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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8970/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8970/2016 promossa da:
, con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti Lorenzo Ravaglia e Raffaella Zizioli
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. Grazia Castelluccio Controparte_1
CONVENUTO
e contro
, con il patrocino dell'avv. Piermario Strapparava CP_2
CONVENUTO
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Gaetano Controparte_3
Diego Angelo Del Borrello
TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'ing. e l'arch. in qualità, Controparte_1 CP_2 rispettivamente, di progettista e direttore lavori nell'ambito di un contratto di appalto diretto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà dell'attrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione nonché alla scoperta di gravi vizi e difetti nell'opera realizzata.
In particolare, parte attrice ha dedotto quanto segue: nel novembre 2010 stipulava con le società
ES TR s.p.a. e contratto di appalto per la Controparte_4 Controparte_5 realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di sua proprietà; e Controparte_1 CP_2
venivano nominati, rispettivamente, progettista e direttore lavori;
in conseguenza di
[...] gravi difetti emersi durante il montaggio della struttura, nel giugno 2012, la instaurava Pt_1 un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento dei vizi, la stima dei costi di rispristino e di diminuzione di valore dell'opera; nel luglio 2012, la società otteneva, nei CP_4 confronti della decreto ingiuntivo che veniva tempestivamente opposto, con Pt_1 conseguente instaurazione del giudizio di opposizione (RG 18135/2012); nel frattempo, la instaurava separato giudizio nei confronti di ES TR e Pt_1 CP_4 CP_5 chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la condanna alla restituzione del compenso a titolo di riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni (RG 12794/2013); riunite le due cause, veniva dichiarata inammissibile l'opposizione, mentre era disposta CTU per l'accertamento delle cause e dell'entità dei vizi lamentati;
il giudice di primo grado respingeva la domanda di parte attrice e, avverso la sentenza di primo grado, la proponeva appello, Pt_1 ancora pendente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio.
Così ricostruita la dinamica dei fatti e la vicenda giudiziaria che ne è conseguita, parte attrice ha dedotto di aver promosso il presente giudizio nei confronti del direttore lavori e del progettista in quanto, dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado, erano emersi profili di responsabilità in capo ai due professionisti. A detta di parte attrice, la presente azione è pienamente legittima e ammissibile in quanto la transazione sottoscritta in pendenza di appello avrebbe ad oggetto solo una parte del credito, ossia quello vantato nei confronti delle società appaltatrici e non quello diverso nei confronti dei professionisti.
e si sono costituiti in giudizio svolgendo analoghe difese e, in Controparte_1 CP_2 particolare, negando nel merito la propria responsabilità; il convenuto , inoltre, ha chiesto CP_2 autorizzazione a chiamare in causa la propria compagna di assicurazione, Controparte_6 che si è costituita associandosi alle difese del proprio assicurato.
[...]
2 All'udienza dell'8.2.2024 il Giudice ha ordinato all'attrice il deposito della transazione dalla stessa stipulata con le appaltatrici a definizione del giudizio di appello (che, dunque, si estingueva per mancata comparizione parti).
Alla successiva udienza del 18.4.2024, entrambi i convenuti, e , hanno CP_1 CP_2 dichiarato di voler profittare della transazione ex art. 1304 c.c.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2024 con termini di legge per conclusionali e repliche.
*
In via preliminare deve prendersi atto dell'intervenuta transazione tra la e le società Parte_1 appaltatrici convenute nel giudizio di appello e della dichiarazione, da parte degli odierni convenuti, di volerne profittare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c.
Parte attrice, pur non negando la transazione, afferma che questa avrebbe ad oggetto solo una parte del credito vantato (nello specifico, solo la parte di credito vantata in via contrattuale nei confronti delle appaltatrici), sicché gli odierni convenuti non avrebbero titolo per profittarne e nei loro confronti non si potrebbero estendere i relativi effetti.
La tesi non è condivisibile.
In primo luogo, gli odierni convenuti avevano titolo per profittare della transazione in quanto condebitori solidali, insieme alle società appaltatrici, nei confronti della committente. Come noto, per la sussistenza del vincolo di solidarietà è necessario e sufficiente che le prestazioni dei debitori concorrano a soddisfare l'interesse del creditore, sicché quest'ultimo è legittimato a rivolgersi indifferentemente ad uno dei primi per ottenere la prestazione richiesta, mentre non è necessario che i diversi debitori concorrano con il medesimo titolo di responsabilità. La solidarietà, infatti, sussiste anche se il medesimo credito viene vantato nei confronti dei diversi debitori sulla base di titoli diversi: l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale. Invero è irrilevante l'unicità o la pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione, essendo invece essenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a più prestazioni identiche, ma a un'unica sostanziale prestazione (cfr. Cass. civ. SS.UU. 13143/2022). Premesso, quindi, che appaltatore, progettista, direttore dei lavori rispondono a titoli diversi verso il committente, ma per l'intero, stante il vincolo di solidarietà discendente dall'art. 2055 c.c., l'art. 1304, comma 1,
c.c., nel consentire – in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti
– che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in
3 quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione a comportare la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene anche quando non abbia partecipato alla sua stipulazione (Cass. civ. 7094/2022; Cass. civ. 19541/2015, Cass. civ. SS.UU. 30174/2011).
Passando al contenuto della transazione, si rileva, da un punto di vista meramente letterale, che nell'atto non vi è alcun riferimento al fatto che l'accordo sia riferito ad una sola parte del credito e non l'intero: si legge, infatti, genericamente, che “i rinunciano alla causa d'appello” Pt_1 che, come noto, aveva ad oggetto l'intero credito restitutorio e risarcitorio al quale la committenza riteneva di aver diritto in conseguenza della scoperta di vizi e difetti.
Inoltre, alla data della stipulazione della transazione, ancora non era stata disposta, nel giudizio d'appello, alcuna CTU che quantificasse i vizi lamentati e, di conseguenza, il credito vantato, né risulta dall'atto di transazione che le parti avessero fatto riferimento alla quantificazione operata dal CTU nel giudizio di primo grado;
pertanto, anche sotto questo profilo, non può che concludersi che le parti abbiano inteso operare una quantificazione complessiva del credito ed abbiano valutato le reciproche concessioni nell'ottica dei complessivi rapporti di dare ed avere.
In sostanza manca nella transazione alcuna indicazione anche di tipo quantitativo che possa far sottendere che la committente avesse inteso transare una parte soltanto del credito risarcitorio per vizi e difetti dell'opera detraendo dall'importo transato una parte (nemmeno quantificata) ritenuta da addebitare a direttore lavori e progettista.
Si rileva, infine, che la causa verso questi ultimi era già in corso e la Parte_1 non ha ritenuto in alcun modo di precisare che la transazione dovesse intendersi limitata alle reciproche obbligazioni in essere tra la committente e le società appaltatrici.
Conclusivamente, preso atto dell'intervenuta transazione con riguardo al fatto lesivo oggetto di causa e della quale l'arch. e l'ing. hanno dichiarato di voler profittare ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 1304 c.c. va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne la regolazione in punto di spese di lite si devono considerare i seguenti rilievi.
Nei confronti dell'arch. la domanda di risarcimento danni non può essere inquadrata CP_2 nell'ambito di responsabilità contrattuale posto che è pacifico che l'incarico di direttore lavori non è stato conferito dalla per cui alcuna responsabilità può essere Parte_1 imputata al convenuto non legato da un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222
c.c., né da altro rapporto contrattuale.
Per quanto concerne la domanda ex art. 1669 c.c. risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto posto che le contestazioni all'operato dell'arch. , nella sua qualità CP_2 di direttore dei lavori, sono state mosse dalla committente società agricola Balduzzi con
4 raccomandata del 14 aprile 2014 (doc. n. 46b), mentre l'atto di citazione introduttivo dell'odierna causa è stato notificato ad oltre due anni di distanza, l'11 maggio 2016; né la prescrizione risulta essere impedita dalla lettera raccomandata a firma dell'avv. Ravaglia, datata 4 maggio 2015 quindi oltre l'anno dalla ricezione della precedente.
Infine, la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. proposta in via alternativa e/o integrativa solo nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. risulta genericamente formulata sotto il profilo assertivo risultando carente l'allegazione di circostanze che dovrebbero evidenziare una condotta connaturata quantomeno da colpa del DL.
Per contro, premesso che incombe sul DL l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera; il dovere di segnalare tempestivamente all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera, si rileva che dall'istruttoria orale svolta in corso di causa emerge il corretto adempimento da parte dell'arch. . Invero CP_2 proprio dai controlli di quest'ultimo nel corso dei lavori di fondazione delle ultime 10 campate della serra (sulle 66 già realizzate) poste a ovest della struttura è stata rilevata la presenza di una sorpresa geologica riconducibile ad un fondo avente caratteristiche di portanza inferiori rispetto a quelle dalla restante parte del sito che già aveva visto realizzate le opere fondazionali. Tale fatto è riscontrato dal teste , già amministratore di escusso Testimone_1 Controparte_4 all'udienza del 28.11.2018, che confermava la circostanza siccome dedotta nel cap. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. del convenuto Arch. così come dal teste CP_2
, dipendente escusso all'udienza del 3.04.2019. Testimone_2 CP_4
Sul punto si rileva che le fondazioni e la struttura in ferro della serra erano state dimensionate dall'ing. (cfr. doc. n. 4 – 5) sulla base della relazione geologica prodotta dal Controparte_1 dott. Geologo eseguita sulla base di un semplice sopralluogo e di Persona_1 documentazione reperita in internet1.
Di quanto riscontrato dal DL e di quanto messo in atto dallo stesso per rinforzare la struttura delle fondazioni riferiva il teste (confermando il cap. 17 del convenuto), il quale Testimone_1 altresì confermava che l'arch. ebbe ad informare prontamente sia la committenza, sia le CP_2 appaltatrici ed il progettista (cap. 19); sotto ulteriore profilo i docc. 19-22-26 e da 36 a 43 dimostrano che il DL verificava periodicamente le lavorazioni e contestava verbalmente e per iscritto all'impresa sia i problemi connessi ai pilastri fuori piombo, ai controventi inflessi, alla
5 mancanza di alcuni dei bulloni di fissaggio dei controventi, sia le discontinuità tra getto di base e quello di rincalzo, nonché il sottodimensionamento della fondazione rispetto alle previsioni di progetto.
Per contro l'attrice non ha specificatamente allegato e provato la condotta colposa imputabile al
DL che avrebbe causato l'evento dannoso.
Posto che la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione dell'arch. è stata resa CP_2 necessaria per effetto dell'azione promossa da parte attrice su quest'ultima ricade la conseguenza della chiamata in causa in punto si spese di lite (Cass. n. 23123/2019).
Per quanto riguarda la posizione del convenuto ing. si rileva fondata l'eccezione di CP_1 decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c. sollevata dal convenuto laddove specifica che parte attrice al punto 58 dell'atto di citazione di aver commissionato nell'ottobre 2011 una relazione prima di procedere all'ATP presso un perito di sua fiducia che confermava i vizi dell'opera “idonei ad inficiare la stabilità strutturale della serra” (pag.2 riga 13 atto di citazione) e di aver successivamente, nel 2015 radicato nel giugno procedimento ATP. A fronte di tale eccezione parte attrice con la prima memoria si è limitata ad osservare che la decorrenza del termine in esame sarebbe spostata in avanti in funzione dell'istruttoria tecnica del soggetto interessato
(quindi da intendersi all'esito dell'ATP) senza tuttavia precisare ed escludere che dalla relazione del proprio tecnico del 2011, non prodotta in giudizio, non fossero già evincibili i profili di responsabilità evocati contro il progettista.
Nel merito si rileva che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto non sono stati esplicitamente evidenziati e provati elementi da cui emerga l'esistenza di difetti di progettazione, essendo stati piuttosto rilevati nei procedimenti contro le appaltatrici, vizi di esecuzione dell'opera, realizzata in maniera difforme dal progetto. Invero è incontestato che si sono verificati problemi determinati dal costruttore delle fondazioni che realizzava i plinti in maniera difforme rispetto a quanto progettato, risultando gli stessi di misure inferiori e con la colonna in acciaio annegata nel getto per lunghezze minori rispetto a quelle previste;
mentre la società incaricata del montaggio della serra, abituata ad installare strutture di altro tipo, di estensione molto inferiore e con collegamento alle fondazioni differente, montava le colonne inclinate anziché verticali. Trattasi all'evidenza di problemi estranei alla progettazione rispetto ai quali l'ing. è stato successivamente interpellato dal DL al fine di cercare una soluzione CP_1 ai vizi di montaggio.
È altresì documentato e incontestato che l'ing. ha redatto il progetto commissionatogli CP_1 da di Soldano il 5.11.2011 doc. 1), corredato dalla tavola plinti (doc.2), e dalla Parte_2 tavola serra (doc.3), con relativo piano manutenzioni, doc.4). Tale progetto è stato predisposto sulla base di una relazione del geologo Dott. del 20.09.10 (doc. 50 convenuto Persona_3 arch. e doc.5 convenuto ing. ) e parte attrice non ha puntualmente dedotto che CP_2 CP_8
6 la differente classificazione sismica solo successivamente emersa avrebbe dovuto essere conosciuta dal progettista né è certo che avrebbe dovuto influire sul progetto. Per contro è provato documentalmente che con comunicazione del 5.3.15 (doc.5 all.4), che l'ing. per CP_9 parte attrice, concordava con i progetti elaborati dall'ing. e con le soluzioni da CP_1 quest'ultimo via via predisposte per ovviare a difetti di esecuzione dell'opera e non di progettazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'arch. liquidate per ciascuno in euro 12.489,00 di cui euro 10.860,00 CP_2 per compenso professionale (considerando valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 1.629 per spese generali oltre iva e cpa di legge;
dell'ing. CP_1 liquidate in complessivi euro 10.431,65 di cui euro 9.071,00 per compenso professionale
(considerando valori medi per fase studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 1.080,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge;
della terza chiamata liquidate in complessivi euro 8.282,30 di cui euro 7.202,00 per compenso professionale (considerando valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione delle argomentazioni e difese svolte sostanzialmente coincidenti con quelle dell'assicurato) ed euro 1.080,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore dell'arch. , dell'ing. CP_2
e di come liquidate in parte motiva. CP_1 Controparte_3
Brescia, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
7 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Dottor escusso come teste all'udienza del 6.11.2018 riferiva: “[…] Sono geologo e ho redatto una Persona_2 relazione con sopralluogo per conto della parte attrice […] ho redatto la perizia geologica e ho trasmesso la Pt_1 medesima all'azienda attrice. Nulla so circa l'approvazione della stessa perché non ho avuto riscontro. […] preciso che oltre al sopralluogo, visto che già conoscevo i luoghi, non ho dovuto fare accessi in né presso altri CP_7 uffici. Preciso che la documentazione che mi serviva era già su internet, come i piani regolatori”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8970/2016 promossa da:
, con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti Lorenzo Ravaglia e Raffaella Zizioli
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. Grazia Castelluccio Controparte_1
CONVENUTO
e contro
, con il patrocino dell'avv. Piermario Strapparava CP_2
CONVENUTO
e nei confronti di con il patrocinio dell'avv. Gaetano Controparte_3
Diego Angelo Del Borrello
TERZA CHIAMATA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'ing. e l'arch. in qualità, Controparte_1 CP_2 rispettivamente, di progettista e direttore lavori nell'ambito di un contratto di appalto diretto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di proprietà dell'attrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione nonché alla scoperta di gravi vizi e difetti nell'opera realizzata.
In particolare, parte attrice ha dedotto quanto segue: nel novembre 2010 stipulava con le società
ES TR s.p.a. e contratto di appalto per la Controparte_4 Controparte_5 realizzazione di un impianto fotovoltaico su terreni di sua proprietà; e Controparte_1 CP_2
venivano nominati, rispettivamente, progettista e direttore lavori;
in conseguenza di
[...] gravi difetti emersi durante il montaggio della struttura, nel giugno 2012, la instaurava Pt_1 un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento dei vizi, la stima dei costi di rispristino e di diminuzione di valore dell'opera; nel luglio 2012, la società otteneva, nei CP_4 confronti della decreto ingiuntivo che veniva tempestivamente opposto, con Pt_1 conseguente instaurazione del giudizio di opposizione (RG 18135/2012); nel frattempo, la instaurava separato giudizio nei confronti di ES TR e Pt_1 CP_4 CP_5 chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la condanna alla restituzione del compenso a titolo di riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni (RG 12794/2013); riunite le due cause, veniva dichiarata inammissibile l'opposizione, mentre era disposta CTU per l'accertamento delle cause e dell'entità dei vizi lamentati;
il giudice di primo grado respingeva la domanda di parte attrice e, avverso la sentenza di primo grado, la proponeva appello, Pt_1 ancora pendente all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio.
Così ricostruita la dinamica dei fatti e la vicenda giudiziaria che ne è conseguita, parte attrice ha dedotto di aver promosso il presente giudizio nei confronti del direttore lavori e del progettista in quanto, dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado, erano emersi profili di responsabilità in capo ai due professionisti. A detta di parte attrice, la presente azione è pienamente legittima e ammissibile in quanto la transazione sottoscritta in pendenza di appello avrebbe ad oggetto solo una parte del credito, ossia quello vantato nei confronti delle società appaltatrici e non quello diverso nei confronti dei professionisti.
e si sono costituiti in giudizio svolgendo analoghe difese e, in Controparte_1 CP_2 particolare, negando nel merito la propria responsabilità; il convenuto , inoltre, ha chiesto CP_2 autorizzazione a chiamare in causa la propria compagna di assicurazione, Controparte_6 che si è costituita associandosi alle difese del proprio assicurato.
[...]
2 All'udienza dell'8.2.2024 il Giudice ha ordinato all'attrice il deposito della transazione dalla stessa stipulata con le appaltatrici a definizione del giudizio di appello (che, dunque, si estingueva per mancata comparizione parti).
Alla successiva udienza del 18.4.2024, entrambi i convenuti, e , hanno CP_1 CP_2 dichiarato di voler profittare della transazione ex art. 1304 c.c.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2024 con termini di legge per conclusionali e repliche.
*
In via preliminare deve prendersi atto dell'intervenuta transazione tra la e le società Parte_1 appaltatrici convenute nel giudizio di appello e della dichiarazione, da parte degli odierni convenuti, di volerne profittare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c.
Parte attrice, pur non negando la transazione, afferma che questa avrebbe ad oggetto solo una parte del credito vantato (nello specifico, solo la parte di credito vantata in via contrattuale nei confronti delle appaltatrici), sicché gli odierni convenuti non avrebbero titolo per profittarne e nei loro confronti non si potrebbero estendere i relativi effetti.
La tesi non è condivisibile.
In primo luogo, gli odierni convenuti avevano titolo per profittare della transazione in quanto condebitori solidali, insieme alle società appaltatrici, nei confronti della committente. Come noto, per la sussistenza del vincolo di solidarietà è necessario e sufficiente che le prestazioni dei debitori concorrano a soddisfare l'interesse del creditore, sicché quest'ultimo è legittimato a rivolgersi indifferentemente ad uno dei primi per ottenere la prestazione richiesta, mentre non è necessario che i diversi debitori concorrano con il medesimo titolo di responsabilità. La solidarietà, infatti, sussiste anche se il medesimo credito viene vantato nei confronti dei diversi debitori sulla base di titoli diversi: l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale. Invero è irrilevante l'unicità o la pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione, essendo invece essenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a più prestazioni identiche, ma a un'unica sostanziale prestazione (cfr. Cass. civ. SS.UU. 13143/2022). Premesso, quindi, che appaltatore, progettista, direttore dei lavori rispondono a titoli diversi verso il committente, ma per l'intero, stante il vincolo di solidarietà discendente dall'art. 2055 c.c., l'art. 1304, comma 1,
c.c., nel consentire – in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti
– che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in
3 quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione a comportare la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene anche quando non abbia partecipato alla sua stipulazione (Cass. civ. 7094/2022; Cass. civ. 19541/2015, Cass. civ. SS.UU. 30174/2011).
Passando al contenuto della transazione, si rileva, da un punto di vista meramente letterale, che nell'atto non vi è alcun riferimento al fatto che l'accordo sia riferito ad una sola parte del credito e non l'intero: si legge, infatti, genericamente, che “i rinunciano alla causa d'appello” Pt_1 che, come noto, aveva ad oggetto l'intero credito restitutorio e risarcitorio al quale la committenza riteneva di aver diritto in conseguenza della scoperta di vizi e difetti.
Inoltre, alla data della stipulazione della transazione, ancora non era stata disposta, nel giudizio d'appello, alcuna CTU che quantificasse i vizi lamentati e, di conseguenza, il credito vantato, né risulta dall'atto di transazione che le parti avessero fatto riferimento alla quantificazione operata dal CTU nel giudizio di primo grado;
pertanto, anche sotto questo profilo, non può che concludersi che le parti abbiano inteso operare una quantificazione complessiva del credito ed abbiano valutato le reciproche concessioni nell'ottica dei complessivi rapporti di dare ed avere.
In sostanza manca nella transazione alcuna indicazione anche di tipo quantitativo che possa far sottendere che la committente avesse inteso transare una parte soltanto del credito risarcitorio per vizi e difetti dell'opera detraendo dall'importo transato una parte (nemmeno quantificata) ritenuta da addebitare a direttore lavori e progettista.
Si rileva, infine, che la causa verso questi ultimi era già in corso e la Parte_1 non ha ritenuto in alcun modo di precisare che la transazione dovesse intendersi limitata alle reciproche obbligazioni in essere tra la committente e le società appaltatrici.
Conclusivamente, preso atto dell'intervenuta transazione con riguardo al fatto lesivo oggetto di causa e della quale l'arch. e l'ing. hanno dichiarato di voler profittare ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 1304 c.c. va dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne la regolazione in punto di spese di lite si devono considerare i seguenti rilievi.
Nei confronti dell'arch. la domanda di risarcimento danni non può essere inquadrata CP_2 nell'ambito di responsabilità contrattuale posto che è pacifico che l'incarico di direttore lavori non è stato conferito dalla per cui alcuna responsabilità può essere Parte_1 imputata al convenuto non legato da un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222
c.c., né da altro rapporto contrattuale.
Per quanto concerne la domanda ex art. 1669 c.c. risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto posto che le contestazioni all'operato dell'arch. , nella sua qualità CP_2 di direttore dei lavori, sono state mosse dalla committente società agricola Balduzzi con
4 raccomandata del 14 aprile 2014 (doc. n. 46b), mentre l'atto di citazione introduttivo dell'odierna causa è stato notificato ad oltre due anni di distanza, l'11 maggio 2016; né la prescrizione risulta essere impedita dalla lettera raccomandata a firma dell'avv. Ravaglia, datata 4 maggio 2015 quindi oltre l'anno dalla ricezione della precedente.
Infine, la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. proposta in via alternativa e/o integrativa solo nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. risulta genericamente formulata sotto il profilo assertivo risultando carente l'allegazione di circostanze che dovrebbero evidenziare una condotta connaturata quantomeno da colpa del DL.
Per contro, premesso che incombe sul DL l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera; il dovere di segnalare tempestivamente all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera, si rileva che dall'istruttoria orale svolta in corso di causa emerge il corretto adempimento da parte dell'arch. . Invero CP_2 proprio dai controlli di quest'ultimo nel corso dei lavori di fondazione delle ultime 10 campate della serra (sulle 66 già realizzate) poste a ovest della struttura è stata rilevata la presenza di una sorpresa geologica riconducibile ad un fondo avente caratteristiche di portanza inferiori rispetto a quelle dalla restante parte del sito che già aveva visto realizzate le opere fondazionali. Tale fatto è riscontrato dal teste , già amministratore di escusso Testimone_1 Controparte_4 all'udienza del 28.11.2018, che confermava la circostanza siccome dedotta nel cap. 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. del convenuto Arch. così come dal teste CP_2
, dipendente escusso all'udienza del 3.04.2019. Testimone_2 CP_4
Sul punto si rileva che le fondazioni e la struttura in ferro della serra erano state dimensionate dall'ing. (cfr. doc. n. 4 – 5) sulla base della relazione geologica prodotta dal Controparte_1 dott. Geologo eseguita sulla base di un semplice sopralluogo e di Persona_1 documentazione reperita in internet1.
Di quanto riscontrato dal DL e di quanto messo in atto dallo stesso per rinforzare la struttura delle fondazioni riferiva il teste (confermando il cap. 17 del convenuto), il quale Testimone_1 altresì confermava che l'arch. ebbe ad informare prontamente sia la committenza, sia le CP_2 appaltatrici ed il progettista (cap. 19); sotto ulteriore profilo i docc. 19-22-26 e da 36 a 43 dimostrano che il DL verificava periodicamente le lavorazioni e contestava verbalmente e per iscritto all'impresa sia i problemi connessi ai pilastri fuori piombo, ai controventi inflessi, alla
5 mancanza di alcuni dei bulloni di fissaggio dei controventi, sia le discontinuità tra getto di base e quello di rincalzo, nonché il sottodimensionamento della fondazione rispetto alle previsioni di progetto.
Per contro l'attrice non ha specificatamente allegato e provato la condotta colposa imputabile al
DL che avrebbe causato l'evento dannoso.
Posto che la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione dell'arch. è stata resa CP_2 necessaria per effetto dell'azione promossa da parte attrice su quest'ultima ricade la conseguenza della chiamata in causa in punto si spese di lite (Cass. n. 23123/2019).
Per quanto riguarda la posizione del convenuto ing. si rileva fondata l'eccezione di CP_1 decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c. sollevata dal convenuto laddove specifica che parte attrice al punto 58 dell'atto di citazione di aver commissionato nell'ottobre 2011 una relazione prima di procedere all'ATP presso un perito di sua fiducia che confermava i vizi dell'opera “idonei ad inficiare la stabilità strutturale della serra” (pag.2 riga 13 atto di citazione) e di aver successivamente, nel 2015 radicato nel giugno procedimento ATP. A fronte di tale eccezione parte attrice con la prima memoria si è limitata ad osservare che la decorrenza del termine in esame sarebbe spostata in avanti in funzione dell'istruttoria tecnica del soggetto interessato
(quindi da intendersi all'esito dell'ATP) senza tuttavia precisare ed escludere che dalla relazione del proprio tecnico del 2011, non prodotta in giudizio, non fossero già evincibili i profili di responsabilità evocati contro il progettista.
Nel merito si rileva che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto non sono stati esplicitamente evidenziati e provati elementi da cui emerga l'esistenza di difetti di progettazione, essendo stati piuttosto rilevati nei procedimenti contro le appaltatrici, vizi di esecuzione dell'opera, realizzata in maniera difforme dal progetto. Invero è incontestato che si sono verificati problemi determinati dal costruttore delle fondazioni che realizzava i plinti in maniera difforme rispetto a quanto progettato, risultando gli stessi di misure inferiori e con la colonna in acciaio annegata nel getto per lunghezze minori rispetto a quelle previste;
mentre la società incaricata del montaggio della serra, abituata ad installare strutture di altro tipo, di estensione molto inferiore e con collegamento alle fondazioni differente, montava le colonne inclinate anziché verticali. Trattasi all'evidenza di problemi estranei alla progettazione rispetto ai quali l'ing. è stato successivamente interpellato dal DL al fine di cercare una soluzione CP_1 ai vizi di montaggio.
È altresì documentato e incontestato che l'ing. ha redatto il progetto commissionatogli CP_1 da di Soldano il 5.11.2011 doc. 1), corredato dalla tavola plinti (doc.2), e dalla Parte_2 tavola serra (doc.3), con relativo piano manutenzioni, doc.4). Tale progetto è stato predisposto sulla base di una relazione del geologo Dott. del 20.09.10 (doc. 50 convenuto Persona_3 arch. e doc.5 convenuto ing. ) e parte attrice non ha puntualmente dedotto che CP_2 CP_8
6 la differente classificazione sismica solo successivamente emersa avrebbe dovuto essere conosciuta dal progettista né è certo che avrebbe dovuto influire sul progetto. Per contro è provato documentalmente che con comunicazione del 5.3.15 (doc.5 all.4), che l'ing. per CP_9 parte attrice, concordava con i progetti elaborati dall'ing. e con le soluzioni da CP_1 quest'ultimo via via predisposte per ovviare a difetti di esecuzione dell'opera e non di progettazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dell'arch. liquidate per ciascuno in euro 12.489,00 di cui euro 10.860,00 CP_2 per compenso professionale (considerando valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 1.629 per spese generali oltre iva e cpa di legge;
dell'ing. CP_1 liquidate in complessivi euro 10.431,65 di cui euro 9.071,00 per compenso professionale
(considerando valori medi per fase studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 1.080,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge;
della terza chiamata liquidate in complessivi euro 8.282,30 di cui euro 7.202,00 per compenso professionale (considerando valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione delle argomentazioni e difese svolte sostanzialmente coincidenti con quelle dell'assicurato) ed euro 1.080,30 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore dell'arch. , dell'ing. CP_2
e di come liquidate in parte motiva. CP_1 Controparte_3
Brescia, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
7 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Dottor escusso come teste all'udienza del 6.11.2018 riferiva: “[…] Sono geologo e ho redatto una Persona_2 relazione con sopralluogo per conto della parte attrice […] ho redatto la perizia geologica e ho trasmesso la Pt_1 medesima all'azienda attrice. Nulla so circa l'approvazione della stessa perché non ho avuto riscontro. […] preciso che oltre al sopralluogo, visto che già conoscevo i luoghi, non ho dovuto fare accessi in né presso altri CP_7 uffici. Preciso che la documentazione che mi serviva era già su internet, come i piani regolatori”.