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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/06/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6648/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6648/2016 promossa da: sig. nato a [...] il [...] residente ivi alla Via Passanti n. 237 – Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Aiello e Domenico Esposito C.F._1 giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
OPPONENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato a Controparte_1 Controparte_1 Scafati (SA) il 15.08.1956 con sede legale in Scafati (SA) alla Via Michelangelo Nappi n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Marra giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1 il d.i.nr. 1328/2016 emesso per l'importo di euro 11.000,00 oltre competenze legali eccependo in primis la propria carenza di legittimazione in virtù dell'inesistenza nei suoi confronti del diritto alle pretese creditorie avanzate dall'opposto in quanto i lavori edili effettuati presso l'immobile sito in Scafati via Passanti, 237 sarebbero commissionati dal sig. . Disconosceva, quindi, la Parte_2 esistenza di un patto di garanzia dallo stesso emesso al fine di garantire il pagamento di un qualsivoglia compenso per l'esecuzione dei predetti lavori dal quale sarebbero scaturiti gli 8 titoli cambiari di cui al decreto ingiuntivo. Chiedeva quindi la revoca del monitorio opposto con vittoria delle spese di lite. Con il deposito delle memorie istruttorie eccepiva, inoltre la nullità del contratto in quanto la figura del direttore dei lavori sarebbe stata rivestita da soggetto privo della qualifica per rivestire tale funzione. Si costituiva regolarmente l'opposto eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione evidenziando in particolare che il credito vantato, scaturente dall'esecuzione dei lavori commissionati dal sig. presso l'immobile sito in Scafati, via Passanti,237 era Parte_2 portato da nr. 8 titoli cambiari protestati rilasciati per il pagamento di parte dei lavori edili effettuati. Chiedeva quindi la reiezione dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio e concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie. All'esito dell'espletamento della prova testi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 22 ottobre 2024, assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. L'opposizione si fonda essenzialmente sulla contestazione di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società opposta. Giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone quale ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto creditore, che assume la posizione di attore sostanziale del relativo giudizio. Di conseguenza, spetterà a quest'ultimo dare prova della fondatezza della propria pretesa mentre spetterà all'opponente-convenuto sostanziale provare fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere. Ora, parte opponente ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante l'emissione degli otto titoli cambiari posti dalla società opposta a fondamento della propria pretesa. Ebbene, in punto di diritto va osservato che il mancato riconoscimento del rapporto sottostante, seppur astrattamente opponibile all'opposta non può essere considerato da solo idoneo a provare l'assunto di parte opponente. Invero, a fronte dell'emissione di titoli di credito, dotati del requisito dell'astrattezza e della letteralità, la prova del fatto estintivo deve essere oltremodo rigorosa e la indiscussa circostanza per cui l'opponente ha uno stretto rapporto di parentela con il sottoscrittore del contratto di appalto dei lavori edili indicati in atti (padre e figlio), unitamente alla circostanza che l'appartamento oggetto dei lavori costituisce la residenza dell'opponente, come risulta anche dai dati anagrafici riportati in atti, implica che le dichiarazioni prodotte in giudizio non assumono piena prova nei confronti dell'opposta, che peraltro ha effettuato tempestiva e circostanziata contestazione. Sarebbe stato dunque onere dell'opponente fornire ulteriori prove in merito ai titoli di cui al monitorio opposto.
Senonchè alcuna prova ulteriore è stata fornita.
Anzi, dal compendio documentale in atti e dalla stessa ricostruzione fattuale di parte attrice, nonché dalla prova testimoniale effettuata, dove il teste escusso ha puntualmente riferito del fatto che l'opponente si è offerto di provvedere al pagamento di parte dei lavori commissionati,( cfr teste : …AC prometteva di pagare parte dei lavori mediante titoli che egli Testimone_1 Pt_1 stesso avrebbe emesso e consegnato alla ), si rinvengono incongruenze tali da rendere poco CP_2 credibile – si ribadisce in assenza di idonea e rigorosa prova- la relativa tesi difensiva. pagina 2 di 3 Inammissibile è poi la sollevata eccezione, effettuata con il deposito delle memorie istruttorie, in merito alla nullità dell'appalto sottoscritto in conseguenza della qualifica del direttore dei lavori che non aveva titolo per rivestire tale ruolo. Sul punto occorre precisare che con la prima memoria ex art. 183 6° comma cpc le parti hanno la possibilità di precisare, modificare o integrare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate ma non di introdurre domande nuove che alterino radicalmente il thema decidendum. Nel caso che ci occupa l'eccezione paventata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 6° comma cpc consiste in una vera e proprio mutatio libelli ossia in una nuova formulazione della domanda e non in una rettifica della portata della domanda che ha introdotto il giudizio (cfr sul punto Cass. SS.UU. nr.22404 del 13 settembre 2018).
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Concludendo dunque, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 1328/2016, da intendersi definitivamente esecutivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta va rigettata attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
P.Q.M.
Il GOP, dott.ssa Genny de Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I 1328/2016 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2. Rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ex art.96 cpc;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta con attribuzione al difensore costituito per dichiarato anticipo, quantificate nell'importo di euro
4.200,00, oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario;
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.06.2025.
Il GOP
Dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6648/2016 promossa da: sig. nato a [...] il [...] residente ivi alla Via Passanti n. 237 – Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Aiello e Domenico Esposito C.F._1 giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
OPPONENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t. sig. nato a Controparte_1 Controparte_1 Scafati (SA) il 15.08.1956 con sede legale in Scafati (SA) alla Via Michelangelo Nappi n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Marra giusta procura ed elezione di domicilio in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione avverso Parte_1 il d.i.nr. 1328/2016 emesso per l'importo di euro 11.000,00 oltre competenze legali eccependo in primis la propria carenza di legittimazione in virtù dell'inesistenza nei suoi confronti del diritto alle pretese creditorie avanzate dall'opposto in quanto i lavori edili effettuati presso l'immobile sito in Scafati via Passanti, 237 sarebbero commissionati dal sig. . Disconosceva, quindi, la Parte_2 esistenza di un patto di garanzia dallo stesso emesso al fine di garantire il pagamento di un qualsivoglia compenso per l'esecuzione dei predetti lavori dal quale sarebbero scaturiti gli 8 titoli cambiari di cui al decreto ingiuntivo. Chiedeva quindi la revoca del monitorio opposto con vittoria delle spese di lite. Con il deposito delle memorie istruttorie eccepiva, inoltre la nullità del contratto in quanto la figura del direttore dei lavori sarebbe stata rivestita da soggetto privo della qualifica per rivestire tale funzione. Si costituiva regolarmente l'opposto eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione evidenziando in particolare che il credito vantato, scaturente dall'esecuzione dei lavori commissionati dal sig. presso l'immobile sito in Scafati, via Passanti,237 era Parte_2 portato da nr. 8 titoli cambiari protestati rilasciati per il pagamento di parte dei lavori edili effettuati. Chiedeva quindi la reiezione dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio e concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie. All'esito dell'espletamento della prova testi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 22 ottobre 2024, assegnata in decisione con la concessione alle parti costituite dei termini ex art. 190 cpc.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. L'opposizione si fonda essenzialmente sulla contestazione di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società opposta. Giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone quale ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto creditore, che assume la posizione di attore sostanziale del relativo giudizio. Di conseguenza, spetterà a quest'ultimo dare prova della fondatezza della propria pretesa mentre spetterà all'opponente-convenuto sostanziale provare fatti estintivi, modificativi od impeditivi della pretesa fatta valere. Ora, parte opponente ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante l'emissione degli otto titoli cambiari posti dalla società opposta a fondamento della propria pretesa. Ebbene, in punto di diritto va osservato che il mancato riconoscimento del rapporto sottostante, seppur astrattamente opponibile all'opposta non può essere considerato da solo idoneo a provare l'assunto di parte opponente. Invero, a fronte dell'emissione di titoli di credito, dotati del requisito dell'astrattezza e della letteralità, la prova del fatto estintivo deve essere oltremodo rigorosa e la indiscussa circostanza per cui l'opponente ha uno stretto rapporto di parentela con il sottoscrittore del contratto di appalto dei lavori edili indicati in atti (padre e figlio), unitamente alla circostanza che l'appartamento oggetto dei lavori costituisce la residenza dell'opponente, come risulta anche dai dati anagrafici riportati in atti, implica che le dichiarazioni prodotte in giudizio non assumono piena prova nei confronti dell'opposta, che peraltro ha effettuato tempestiva e circostanziata contestazione. Sarebbe stato dunque onere dell'opponente fornire ulteriori prove in merito ai titoli di cui al monitorio opposto.
Senonchè alcuna prova ulteriore è stata fornita.
Anzi, dal compendio documentale in atti e dalla stessa ricostruzione fattuale di parte attrice, nonché dalla prova testimoniale effettuata, dove il teste escusso ha puntualmente riferito del fatto che l'opponente si è offerto di provvedere al pagamento di parte dei lavori commissionati,( cfr teste : …AC prometteva di pagare parte dei lavori mediante titoli che egli Testimone_1 Pt_1 stesso avrebbe emesso e consegnato alla ), si rinvengono incongruenze tali da rendere poco CP_2 credibile – si ribadisce in assenza di idonea e rigorosa prova- la relativa tesi difensiva. pagina 2 di 3 Inammissibile è poi la sollevata eccezione, effettuata con il deposito delle memorie istruttorie, in merito alla nullità dell'appalto sottoscritto in conseguenza della qualifica del direttore dei lavori che non aveva titolo per rivestire tale ruolo. Sul punto occorre precisare che con la prima memoria ex art. 183 6° comma cpc le parti hanno la possibilità di precisare, modificare o integrare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate ma non di introdurre domande nuove che alterino radicalmente il thema decidendum. Nel caso che ci occupa l'eccezione paventata dall'opponente nella prima memoria ex art. 183 6° comma cpc consiste in una vera e proprio mutatio libelli ossia in una nuova formulazione della domanda e non in una rettifica della portata della domanda che ha introdotto il giudizio (cfr sul punto Cass. SS.UU. nr.22404 del 13 settembre 2018).
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Concludendo dunque, l'opposizione va rigettata con conferma del DI n. 1328/2016, da intendersi definitivamente esecutivo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta va rigettata attesa l'insussistenza dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
P.Q.M.
Il GOP, dott.ssa Genny de Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I 1328/2016 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2. Rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ex art.96 cpc;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta con attribuzione al difensore costituito per dichiarato anticipo, quantificate nell'importo di euro
4.200,00, oltre interessi come per legge, iva, cpa e rimborso forfettario;
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.06.2025.
Il GOP
Dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3