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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2451 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1 Maria De Carlo e Sante Arpone, appellante E (c.f. - p.i. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del responsabile di Controparte_2 Controparte_3 dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_4 Pellegrino appellata All'udienza del 09.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 3102/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 09.12.2022, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo 54/21 del medesimo Gdp, proposta dall'odierno appellante;
quest'ultimo lamentava: 1) omessa e/o errata valutazione prova documentale;
2) omessa motivazione sull'eccepita nullità del d.i.; 3) l'erroneità della decisione in ordine all'eccepita prescrizione del diritto di credito vantato dalla controparte;
ribadiva in ultimo la contestazione sollevata in primo grado in ordine alla quantificazione del credito;
rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto, seppure l'impugnata pronunzia presenti in diversi punti riferimenti evidentemente riguardanti una differente controversia, deve rilevarsi che la decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo appare conforme a diritto per le seguenti ragioni: a) come osservato dall'appellata, il contratto sottoscritto dal in data 21.11.1994 e prodotto nella fase monitoria aveva Pt_1 per oggetto un finanziamento di £ 780.000, nonché la possibile apertura, ad insindacabile giudizio di Findomestic, di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata sino all'importo massimo di £ 3.000.000 (cfr. il riferimento all'offerta A contenuto nel documento sottoscritto dal nella data innanzi indicata); parte appellata aveva anche Pt_1 prodotto in fase monitoria l'estratto conto contenente la registrazione dei movimenti e le appostazioni contabili relativi all'utilizzo di detta carta magnetizzata;
la giurisprudenza ha affermato che “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione” (Cass. n. 12169/2000); il con l'opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo non ha sollevato specifiche e circostanziate contestazioni riguardanti la veridicità delle appostazioni registrate nel predetto estratto conto;
alla seconda udienza celebrata davanti al primo giudice ha esibito una distinta di bonifico del 15.02.2011 dell'importo di € 2.514,90 (oltre spese di bonifico) in favore di Findomestic Banca s.p.a. con la causale di
“ESTINZ ANTICIPATA PRATICA N. 20023388415901”, sostenendo di avere in tal modo estinto la debitoria;
come però correttamente fatto osservare dalla controparte, di detto bonifico la parte creditrice aveva correttamente tenuto conto, posto che risulta registrata nel citato estratto conto, alla data del 21.02.2011, la posta in entrata (a credito) della somma di € 2.514,90; a seguito di detto bonifico il conto intrattenuto dal con l'istituto di credito Pt_1 è andato temporaneamente in attivo per poi ritornare in passivo a seguito di successivi utilizzi della carta emergenti dal più volte citato estratto conto e, come detto, non specificamente contestati (cfr. operazioni registrate a partire dal 16.08.2012); pertanto, la prova documentale attestante il predetto bonifico di € 2.514,90 non dimostra l'insussistenza del credito fatto valere in sede monitoria;
b) il decreto ingiuntivo viene motivato con un evidente richiamo a quanto sostenuto dal ricorrente con il ricorso monitorio, tanto vero che lo stesso decreto è per legge notificato unitamente al ricorso (cfr. art. 643 c.p.c.); pertanto, il decreto ingiuntivo, nella parte in cui è scritto che il giudice, letto il ricorso, ritiene il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, richiama evidentemente, seppure implicitamente, gli argomenti fatti valere dal creditore con il ricorso monitorio e la documentazione allegata;
e parte creditrice ha effettivamente dimostrato la sussistenza del proprio credito e la sua certezza, liquidità ed esigibilità producendo in sede monitoria il contratto sottoscritto nel 1994 dal , l'estratto conto relativo al rapporto sorto a Pt_1 seguito dell'attivazione della carta magnetizzata, con la registrazione delle relative appostazioni contabili in entrata ed in uscita, peraltro, con l'attestazione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 385/1993, nonché il dettaglio del calcolo degli interessi di mora calcolati al tasso legale;
c) come innanzi accennato, a fronte degli utilizzi della linea di credito attraverso carta magnetizzata successivamente al bonifico del 2011 innanzi citato, il conto tornava nuovamente in passivo;
appare, pertanto evidente che la prescrizione decennale del credito non può dirsi maturata, posto che non può certamente sostenersi che la parte creditrice avrebbe potuto iniziare a pretendere il pagamento del debito in data precedente all'effettuazione dell'operazione (di utilizzo) che lo ha generato;
posto, pertanto, che dal citato estratto conto risultano utilizzi della linea di credito con operazioni eseguite nel 2012 e nel 2013 (sia di prelevamento che di versamento ed in particolare un ultimo prelievo di € 150,00 registrato il 12.02.2013 ed un versamento di € 155,00 registrato il 17.10.2013), la prescrizione decennale non è maturata, in quanto parte creditrice ha in ogni caso notificato il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, in data 10.08.2020; appare utile osservare che la giurisprudenza ha più volte affermato che la prescrizione del diritto di credito alla restituzione di un finanziamento anche rateizzato è decennale e non quinquennale, anche in caso di pattuizione della rateizzazione, posto che la prestazione è unitaria e non trova applicazione, pertanto, la prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.; d) come innanzi accennato, il credito fatto valere in sede monitoria è quello sorto a seguito dell'attivazione della linea di credito attraverso l'utilizzo di carta magnetizzata ed è stato adeguatamente dimostrato anche nel quantum con l'estratto conto analitico non specificamente ed efficacemente contestato;
peraltro, parte creditrice ha domandato un importo complessivamente inferiore rispetto alla complessiva debitoria emergente da detto estratto conto e gli interessi di mora sono stati calcolati al tasso legale sull'importo di € 2.548,22, quale somma risultante nell'estratto conto dovuta per sorte capitale al 04.04.2014, data dalla quale sono stati fatti decorrere gli interessi legali fino al 27.05.2020;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 18.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2451 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1 Maria De Carlo e Sante Arpone, appellante E (c.f. - p.i. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del responsabile di Controparte_2 Controparte_3 dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_4 Pellegrino appellata All'udienza del 09.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 3102/22, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 09.12.2022, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo 54/21 del medesimo Gdp, proposta dall'odierno appellante;
quest'ultimo lamentava: 1) omessa e/o errata valutazione prova documentale;
2) omessa motivazione sull'eccepita nullità del d.i.; 3) l'erroneità della decisione in ordine all'eccepita prescrizione del diritto di credito vantato dalla controparte;
ribadiva in ultimo la contestazione sollevata in primo grado in ordine alla quantificazione del credito;
rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento, in quanto, seppure l'impugnata pronunzia presenti in diversi punti riferimenti evidentemente riguardanti una differente controversia, deve rilevarsi che la decisione di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo appare conforme a diritto per le seguenti ragioni: a) come osservato dall'appellata, il contratto sottoscritto dal in data 21.11.1994 e prodotto nella fase monitoria aveva Pt_1 per oggetto un finanziamento di £ 780.000, nonché la possibile apertura, ad insindacabile giudizio di Findomestic, di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetizzata sino all'importo massimo di £ 3.000.000 (cfr. il riferimento all'offerta A contenuto nel documento sottoscritto dal nella data innanzi indicata); parte appellata aveva anche Pt_1 prodotto in fase monitoria l'estratto conto contenente la registrazione dei movimenti e le appostazioni contabili relativi all'utilizzo di detta carta magnetizzata;
la giurisprudenza ha affermato che “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione” (Cass. n. 12169/2000); il con l'opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo non ha sollevato specifiche e circostanziate contestazioni riguardanti la veridicità delle appostazioni registrate nel predetto estratto conto;
alla seconda udienza celebrata davanti al primo giudice ha esibito una distinta di bonifico del 15.02.2011 dell'importo di € 2.514,90 (oltre spese di bonifico) in favore di Findomestic Banca s.p.a. con la causale di
“ESTINZ ANTICIPATA PRATICA N. 20023388415901”, sostenendo di avere in tal modo estinto la debitoria;
come però correttamente fatto osservare dalla controparte, di detto bonifico la parte creditrice aveva correttamente tenuto conto, posto che risulta registrata nel citato estratto conto, alla data del 21.02.2011, la posta in entrata (a credito) della somma di € 2.514,90; a seguito di detto bonifico il conto intrattenuto dal con l'istituto di credito Pt_1 è andato temporaneamente in attivo per poi ritornare in passivo a seguito di successivi utilizzi della carta emergenti dal più volte citato estratto conto e, come detto, non specificamente contestati (cfr. operazioni registrate a partire dal 16.08.2012); pertanto, la prova documentale attestante il predetto bonifico di € 2.514,90 non dimostra l'insussistenza del credito fatto valere in sede monitoria;
b) il decreto ingiuntivo viene motivato con un evidente richiamo a quanto sostenuto dal ricorrente con il ricorso monitorio, tanto vero che lo stesso decreto è per legge notificato unitamente al ricorso (cfr. art. 643 c.p.c.); pertanto, il decreto ingiuntivo, nella parte in cui è scritto che il giudice, letto il ricorso, ritiene il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, richiama evidentemente, seppure implicitamente, gli argomenti fatti valere dal creditore con il ricorso monitorio e la documentazione allegata;
e parte creditrice ha effettivamente dimostrato la sussistenza del proprio credito e la sua certezza, liquidità ed esigibilità producendo in sede monitoria il contratto sottoscritto nel 1994 dal , l'estratto conto relativo al rapporto sorto a Pt_1 seguito dell'attivazione della carta magnetizzata, con la registrazione delle relative appostazioni contabili in entrata ed in uscita, peraltro, con l'attestazione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 385/1993, nonché il dettaglio del calcolo degli interessi di mora calcolati al tasso legale;
c) come innanzi accennato, a fronte degli utilizzi della linea di credito attraverso carta magnetizzata successivamente al bonifico del 2011 innanzi citato, il conto tornava nuovamente in passivo;
appare, pertanto evidente che la prescrizione decennale del credito non può dirsi maturata, posto che non può certamente sostenersi che la parte creditrice avrebbe potuto iniziare a pretendere il pagamento del debito in data precedente all'effettuazione dell'operazione (di utilizzo) che lo ha generato;
posto, pertanto, che dal citato estratto conto risultano utilizzi della linea di credito con operazioni eseguite nel 2012 e nel 2013 (sia di prelevamento che di versamento ed in particolare un ultimo prelievo di € 150,00 registrato il 12.02.2013 ed un versamento di € 155,00 registrato il 17.10.2013), la prescrizione decennale non è maturata, in quanto parte creditrice ha in ogni caso notificato il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, in data 10.08.2020; appare utile osservare che la giurisprudenza ha più volte affermato che la prescrizione del diritto di credito alla restituzione di un finanziamento anche rateizzato è decennale e non quinquennale, anche in caso di pattuizione della rateizzazione, posto che la prestazione è unitaria e non trova applicazione, pertanto, la prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.; d) come innanzi accennato, il credito fatto valere in sede monitoria è quello sorto a seguito dell'attivazione della linea di credito attraverso l'utilizzo di carta magnetizzata ed è stato adeguatamente dimostrato anche nel quantum con l'estratto conto analitico non specificamente ed efficacemente contestato;
peraltro, parte creditrice ha domandato un importo complessivamente inferiore rispetto alla complessiva debitoria emergente da detto estratto conto e gli interessi di mora sono stati calcolati al tasso legale sull'importo di € 2.548,22, quale somma risultante nell'estratto conto dovuta per sorte capitale al 04.04.2014, data dalla quale sono stati fatti decorrere gli interessi legali fino al 27.05.2020;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza;
deve, inoltre, dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 18.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco