Ordinanza collegiale 30 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 22 aprile 2021
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2021
Sentenza 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/06/2022, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2022
N. 01008/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2020, proposto da
Pec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Calimera (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
PA Ing. Campanelli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 89 del 15 ottobre 2019, notificata il 29 novembre 2019 e ricevuta dalla ricorrente in data 3 dicembre 2019, con la quale il Responsabile del Settore 3° del Comune di Calimera ha disposto l’annullamento della “ Segnalazione Certificata di Agibilità del 16 (rectius, 13).10.2017 ”;
- nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza n. 89 del 15 ottobre 2019, con la quale il Responsabile del Settore 3° del Comune di Calimera:
- premesso, in particolare, che:
<< 1. con nota del 26.03.2018, prot. nr. 2470, l’ing. …., già progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza, relativamente all’intervento di consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati siti alla via Montinari angolo vico Sant’Antonio, in Calimera, allo stato di proprietà della PEC s.r.l., e nell’attuale conformazione, identificato al N.C.E.U. di Calimera al F. 5 p.lla 447 sub 4, ha denunciato presunte irregolarità edilizie intervenute durante l’iter della pratica, concludendo con la richiesta di annullamento della Segnalazione Certificata di Agibilità del 13.10.2017, prot. nr. 7547, a firma dell’Ing.…..;
…. 2. con nota prot. nr. 3847 del 11.05.2018 è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento della suddetta Segnalazione Certificata di agibilità, e con successiva nota prot. nr. 2537 del 20.03.2019 si è comunicata la sostituzione del Responsabile del Procedimento;
3. non sono seguite controdeduzioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, nonostante che la nota prot. nr. 2537/2019 richiedesse anche chiarimenti circa:
a) quale conclusione si sia determinata per la pratica sismica depositata negli Uffici della Provincia nell’aprile 2011;
b) come si giustifica la dichiarazione resa in data 10/10/2017 atteso che il Permesso di Costruire n° 55/2010 afferiva ad intervento di “Consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati” mentre le opere risultano realizzate in conseguenza ad intervento di demolizione e ricostruzione.
Richiamato l’Art. 24 del DPR nr. 380/2001, così come sostituito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 2016 che, con riferimento all’Agibilità, prescrive:
1. la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata…..
…. 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) ... OM ...
6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. ... OM ...
Visto:
- Il PDC nr. 55/2010 relativo a lavori di consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati siti alla via Montinari angolo vico S. Antonio;
- Il PDC nr. 43/2011 relativo a variante interna in corso d’opera ai lavori di consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati siti alla via Montinari angolo vico S. Antonio, autorizzati con PdC nr. 55/2010;
- Il PDC nr. 34/2013 relativo ad accertamento di conformità (art. 36 del DPR 380/2001) e lavori di completamento del locale commerciale sito in via Montinari angolo vico S. Antonio;
Considerato che, conclusi i controlli resisi necessari al fine di verificare la fondatezza della predetta segnalazione, questo ufficio ha accertato con espresso riferimento agli atti riguardanti la Segnalazione Certificata di Agibilità del 16.10.2017, che:
a) le opere effettivamente realizzate sono difformi dal progetto presentato in data 20.01.2010 e in data 06.06.2011, in quanto le stesse sono riconducibili alla fattispecie di nuova costruzione previa demolizione dell’esistente e non riguardano un intervento di Consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati;
b) l’atto del collaudo finale, indica dei nominativi diversi di calcolatore e collaudatore delle strutture in cemento armato, rispetto a quegli indicati nelle comunicazioni di Inizio Lavori del 12.04.2011;
c) in conseguenza della valutazione sub a), non sono state corrisposte le necessarie integrazioni contributive per oneri concessori, dacchè l’opera è da riferirsi ad una tipologia di intervento diversa da quella originariamente prevista…>>;
- ha disposto l’annullamento della “ Segnalazione Certificata di Agibilità del 16.10.2017 ”, nonché “ il recupero delle somme dovute a titolo di oneri concessori, previo avvio di separato procedimento amministrativo ”;
- tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 21- nonies della Legge n. 241/1990; nullità ex art. 21- septies della Legge n. 241/1990; difetto assoluto di attribuzione; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità dell’azione amministrativa;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della Legge n. 241/1990; violazione dei principi generali di diritto nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa; intempestività della specifica azione amministrativa; mancata considerazione e valutazione comparativa degli interessi (pubblico e privato) coinvolti;
3) Illegittimità derivata; illegittimità propria sotto ulteriore profilo.
1.1 - Non si è costituito in giudizio il Comune di Calimera.
1.2 - Con ordinanza 30 dicembre 2020, n. 1488, questa Sezione ha disposto una verificazione, ex art. 66 Cod. Proc. Amm., disponendo che il Verificatore (nominato nella persona del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Monteroni, o suo delegato) “ dovrà accertare (precisandone, altresì, la consistenza) se i realizzati (e contestati) interventi edilizi di demolizione e ricostruzione fossero o meno previsti o ricompresi negli interventi di cui al permesso di costruire n. 55/2010 e/o negli ulteriori titoli edilizi attinenti alle opere in questione ”.
1.3 - Il Verificatore, Ing. Marco Padovani, ha depositato in data 30 aprile 2021 la chiesta relazione, in uno ai relativi allegati.
1.4 - Parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
1.5 - All’udienza pubblica del 15 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3. - La Società ricorrente censura la violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, applicabile anche alla segnalazione certificata di agibilità ex art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, deducendo essere il gravato provvedimento, essenzialmente:
- emesso <<--oltre il “termine ragionevole” (insuperabile) di 18 mesi, non avendo….. alcuna rilevanza il mero avvio del relativo procedimento;
-- in assenza della benchè minima considerazione dell’interesse (ormai consolidato) della società ricorrente;
-- e (tanto più) in assenza di alcuna valutazione comparativa del medesimo interesse privato con specifiche (e preminenti) “ragioni di interesse pubblico”, anch’esse rimaste del tutto pretermesse>> .
Contesta, altresì, che “ nel caso (ancor prima) non sussiste neppure il principale presupposto sostanziale per l’esercizio del potere di autotutela amministrativa ex art. 21-nonies L. n. 241/1990, costituito dal contrasto con il dato normativo” , stante la piena regolarità sia delle “opere effettivamente realizzate” (non difformi dai progetti presentati), sia dell’atto del collaudo finale, assumendo in particolare che le presunte “difformità” <<sono state escluse dallo stesso Ufficio comunale, il quale, dopo aver intimato con ordinanza n. 19 del 05.04.2011 l’immediata sospensione dei lavori sul richiamo del verbale di sopralluogo n. 2245 del 01.04.2011 contenente l’accertamento della eseguita “demolizione di setti murari e volte di copertura, in muratura tradizionale”, con successiva nota prot. n. 2818 del 27.04.2011 si determinò poi a disporre la revoca della medesima ordinanza, autorizzando la prosecuzione dei lavori sull’espresso rilievo “che le NTA allegate al vigente strumento urbanistico generale (P.d.F.) non escludono interventi di demolizione in centro storico”.
Orbene, tale nota comunale prot. n. 2818 del 27.04.2011 reca in sé l’accertamento che, prevedendo il progetto assentito con il PDC n. 55/2010 la realizzazione di nuovi ambienti al primo piano, non rappresentati nell’esistente, e la realizzazione di diversi pilastri in cemento armato lungo il perimetro dell’edificio difficilmente realizzabili in assenza di preventivi interventi demolitivi, il medesimo PDC n. 55/2010 già comprendesse l’autorizzazione della demolizione; tant’è che lo stesso competente Ufficio comunale:
-- con la medesima nota prot. n. 2818/2011 acclarava comunque (anche ex post) la piena conformità dell’attività di demolizione già eseguita, per l’effetto revocando l’ordine di sospensione dei lavori ed autorizzandone la prosecuzione;
-- con il PDC n. 43/2011, in accoglimento della corrispondente richiesta, autorizzava l’esecuzione della proposta “variante interna in corso d’opera ai lavori di consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati, siti in Calimera alla via Montinari angolo vico S. Antonio, distinto nel NCEU al Foglio 5 particella n. 447 sub 3”;
-- con il successivo PDC n. 34/2013, in accoglimento di altra specifica richiesta, rilasciava apposito titolo “in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01, per i lavori di completamento del locale commerciale sito in via Montinari angolo vico S. Antonio, distinto nel NCEU al Foglio 5 particella n. 447 sub 3”.
Il tutto con atti e provvedimenti pienamente legittimi e mai successivamente annullati >>.
4. - Le censure sono fondate, per le ragioni di seguito esposte.
5. - Osserva il Collegio che il Comune di Calimera ha emanato l’impugnato provvedimento di “annullamento” della segnalazione certificata di agibilità in ragione, innanzitutto, dell’accertamento - in tesi - della circostanza che << a) le opere effettivamente realizzate sono difformi dal progetto presentato in data 20.01.2010 e in data 06.06.2011, in quanto le stesse sono riconducibili alla fattispecie di nuova costruzione previa demolizione dell’esistente e non riguardano un intervento di Consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati >>.
6. - Orbene, il Verificatore nominato, interpellato sulla specifica questione “ se i realizzati (e contestati) interventi edilizi di demolizione e ricostruzione fossero o meno previsti o ricompresi negli interventi di cui al permesso di costruire n. 55/2010 e/o negli ulteriori titoli edilizi attinenti alle opere in questione ” (cfr. il precedente punto n. 1.2), all’esito dell’attività istruttoria svolta e degli appositi sopralluoghi effettuati, ha, in particolare, premesso che “ la definizione della tipologia di interventi realizzati presso l’immobile della PEC S.r.l è stata eseguita mediante la valutazione del materiale fotografico (Allegato 3) e dalla verifica incrociata tra quanto rilevato dallo stesso in fase di sopralluogo e la documentazione ricevuta ”, rilevato che:
- << La ricerca presso l’ufficio tecnico del Comune di Calimera … riguardo ai titoli abilitativi succedutisi da cui poter estrarre relazioni tecniche e/o materiale scrittografico conformi a quanto dettato dal D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. in relazione agli interventi eseguiti, ha dimostrato che i titoli abilitativi sono stati i seguenti:
a) Permesso di Costruire n. 55/2010
Il progetto assentito riguarda il “consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati siti alla via Montinari ang. Vico S. Antonio”.
La relazione tecnica a firma dell’ing…. inizia con la seguente affermazione: “il progetto allegato prevede la realizzazione di un fabbricato da destinare ad attività commerciale. Il fabbricato oggetto della progettazione sarà edificato sulle particelle catastali nr. 448, 447, 1185 del fl. 5 del Comune di Calimera” (Allegato 7).
La relazione prosegue, asserendo che il “progetto allegato, di cui la presente relazione è parte integrante, prevede la realizzazione di una costruzione che si sviluppa su tre superfici.”
Dallo stato di fatto descritto e disegnato negli allegati scrittografici del Permesso di Costruire n. 55/2010, si evince che vi erano due costruzioni di vecchia data adiacenti ed indipendenti, entrambe fatiscenti e con copertura in parte piana ed in parte con volte. Erano già parzialmente presenti il piano interrato ed il piano terra.
Il progetto ha consentito la realizzazione di una struttura intelaiata in c.a. costituita da pilastri, che partono dal piano interrato e si ergono fino al primo piano, da travi e da solai in latero-cemento opportunamente dimensionati, “cercando di recuperare le murature perimetrali”. Per comodità di lettura, si allega l’elaborato grafico (Allegato 8), da cui è evidente quanto sopra descritto.
Appare chiaro che fossero già previsti interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, con il Permesso di Costruire n. 55/2010.
La consistenza di tali interventi sarà variata in forza dei successivi titoli abilitativi e pertanto lo scrivente ne farà menzione successivamente, con il P.D.C. n. 34/2013.
b) Permesso di Costruire n. 43/2011
Prima di giungere al rilascio del su citato Permesso di costruire del 2 agosto 2011, occorre fare una digressione.
In data 1 aprile 2011 il Responsabile del 5° Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Calimera eseguiva un sopralluogo presso l’immobile in oggetto, per accertare lo stato dei lavori realizzati fino a tale data. Veniva poi inviata opportuna documentazione fotografica al Direttore del Settore 6° “Urbanistica” (Allegato 9).
Dalla foto allegata agli atti, si evince che erano stati demoliti i solai ed i tramezzi dei due locali. Inoltre era stato eseguito lo scavo del piano interrato ed erano in corso i lavori di posa dei ferri di armatura dei setti perimetrali e dei pilastri.
In data 5 aprile 2011, con Ordinanza n.19/2011, facendo seguito alle risultanze del precedente sopralluogo, l’allora Direttore del Settore 6° “Urbanistica” ordinava la sospensione dei lavori, poiché in difformità al P.D.C. n.55/2010, precisando “che le opere rilevate consistono in demolizione di setti murari e volte di copertura” (Allegato 10).
Successivamente, in data 27 aprile 2011 veniva revocata l’ordinanza di sospensione n. 19/2011 adducendo le seguenti motivazioni, che lo scrivente riporta e condivide in toto: gli interventi di demolizione e ricostruzione sono “ricompresi negli interventi di ristrutturazione” (Allegato 11). Tant’è vero che il Responsabile del procedimento per la Soprintendenza, interpellato telefonicamente, confermava il parere favorevole già espresso in allegato al P.D.C. n. 55/2010, pur trattandosi di interventi di demolizione e ricostruzione.
Successivamente, in data 6 giugno 2011 è stata presentata una S.C.I.A. per “variante interna in corso d’opera”.
Con questi presupposti, veniva richiesto e rilasciato il Permesso di Costruire n. 43/2011 con il quale veniva richiesta la “variante interna in corso d’opera ai lavori di consolidamento, fusione e ristrutturazione di due fabbricati siti alla Via Montinari angolo Vico S.Antonio”. gli elaborati scrittografici erano a firma dell’ing. …..
Con il sopra descritto P.D.C. veniva confermato che erano previsti interventi edilizi di demolizione e ricostruzione.
La consistenza di tali interventi sarà ulteriormente variata in forza del successivo titolo abilitativo e pertanto lo scrivente ne darà descrizione nel seguito.
c) Permesso di Costruire n. 34/2013
In data 17 giugno 2013 veniva rilasciato il P.D.C. n. 34/2013 con gli elaborati scrittografici a firma del nuovo progettista e direttore dei lavori ing…….
Il rilascio del P.D.C. veniva richiesto “in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, per i lavori di completamento del locale commerciale sito in via Montinari angolo via S.Antonio”.
In particolare, si precisava la consistenza effettiva del piano primo per un ampliamento di circa 20 mq in difformità ai precedenti permessi di costruire (Allegato 12).
La descrizione del fabbricato nella relazione tecnica è dettagliata e rispecchia lo stato dei luoghi (Allegato 13).
Per l’accertamento della consistenza, lo scrivente ha constatato che le quote riportate nell’elaborato grafico a corredo del P.D.C. n.34/2013 coincidono con quanto rilevato nel corso del sopralluogo del 26/03/2021 >>.
Il Verificatore ha, quindi, rassegnato le seguenti:
“ Conclusioni:
Ad espletamento dell’incarico affidatogli, il sottoscritto afferma che gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione erano ricompresi negli interventi di cui al Permesso di Costruire n. 55/2010 e negli ulteriori titoli edilizi attinenti alle opere in questione ”.
7. - Le conclusioni del Verificatore nominato in ordine alla inclusione degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione negli interventi di cui al permesso di costruire n. 55/2010 e negli ulteriori titoli edilizi attinenti alle opere in questione, raggiunte all’esito dell’articolata e complessa attività istruttoria tecnica innanzi illustrata, nella peculiare fattispecie concreta in esame, conducono a ritenere fondata la censura di ordine “sostanziale” formulata dalla Società ricorrente, in ragione dell’acclarata conformità delle opere edilizie effettivamente realizzate a quanto assentito.
8. - Ne consegue anche la fondatezza delle formulate censure di ordine “formale”, non ravvisandosi, nella specie, alcuna non veritiera prospettazione da parte della Società interessata, che, in via eccezionale, consente, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l’esercizio del potere amministrativo de quo , nonostante la scadenza del termine previsto dal comma 1 della medesima disposizione, e comporta la recessività della tutela degli interessi del privato.
8.1 - Ed invero, osserva il Collegio che l’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 dispone, in particolare, che:
- “1 . La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata” ;
- “6. … Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Orbene, come condivisibilmente dedotto dalla Società ricorrente, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 (applicabile anche alla segnalazione certificata di agibilità), l’Amministrazione, ricevuta la segnalazione, esercita nel (breve) termine ivi normativamente stabilito (trenta giorni per l’attività edilizia) i propri poteri “interdittivi”, “conformativi” o “sospensivi” dell’attività segnalata dal privato.
Decorso il suddetto termine, la situazione oggetto di segnalazione si “consolida” ed essa potrà essere rimossa dalla P.A. solo ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 (applicabile alla fattispecie in virtù del richiamo reciproco tra detta disposizione e il successivo comma 6- bis, a sua volta richiamato per la segnalazione certificata per l’agibilità dal menzionato art. 24, comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 - cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 24 settembre 2018, n. 1352), vale a dire solo mediante l’adozione dei “ provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies ” per l’annullamento d’ufficio.
L’ “annullamento” della segnalazione certificata di inizio di attività (o, più correttamente, l’esercizio dei poteri già tipicamente caratterizzati nell’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990) è, in ogni caso, soggetto ai rigorosi e stringenti limiti di cui all’art. 21 nonies della stessa legge, e cioè a “ verifica della illegittimità dell’attività amministrativa; ragioni di interesse pubblico; termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi; valutazione comparativa degli interessi dei destinatari e dei controinteressati” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda quater , 25 gennaio 2021, n. 911, in termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 18 dicembre 2018, n. 2141); deve, infine, evidenziarsi che “ L’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/16, ha inoltre chiarito che i diciotto mesi iniziano a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’esercizio dei poteri ordinari di verifica da parte dell’Amministrazione competente ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 17 luglio 2019, n. 1254).
8.2 - Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, nella fattispecie concreta in esame, si ravvisa, come censurato dalla Società ricorrente, l’integrale illegittimità del gravato provvedimento comunale, considerato:
- innanzitutto e in via dirimente, che l’Amministrazione comunale ha esercitato il potere de quo in violazione del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21 nonies , comma 1, della legge n. 241/1990 (limite positivo per l’esercizio del potere de quo , a protezione dell’affidamento del privato): infatti, la segnalazione certificata di agibilità del 13 ottobre 2017 si è “consolidata” il 12 novembre 2017 (trenta giorni) e il successivo termine di diciotto mesi scadeva, quindi, il 12 maggio 2019, antecedentemente, quindi, all’impugnata ordinanza comunale n. 89 del 15 ottobre 2019; né ex adverso può valere la circostanza dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento dell’11 maggio 2018 (prot. n. 3847), considerato che << la norma in esame “per essere effettiva deve essere applicata senza prestarsi a prassi elusive quale sarebbe, ad esempio, quella di ritenere che per il rispetto del termine di diciotto mesi sia sufficiente un mero avvio dell’iter dell’autotutela”, mentre invece “il termine va riferito alla compiuta adozione degli atti di autoannullamento” (CdS, comm. speciale, parere 30 marzo 2016, n. 839)>> (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Prima, 2 luglio 2018, n. 1637, confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 15 febbraio 2021, n. 1312; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Terza, 17 marzo 2016, n. 351; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 10 aprile 2019, n. 716);
- e che la P.A. ha omesso di indicare (carenza di motivazione) le prevalenti ragioni di interesse pubblico concreto e attuale, diverse dal mero ripristino della legalità asseritamente violata, e di effettuare la necessaria comparazione con i contrapposti interessi privati, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo alla Società interessata.
9. - Fermi i dirimenti rilievi di cui innanzi (in specie, quelli di cui al precedente punto n. 8 e relativi sottoparagrafi), quanto, infine, alla - genericamente - contestata indicazione, nell’atto del collaudo finale, dei nominativi diversi di calcolatore e collaudatore delle strutture in cemento armato (circostanza, questa, peraltro evincibile dalla P.A. già all’atto di presentazione della S.C.A.) rispetto a quelli indicati nelle comunicazioni di inizio lavori del 12 aprile 2011 (senza ulteriori rilievi), si osserva, per mera completezza espositiva, che, come a ragione censurato dalla Società ricorrente, il civico Ente non ha valutato/considerato le osservazioni di cui alle note del 9 luglio 2018 e del 9 ottobre 2018, a firma dei Tecnici interessati, con il conseguente dedotto difetto istruttorio e motivazionale, ex art. 10, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.
10. - Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza n. 89/2019 del Comune di Calimera, fatte salve, sotto distinto profilo, le successive eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione in ordine alla - mera - esattezza dei calcoli inerenti agli oneri concessori richiesti e versati.
11. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese processuali, ad eccezione del compenso del Verificatore, Ing. Marco Padovani, che viene posto interamente a carico del Comune di Calimera e liquidato nella complessiva somma indicata in dispositivo (comprensiva delle spese sostenute).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 89/2019 del Comune di Calimera.
Spese irripetibili, ad eccezione del compenso spettante al Verificatore, Ing. Marco Padovani, che viene posto interamente a carico del Comune di Calimera e liquidato in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), con condanna al pagamento da parte del Comune di Calimera, in persona del Sindaco pro tempore .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO