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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4413/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4413/2022 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A TORINO IL 18.9.1977 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. SOGNO ELENA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 13.3.1972 (CF: ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto tra loro matrimonio il 21.7.2001 in Parte_1 Controparte_1
Catania, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, anno 2001, n. 496, p. 2, serie
A.
Dalla coppia sono nati due figli: il 20.7.1998 e il 29.8.2006. Per_1 Per_2
Con decreto di omologa di questo Tribunale del n. 4594/2019 del 22.12.2019 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, con previsione di un contributo di mantenimento di € 200,00
a carico del per il figlio . CP_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29.3.2022 la ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, rappresentando che il figlio si è trasferito presso la residenza del Per_2
padre. Per cui ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio e di porre a carico delle parti l'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per il figlio al 50 %.
Non si è costituito il resistente, di cui va dichiarata la contumacia, pertanto all'udienza presidenziale del 22.6.2022 il Presidente non ha potuto procedere al tentativo di conciliazione.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio in data 1.2.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
La ricorrente ha concluso chiedendo di disporre che la stessa provveda al mantenimento diretto del figlio , quando collocato presso di lei, ed al versamento di quota delle spese Per_2
straordinarie.
È stato acquisito il parere favorevole del pubblico ministero.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta. Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 20.12.2019, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalla ricorrente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento agli aspetti economici, nulla va disposto al riguardo, nella contumacia del resistente e considerato che, nelle more, il figlio – collocato in via prevalente presso il Per_2
padre – è divenuto maggiorenne. Nel caso di figli maggiorenni, è onere della parte istante dimostrare la permanenza delle condizioni di non autosufficienza economica del figlio, determinate da causa non imputabile allo stesso (Cass. n. 17183 del 14/08/2020: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”).
Pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto della disponibilità della ricorrente a provvedere al mantenimento diretto del figlio ed al pagamento del 50 % delle spese straordinarie.
____
Attesa la natura del giudizio e la contumacia del resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, che hanno contratto tra loro matrimonio il 21.7.2001 in Catania, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio di quel Comune, anno 2001, n. 496, p. 2, serie A;
2) spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4413/2022 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A TORINO IL 18.9.1977 (CF: ) RAPPRESENTATA E Parte_1 C.F._1
DIFESA DALL'AVV. SOGNO ELENA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 13.3.1972 (CF: ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto tra loro matrimonio il 21.7.2001 in Parte_1 Controparte_1
Catania, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, anno 2001, n. 496, p. 2, serie
A.
Dalla coppia sono nati due figli: il 20.7.1998 e il 29.8.2006. Per_1 Per_2
Con decreto di omologa di questo Tribunale del n. 4594/2019 del 22.12.2019 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, con previsione di un contributo di mantenimento di € 200,00
a carico del per il figlio . CP_1 Per_2
Con ricorso depositato il 29.3.2022 la ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, rappresentando che il figlio si è trasferito presso la residenza del Per_2
padre. Per cui ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso del figlio e di porre a carico delle parti l'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per il figlio al 50 %.
Non si è costituito il resistente, di cui va dichiarata la contumacia, pertanto all'udienza presidenziale del 22.6.2022 il Presidente non ha potuto procedere al tentativo di conciliazione.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio in data 1.2.2024, sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
La ricorrente ha concluso chiedendo di disporre che la stessa provveda al mantenimento diretto del figlio , quando collocato presso di lei, ed al versamento di quota delle spese Per_2
straordinarie.
È stato acquisito il parere favorevole del pubblico ministero.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta. Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nel giudizio per separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 20.12.2019, mentre deve presumersi la non interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalla ricorrente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Con riferimento agli aspetti economici, nulla va disposto al riguardo, nella contumacia del resistente e considerato che, nelle more, il figlio – collocato in via prevalente presso il Per_2
padre – è divenuto maggiorenne. Nel caso di figli maggiorenni, è onere della parte istante dimostrare la permanenza delle condizioni di non autosufficienza economica del figlio, determinate da causa non imputabile allo stesso (Cass. n. 17183 del 14/08/2020: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”).
Pertanto, il Tribunale si limita a prendere atto della disponibilità della ricorrente a provvedere al mantenimento diretto del figlio ed al pagamento del 50 % delle spese straordinarie.
____
Attesa la natura del giudizio e la contumacia del resistente, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, che hanno contratto tra loro matrimonio il 21.7.2001 in Catania, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio di quel Comune, anno 2001, n. 496, p. 2, serie A;
2) spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher