TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Cavalese (TN) – Parte_1 Parte_2 Loc. Podera n. 23 (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Michela Rizzi del Foro P.IVA_1 di Trento (C.F. ) e presso lo studio di quest'ultima domiciliato in 38036 Sen C.F._1 Jan di Fassa (TN), str.de Pilat n. 8, giusto mandato telematico che si allega in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE CONTRO
con sede in Trento – Via Piave n. 1 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Viceprefetto Agg.to dott. Vincenzo Russo;
P.IVA_2 APPELLATO IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 85/2024 dd. 14.03.2024, depositata il 20.03.2024. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE per tutti i motivi come esposti in narrativa nel solo punto condanna alle spese del giudizio nei confronti della ricorrente in primo grado accertare e dichiarare l'erroneità della condanna alle Parte_1 spese processuali del primo grado in capo alla stessa società ricorrente in favore del convenuto
, in persona del legale c.p.t., poiché Controparte_2 affetta da nullità per il vizio di ultra petita e violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato e poiché resa in assenza del ministero di un difensore iscritto all'Albo degli avvocati ed in difetto di tale qualità in capo al funzionario delegato non potevano essere liquidate le spese processuali in capo al Commissariato del Governo quale amministrazione priva del ministero di un avvocato;
e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto sul punto specifico da parte dell'odierno appellante. Con vittoria delle spese del giudizio di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che con ricorso datato 19.01.2024 la soc. proponeva opposizione Parte_1 avanti il Giudice di Pace di Trento avverso l'ordinanza-ingiunzione del Commissariato del Governo per pagina 1 di 4 la 21.12.2023, notificata il 22.12.2023, ed il verbale dei Carabinieri di Cembra Parte_3 (TN) n. 949808324 serie 2017 n. 0120833 dd. 21.06.2023, notificato il 22.06.2023, chiedendo accertare e dichiarare la nullità o comunque privi di efficacia o annullare e in ogni caso revocare i provvedimenti impugnati, sospendendone l'esecuzione nelle more della decisione. Esponeva in particolare il ricorrente: 1) che alle ore 16,49 dd. 21.06.2023 un addetto alla Parte_1
alla guida dell'autovettura di proprietà della stessa, tg. GJ981KB si trovava nel
[...] Persona_1 Comune di Altavalle (TN) – Loc. Faver all'altezza del Km 17.400 della S.S. 612 con direzione Trento
– Cavalese, allorquando i Carabinieri di Cembra accertavano che il conducente di tale mezzo sorpassava altro veicolo nonostante il divieto ivi insistente;
2) che veniva contestata la violazione dell'art. 148 co. 10 e 16 C.d.S. ed il relativo verbale veniva notificato a mezzo pec il 22.06.2023 (v. doc. 3); 3) che ritenendo ingiusta la contestazione la società a mezzo il legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, presentava ricorso ex art. 203 C.d.S. in data 17.08.2023 avanti il Commissariato del Governo di Trento (v. doc. 4); 4) che nel ricorso si sosteneva in particolare che l'asserita violazione era stata accertata in un tratto di strada a sviluppo rettilineo, come si evinceva dai rilievi fotografici allegati, considerato altresi che in loco era presente anche la segnaletica stradale di fine di divieto di sorpasso (v. doc. 5), concludendo quindi per “l'annullamento del verbale in questione e l'archiviazione di ogni sanzione pecuniaria”; 5) che il Commissariato del Governo, nel ritenere di non condividere le motivazioni addotte nel ricorso, lo respingeva, ordinando alla società il pagamento della somma di € 346,06 quale sanzione amministrativa pecuniaria (v. doc. A). In punto di diritto l'opponente deduceva: 1) la violazione di legge per difetto di contestazione immediata con notifica successiva dell'addebito ed omessa indicazione dei motivi di impossibilità di notificazione immediata del verbale di contestazione;
2) la violazione di legge per difetto di contestazione immediata con notifica successiva dell'addebito ed omessa indicazione dei motivi di impossibilità di notificazione immediata nel verbale di contestazione – violazione del diritto costituzionale di difesa;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge); 4) violazione di legge (art. 148 co. 1010 e 16 C.d.S.) per difetto dei requisiti di legge ed eccesso di potere;
violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento della realtà la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.. Con decreto in data 21.01.2024 il Giudice di Pace di Trento rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Con memorie difensive dd. 22.02.2024 si costituiva il resistente Commissariato del Governo per la
, il quale, nel depositare copia degli atti relativi all'accertamento e alle contestazioni Controparte_1 della violazione, concludeva “Come da allegate deduzioni tecniche dell'organo accertatore”. All'esito dell'udienza dd. 13.03.2024 il Giudice di Pace “ritiene le argomentazioni di cui al ricorso prive di qualsiasi spessore e validità se non addirittura temerarie. Rigetta pertanto il ricorso confermando integralmente i provvedimenti impugnati e condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge. Non procede alla condanna ai sensi dell'art. 96 cpc solo perché non richiesta da parte resistente”. Con sentenza n. 85/2024 dd. 14.03.2024 il Giudice di Pace di Trento così statuiva: “RIGETTA il ricorso e per l'effetto conferma integralmente i provvedimenti impugnati e conseguentemente condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge, anche per quanto esposto in narrativa e per l'ulteriore aumento del 33% ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DM 55/14 per manifesta fondatezza delle posizioni della resistente. Non provvede all'ulteriore aumento ex art. 4, comma 2 non essendosi costituita la Alto Adige, Stazione di Controparte_3 Cembra (TN), Viale 4 Novembre 6, 38034 Cembra, in persona del l.r. e Comandante p.t.”. pagina 2 di 4 Avverso detta sentenza proponeva gravame la società con ricorso in appello dd. Parte_1 20.04.2024, chiedendo “nel solo punto condanna alle spese del giudizio nei confronti della ricorrente in primo grado accertare e dichiarare l'erroneità della condanna alle spese processuali Parte_1 del primo grado in capo alla stessa società ricorrente in favore del convenuto Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento in persona del legale r.p.t., poiché affetta da nullità per il vizio di ultra petita e violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato e poiché resa in assenza del ministero di un difensore iscritto all'Albo degli avvocati ed in difetto di tale qualità in capo al funzionario delegato non potevano essere liquidate le spese processuali in capo al Commissariato del Governo quale amministrazione priva del ministero di un avvocato;
e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto sul punto specifico da parte dell'odierno appellante”; spese del giudizio di appello rifuse. Deduceva in particolare l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata in punto spese (v. pag. 4 da rigo 6 a rigo 9 compreso), chiedendone la parziale riforma, e ciò sotto un duplice profilo: A) Il Commissariato del Governo in sede di conclusioni non ha mai chiesto la condanna alle spese di lite, né il rimborso di spese vive sostenute;
B) Il Commissariato del Governo, in quanto pubblica amministrazione, si è costituita in giudizio a mezzo di un suo dipendente / funzionario, e non con un difensore, di talché non aveva titolo per richiedere ed ottenere le spese di giudizio. L'appellato , ancorché gli sia stato ritualmente Controparte_1 notificato il ricorso in appello, non ha provveduto a costituirsi, di talché all'udienza dd. 17.07.2024 ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza dd. 17.07.2024 il G.I., su richiesta dell'appellante, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per comparsa conclusionale. All'udienza dd. 04.06.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'appello, fondato, va accolto, con conseguenza riforma parziale della sentenza impugnata. Invero, quanto al primo motivo di gravame, preme evidenziare che nel primo grado di giudizio il resistente Commissariato del si costituiva personalmente, e non con CP_1 Controparte_1 il ministero di un avvocato, a mezzo il funzionario incaricato Viceprefetto Agg.to dott. Vincenzo Russo con memorie difensive dd. 26.02.2024, con cui si contestava quanto dedotto da parte riccorente, facendo presente di non poter essere presente con un proprio funzionario all'udienza del 13.03.2024, concludendo “Come da allegate deduzioni tecniche dell'organo accertatore”. Le parti non depositavano ulteriori memorie o scritti difensivi. All'udienza di discussione fissata per il 13.03.2024 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, mentre nessuno compariva per il Commissariato del Governo. Orbene, le censure svolte dall'appellante sono meritevoli di accoglimento, laddove si consideri: A) che il Commissariato del Governo, in sede di conclusioni, non ha mai chiesto la condanna alle spese del primo grado del giudizio, né il rimborso di spese vive sostenute. Sul punto si rammenta che il giudice civile ai sensi dell'art. 112 cpc deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa. In altri termini tale disposizione impone al giudicante il rispetto della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ovvero il “petitum” che va determinato con riguardo a quanto domandato nel giudizio, sia in via principale che subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni sollevate dal convenuto, fermo restando l'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita dal giudice al rapporto dedotto in giudizio. pagina 3 di 4 Ne consegue che non avendo il resistente Commissariato del Governo richiesto la condanna alle spese di lite, né un rimborso di spese vive, al giudice di prime cure era precluso di provvedere in tal senso, incorrendo nel vizio di ultra petita, con conseguente nullità di tale capo della sentenza impugnata. B) Si rammenta che, come è avvenuto nel caso di specie, una pubblica amministrazione può stare in giudizio a mezzo di un suo dipendente – funzionario delegato dott. Russo -, senza l'assistenza del ministero legale -, come previsto dall'art. 23 co.. 5 L. n. 689/1981. Tuttavia, sul punto, giova rammentare che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quanto – come nel caso in esame – sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota” (v. Cass. nn. 11389/2011, 18066/2007). In termini analoghi Cass nn. 8413/2016 e 20980/2016, secondo cui “Deve escludersi, dunque, che il ricorrente potesse essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da costituita CP_4 in primo grado senza il ministero di difensore, per diritti e onorari” (conf. Trib. Trento sent. n. 157/2017). Pertanto, atteso che l'amministrazione si è avvalsa di un proprio funzionario amministrativo (dott. Vincenzo Russo), al quale difettava la qualità di avvocato, è di tutta evidenza l'erroneità della sentenza impugnata in punto spese, ove sancisce: “condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge, anche per quanto esposto in narrativa e per l'ulteriore aumento del 33% ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/14 per manifesta fondatezza delle posizioni della resistente”. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, considerato, per un verso, che l'impugnazione ha avuto ad oggetto la statuizione della sentenza, con cui il giudice di prime cure ha condannato, erroneamente, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da controparte;
per l'altro, che controparte, ancorchè rimasta contumace nel presente grado di giudizio, non solo non ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, ma altresì né in sede di memorie difensive dd. 22.02.2024, né in sede di udienza di discussione dd. 13.03.2024, ove peraltro non è comparsa, non ha mai chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, così provvede: in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 85/2024 dd. 14.03.2024;
-dichiara la contumacia dell'appellato;
-dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente, in favore del resistente, a titolo di spese del primo grado di giudizio;
-conferma nel resto la sentenza impugnata. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Trento, 11.06.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Cavalese (TN) – Parte_1 Parte_2 Loc. Podera n. 23 (P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Michela Rizzi del Foro P.IVA_1 di Trento (C.F. ) e presso lo studio di quest'ultima domiciliato in 38036 Sen C.F._1 Jan di Fassa (TN), str.de Pilat n. 8, giusto mandato telematico che si allega in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE CONTRO
con sede in Trento – Via Piave n. 1 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Viceprefetto Agg.to dott. Vincenzo Russo;
P.IVA_2 APPELLATO IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 85/2024 dd. 14.03.2024, depositata il 20.03.2024. CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE per tutti i motivi come esposti in narrativa nel solo punto condanna alle spese del giudizio nei confronti della ricorrente in primo grado accertare e dichiarare l'erroneità della condanna alle Parte_1 spese processuali del primo grado in capo alla stessa società ricorrente in favore del convenuto
, in persona del legale c.p.t., poiché Controparte_2 affetta da nullità per il vizio di ultra petita e violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato e poiché resa in assenza del ministero di un difensore iscritto all'Albo degli avvocati ed in difetto di tale qualità in capo al funzionario delegato non potevano essere liquidate le spese processuali in capo al Commissariato del Governo quale amministrazione priva del ministero di un avvocato;
e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto sul punto specifico da parte dell'odierno appellante. Con vittoria delle spese del giudizio di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che con ricorso datato 19.01.2024 la soc. proponeva opposizione Parte_1 avanti il Giudice di Pace di Trento avverso l'ordinanza-ingiunzione del Commissariato del Governo per pagina 1 di 4 la 21.12.2023, notificata il 22.12.2023, ed il verbale dei Carabinieri di Cembra Parte_3 (TN) n. 949808324 serie 2017 n. 0120833 dd. 21.06.2023, notificato il 22.06.2023, chiedendo accertare e dichiarare la nullità o comunque privi di efficacia o annullare e in ogni caso revocare i provvedimenti impugnati, sospendendone l'esecuzione nelle more della decisione. Esponeva in particolare il ricorrente: 1) che alle ore 16,49 dd. 21.06.2023 un addetto alla Parte_1
alla guida dell'autovettura di proprietà della stessa, tg. GJ981KB si trovava nel
[...] Persona_1 Comune di Altavalle (TN) – Loc. Faver all'altezza del Km 17.400 della S.S. 612 con direzione Trento
– Cavalese, allorquando i Carabinieri di Cembra accertavano che il conducente di tale mezzo sorpassava altro veicolo nonostante il divieto ivi insistente;
2) che veniva contestata la violazione dell'art. 148 co. 10 e 16 C.d.S. ed il relativo verbale veniva notificato a mezzo pec il 22.06.2023 (v. doc. 3); 3) che ritenendo ingiusta la contestazione la società a mezzo il legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, presentava ricorso ex art. 203 C.d.S. in data 17.08.2023 avanti il Commissariato del Governo di Trento (v. doc. 4); 4) che nel ricorso si sosteneva in particolare che l'asserita violazione era stata accertata in un tratto di strada a sviluppo rettilineo, come si evinceva dai rilievi fotografici allegati, considerato altresi che in loco era presente anche la segnaletica stradale di fine di divieto di sorpasso (v. doc. 5), concludendo quindi per “l'annullamento del verbale in questione e l'archiviazione di ogni sanzione pecuniaria”; 5) che il Commissariato del Governo, nel ritenere di non condividere le motivazioni addotte nel ricorso, lo respingeva, ordinando alla società il pagamento della somma di € 346,06 quale sanzione amministrativa pecuniaria (v. doc. A). In punto di diritto l'opponente deduceva: 1) la violazione di legge per difetto di contestazione immediata con notifica successiva dell'addebito ed omessa indicazione dei motivi di impossibilità di notificazione immediata del verbale di contestazione;
2) la violazione di legge per difetto di contestazione immediata con notifica successiva dell'addebito ed omessa indicazione dei motivi di impossibilità di notificazione immediata nel verbale di contestazione – violazione del diritto costituzionale di difesa;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge); 4) violazione di legge (art. 148 co. 1010 e 16 C.d.S.) per difetto dei requisiti di legge ed eccesso di potere;
violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento della realtà la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.. Con decreto in data 21.01.2024 il Giudice di Pace di Trento rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Con memorie difensive dd. 22.02.2024 si costituiva il resistente Commissariato del Governo per la
, il quale, nel depositare copia degli atti relativi all'accertamento e alle contestazioni Controparte_1 della violazione, concludeva “Come da allegate deduzioni tecniche dell'organo accertatore”. All'esito dell'udienza dd. 13.03.2024 il Giudice di Pace “ritiene le argomentazioni di cui al ricorso prive di qualsiasi spessore e validità se non addirittura temerarie. Rigetta pertanto il ricorso confermando integralmente i provvedimenti impugnati e condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge. Non procede alla condanna ai sensi dell'art. 96 cpc solo perché non richiesta da parte resistente”. Con sentenza n. 85/2024 dd. 14.03.2024 il Giudice di Pace di Trento così statuiva: “RIGETTA il ricorso e per l'effetto conferma integralmente i provvedimenti impugnati e conseguentemente condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge, anche per quanto esposto in narrativa e per l'ulteriore aumento del 33% ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DM 55/14 per manifesta fondatezza delle posizioni della resistente. Non provvede all'ulteriore aumento ex art. 4, comma 2 non essendosi costituita la Alto Adige, Stazione di Controparte_3 Cembra (TN), Viale 4 Novembre 6, 38034 Cembra, in persona del l.r. e Comandante p.t.”. pagina 2 di 4 Avverso detta sentenza proponeva gravame la società con ricorso in appello dd. Parte_1 20.04.2024, chiedendo “nel solo punto condanna alle spese del giudizio nei confronti della ricorrente in primo grado accertare e dichiarare l'erroneità della condanna alle spese processuali Parte_1 del primo grado in capo alla stessa società ricorrente in favore del convenuto Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento in persona del legale r.p.t., poiché affetta da nullità per il vizio di ultra petita e violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato e poiché resa in assenza del ministero di un difensore iscritto all'Albo degli avvocati ed in difetto di tale qualità in capo al funzionario delegato non potevano essere liquidate le spese processuali in capo al Commissariato del Governo quale amministrazione priva del ministero di un avvocato;
e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto sul punto specifico da parte dell'odierno appellante”; spese del giudizio di appello rifuse. Deduceva in particolare l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata in punto spese (v. pag. 4 da rigo 6 a rigo 9 compreso), chiedendone la parziale riforma, e ciò sotto un duplice profilo: A) Il Commissariato del Governo in sede di conclusioni non ha mai chiesto la condanna alle spese di lite, né il rimborso di spese vive sostenute;
B) Il Commissariato del Governo, in quanto pubblica amministrazione, si è costituita in giudizio a mezzo di un suo dipendente / funzionario, e non con un difensore, di talché non aveva titolo per richiedere ed ottenere le spese di giudizio. L'appellato , ancorché gli sia stato ritualmente Controparte_1 notificato il ricorso in appello, non ha provveduto a costituirsi, di talché all'udienza dd. 17.07.2024 ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza dd. 17.07.2024 il G.I., su richiesta dell'appellante, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per comparsa conclusionale. All'udienza dd. 04.06.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'appello, fondato, va accolto, con conseguenza riforma parziale della sentenza impugnata. Invero, quanto al primo motivo di gravame, preme evidenziare che nel primo grado di giudizio il resistente Commissariato del si costituiva personalmente, e non con CP_1 Controparte_1 il ministero di un avvocato, a mezzo il funzionario incaricato Viceprefetto Agg.to dott. Vincenzo Russo con memorie difensive dd. 26.02.2024, con cui si contestava quanto dedotto da parte riccorente, facendo presente di non poter essere presente con un proprio funzionario all'udienza del 13.03.2024, concludendo “Come da allegate deduzioni tecniche dell'organo accertatore”. Le parti non depositavano ulteriori memorie o scritti difensivi. All'udienza di discussione fissata per il 13.03.2024 parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, mentre nessuno compariva per il Commissariato del Governo. Orbene, le censure svolte dall'appellante sono meritevoli di accoglimento, laddove si consideri: A) che il Commissariato del Governo, in sede di conclusioni, non ha mai chiesto la condanna alle spese del primo grado del giudizio, né il rimborso di spese vive sostenute. Sul punto si rammenta che il giudice civile ai sensi dell'art. 112 cpc deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa. In altri termini tale disposizione impone al giudicante il rispetto della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ovvero il “petitum” che va determinato con riguardo a quanto domandato nel giudizio, sia in via principale che subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni sollevate dal convenuto, fermo restando l'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita dal giudice al rapporto dedotto in giudizio. pagina 3 di 4 Ne consegue che non avendo il resistente Commissariato del Governo richiesto la condanna alle spese di lite, né un rimborso di spese vive, al giudice di prime cure era precluso di provvedere in tal senso, incorrendo nel vizio di ultra petita, con conseguente nullità di tale capo della sentenza impugnata. B) Si rammenta che, come è avvenuto nel caso di specie, una pubblica amministrazione può stare in giudizio a mezzo di un suo dipendente – funzionario delegato dott. Russo -, senza l'assistenza del ministero legale -, come previsto dall'art. 23 co.. 5 L. n. 689/1981. Tuttavia, sul punto, giova rammentare che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quanto – come nel caso in esame – sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota” (v. Cass. nn. 11389/2011, 18066/2007). In termini analoghi Cass nn. 8413/2016 e 20980/2016, secondo cui “Deve escludersi, dunque, che il ricorrente potesse essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da costituita CP_4 in primo grado senza il ministero di difensore, per diritti e onorari” (conf. Trib. Trento sent. n. 157/2017). Pertanto, atteso che l'amministrazione si è avvalsa di un proprio funzionario amministrativo (dott. Vincenzo Russo), al quale difettava la qualità di avvocato, è di tutta evidenza l'erroneità della sentenza impugnata in punto spese, ove sancisce: “condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge, anche per quanto esposto in narrativa e per l'ulteriore aumento del 33% ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/14 per manifesta fondatezza delle posizioni della resistente”. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, considerato, per un verso, che l'impugnazione ha avuto ad oggetto la statuizione della sentenza, con cui il giudice di prime cure ha condannato, erroneamente, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da controparte;
per l'altro, che controparte, ancorchè rimasta contumace nel presente grado di giudizio, non solo non ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, ma altresì né in sede di memorie difensive dd. 22.02.2024, né in sede di udienza di discussione dd. 13.03.2024, ove peraltro non è comparsa, non ha mai chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento, in veste di giudice di appello, così provvede: in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 85/2024 dd. 14.03.2024;
-dichiara la contumacia dell'appellato;
-dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente, in favore del resistente, a titolo di spese del primo grado di giudizio;
-conferma nel resto la sentenza impugnata. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Trento, 11.06.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4