Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1988, n. 468
Articolo 1Articolo 3
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20 novembre 1988
Art. 2. 1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 20 novembre 1988