Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 333/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
IU Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 333/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 19.02.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Monsummano Terme (PT), Via Poggio Campino n. 650, Cod. Fisc.:
C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Monsummano Terme (PT), Via Poggio Campino n. 650, Cod. Fisc.:
, entrambi elettivamente domiciliati presso lo C.F._2
Studio dell'Avv. Carmencita Scarpelli alla Via XXV Aprile n. 12, che li rappresenta e difende, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.02.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Firenze in data 25.07.1998, precisavano che dall'unione erano nate due figlie, IU (nata il [...]) e
(nata il [...]). Per_1
Le parti evidenziavano che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione d'intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Monsummano Terme, in Via Poggio Campino n. 650, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra , avendo la Parte_1 stessa l'esclusiva proprietaria dell'immobile.
3. Le figlie, IU e , non autosufficienti economicamente, Per_1 continueranno a risiedere presso l'abitazione sita in Monsummano
Terme, Via Grotta Giusti n. 275, di esclusiva proprietà della mamma, SI.ra , e stante l'età delle stesse, ormai Parte_1 maggiorenni, non si prevedono alcune modalità di frequentazione con il padre, ma lo stesso potrà vedere e stare con le figlie liberamente concordando con loro le modalità ed i tempi nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi delle due ragazze.
4. Il SI. verserà alla SI.ra Parte_2 Parte_1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad
€ 1.000,00 e così € 500,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà
2 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
“Spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo”:
a) sanitarie di necessità ed urgenza: esami e visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito CP_1 compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es.: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo dell'universitari; tablet e p.c. per uso scolastico;
“Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori”:
c) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
d) scolastiche: ripetizioni;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di preparazione per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
e) attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, auto) e del casco;
3 attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.).
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo w.a.,
e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Rimborso delle spese al genitore anticipatario: entrambi i genitori provvederanno al pagamento delle spese extra per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza.
Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
Deducibilità fiscale.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta vanno, ove possibile, intestati ai figli e consegnati periodicamente in copia all'altro genitore ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.”
6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di aver già provveduto alla ripartizione dei beni mobili, dei beni personali e delle somme di denaro.
7) Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.04.2025 e preso atto del
4 parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in
Firenze in data 25.07.1998, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
5 di Firenze per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 410, P.
II, Serie A, anno 1998);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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