Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/1965, n. 1922
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Sentenza 10 agosto 1965

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Ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nelle azioni costitutive che tendono al mutamento di uno stato o rapporto giuridico, destinato ad operare nei confronti di piu soggetti, per cui la relativa pronunzia, se emessa nei confronti di alcuno soltanto di essi, sarebbe -inutiliter data-. Tale ipotesi ricorre,quindi, nel caso in cui oggetto della controversia sia un negozio giuridico plurilaterale, concettualmente unico e inscindibile, donde la necessita che il giudizio si svolga in contraddittorio di tutti i soggetti contraenti, essendo essi egualmente legittimati sia dal punto di vista processuale che da quello del diritto sostantivo. Viceversa, ove il giudizio involga l'accertamento di un Obbligo o di una prestazione solidale, per la quale il creditore, ai sensi dell'art. 1262 cod.civ., ha facolta di chiedere l'adempimento ad uno solo dei debitori coobbligati, la scissione del rapporto processuale e sempre possibile e pertanto la sentenza pronunziata in contraddittorio di uno o di alcuni dei condebitori e operante nei confronti di costoro, pur essendo priva di effetti giuridici rispetto agli altri, rimasti estranei allo svolgimento del processo (art. 1306 cod.civ.). ( nella specie e stato ritenuto che la richiesta di Determinazione del canone, legalmente dovuto, puo essere avanzata dal locatore nei confronti di uno solo degli eredi dell'originario conduttore, essendo tutti tenuti in solido al pagamento della pigione ai sensi dell'art. 1294 cod.civ., con la conseguenza che la relativa statuizione, essendo produttiva di effetti solo rispetto all'erede chiamato a partecipare al giudizio e non potendo pregiudicare i diritti degli eredi, non puo giustificare l'esperimento dell'opposizione di terzo da parte di questi ultimi, trattandosi di rimedio condizionato alla sussistenza di un pregiudizio effettivo).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/08/1965, n. 1922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1922
    Data del deposito : 10 agosto 1965

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