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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2753/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PARMEGGIANI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PARMEGGIANI CP_1 C.F._2
ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 08/07/2020, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Per i figli minori e , i coniugi chiedono che ne venga disposto l'affido condiviso, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente, anche anagrafica, presso la madre in San Prospero (Mo), Via della Pace
n.13/1, con obbligo dei medesimi ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale sui minori ed a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione, istruzione, formazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dei figli saranno assunte dai genitori separatamente. I genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori;
2) quanto alle modalità di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, questi ultimi si regoleranno come segue:
a) Calendario ordinario:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogniqualvolta vorrà, nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, parascolastici, scolastici, di salute e sportivi degli stessi, per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita e previo accordo, anche telefonico almeno 24 ore prima, con la madre.
- In ogni caso, il padre terrà con sé i minori, due giorni infra-settimanali con pernotto, come già è prassi, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 19.00, allorquando il SI. li Parte_1 andrà a prelevare presso la residenza materna, fino alla mattina successive, allorquando li riaccompagnerà a scuola, o presso la loro residenza se giorno non scolastico.
Il padre potrà poi tenere con sè i figli minori e a weekend alterni dal venerdì sera dalle Per_1 Per_2 ore 19.00, allorquando li andrà a prelevare presso la residenza materna, per poi riaccompagnarli presso la stessa residenza o a scuola il lunedì mattina alle ore 8.00.
- I genitori potranno, comunque, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze e necessità dei minori, apportare modifiche al presente calendario sempre con congruo preavviso di almeno 24 ore, da comunicare all'altro genitore;
b) Vacanze scolastiche natalizie: pagina 2 di 6 Il padre potrà tenere con sé e fino a sette giorni anche non consecutivi, alternando di Per_1 Per_2 anno in anno il giorno di Natale con il giorno del Capodanno.
c) Vacanze scolastiche pasquali:
Nel rispetto del principio di poter garantire ai minori un eguale periodo di festività con entrambi i genitori, durante le vacanze pasquali, e trascorreranno tre giorni anche non Per_1 Per_2 consecutivi con il padre, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
d) Vacanze scolastiche estive:
Il padre potrà tenere con sé e per quindici giorni anche non consecutivi, così come Per_1 Per_2 anche la madre, e comunque per un periodo non inferiore a sette giorni consecutivi, con l'impegno dei genitori di reciprocamente comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 Maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura e/o di trasferimento almeno sette giorni prima della partenza.
Entrambi i genitori concordano e si impegnano a confrontarsi con i figli sulla scelta delle rispettive vacanze.
I coniugi provvederanno direttamente alle spese nell'interesse dei figli, relativamente ai periodi di vacanza (estive, natalizie e pasquali) trascorsi con loro.
- Negli altri periodi estivi e/o di festività scolastiche i genitori seguiranno il dettato del calendario ordinario, salvo diversi accordi tra gli stessi,
- Il genitore che non ha con sé e potrà comunque contattare telefonicamente l'altro Per_1 Per_2 genitore, presso cui i minori si trovano, tutti i giorni;
- il padre potrà liberamente prendere parte a cerimonie religiose, compleanni, feste della scuola ed altri eventi significativi nella vita dei figli;
- entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i figli all'eventuale corso ovvero attività sportiva, scuola di catechismo.
- I genitori si impegnano a non lasciare i figli a terze persone senza la loro presenza, salvo a persone conosciute dall'altro genitore. In caso di assenza e/o impedimento di uno dei genitori, spetterà prioritariamente all'altro genitore stare con i figli e . Solo in difetto di entrambi, Per_1 Per_2
e rimarranno presso i nonni materni o paterni, previ accordi tra i genitori. Per_1 Per_2
- I genitori si impegnano ad introdurre i loro eventuali nuovi partner alla frequentazione con e Per_1
con la massima gradualità e nel rispetto della sensibilità dei minori, oltre che dei rispettivi Per_2 ruoli genitoriali, onde evitare confusioni nelle figure adulte di riferimento dei figli.
- Ciascuno dei genitori si preoccuperà di curare i rapporti tra i figli e i rispettivi nonni e parenti, e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento. pagina 3 di 6 3) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, con l'importo complessivo Parte_1 mensile di € 1.053,00 (euro millecinquantatre/00), da intendersi € 526,50 per ciascun figlio, da pagarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a far tempo dal mese di agosto 2025, tramite versamento sul conto corrente bancario intestate alla SI.ra . Detta somma sarà da rivalutarsi secondo CP_1 gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto 2026.
- L'assegno unico familiare sarà percepito unicamente dalla SI.ra . CP_1
- Le spese straordinarie necessarie (tutte da documentare) per i figli e verranno pagate Per_1 Per_2 da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sino a quando e non saranno Per_1 Per_2 maggiorenni e comunque non si renderanno economicamente autosufficienti, come da protocollo del
Tribunale di Modena come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici. b)libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, ferma restando la necessità di condivisione tra i genitori della scelta del centro/gruppo; c) spese patente di guida (ivi comprese le lezioni di teoria e pratica); d) una attività sportiva con relativa attrezzatura per ciascun figlio: a parziale deroga del richiamato Protocollo, il SI. si impegna a sostenere in Parte_1 via esclusiva il costo di iscrizione ad un corso sportivo prescelto per ciascun figlio;
la rispettiva attrezzatura di pertinenza sarà invece a carico dei genitori in parti uguali;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. pagina 4 di 6 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Dette spese saranno detratte ai fini fiscali in ragione del 50% da ciascun genitore secondo la normativa fiscale vigente.
4) La ex casa famigliare, di proprietà esclusiva della SI.ra , rimane assegnata a CP_1 quest'ultima, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli minori e;
Per_1 Per_2
5) Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolarizzare ogni altro loro aspetto patrimoniale in sede di separazione e che nulla, pertanto, hanno da pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli obblighi specificati nei precedenti punti.
6) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori.
7) La signora ed il signor dichiarano di essere economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno per sè, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro.
8) Quanto alle spese di assistenza professionale sostenute per l'espletamento della presente procedura, le stesse saranno sostenute integralmente dal signor Pt_1
9) I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e in data 26/01/2011; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.; pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CARPI
(MO) il 23/09/2006 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...] intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2006 - Atto n. 87 -
Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2753/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PARMEGGIANI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. PARMEGGIANI CP_1 C.F._2
ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 08/07/2020, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Per i figli minori e , i coniugi chiedono che ne venga disposto l'affido condiviso, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente, anche anagrafica, presso la madre in San Prospero (Mo), Via della Pace
n.13/1, con obbligo dei medesimi ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale sui minori ed a concordare le scelte e gli indirizzi della loro educazione, istruzione, formazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dei figli saranno assunte dai genitori separatamente. I genitori osserveranno sempre un atteggiamento ed un contegno di reciproco rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e saranno sempre massimamente rispettosi dei bisogni dei minori;
2) quanto alle modalità di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, questi ultimi si regoleranno come segue:
a) Calendario ordinario:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogniqualvolta vorrà, nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, parascolastici, scolastici, di salute e sportivi degli stessi, per un loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita e previo accordo, anche telefonico almeno 24 ore prima, con la madre.
- In ogni caso, il padre terrà con sé i minori, due giorni infra-settimanali con pernotto, come già è prassi, preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 19.00, allorquando il SI. li Parte_1 andrà a prelevare presso la residenza materna, fino alla mattina successive, allorquando li riaccompagnerà a scuola, o presso la loro residenza se giorno non scolastico.
Il padre potrà poi tenere con sè i figli minori e a weekend alterni dal venerdì sera dalle Per_1 Per_2 ore 19.00, allorquando li andrà a prelevare presso la residenza materna, per poi riaccompagnarli presso la stessa residenza o a scuola il lunedì mattina alle ore 8.00.
- I genitori potranno, comunque, compatibilmente con i propri impegni e con le esigenze e necessità dei minori, apportare modifiche al presente calendario sempre con congruo preavviso di almeno 24 ore, da comunicare all'altro genitore;
b) Vacanze scolastiche natalizie: pagina 2 di 6 Il padre potrà tenere con sé e fino a sette giorni anche non consecutivi, alternando di Per_1 Per_2 anno in anno il giorno di Natale con il giorno del Capodanno.
c) Vacanze scolastiche pasquali:
Nel rispetto del principio di poter garantire ai minori un eguale periodo di festività con entrambi i genitori, durante le vacanze pasquali, e trascorreranno tre giorni anche non Per_1 Per_2 consecutivi con il padre, alternando, di anno in anno, con la madre il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
d) Vacanze scolastiche estive:
Il padre potrà tenere con sé e per quindici giorni anche non consecutivi, così come Per_1 Per_2 anche la madre, e comunque per un periodo non inferiore a sette giorni consecutivi, con l'impegno dei genitori di reciprocamente comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 Maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura e/o di trasferimento almeno sette giorni prima della partenza.
Entrambi i genitori concordano e si impegnano a confrontarsi con i figli sulla scelta delle rispettive vacanze.
I coniugi provvederanno direttamente alle spese nell'interesse dei figli, relativamente ai periodi di vacanza (estive, natalizie e pasquali) trascorsi con loro.
- Negli altri periodi estivi e/o di festività scolastiche i genitori seguiranno il dettato del calendario ordinario, salvo diversi accordi tra gli stessi,
- Il genitore che non ha con sé e potrà comunque contattare telefonicamente l'altro Per_1 Per_2 genitore, presso cui i minori si trovano, tutti i giorni;
- il padre potrà liberamente prendere parte a cerimonie religiose, compleanni, feste della scuola ed altri eventi significativi nella vita dei figli;
- entrambi i genitori si impegnano ad accompagnare i figli all'eventuale corso ovvero attività sportiva, scuola di catechismo.
- I genitori si impegnano a non lasciare i figli a terze persone senza la loro presenza, salvo a persone conosciute dall'altro genitore. In caso di assenza e/o impedimento di uno dei genitori, spetterà prioritariamente all'altro genitore stare con i figli e . Solo in difetto di entrambi, Per_1 Per_2
e rimarranno presso i nonni materni o paterni, previ accordi tra i genitori. Per_1 Per_2
- I genitori si impegnano ad introdurre i loro eventuali nuovi partner alla frequentazione con e Per_1
con la massima gradualità e nel rispetto della sensibilità dei minori, oltre che dei rispettivi Per_2 ruoli genitoriali, onde evitare confusioni nelle figure adulte di riferimento dei figli.
- Ciascuno dei genitori si preoccuperà di curare i rapporti tra i figli e i rispettivi nonni e parenti, e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento. pagina 3 di 6 3) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, con l'importo complessivo Parte_1 mensile di € 1.053,00 (euro millecinquantatre/00), da intendersi € 526,50 per ciascun figlio, da pagarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a far tempo dal mese di agosto 2025, tramite versamento sul conto corrente bancario intestate alla SI.ra . Detta somma sarà da rivalutarsi secondo CP_1 gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto 2026.
- L'assegno unico familiare sarà percepito unicamente dalla SI.ra . CP_1
- Le spese straordinarie necessarie (tutte da documentare) per i figli e verranno pagate Per_1 Per_2 da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sino a quando e non saranno Per_1 Per_2 maggiorenni e comunque non si renderanno economicamente autosufficienti, come da protocollo del
Tribunale di Modena come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici. b)libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, ferma restando la necessità di condivisione tra i genitori della scelta del centro/gruppo; c) spese patente di guida (ivi comprese le lezioni di teoria e pratica); d) una attività sportiva con relativa attrezzatura per ciascun figlio: a parziale deroga del richiamato Protocollo, il SI. si impegna a sostenere in Parte_1 via esclusiva il costo di iscrizione ad un corso sportivo prescelto per ciascun figlio;
la rispettiva attrezzatura di pertinenza sarà invece a carico dei genitori in parti uguali;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. pagina 4 di 6 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Dette spese saranno detratte ai fini fiscali in ragione del 50% da ciascun genitore secondo la normativa fiscale vigente.
4) La ex casa famigliare, di proprietà esclusiva della SI.ra , rimane assegnata a CP_1 quest'ultima, che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli minori e;
Per_1 Per_2
5) Le parti dichiarano di aver già provveduto a regolarizzare ogni altro loro aspetto patrimoniale in sede di separazione e che nulla, pertanto, hanno da pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli obblighi specificati nei precedenti punti.
6) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori.
7) La signora ed il signor dichiarano di essere economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno per sè, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro.
8) Quanto alle spese di assistenza professionale sostenute per l'espletamento della presente procedura, le stesse saranno sostenute integralmente dal signor Pt_1
9) I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e in data 26/01/2011; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.; pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CARPI
(MO) il 23/09/2006 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...] intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2006 - Atto n. 87 -
Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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