso.
9.- Come già anticipato, sul punto l'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione delle pretese erariali de quibus, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
9.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
9.2.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
9.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto la pretesa de qua non era in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 12 dicembre 2022, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto all'anno 2017 in cui venne notificata la cartella di pagamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione anche di tale pretesa.
10.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, deve essere respinto l'appello agenziale e, conseguentemente, va confermata la decisione impugnata.
11.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata che liquida nella misura di euro 233,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3629/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229003104363000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210009151313000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2306/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non compare
Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dall'Avv. Resistente_1, con cui impugnava le cartelle di pagamento meglio sopra elencate in epigrafe (bollo auto rispettivamente per gli anni 2012 e 2015 – la prima delle quali compresa nell'intimazione di pagamento, anch'essa distinta in epigrafe, e ne chiedeva l'annullamento, deducendone la nullità della notificazione delle medesime cartelle, perché avvenuta via pec da domicilio digitale non corrispondente a quello dell'agente della riscossione ed eccependo, altresì, la nullità degli atti e l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, censurando, infine, il mancato calcolo degli interessi applicati, la C.G.T. di Caltanissetta, con la sentenza n. 23/02/2024 pubblicata in data 9 gennaio
2024, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio, così statuendo: “Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
E' infondato il primo motivo che lamenta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella impugnata, sulla quale tuttavia poi parte ricorrente formula censure mostrandosi pienamente consapevole del suo contenuto;
anche a volere che le deduzioni sulla notifica siano fondate, “l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto” (Cass. n. 11043/2018).
Bisogna tuttavia evidenziare che la costituzione di ADER è tardiva. Il ricorso è stato notificato il 10.2.2023 e parte resistente, pur tenendo conto dei periodi di sospensione del termine derivante dalla procedura di reclamo e dal termine feriale, avrebbe dovuto produrre documenti entro il 10.9.2023. Li ha prodotto invece il 23.10.2023.
Sicché tali documenti non possono essere utilizzati in questo giudizio.
Da ciò deriva che l'eccezione della ricorrente in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 29220229003104363000 BOLLO 2012 e alla cartella di pagamento n.
29220210009151313000 BOLLO 2015 deve considerarsi incontrastata;
in mancanza della prova di atti interruttivi della prescrizione sia l'intimazione sia la cartella sopra indicate devono essere annullate (…)”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agente della Riscossione (AdER), rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità (per tardività di proposizione) del ricorso introduttivo di primo grado, altresì negando l'intervenuta prescrizione dell e pretese erariali de quibus;
ha prodotto la documentazione posta a fondamento delle proprie argomentazioni, concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- Costituendosi in giudizio, la contribuente appellata, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
4.- All'udienza pubblica del 15 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
6.- In merito all'assunta inammissibilità del ricorso (di primo grado) perché tardivo, si rileva che l'eccezione formulata da parte appellante è infondata in fatto ed in diritto.
Ed invero:
- L'intimazione di pagamento n. 2922022 9003104363/000 è stata notificata tramite pec in data 12.12.2022;
- Cartella di pagamento n. 292202110009151313000 è stata notificata tramite pec in data 14.12.2022.
L'unico ricorso tributario con cui sono state impugnate i predetti atti è stato notificato in un'unica data – 10 febbraio 2023, dunque nel pieno rispetto dei termini di legge;
da ciò l'infondatezza dell'eccezione.
7.- Nel merito, va confermata la decisione dei primi Giudici, dal momento che, anche prendendo in considerazione e in esame la documentazione prodotta nell'odierna sede dall'Agente della Riscossione
(contestata dalla parte appellata che ha anche lamentato l'irregolare costituzione in giudizio di AdER), le due pretese erariali non sfuggono alla intervenuta prescrizione, già statuita dai primi Giudici.
7.1.- Ed infatti:
- con riferimento alla cartella avente numeri finali “34401000” – bollo auto 2012 , compresa nell'intimazione di pagamento impugnata (numeri finali “104363000”), asseritamente notificata in data 12 gennaio 2017, emerge, con ogni evidenza il decorso del termine (triennale) di prescrizione “sopravvenuta”, rispetto alla data di notifica della predetta intimazione di pagamento, avvenuta – come prima ricordato, in data 12 dicembre
2022; né, al fine di porre rimedio a tale decorso triennale, rileva la normativa emergenziale COVID-19, come si rappresenterà nel prosieguo;
- con riferimento alla cartella di pagamento avente numeri finali “51313000)” – bollo auto 2015, risulta mancante la prova della notifica dell'atto presupposto alla cartella medesima, di tal ché tra l'anno d'imposta
2015 e la data di notifica della cartella medesima (14 dicembre 2022), risulta decorso, anche in questo caso, il termine triennale di prescrizione.
8.- Come poc'anzi anticipato, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
8.1.- Nella seconda fattispecie, da ultimo descritta, ciò è evidente, poiché dall'esame degli atti, l'iscrizione a ruolo è tardiva, rispetto all'anno d'imposta di riferimento, benché avvenuta nel 2021, cioè durante il noto periodo emergenziale.
8.2- Con riguardo alla prima fattispecie, anche ammessa la regolarità della notifica che dovrebbe essere avvenuta in data 12 gennaio 2017, l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia, è stata notificata, come or ora ricordato, in data 12 dicembre 2022, quindi decorsi oltre tre anni dalla notifica della cartella in discorso.
9.- Come già anticipato, sul punto l'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione delle pretese erariali de quibus, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
9.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
9.2.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
9.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto la pretesa de qua non era in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 12 dicembre 2022, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto all'anno 2017 in cui venne notificata la cartella di pagamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione anche di tale pretesa.
10.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, deve essere respinto l'appello agenziale e, conseguentemente, va confermata la decisione impugnata.
11.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 7, pronunciando sull'appello indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata che liquida nella misura di euro 233,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Eugenio Mirabelli dott. Salvatore Virzì