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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/10/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa
UR UO ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6207/22 del R.G. vertente
T r a
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Carmine Volpe, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti e come in atti elett.te dom.ta;
- appellante -
e
(C.F. e P. VA ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Lopis, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 429/22, del Giudice di Pace di Mercato San Severino.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
429/22, resa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado avverso il DI n. 179/21 ottenuto dalla controparte per €
3.824,25.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto il cattivo governo da parte del Giudice di Pace dei principi in tema di valutazione delle prove nonché contraddittorietà ed erroneità della motivazione.
Regolarmente si è costituita in giudizio l'appellata, contestando il gravame ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Incardinato il giudizio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. *
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Va innanzitutto richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Principale motivo di gravame concerne, come già rilevato, la ritenuta erronea applicazione da parte del
GdP, dei principi in tema di valutazione delle prove, governo del relativo onere e quindi di non aver correttamente ritenuto dimostrato il credito da parte dell'odierna appellata (opposta in primo grado).
Giovi a questo punto precisare che dalla lettura degli atti di causa emerge che il credito ingiunto da trova fondamento in un “contratto di apertura credito” regolato in conto Controparte_1 corrente e non a stretto rigore di un “prestito personale” come dedotto invece dalla società appellata.
Sebbene a livello ontologico non può revocarsi in dubbio che in entrambi i casi trattasi di rapporti sussumibili al genus del mutuo, è altrettanto vero che la disciplina pattizia concreta differisce nelle due ipotesi con riflessi, a parere di chi scrive, sul coretto riparto ed assolvimento dell'onere della prova.
Giovi richiamare a questo punto la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Nel caso di specie ha innanzitutto eccepito la mancata idonea prova del credito vantato, Parte_1 fondato solo su un estratto autocertificato ex art. 50 Tub.
Ora, se tale documento certamente consente l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, nel giudizio ordinario di opposizione, non può ritenersi sempre e comunque valido.
Dalla lettura del contratto di apertura credito emerge infatti non solo la previsione dell'importo finanziato e della rata applicata ma altresì la potenziale applicazione di costi e commissioni derivanti dallo
“sforamento” del tetto massimo affidato.
Sicchè, a fronte della contestazione della correntista, sarebbe stato essenziale per il preteso creditore dare prova dello specifico ammontare del credito, specie con riferimento all'eventuale applicazione di siffatti costi ed oneri ulteriori, il che sarebbe stato possibile solo con la produzione degli estratti conto.
Ciò non è avvenuto e pertanto il credito non può considerarsi dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal GdP.
Di conseguenza, l'appello va accolto con integrale riforma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore motivo deve intendersi assorbito.
Per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, il decreto ingiuntivo n. 179/21 va revocato.
Spese del doppio grado di lite, secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto a riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 179/21;
2) Condanna l pagamento delle spese di lite del doppio grado, in favore Controparte_1 di che si liquidano in euro 2.000,00, per il primo grado ed euro 2.800,00 per il Parte_1 grado d'appello, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa UR UO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione prima civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa
UR UO ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6207/22 del R.G. vertente
T r a
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Carmine Volpe, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti e come in atti elett.te dom.ta;
- appellante -
e
(C.F. e P. VA ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Lopis, giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
- appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 429/22, del Giudice di Pace di Mercato San Severino.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
429/22, resa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado avverso il DI n. 179/21 ottenuto dalla controparte per €
3.824,25.
Più nello specifico, l'appellante ha dedotto il cattivo governo da parte del Giudice di Pace dei principi in tema di valutazione delle prove nonché contraddittorietà ed erroneità della motivazione.
Regolarmente si è costituita in giudizio l'appellata, contestando il gravame ed insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Incardinato il giudizio, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. *
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327
c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Va innanzitutto richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Principale motivo di gravame concerne, come già rilevato, la ritenuta erronea applicazione da parte del
GdP, dei principi in tema di valutazione delle prove, governo del relativo onere e quindi di non aver correttamente ritenuto dimostrato il credito da parte dell'odierna appellata (opposta in primo grado).
Giovi a questo punto precisare che dalla lettura degli atti di causa emerge che il credito ingiunto da trova fondamento in un “contratto di apertura credito” regolato in conto Controparte_1 corrente e non a stretto rigore di un “prestito personale” come dedotto invece dalla società appellata.
Sebbene a livello ontologico non può revocarsi in dubbio che in entrambi i casi trattasi di rapporti sussumibili al genus del mutuo, è altrettanto vero che la disciplina pattizia concreta differisce nelle due ipotesi con riflessi, a parere di chi scrive, sul coretto riparto ed assolvimento dell'onere della prova.
Giovi richiamare a questo punto la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due segmenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Nel caso di specie ha innanzitutto eccepito la mancata idonea prova del credito vantato, Parte_1 fondato solo su un estratto autocertificato ex art. 50 Tub.
Ora, se tale documento certamente consente l'ottenimento di un decreto ingiuntivo, nel giudizio ordinario di opposizione, non può ritenersi sempre e comunque valido.
Dalla lettura del contratto di apertura credito emerge infatti non solo la previsione dell'importo finanziato e della rata applicata ma altresì la potenziale applicazione di costi e commissioni derivanti dallo
“sforamento” del tetto massimo affidato.
Sicchè, a fronte della contestazione della correntista, sarebbe stato essenziale per il preteso creditore dare prova dello specifico ammontare del credito, specie con riferimento all'eventuale applicazione di siffatti costi ed oneri ulteriori, il che sarebbe stato possibile solo con la produzione degli estratti conto.
Ciò non è avvenuto e pertanto il credito non può considerarsi dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal GdP.
Di conseguenza, l'appello va accolto con integrale riforma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore motivo deve intendersi assorbito.
Per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, il decreto ingiuntivo n. 179/21 va revocato.
Spese del doppio grado di lite, secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto a riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 179/21;
2) Condanna l pagamento delle spese di lite del doppio grado, in favore Controparte_1 di che si liquidano in euro 2.000,00, per il primo grado ed euro 2.800,00 per il Parte_1 grado d'appello, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa UR UO