Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7521/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 7521/2020
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Lucarelli in virtù Parte_1 C.F._1
di mandato alle liti in atti
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, (già ) in persona del legale rappresentante pro tempore e per Controparte_1 CP_1
essa, quale mandataria, giusta procura per notaio di , (Rep. 42.351; Persona_1 CP_2
Racc. 15.678 – doc. 3), (già ), in persona del legale Controparte_3 CP_4
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Maarco Rossi giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 9213/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 9-
17 dicembre 2019.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 14 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 9213/2019 emesso in data 9-17 dicembre 2019, questo Tribunale ingiungeva ad il pagamento in favore di , in nome e per Parte_1 Controparte_3
conto di , dichiaratasi cessionaria dei relativi crediti, della somma Controparte_1
complessiva di € 58.519,24 così suddivisa: 1) € 43.013,13 quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. n. 13103026329110, originariamente stipulato con 2) € 15.506,11 Controparte_5
a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 10387770, originariamente stipulato
Avverso detto decreto proponeva opposizione il per i seguenti motivi: 1) carenza di Pt_1
titolarità attiva in capo all'opposta; 2) omessa prova dell'effettiva erogazione delle somme di cui ai contratti di finanziamento in atti;
3) nullità dei contratti per difformità tra il TAEG/ISC convenuto e quello effettivo;
4) addebito di interessi ultralegali in difetto di specifica convenzione.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza del 14 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo
19 marzo (incluso).
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta così come sollevata dal Pt_1
Deve osservarsi che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfezioni col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa: ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
D'altro canto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte.
In particolare, la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) va tenuta distinta dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Mentre in relazione alla prima questione può ritenersi operante il principio di non contestazione, per cui in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (così, tra le più recenti, Cass.
17944/2023), diversamente, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo, come nella specie, l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, poiché il fatto da provare ai fini della titolarità del credito in capo alla cessionaria
è costituito dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione – e, più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco -, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (come confermato anche dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21/4/1999, secondo cui per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, che “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”).
Pertanto, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., tra le altre,
Cass. nn. 21821/2023 e 4277/2023).
Tanto premesso in termini generali e passando alla fattispecie concreta, va in primo luogo evidenziato che – non contestate le due operazioni di cessione in favore dell'odierna opposta – quest'ultima non ha depositato gli avvisi ex art. 58 t.u.b. pubblicati nella G.U. con i quali, come anticipato, unitamente alla notizia dell'avvenuta cessione, vengono di norma forniti i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti.
Ciò posto, deve poi rilevarsi che in entrambi i contratti di cessione l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad un allegato contrattuale.
Ora, la cessionaria assume che detti allegati siano costituiti dai documenti depositati in sede di costituzione, denominati “elenco crediti ceduti” (vedi docc.
6-7 della produzione di parte opposta), a suo dire opportunamente oscurati per motivi di privacy.
Ebbene, a parere di chi scrive i documenti in parola non costituiscono prova idonea dell'inclusione dei crediti per cui è causa nelle cessioni intercorse tra l'odierna opposta e gli istituti di credito che originariamente hanno stipulato i contratti di finanziamento col Pt_1
Essi, infatti, all'apparenza meri atti interni emessi dalla società creditrice a scopo meramente ricognitivo, non appaiono univocamente riferibili ai contratti di cessione di cui dovrebbero costituire un allegato.
Intanto, a differenza dei contratti ai quali si assume che accedano, sottoscritti da entrambe le società contraenti, nessuno dei due documenti reca la firma delle parti.
A ciò si aggiunga che in essi neppure è riportato l'importo dei crediti oggetto dell'intervenuta cessione, così precludendo, anche sotto questo profilo, la verifica della effettiva corrispondenza ai crediti azionati in via monitoria.
Addirittura, l'allegato contrattuale che la creditrice assume essere riferibile al contratto di cessione stipulato con individua il credito ceduto con un numero di “codice contratto” diverso da CP_5
quello attribuito dall'opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
In tale deserto allegativo, prima ancora che probatorio, nessuna rilevanza può assumere, di per sé sola considerata, la dichiarazione della cedente in ordine alla inclusione, nel contratto, del credito ceduto, comunicata in via stragiudiziale dalla cessionaria intimante al debitore ceduto (cfr. doc. 4 e
9 della produzione monitoria).
Escluso che alla stessa possa essere riconosciuto un valore confessorio – posto che il cedente non
è parte di questo giudizio e, quindi, anche qualora fosse efficace, il terzo non avrebbe alcun nocumento dal punto di vista processuale – essa costituisce, al più, di testimonianza scritta, e come tale è inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto opposto.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto ai sensi dell'art. 4 del D.M. citato in considerazione dell'esito della controversia e dell'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 7521/2020, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9213/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 9-17 dicembre 2019;
2. condanna l'opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.452,00 (di cui € 7.052,00 per compensi ed € 400,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Renato Lucarelli dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi