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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025 e vertente TRA
Parte_1
[...]
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Scicolone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Viale delle Milizie n.
2. APPELLANTE E (C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Marsico e Marco Colorito, elettivamente domiciliata preso il loro studio in Roma, Via Po APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 192/2021, emessa in data 30 dicembre 2020, depositata e pubblicata in data 7 gennaio 2021, non notificata.
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 192/2021 emessa in data 30 dicembre 2020, depositata in data 7 gennaio 2021 e pubblicata in pari data, non notificata ad istanza di parte, nel merito:
1. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa e con ogni miglior formula, il vizio di motivazione della sentenza oggetto di gravame relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione e, in ogni caso, in riforma della sentenza di primo grado:
2. accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori di
[...]
Parte_1
e per l'effetto revocare, ai sensi e per
[...] gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 67, secondo comma, r.d. 267/1942 e di cui agli artt. 49 D.Lgs. n. 270/1999 e 6 D.L. n. 347/2003, i pagamenti effettuati da Parte_1 in bonis in favore di
[...] [...] di cui in atti, per un importo di complessivi Euro Controparte_1
153.466,74 in linea capitale, ovvero revocare il pagamento di quella maggior o minor somma che verrà accertata, anche in denegata e non creduta ipotesi di acclarata diversa individuazione del periodo temporale in relazione al quale fosse reputata sussistente la scientia decoctionis rispetto al menzionato periodo di riferimento;
3. per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
Parte_1
, in persona dei Commissari
[...]
Straordinari Dott.ssa Dott.ssa Persona_1 Persona_2
e Prof. Avv. Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe, dell'importo di
[...] complessivi Euro 153.466,74 in linea capitale, ovvero di quella maggior o minor somma che verrà accertata, il tutto oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda;
4. pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso. in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.” Per l'appellata: “Voglia: - In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. Pt_1
348 bis c.p.c.; - In ogni caso rigettare l'appello proposto da in Pt_1
2 quanto inammissibile e/o infondato per i motivi tutti di cui al presente atto nonché svolti nel corso del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria, qualora l'inammissibilità/infondatezza dell'appello non risulti già evidente per tabulas, si chiede, per quanto occorrer possa, l'ammissione della prova testimoniale, già dedotta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e ritenuta superflua dal giudice di primo grado, sui seguenti capitioli:
1. Vero che la ha eseguito lavori edili presso l'immobile sito Controparte_1 in Roma, Via della Luce, 46 dal febbraio 2007 al luglio 2008? 2. Vero che i lavori eseguiti presso l'immobile sito in Roma, Via della Luce, 46 dal febbraio 2007 al luglio 2008 hanno riguardato locali siti ai piani 1°, 2° 3° e 4° ad esclusivo uso dei religiosi? 3. Vero che nel corso dell'anno 2010 la ha eseguito lavori edili presso Controparte_1 la Curia Generale sita in Roma in Vicolo del Conte n. 2? 4. Vero che la Curia Generale sita in Roma in Vicolo del Conte n. 2 è attinente esclusivamente ad attività di religione e culto della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione? Si indicano a testi i signori: residente a [...]
Verolengo 26 – domiciliato presso l'avv. Antonio Testimone_2
Angelini in Trento, Via Manzoni n.16 – residente in [...]
Roma, via dei Prefetti, 41 - , Via dei Lucani 13 - Parte_2
04100 Latina”
MOTIVI DELLA DECISIONE La Parte_1 ha proposto
[...] appello avverso la sentenza in epigrafe, che ha respinto la domanda di declaratoria di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. Fall. di alcuni pagamenti, effettuati dalla in bonis, a favore dalla Pt_1 [...] nel semestre antecedente il deposito, in data Controparte_1
26.10.2012, del ricorso ex art.161 comma VI l. Fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cui era seguita, senza soluzione di continuità, la procedura di amministrazione straordinaria e la dichiarazione di insolvenza in data 30.05.2013, per complessivi
€153.466,74 e ha condannato parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio.
3 Il giudice di primo grado, aver stabilito che i pagamenti in questione rientravano effettivamente nel semestre anteriore di cui all'art. 67, secondo comma l.Fall, in quanto operante nel semestre sospetto ha fondato la decisione sul rilievo della mancanza di prova diretta, da parte della attrice, in ordine al requisito della scientia decotionis dell'accipiens, prova che parte attrice non aveva offerto, non potendosi ritenere sufficiente, nel caso di specie, il conseguimento di una prova presuntiva, avuto riguardo alla natura della società convenuta che, a rigore, non poteva essere ritenuta un operatore qualificato dedito professionalmente all'esercizio del credito. Di qui, la irrilevanza di dati come la pendenza di procedure esecutive promosse da soggetti diversi dalla convenuta e la irrilevanza delle sole notizie giornalistiche, prive di ogni individualizzazione verso la convenuta. Inoltre, sull'ulteriore elemento delle tempistiche di pagamento, era da escludere che il pagamento anticipato o coevo rispetto all'emissione delle fatture potesse assumere, rilevanza indiziaria pretesa dalla attrice,
“non risultando alcuna iniziativa di parte convenuta - giudiziaria o meno – volta ad ottenere forzosamente tale pagamento anticipato”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la . Pt_1
Con il primo motivo, la parte lamenta l'errore della prima sentenza nella parte in cui il Tribunale, omettendo di tenere conto delle risultanze istruttorie, ha escluso la ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria riconducibile alla conoscenza effettiva, e non solo potenziale, dello stato di insolvenza all'epoca dell'esecuzione dei pagamenti, da parte della Controparte_1
Su tale aspetto il Tribunale aveva ritenuto che gli elementi indiziari forniti dalla fossero nella specie “essenzialmente rappresentati Pt_1
— secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo — dalle notizie di stampa e dalle numerose procedure esecutive pendenti a carico di
.” Pt_1
Da tale passaggio, in tesi erroneo, della sentenza emergerebbe, secondo l'appellante, come il primo Giudice abbia omesso la valutazione delle prove offerte dalla attrice (ovvero: notizie di stampa, numerose
4 procedure esecutive, richieste di pagamenti anticipati rispetto alla emissione delle fatture, rapporti contrattuali, contiguità territoriale) a avrebbe pretermesso l'insegnamento di legittimità secondo cui l'onere probatorio sulla scientia decotionis sarebbe assolto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti;
in concreto, adduce, il Tribunale avrebbe trascurato la consistente rilevanza indiziaria del rilevante risalto di cronaca, nell'orizzonte temporale di un biennio, offerto da quotidiani di rilevanza nazionale e da trasmissioni televisive in ordine all'”irreversibile stato di insolvenza” in cui si trovava la . Con tale Pt_1 lettura dei fatti, inoltre, il Tribunale aveva trascurato il contrario approdo di varie pronunce del Tribunale di Roma e della stessa Corte di Appello adita, con cui era stata affermata, in fattispecie del tutto analoghe a quelle di cui è causa, che pure vedevano parte attrice
, la rilevanza della diffusione sui quotidiani delle notizie relative Pt_1 al dissesto di Pt_1
Inoltre, sotto autonomo profilo, l'appellante eccepisce di aver fornito prova nel corso del giudizio di primo grado della conoscenza piena ed effettiva, da parte del CDF, dello stato di decozione in cui versava pic pic in quanto dai documenti versati con le memorie ex articolo 183 comma sei era stato dimostrato come la stessa avesse preteso di essere pagata in via anticipata rispetto all'emissione delle fatture;
inoltre, era erronea la lla conclusione del primo giudice in ordine alla pendenza di procedure esecutive accessibile a qualunque creditore dotato dell'ordinaria diligenza come comprovava un estratto dipendenza rilasciato dalla sezione ESECUZIONI IMMOBILIARI del tribunale di Roma.
Con il secondo motivo di appello, la lamenta la erronea Pt_1 liquidazione delle spese processuali e chiede che vengano poste in capo alla controparte in ragione della soccombenza di cui si chiede l'accertamento. Si è costituita in giudizio la appellata Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, ha dedotto: quanto alla tempistica dei pagamenti, che gli stessi erano avvenuti prima del "periodo sospetto", decorrente, tenuto conto della data della dichiarazione di insolvenza dal 30 maggio 2013.
5 Invece, tutti i pagamenti contestati erano antecedenti al 1° novembre 2012; il difetto di legittimazione attiva in capo alla procedura di amministrazione straordinaria dal momento che i pagamenti a Pt_1 riguardavano lavori su immobili legati ad Controparte_1 attività non imprenditoriali, come culto e assistenza spirituale, che sono rimasti sotto la gestione di "in bonis"; i pagamenti rientravano Pt_1 nelle normali relazioni commerciali tra le parti (in “termini d'uso”) e non erano quindi revocabili;
la mancata prova della scientia decoctionis da parte di . Pt_1
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. Va in premessa condivisa la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla individuazione del “periodo sospetto” e alla operatività, nel caso di specie, del principio di consecuzione tra procedure concorsuali di cui all'art. 69-bis, comma 2 LF, poiché la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo opera anche quando a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione per rinuncia o rigetto della domanda stessa. Tale principio trova fondamento nell'unitarietà del procedimento concorsuale che, pur articolandosi in momenti diversi, costituisce manifestazione di un'unica crisi d'impresa. (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437; Cass. civ., sez. I ordinanza n. 215 del 5 gennaio 2022). Parimenti persuasiva è la decisione del primo giudice nel ritenere mancante la prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria. Si rileva, in linea con la giurisprudenza, come, sotto il profilo probatorio, qualora la scientia decoctionis venga dimostrata facendo ricorso alla sola prova presuntiva, oggetto della prova deve essere l'effettiva conoscenza da parte del creditore, singolarmente e concretamente considerato, e non già la mera conoscibilità da parte di un astratto “creditore avveduto” (v., ex multis, Cass. 17213/2004). La più recente giurisprudenza di legittimità ha specificato che “in tema di revocatoria fallimentare…l' onere della prova della c.d. “scientia decoctionis" facente capo all'attore in revocatoria è suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c, sempreché gli elementi indiziari…si rivelino idonei nel loro
6 complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza- rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato ad operare- non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. ord n. 13445/2023). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione di articoli di stampa è idonea “a costituire indizio da cui - assieme ad altri
- poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell'accipiens” (Cass. 3299/2017, richiamata anche dalla recente Cass. 23650/2021). Qui la parte appellante si è limitata a depositare una rassegna stampa di notizie e articoli giornalistici pubblicati su siti internet, contenenti notizie relative alla situazione finanziaria di varie istituzioni ospedaliere facenti capo alla ma, comunque, diverse da quelle in cui Pt_1
l'odierna convenuta prestava il servizio;
al che va aggiunto che le informazioni di stampa, riferibili ad una situazione generalizzata involgente il sistema ospedaliero in generale, non deponevano in senso univoco per uno stato di crisi non transeunte del solvens. Pertanto, in assenza di quegli elementi ulteriori necessari, non è dato assegnare alle sole informazioni di stampa il valore di una prova piena della consapevolezza dello stato di decozione dell'autore dei pagamenti. Anche secondo un orientamento di questa Corte, non rientra nell'id quod plerumque accidit il fatto che il creditore, prima di ricevere il pagamento, si informi a mezzo stampa sulle condizioni economico- finanziarie in cui versa il debitore, né la società attrice ha prodotto in giudizio elementi attinenti alla società convenuta che, nel caso di specie, possano far ritenere diversamente (Corte Appello di Roma Sent. 121/2024). In altri termini, la mera produzione di notizie giornalistiche, stante l'assenza di ulteriori e concreti elementi che facciano desumere l'avvenuta conoscenza da parte della dello Controparte_1 stato di insolvenza di Parte_1
, non è idonea ad integrare in sé la nozione
[...] di elemento indiziario grave e preciso ex art. 2729 c.c. Inoltre, sempre con riferimento all'elemento soggettivo, condivide il Collegio quanto rilevato dal primo Giudice, in ordine alla pendenza
7 delle procedure esecutive mobiliari a carico di , atteso che Pt_1 dall'istruttoria non è emerso che la convenuta ne fosse a conoscenza, tenuto anche conto che nessuna di tali procedure era stata instaurata dall'odierna convenuta e che, le procedure esecutive mobiliari non sono soggette a quelle forme di pubblicità previste per le procedure esecutive immobiliari, che sono rese pubbliche per il tramite della trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e della divulgazione degli avvisi di vendita attraverso gli organi di stampa. Il che è assolutamente in linea con il principio per cui la conoscenza di procedure esecutive assurge a sintomo rivelatore della conoscenza dell'insolvenza solo quando la procedura esecutiva è stata instaurata dall'accipiens o quando si tratta di esecuzione immobiliare, soggetta in quanto tale, a differenza dell'esecuzione mobiliare o presso terzi, a forme di pubblicità (v. Cass. n. 25635/2017, Cass. n. 19795/2016). Così come la circostanza che i pagamenti venissero richiesti in anticipo rispetto alla emissione delle fatture trattasi di una modalità di pagamento contrattualmente stabilita fin dall'inizio del rapporto e rimasta sempre invariata, come dimostrato nel corso del primo giudizio da parte della odierna appellata. Le fatture riportavano tale dicitura semplicemente in quanto riguardavano solo parte del compenso dovuto. E' possibile ritenere che i pagamenti “nei termini d'uso” sotto il profilo temporale, “sono quei pagamenti effettuati nei tempi utilizzati nella concreta pregressa attività commerciale”. Con una recente pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute” (Cass. n.7580/2019). I pagamenti, tanto con riferimento alle modalità quanto al tempo dell'esecuzione, possono così essere ritenuti rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti e, quindi, sussumibili nei cd. “termini d'uso”.
8 In conclusione, l'unico elemento indiziario addotto dall'appellante, costituito dalle notizie di stampa, non pare idoneo, da solo, ad assurgere ad elemento di prova di una scientia decoctionis effettiva da parte del terzo creditore al momento in cui i pagamenti sono stati effettuati. Ciò detto, va rilevato come la parte appellata abbia anche correttamente riproposto ex art. 346 cpc l'eccezione, non delibata dal primo giudice, relativa alla “inammissibilità” dell'azione revocatoria di in Pt_1
A.S. per pagamenti inerenti all'attività istituzionale dell'ente; questione che, a ben guardare, attiene al merito della stessa domanda di revocatoria. In tale ordine di concetti, ritiene la Corte che tale eccezione, abbia finanche carattere assorbente dell'intero giudizio. I pagamenti dei quali si discute e che dunque rientrano nei sei mesi antecedenti il dies a quo del 25.10.2012, inerivano lavori eseguiti dalla presso la sede della Controparte_1 Controparte_2
e presso la Casa di Via della Luce, 46. Gli stessi pagamenti
[...] afferiscono, dunque, a beni e rapporti esclusi dall'amministrazione straordinaria per espresse statuizioni contenute tanto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.3.2013 che ha disposto l'ammissione di a detta procedura quanto nella sentenza del Pt_1 tribunale di Roma n. 432/13 che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'Ente. E' infatti pacifico e incontestato che i pagamenti eseguiti tra maggio e ottobre 2012, per la complessiva cifra di euro 153.466,74 afferissero ad opere eseguite presso la sede della Casa Generalizia di e presso Pt_1 la Casa di Via della Luce, Orbene, , al pari di molti antri enti ecclesiastici, svolgeva sia Pt_1 attività proprie di tali enti, legate direttamente al culto e alla religione, sia attività d'impresa vera e propria, inerente la gestione di importanti strutture sanitarie. Ad essa facevano dunque capo sia strutture imprenditoriali sia strutture svincolate da qualsiasi logica imprenditoriale o con imprenditorialità subordinata rispetto alla preminente finalità istituzionale religiosa. Di tale multiformità logistica e organizzativa si è tenuto necessariamente conto al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Nel decreto di assoggettamento all'amministrazione
9 straordinaria del MISE si statuisce infatti espressamente (art. 1) che:
“Ferma l'esclusione dei beni e rapporti direttamente destinati e relativi alle attività di culto o di religione, la Provincia Italiana della Congregazione dell' è ammessa alla Parte_1 Parte_1 procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 successive modifiche e integrazioni.” Nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.5.2013 del pari sia afferma che “… i beni appartenenti alla Provincia Italiana che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, assistenza e carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento di debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte(art. 2740 c.c.)”. Come è agevole rilevare, i due provvedimenti distinguono il patrimonio di impresa assoggettabile e assoggettato alla procedura concorsuale dal patrimonio (beni e relativi rapporti obbligatori) connesso alle finalità prettamente ecclesiastiche o di culto e sottratto alla procedura concorsuale disposta dallo Stato italiano. Oltre alle ragioni che attengono alla natura di imprenditore commerciale dell'ente assoggettabile all'amministrazione straordinaria o ad altra procedura concorsuale, sussistono quindi anche ragioni di diritto internazionale concordatario e canonico, atteso che i canoni 608 ss. del codice di diritto canonico prevedono che presso la casa o la curia generalizia debbano risiedere i responsabili dell'istituto religioso variamente denominati a seconda dell'ordine di appartenenza, sicchè il relativo immobile, che peraltro nel caso di specie consta anche di una Cappella, è per sua natura destinato esclusivamente ad attività di culto o di religione. Del resto, come ha documentato la stessa Amministrazione straordinaria della odierna appellante, ha nel corso della Pt_1 procedura presentato domanda di rivendica di una serie di immobili, tra i quali quello interessato dai lavori eseguiti dalla (il primo CP_3 dell'elenco contenuto nella domanda di rivendica) deducendo per
10 l'appunto che tali beni per espressa statuizione del decreto che ha disposto l'amministrazione straordinaria e della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non compongono il patrimonio assoggettato alla procedura concorsuale e devono ritenersi mai confluiti nel patrimonio affidato alla gestione commissariale. L'esclusione dall'ambito concorsuale di quei beni e dei rapporti obbligatori che ad essi ineriscono è stata poi sancita sempre nel corso della procedura dall'atto notarile del 13.4.2015, (allegato da alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.), nel quale CP_4
e l'amministrazione straordinaria hanno espressamente pattuito Pt_1 che “gli immobili complessivamente indicati come le “Case” e analiticamente riportati nel ricorso allegato al presente atto (n.d.r. la domanda di rivendica sopra menzionata) non rientrano nel patrimonio assoggettato a liquidazione concorsuale e che dunque devono considerarsi ab origine nella titolarità di ” (art. 5) e che “ogni Pt_1 debito o credito inerente la gestione delle “case”, avente titolo in fattispecie venute ad esistenza tra il 29 marzo 2013 e la “Data di Efficacia (14.4.2015) resterà rispettivamente a carico e a beneficio di
”, cioè della procedura concorsuale. La specifica temporale CP_4 di tale ultima statuizione è significativa, atteso che sancisce che i rapporti obbligatori inerenti quei beni immobili destinati ad attività religiosa o di culto che hanno titolo in fattispecie venute ad esistenza prima del 29.03.2013, prima cioè dell'assoggettamento di, Pt_1 all'amministrazione straordinaria, come il rapporto obbligatorio oggetto dei pagamenti dei quali si discute, sono rimasti in capo all'ente religioso e non sono confluiti nella procedura. Il fatto che l'Ente ecclesiastico abbia proposto domanda di rivendica del bene immobile oggetto dei lavori in forza dei quali i pagamenti sono stati effettuati costituisce un ulteriore sostegno a tale prospettazione, evidenziando come quell'immobile, al pari degli altri destinati ad attività di culto o religiosa, non poteva far parte del patrimonio soggetto alla procedura concorsuale e affidato alla gestione commissariale. Il punto centrale della controversia è costituito quindi dalla valutazione della sussistenza della legittimazione attiva della in a.s. Parte_1
Difatti la legittimazione della in a.s. dovrebbe trovare il suo Parte_1 fondamento nel provvedimento ministeriale di apertura
11 dell'amministrazione straordinaria con il quale è stata operata una netta rigida distinzione relativamente ai beni e rapporti inerenti l'attività imprenditoriale e quelli destinati ad attività di culto, anche se originariamente l'attività svolta dall'Ente era mista. Posto che non era ammissibile una pronuncia relativa alle sole entità commerciali, poiché queste non erano soggetti di diritto autonomi, è stata dichiarata l'insolvenza della Provincia, provvedendo però nel contempo a “scorporare” dalla procedura i rapporti relativi al culto. Non ha pertanto alcuna rilevanza chi fosse titolare del rapporto prima della procedura. Di conseguenza, come ribadito anche da nella Pt_1 domanda di rivendica degli immobili, il decreto ha attribuito la titolarità dei rapporti della in bonis ai Commissari limitatamente ai Parte_1 beni e rapporti di impresa, senza potestà alcuna sui beni (e rapporti) di culto, ed a prescindere da chi fosse in precedenza il soggetto titolare. In ultima analisi, quindi, sia il Mise che il Tribunale di Roma hanno stabilito che i beni ed i rapporti dell'ospedale “San Carlo di Nancy” e dell'Istituto ricadevano nel Controparte_5 perimetro dell'amministrazione straordinaria, mentre ne erano esclusi, tra l'altro, i beni e rapporti della . Controparte_6
I dati appena evidenziati suffragano l'eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta ettendo Controparte_7 in rilievo come i pagamenti dei quali l'amministrazione straordinaria chiede la revoca non ineriscono al patrimonio di quale Pt_1 imprenditore commerciale assoggettato alla procedura concorsuale ma al patrimonio escluso da detta procedura perché funzionalmente collegato all'esercizio dell'attività di culto religiosa propriamente detta. Difettano dunque in capo all'amministrazione straordinaria attrice la titolarità del rapporto dedotto in giudizio e la legittimazione a richiedere la revoca dei predetti pagamenti, con conseguente rigetto della domanda. Il secondo motivo di appello è assorbito. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore della domanda Ricorrono i presupposti per dichiarare, a carico dell'appellante, la ricorrenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n.
12 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.192/2021, emessa in data 30 dicembre 2020, depositata e pubblicata in data 7 gennaio 2021 e non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 16.500 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%
Dichiara la ricorrenza a carico dell'appellante dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.09.2025. Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
13
Così composta: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025 e vertente TRA
Parte_1
[...]
(C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Scicolone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Viale delle Milizie n.
2. APPELLANTE E (C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Marsico e Marco Colorito, elettivamente domiciliata preso il loro studio in Roma, Via Po APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 192/2021, emessa in data 30 dicembre 2020, depositata e pubblicata in data 7 gennaio 2021, non notificata.
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 192/2021 emessa in data 30 dicembre 2020, depositata in data 7 gennaio 2021 e pubblicata in pari data, non notificata ad istanza di parte, nel merito:
1. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa e con ogni miglior formula, il vizio di motivazione della sentenza oggetto di gravame relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione e, in ogni caso, in riforma della sentenza di primo grado:
2. accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori di
[...]
Parte_1
e per l'effetto revocare, ai sensi e per
[...] gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 67, secondo comma, r.d. 267/1942 e di cui agli artt. 49 D.Lgs. n. 270/1999 e 6 D.L. n. 347/2003, i pagamenti effettuati da Parte_1 in bonis in favore di
[...] [...] di cui in atti, per un importo di complessivi Euro Controparte_1
153.466,74 in linea capitale, ovvero revocare il pagamento di quella maggior o minor somma che verrà accertata, anche in denegata e non creduta ipotesi di acclarata diversa individuazione del periodo temporale in relazione al quale fosse reputata sussistente la scientia decoctionis rispetto al menzionato periodo di riferimento;
3. per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
Parte_1
, in persona dei Commissari
[...]
Straordinari Dott.ssa Dott.ssa Persona_1 Persona_2
e Prof. Avv. Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe, dell'importo di
[...] complessivi Euro 153.466,74 in linea capitale, ovvero di quella maggior o minor somma che verrà accertata, il tutto oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda;
4. pronunciare ogni altra statuizione, declaratoria e provvidenza del caso. in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.” Per l'appellata: “Voglia: - In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. Pt_1
348 bis c.p.c.; - In ogni caso rigettare l'appello proposto da in Pt_1
2 quanto inammissibile e/o infondato per i motivi tutti di cui al presente atto nonché svolti nel corso del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria, qualora l'inammissibilità/infondatezza dell'appello non risulti già evidente per tabulas, si chiede, per quanto occorrer possa, l'ammissione della prova testimoniale, già dedotta nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e ritenuta superflua dal giudice di primo grado, sui seguenti capitioli:
1. Vero che la ha eseguito lavori edili presso l'immobile sito Controparte_1 in Roma, Via della Luce, 46 dal febbraio 2007 al luglio 2008? 2. Vero che i lavori eseguiti presso l'immobile sito in Roma, Via della Luce, 46 dal febbraio 2007 al luglio 2008 hanno riguardato locali siti ai piani 1°, 2° 3° e 4° ad esclusivo uso dei religiosi? 3. Vero che nel corso dell'anno 2010 la ha eseguito lavori edili presso Controparte_1 la Curia Generale sita in Roma in Vicolo del Conte n. 2? 4. Vero che la Curia Generale sita in Roma in Vicolo del Conte n. 2 è attinente esclusivamente ad attività di religione e culto della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione? Si indicano a testi i signori: residente a [...]
Verolengo 26 – domiciliato presso l'avv. Antonio Testimone_2
Angelini in Trento, Via Manzoni n.16 – residente in [...]
Roma, via dei Prefetti, 41 - , Via dei Lucani 13 - Parte_2
04100 Latina”
MOTIVI DELLA DECISIONE La Parte_1 ha proposto
[...] appello avverso la sentenza in epigrafe, che ha respinto la domanda di declaratoria di revocatoria ex art. 67, comma 2, l. Fall. di alcuni pagamenti, effettuati dalla in bonis, a favore dalla Pt_1 [...] nel semestre antecedente il deposito, in data Controparte_1
26.10.2012, del ricorso ex art.161 comma VI l. Fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cui era seguita, senza soluzione di continuità, la procedura di amministrazione straordinaria e la dichiarazione di insolvenza in data 30.05.2013, per complessivi
€153.466,74 e ha condannato parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio.
3 Il giudice di primo grado, aver stabilito che i pagamenti in questione rientravano effettivamente nel semestre anteriore di cui all'art. 67, secondo comma l.Fall, in quanto operante nel semestre sospetto ha fondato la decisione sul rilievo della mancanza di prova diretta, da parte della attrice, in ordine al requisito della scientia decotionis dell'accipiens, prova che parte attrice non aveva offerto, non potendosi ritenere sufficiente, nel caso di specie, il conseguimento di una prova presuntiva, avuto riguardo alla natura della società convenuta che, a rigore, non poteva essere ritenuta un operatore qualificato dedito professionalmente all'esercizio del credito. Di qui, la irrilevanza di dati come la pendenza di procedure esecutive promosse da soggetti diversi dalla convenuta e la irrilevanza delle sole notizie giornalistiche, prive di ogni individualizzazione verso la convenuta. Inoltre, sull'ulteriore elemento delle tempistiche di pagamento, era da escludere che il pagamento anticipato o coevo rispetto all'emissione delle fatture potesse assumere, rilevanza indiziaria pretesa dalla attrice,
“non risultando alcuna iniziativa di parte convenuta - giudiziaria o meno – volta ad ottenere forzosamente tale pagamento anticipato”
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la . Pt_1
Con il primo motivo, la parte lamenta l'errore della prima sentenza nella parte in cui il Tribunale, omettendo di tenere conto delle risultanze istruttorie, ha escluso la ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria riconducibile alla conoscenza effettiva, e non solo potenziale, dello stato di insolvenza all'epoca dell'esecuzione dei pagamenti, da parte della Controparte_1
Su tale aspetto il Tribunale aveva ritenuto che gli elementi indiziari forniti dalla fossero nella specie “essenzialmente rappresentati Pt_1
— secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo — dalle notizie di stampa e dalle numerose procedure esecutive pendenti a carico di
.” Pt_1
Da tale passaggio, in tesi erroneo, della sentenza emergerebbe, secondo l'appellante, come il primo Giudice abbia omesso la valutazione delle prove offerte dalla attrice (ovvero: notizie di stampa, numerose
4 procedure esecutive, richieste di pagamenti anticipati rispetto alla emissione delle fatture, rapporti contrattuali, contiguità territoriale) a avrebbe pretermesso l'insegnamento di legittimità secondo cui l'onere probatorio sulla scientia decotionis sarebbe assolto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti;
in concreto, adduce, il Tribunale avrebbe trascurato la consistente rilevanza indiziaria del rilevante risalto di cronaca, nell'orizzonte temporale di un biennio, offerto da quotidiani di rilevanza nazionale e da trasmissioni televisive in ordine all'”irreversibile stato di insolvenza” in cui si trovava la . Con tale Pt_1 lettura dei fatti, inoltre, il Tribunale aveva trascurato il contrario approdo di varie pronunce del Tribunale di Roma e della stessa Corte di Appello adita, con cui era stata affermata, in fattispecie del tutto analoghe a quelle di cui è causa, che pure vedevano parte attrice
, la rilevanza della diffusione sui quotidiani delle notizie relative Pt_1 al dissesto di Pt_1
Inoltre, sotto autonomo profilo, l'appellante eccepisce di aver fornito prova nel corso del giudizio di primo grado della conoscenza piena ed effettiva, da parte del CDF, dello stato di decozione in cui versava pic pic in quanto dai documenti versati con le memorie ex articolo 183 comma sei era stato dimostrato come la stessa avesse preteso di essere pagata in via anticipata rispetto all'emissione delle fatture;
inoltre, era erronea la lla conclusione del primo giudice in ordine alla pendenza di procedure esecutive accessibile a qualunque creditore dotato dell'ordinaria diligenza come comprovava un estratto dipendenza rilasciato dalla sezione ESECUZIONI IMMOBILIARI del tribunale di Roma.
Con il secondo motivo di appello, la lamenta la erronea Pt_1 liquidazione delle spese processuali e chiede che vengano poste in capo alla controparte in ragione della soccombenza di cui si chiede l'accertamento. Si è costituita in giudizio la appellata Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, ha dedotto: quanto alla tempistica dei pagamenti, che gli stessi erano avvenuti prima del "periodo sospetto", decorrente, tenuto conto della data della dichiarazione di insolvenza dal 30 maggio 2013.
5 Invece, tutti i pagamenti contestati erano antecedenti al 1° novembre 2012; il difetto di legittimazione attiva in capo alla procedura di amministrazione straordinaria dal momento che i pagamenti a Pt_1 riguardavano lavori su immobili legati ad Controparte_1 attività non imprenditoriali, come culto e assistenza spirituale, che sono rimasti sotto la gestione di "in bonis"; i pagamenti rientravano Pt_1 nelle normali relazioni commerciali tra le parti (in “termini d'uso”) e non erano quindi revocabili;
la mancata prova della scientia decoctionis da parte di . Pt_1
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto. Va in premessa condivisa la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla individuazione del “periodo sospetto” e alla operatività, nel caso di specie, del principio di consecuzione tra procedure concorsuali di cui all'art. 69-bis, comma 2 LF, poiché la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo opera anche quando a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione per rinuncia o rigetto della domanda stessa. Tale principio trova fondamento nell'unitarietà del procedimento concorsuale che, pur articolandosi in momenti diversi, costituisce manifestazione di un'unica crisi d'impresa. (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2016, n. 7324; Cass. civ., sez. I, 6 agosto 2010, n. 18437; Cass. civ., sez. I ordinanza n. 215 del 5 gennaio 2022). Parimenti persuasiva è la decisione del primo giudice nel ritenere mancante la prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria. Si rileva, in linea con la giurisprudenza, come, sotto il profilo probatorio, qualora la scientia decoctionis venga dimostrata facendo ricorso alla sola prova presuntiva, oggetto della prova deve essere l'effettiva conoscenza da parte del creditore, singolarmente e concretamente considerato, e non già la mera conoscibilità da parte di un astratto “creditore avveduto” (v., ex multis, Cass. 17213/2004). La più recente giurisprudenza di legittimità ha specificato che “in tema di revocatoria fallimentare…l' onere della prova della c.d. “scientia decoctionis" facente capo all'attore in revocatoria è suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c, sempreché gli elementi indiziari…si rivelino idonei nel loro
6 complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza- rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato ad operare- non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. ord n. 13445/2023). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione di articoli di stampa è idonea “a costituire indizio da cui - assieme ad altri
- poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell'accipiens” (Cass. 3299/2017, richiamata anche dalla recente Cass. 23650/2021). Qui la parte appellante si è limitata a depositare una rassegna stampa di notizie e articoli giornalistici pubblicati su siti internet, contenenti notizie relative alla situazione finanziaria di varie istituzioni ospedaliere facenti capo alla ma, comunque, diverse da quelle in cui Pt_1
l'odierna convenuta prestava il servizio;
al che va aggiunto che le informazioni di stampa, riferibili ad una situazione generalizzata involgente il sistema ospedaliero in generale, non deponevano in senso univoco per uno stato di crisi non transeunte del solvens. Pertanto, in assenza di quegli elementi ulteriori necessari, non è dato assegnare alle sole informazioni di stampa il valore di una prova piena della consapevolezza dello stato di decozione dell'autore dei pagamenti. Anche secondo un orientamento di questa Corte, non rientra nell'id quod plerumque accidit il fatto che il creditore, prima di ricevere il pagamento, si informi a mezzo stampa sulle condizioni economico- finanziarie in cui versa il debitore, né la società attrice ha prodotto in giudizio elementi attinenti alla società convenuta che, nel caso di specie, possano far ritenere diversamente (Corte Appello di Roma Sent. 121/2024). In altri termini, la mera produzione di notizie giornalistiche, stante l'assenza di ulteriori e concreti elementi che facciano desumere l'avvenuta conoscenza da parte della dello Controparte_1 stato di insolvenza di Parte_1
, non è idonea ad integrare in sé la nozione
[...] di elemento indiziario grave e preciso ex art. 2729 c.c. Inoltre, sempre con riferimento all'elemento soggettivo, condivide il Collegio quanto rilevato dal primo Giudice, in ordine alla pendenza
7 delle procedure esecutive mobiliari a carico di , atteso che Pt_1 dall'istruttoria non è emerso che la convenuta ne fosse a conoscenza, tenuto anche conto che nessuna di tali procedure era stata instaurata dall'odierna convenuta e che, le procedure esecutive mobiliari non sono soggette a quelle forme di pubblicità previste per le procedure esecutive immobiliari, che sono rese pubbliche per il tramite della trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e della divulgazione degli avvisi di vendita attraverso gli organi di stampa. Il che è assolutamente in linea con il principio per cui la conoscenza di procedure esecutive assurge a sintomo rivelatore della conoscenza dell'insolvenza solo quando la procedura esecutiva è stata instaurata dall'accipiens o quando si tratta di esecuzione immobiliare, soggetta in quanto tale, a differenza dell'esecuzione mobiliare o presso terzi, a forme di pubblicità (v. Cass. n. 25635/2017, Cass. n. 19795/2016). Così come la circostanza che i pagamenti venissero richiesti in anticipo rispetto alla emissione delle fatture trattasi di una modalità di pagamento contrattualmente stabilita fin dall'inizio del rapporto e rimasta sempre invariata, come dimostrato nel corso del primo giudizio da parte della odierna appellata. Le fatture riportavano tale dicitura semplicemente in quanto riguardavano solo parte del compenso dovuto. E' possibile ritenere che i pagamenti “nei termini d'uso” sotto il profilo temporale, “sono quei pagamenti effettuati nei tempi utilizzati nella concreta pregressa attività commerciale”. Con una recente pronuncia, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute” (Cass. n.7580/2019). I pagamenti, tanto con riferimento alle modalità quanto al tempo dell'esecuzione, possono così essere ritenuti rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute fra le parti e, quindi, sussumibili nei cd. “termini d'uso”.
8 In conclusione, l'unico elemento indiziario addotto dall'appellante, costituito dalle notizie di stampa, non pare idoneo, da solo, ad assurgere ad elemento di prova di una scientia decoctionis effettiva da parte del terzo creditore al momento in cui i pagamenti sono stati effettuati. Ciò detto, va rilevato come la parte appellata abbia anche correttamente riproposto ex art. 346 cpc l'eccezione, non delibata dal primo giudice, relativa alla “inammissibilità” dell'azione revocatoria di in Pt_1
A.S. per pagamenti inerenti all'attività istituzionale dell'ente; questione che, a ben guardare, attiene al merito della stessa domanda di revocatoria. In tale ordine di concetti, ritiene la Corte che tale eccezione, abbia finanche carattere assorbente dell'intero giudizio. I pagamenti dei quali si discute e che dunque rientrano nei sei mesi antecedenti il dies a quo del 25.10.2012, inerivano lavori eseguiti dalla presso la sede della Controparte_1 Controparte_2
e presso la Casa di Via della Luce, 46. Gli stessi pagamenti
[...] afferiscono, dunque, a beni e rapporti esclusi dall'amministrazione straordinaria per espresse statuizioni contenute tanto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.3.2013 che ha disposto l'ammissione di a detta procedura quanto nella sentenza del Pt_1 tribunale di Roma n. 432/13 che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'Ente. E' infatti pacifico e incontestato che i pagamenti eseguiti tra maggio e ottobre 2012, per la complessiva cifra di euro 153.466,74 afferissero ad opere eseguite presso la sede della Casa Generalizia di e presso Pt_1 la Casa di Via della Luce, Orbene, , al pari di molti antri enti ecclesiastici, svolgeva sia Pt_1 attività proprie di tali enti, legate direttamente al culto e alla religione, sia attività d'impresa vera e propria, inerente la gestione di importanti strutture sanitarie. Ad essa facevano dunque capo sia strutture imprenditoriali sia strutture svincolate da qualsiasi logica imprenditoriale o con imprenditorialità subordinata rispetto alla preminente finalità istituzionale religiosa. Di tale multiformità logistica e organizzativa si è tenuto necessariamente conto al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Nel decreto di assoggettamento all'amministrazione
9 straordinaria del MISE si statuisce infatti espressamente (art. 1) che:
“Ferma l'esclusione dei beni e rapporti direttamente destinati e relativi alle attività di culto o di religione, la Provincia Italiana della Congregazione dell' è ammessa alla Parte_1 Parte_1 procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 successive modifiche e integrazioni.” Nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.5.2013 del pari sia afferma che “… i beni appartenenti alla Provincia Italiana che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, assistenza e carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento di debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte(art. 2740 c.c.)”. Come è agevole rilevare, i due provvedimenti distinguono il patrimonio di impresa assoggettabile e assoggettato alla procedura concorsuale dal patrimonio (beni e relativi rapporti obbligatori) connesso alle finalità prettamente ecclesiastiche o di culto e sottratto alla procedura concorsuale disposta dallo Stato italiano. Oltre alle ragioni che attengono alla natura di imprenditore commerciale dell'ente assoggettabile all'amministrazione straordinaria o ad altra procedura concorsuale, sussistono quindi anche ragioni di diritto internazionale concordatario e canonico, atteso che i canoni 608 ss. del codice di diritto canonico prevedono che presso la casa o la curia generalizia debbano risiedere i responsabili dell'istituto religioso variamente denominati a seconda dell'ordine di appartenenza, sicchè il relativo immobile, che peraltro nel caso di specie consta anche di una Cappella, è per sua natura destinato esclusivamente ad attività di culto o di religione. Del resto, come ha documentato la stessa Amministrazione straordinaria della odierna appellante, ha nel corso della Pt_1 procedura presentato domanda di rivendica di una serie di immobili, tra i quali quello interessato dai lavori eseguiti dalla (il primo CP_3 dell'elenco contenuto nella domanda di rivendica) deducendo per
10 l'appunto che tali beni per espressa statuizione del decreto che ha disposto l'amministrazione straordinaria e della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non compongono il patrimonio assoggettato alla procedura concorsuale e devono ritenersi mai confluiti nel patrimonio affidato alla gestione commissariale. L'esclusione dall'ambito concorsuale di quei beni e dei rapporti obbligatori che ad essi ineriscono è stata poi sancita sempre nel corso della procedura dall'atto notarile del 13.4.2015, (allegato da alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.), nel quale CP_4
e l'amministrazione straordinaria hanno espressamente pattuito Pt_1 che “gli immobili complessivamente indicati come le “Case” e analiticamente riportati nel ricorso allegato al presente atto (n.d.r. la domanda di rivendica sopra menzionata) non rientrano nel patrimonio assoggettato a liquidazione concorsuale e che dunque devono considerarsi ab origine nella titolarità di ” (art. 5) e che “ogni Pt_1 debito o credito inerente la gestione delle “case”, avente titolo in fattispecie venute ad esistenza tra il 29 marzo 2013 e la “Data di Efficacia (14.4.2015) resterà rispettivamente a carico e a beneficio di
”, cioè della procedura concorsuale. La specifica temporale CP_4 di tale ultima statuizione è significativa, atteso che sancisce che i rapporti obbligatori inerenti quei beni immobili destinati ad attività religiosa o di culto che hanno titolo in fattispecie venute ad esistenza prima del 29.03.2013, prima cioè dell'assoggettamento di, Pt_1 all'amministrazione straordinaria, come il rapporto obbligatorio oggetto dei pagamenti dei quali si discute, sono rimasti in capo all'ente religioso e non sono confluiti nella procedura. Il fatto che l'Ente ecclesiastico abbia proposto domanda di rivendica del bene immobile oggetto dei lavori in forza dei quali i pagamenti sono stati effettuati costituisce un ulteriore sostegno a tale prospettazione, evidenziando come quell'immobile, al pari degli altri destinati ad attività di culto o religiosa, non poteva far parte del patrimonio soggetto alla procedura concorsuale e affidato alla gestione commissariale. Il punto centrale della controversia è costituito quindi dalla valutazione della sussistenza della legittimazione attiva della in a.s. Parte_1
Difatti la legittimazione della in a.s. dovrebbe trovare il suo Parte_1 fondamento nel provvedimento ministeriale di apertura
11 dell'amministrazione straordinaria con il quale è stata operata una netta rigida distinzione relativamente ai beni e rapporti inerenti l'attività imprenditoriale e quelli destinati ad attività di culto, anche se originariamente l'attività svolta dall'Ente era mista. Posto che non era ammissibile una pronuncia relativa alle sole entità commerciali, poiché queste non erano soggetti di diritto autonomi, è stata dichiarata l'insolvenza della Provincia, provvedendo però nel contempo a “scorporare” dalla procedura i rapporti relativi al culto. Non ha pertanto alcuna rilevanza chi fosse titolare del rapporto prima della procedura. Di conseguenza, come ribadito anche da nella Pt_1 domanda di rivendica degli immobili, il decreto ha attribuito la titolarità dei rapporti della in bonis ai Commissari limitatamente ai Parte_1 beni e rapporti di impresa, senza potestà alcuna sui beni (e rapporti) di culto, ed a prescindere da chi fosse in precedenza il soggetto titolare. In ultima analisi, quindi, sia il Mise che il Tribunale di Roma hanno stabilito che i beni ed i rapporti dell'ospedale “San Carlo di Nancy” e dell'Istituto ricadevano nel Controparte_5 perimetro dell'amministrazione straordinaria, mentre ne erano esclusi, tra l'altro, i beni e rapporti della . Controparte_6
I dati appena evidenziati suffragano l'eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta ettendo Controparte_7 in rilievo come i pagamenti dei quali l'amministrazione straordinaria chiede la revoca non ineriscono al patrimonio di quale Pt_1 imprenditore commerciale assoggettato alla procedura concorsuale ma al patrimonio escluso da detta procedura perché funzionalmente collegato all'esercizio dell'attività di culto religiosa propriamente detta. Difettano dunque in capo all'amministrazione straordinaria attrice la titolarità del rapporto dedotto in giudizio e la legittimazione a richiedere la revoca dei predetti pagamenti, con conseguente rigetto della domanda. Il secondo motivo di appello è assorbito. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al valore della domanda Ricorrono i presupposti per dichiarare, a carico dell'appellante, la ricorrenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n.
12 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.192/2021, emessa in data 30 dicembre 2020, depositata e pubblicata in data 7 gennaio 2021 e non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 16.500 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%
Dichiara la ricorrenza a carico dell'appellante dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.09.2025. Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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