Articolo 9 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 8Articolo 10
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7 febbraio 1948
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25 aprile 1976
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10 settembre 1991
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21 agosto 1993
Art. 9.
La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i candidati, aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati ((...)) non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. ((La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale)) ((A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276))
Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
((Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276))
La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con piu' di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e' ridotto della meta'. ((Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276))
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature ((in altri collegi))
La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione.
La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralita' di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 .
Entrata in vigore il 21 agosto 1993
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