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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1600/2023 promossa da:
, nato il [...] in [...]/SP, Brasile, Parte_1 residente in Av. Dom Pedro II, 1195, Araraquara/SP, Brasile, CAP: 14.801-040, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) come da C.F._1 procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma, via Colleferro n. 15, CAP: 00189. Il ricorrente, insieme al suo difensore, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi degli artt.
136, terzo comma, 170 e 176 c.p.c., al numero di fax (0630361952) oppure a mezzo di posta elettronica certificata Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 07.06.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano
[...]
(anche chiamato o ), nato a [...] il Persona_1 Persona_2 Persona_3
14.04.1879, dai genitori e come risultante dall'atto di nascita (cfr. doc. Persona_4 Persona_5 in atti n. 3).
Successivamente, l'avo italiano emigrava in Brasile e contraeva matrimonio nella città di Araraquara, in data 29.11.1900, con (o (cfr. doc. in atti n. Persona_6 Persona_7
5). Dalla loro unione coniugale nasceva, in data 24.04.1912, nella città di Araraquara, la figlia
(o ) (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_8 Persona_9 decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana e rinunciato al Persona_1 suo status civitatis d'origine come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia - Dipartimento Stranieri
(cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: sulla discendenza di (o ): Persona_8 Persona_9
- In data 23.06.1934, (o ) si univa in matrimonio nella città Persona_8 Persona_9 di MÉ EN (Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 7), acquisendo il Persona_10 nome di . Persona_11
Dalla loro unione coniugale nasceva, in data 10.04.1935, nella città di MÉ EN
(Brasile), il figlio (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_12 sulla discendenza di : Persona_12
- in data 13.07.1963, contraeva matrimonio nella città di Araraquara Persona_12
(Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 9), acquisendo il nome di Persona_13
. Dalla loro unione nasceva nella città di Araraquara, in data Persona_14
13.11.1969, , attuale ricorrente (cfr. doc. in atti n. 10). Parte_1
In data 11.09.1999, contraeva matrimonio con Parte_1 Per_15
, acquisendo il nome di (cfr. doc. in atti n. 11).
[...] Parte_2
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano, ordinando al e per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle dovute Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di Stato Civile, provvedendo, altresì, alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
2 Il si costituiva in giudizio in data 10.07.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione della presentazione dell'istanza di cittadinanza, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.02.2025, in assenza della parte convenuta, la difesa rappresentava di aver depositato una memoria di replica alla comparsa di costituzione della parte resistente e chiedeva che la causa venisse decisa sulla base degli atti depositati, riportandosi integralmente alla memoria di replica e al ricorso introduttivo, di cui sollecitava l'accoglimento, con il contestuale rigetto delle eccezioni avverse. Il giudice, pertanto, si riservava il deposito della sentenza
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano del ricorrente è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dal ricorrente
( , ) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta Persona_1 Persona_2 Persona_3 della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero, pertanto non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_2
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad Controparte_2
3 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
4 È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
5 Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Orbene, nel caso di specie, si evidenza che , discendente di Persona_8 Persona_1 cittadino italiano, si sia sposata e abbia avuto un figlio in epoca pre- costituzionale, quindi in un periodo in cui, in virtù delle leggi allora vigenti, la donna perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con uno straniero, risultando così impossibilitata a trasmetterla ai propri discendenti. Tuttavia, in virtù degli interventi giurisprudenziali successivi e precedentemente menzionati, che hanno riconosciuto la possibilità per le donne sposate in epoca pre-costituzionale di conservare la propria cittadinanza e trasmetterla ai propri figli, si può pacificamente ritenere che abbia quindi mantenuto la cittadinanza italiana trasmessale dal suo ascendente Persona_8
potendola quindi trasferire al figlio , il quale l'avrebbe Persona_1 Persona_12 potuta successivamente tramandare al ricorrente . La linea di Parte_1 discendenza descritta e riportata in ricorso trova tra l'altro riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
6 È evidente quindi che per il ricorrente sussiste un interesse ad agire, Parte_1 atteso che lo stesso vanta il diritto alla trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del
1948, sicché, tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico, è riscontrabile oggettivamente la presenza di una donna, appunto , nata in [...] precostituzionale Persona_8
(1912), la quale ha generato un figlio nel 1935, e dunque anch'egli prima dell'entrata in vigore della
Carta.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi necessariamente all'autorità giudiziaria.
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta, ossia che dal rapporto di filiazione tra e , quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla Persona_8 Persona_12 trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_3 amministrativa da parte del ricorrente avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto,
l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Dunque, questo giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. Stabilito ciò, , figlio di , ha acquisito la cittadinanza Persona_12 Persona_8
7 italiana per trasmissione materna e, a sua volta, l'ha trasmessa a suo figlio Parte_1
, nato dopo il 1948.
[...]
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n.
25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
8 l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato,
[...]
si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana. moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 29.05.2023, dal
Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile, nel quale è riportato: “NON RISULTA, sino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome o o Persona_1 Persona_1 Per_2
o o o , figlio di
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_5 Per_16
; ; e di;
[...] Persona_16 CP_3 Controparte_4 Persona_4 Per_4
; ; nato in [...] il [...]” (cfr. doc. in atti n. 4).
[...] CP_5 CP_6
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_1 propria figlia e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a lui, senza interruzione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, va detto che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non Controparte_1 sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
9 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese compensate.
Reggio Calabria, 08.03.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1600/2023 promossa da:
, nato il [...] in [...]/SP, Brasile, Parte_1 residente in Av. Dom Pedro II, 1195, Araraquara/SP, Brasile, CAP: 14.801-040, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) come da C.F._1 procura notarile in atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma, via Colleferro n. 15, CAP: 00189. Il ricorrente, insieme al suo difensore, ha dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi degli artt.
136, terzo comma, 170 e 176 c.p.c., al numero di fax (0630361952) oppure a mezzo di posta elettronica certificata Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 07.06.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano
[...]
(anche chiamato o ), nato a [...] il Persona_1 Persona_2 Persona_3
14.04.1879, dai genitori e come risultante dall'atto di nascita (cfr. doc. Persona_4 Persona_5 in atti n. 3).
Successivamente, l'avo italiano emigrava in Brasile e contraeva matrimonio nella città di Araraquara, in data 29.11.1900, con (o (cfr. doc. in atti n. Persona_6 Persona_7
5). Dalla loro unione coniugale nasceva, in data 24.04.1912, nella città di Araraquara, la figlia
(o ) (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_8 Persona_9 decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana e rinunciato al Persona_1 suo status civitatis d'origine come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia - Dipartimento Stranieri
(cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: sulla discendenza di (o ): Persona_8 Persona_9
- In data 23.06.1934, (o ) si univa in matrimonio nella città Persona_8 Persona_9 di MÉ EN (Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 7), acquisendo il Persona_10 nome di . Persona_11
Dalla loro unione coniugale nasceva, in data 10.04.1935, nella città di MÉ EN
(Brasile), il figlio (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_12 sulla discendenza di : Persona_12
- in data 13.07.1963, contraeva matrimonio nella città di Araraquara Persona_12
(Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 9), acquisendo il nome di Persona_13
. Dalla loro unione nasceva nella città di Araraquara, in data Persona_14
13.11.1969, , attuale ricorrente (cfr. doc. in atti n. 10). Parte_1
In data 11.09.1999, contraeva matrimonio con Parte_1 Per_15
, acquisendo il nome di (cfr. doc. in atti n. 11).
[...] Parte_2
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano, ordinando al e per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente, di procedere alle dovute Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di Stato Civile, provvedendo, altresì, alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
2 Il si costituiva in giudizio in data 10.07.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione della presentazione dell'istanza di cittadinanza, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.02.2025, in assenza della parte convenuta, la difesa rappresentava di aver depositato una memoria di replica alla comparsa di costituzione della parte resistente e chiedeva che la causa venisse decisa sulla base degli atti depositati, riportandosi integralmente alla memoria di replica e al ricorso introduttivo, di cui sollecitava l'accoglimento, con il contestuale rigetto delle eccezioni avverse. Il giudice, pertanto, si riservava il deposito della sentenza
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano del ricorrente è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dal ricorrente
( , ) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta Persona_1 Persona_2 Persona_3 della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero, pertanto non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_2
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad Controparte_2
3 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
4 È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
5 Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Orbene, nel caso di specie, si evidenza che , discendente di Persona_8 Persona_1 cittadino italiano, si sia sposata e abbia avuto un figlio in epoca pre- costituzionale, quindi in un periodo in cui, in virtù delle leggi allora vigenti, la donna perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con uno straniero, risultando così impossibilitata a trasmetterla ai propri discendenti. Tuttavia, in virtù degli interventi giurisprudenziali successivi e precedentemente menzionati, che hanno riconosciuto la possibilità per le donne sposate in epoca pre-costituzionale di conservare la propria cittadinanza e trasmetterla ai propri figli, si può pacificamente ritenere che abbia quindi mantenuto la cittadinanza italiana trasmessale dal suo ascendente Persona_8
potendola quindi trasferire al figlio , il quale l'avrebbe Persona_1 Persona_12 potuta successivamente tramandare al ricorrente . La linea di Parte_1 discendenza descritta e riportata in ricorso trova tra l'altro riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
6 È evidente quindi che per il ricorrente sussiste un interesse ad agire, Parte_1 atteso che lo stesso vanta il diritto alla trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del
1948, sicché, tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico, è riscontrabile oggettivamente la presenza di una donna, appunto , nata in [...] precostituzionale Persona_8
(1912), la quale ha generato un figlio nel 1935, e dunque anch'egli prima dell'entrata in vigore della
Carta.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi necessariamente all'autorità giudiziaria.
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta, ossia che dal rapporto di filiazione tra e , quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla Persona_8 Persona_12 trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_3 amministrativa da parte del ricorrente avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto,
l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale.
Dunque, questo giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. Stabilito ciò, , figlio di , ha acquisito la cittadinanza Persona_12 Persona_8
7 italiana per trasmissione materna e, a sua volta, l'ha trasmessa a suo figlio Parte_1
, nato dopo il 1948.
[...]
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile. Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n.
25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”). Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
8 l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato,
[...]
si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana. moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_1 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 29.05.2023, dal
Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile, nel quale è riportato: “NON RISULTA, sino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome o o Persona_1 Persona_1 Per_2
o o o , figlio di
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_5 Per_16
; ; e di;
[...] Persona_16 CP_3 Controparte_4 Persona_4 Per_4
; ; nato in [...] il [...]” (cfr. doc. in atti n. 4).
[...] CP_5 CP_6
Orbene, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla Persona_1 propria figlia e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a lui, senza interruzione.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, va detto che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non Controparte_1 sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
9 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese compensate.
Reggio Calabria, 08.03.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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