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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/02/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 21/02/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. TARQUINI Saveria C.so Vittorio Emanuele 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO e MALATTIA PROFESSIONALE
Conclusioni: come da verbale in data 21/02/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 03/01/2023 conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo il riconoscimento della inabilità lavorativa nella misura del CP_1
23% quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 28/03/2018 per il quale non erano stati riconosciuti postumi invalidanti e della malattia professionale
“ernie discali sacrali multiple” per la quale invece erano stati riconosciuti postumi invalidanti nella misura del 12%, con conseguente corresponsione della prestazione economica prevista per legge. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda relativa all'infortunio lavorativo e riportandosi per il resto agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Risulta in atti che il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro in data 28/03/2018 definito dall con provvedimento del 05/01/2019, senza riconoscimento di CP_1 postumi invalidanti. Avverso tale provvedimento il ricorrente non ha presentato opposizione ex art.104 T.U. n.1124/1965, né ha interrotto il termine triennale di prescrizione, cosicché la domanda risulta inammissibile in quanto prescritta, essendo trascorsi più di tre anni dalla data del provvedimento dell del 05/01/2019 sino al deposito del ricorso CP_1 in data 03/01/2023. Il C.T.U. nominato Dott. , sulla scorta della documentazione Persona_1 in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che il ricorrente è affetto da:ESITI DI STABILIZZAZIONE L5-S1 DA PROTRUSIONE DISCALE L3-L4 ED L5-S1 CON RILIEVO EMG DI RADICOLOPATIA CRONICA L4-L5-S1 CON DISCRETI FENOMENI DI AXONOTMESI PREVALENTI SU S1. Il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “Iniziando la discussione medico- legale del caso si precisa che la denunciata Malattia Professionale è stata ammessa all'indennizzo da parte dell non sussistendo - pertanto – problematiche CP_1 inerenti al riconoscimento del nesso di causalità. In riferimento alla valutazione dei postumi permanenti praticata in ambito in misura globale del 12% (dodici) CP_1
DL 38/2000 occorre precisare che non risultano essere stati valutati gli esiti cicatriziali post chirurgici e la persistenza in situ dei mezzi di osteosintesi valutabili rispettivamente in misura del 3% (tre) danno biologico DL 38/2000 relativamente alla persistenza in situ dei mezzi di osteosintesi ed in misura del 2% (due) relativamente agli esiti cicatriziali post chirurgici. Relativamente al sinistro stradale 11/10/2011 “trauma colonna vertebrale lombare” non è possibile stabilire con esattezza l'effettiva diagnosi del trauma in esame ipotizzando che possa essersi trattato o di trauma distorsivo rachide lombare o di frattura apofisaria lombare. Relativamente all'infortunio del 28/03/2018 si rimanda a quanto precedentemente riportato. In conclusione riteniamo il Sig. clinicamente guarito con Parte_1
2 postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 16% (sedici) danno biologico DL 38/2000”.
A seguito di richiesta di integrazione peritale formulata dal Giudice, il Consulente ha ribadito le proprie conclusioni. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal C.T.U., in quanto esente da vizi logici e metodologici ed adeguatamente motivato. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Nel caso specifico, in ragione dell'accoglimento di una delle domande proposte, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
dichiara che a causa della malattia professionale denunciata a residua Parte_1 una inabilità lavorativa nella misura del 16% (sedici percento); condanna, pertanto, l al pagamento della rendita prevista per legge, detratto CP_1 quanto già corrisposto, oltre interessi legali sui ratei maturati dalla domanda sino al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti, nella misura di un mezzo, le spese di lite e condanna l a CP_1 rifondere alla parte ricorrente la quota residua che liquida in euro 900,00 oltre 15% rimborso spese forfetario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 21/02/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 21/02/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. TARQUINI Saveria C.so Vittorio Emanuele 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO e MALATTIA PROFESSIONALE
Conclusioni: come da verbale in data 21/02/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 03/01/2023 conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo il riconoscimento della inabilità lavorativa nella misura del CP_1
23% quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 28/03/2018 per il quale non erano stati riconosciuti postumi invalidanti e della malattia professionale
“ernie discali sacrali multiple” per la quale invece erano stati riconosciuti postumi invalidanti nella misura del 12%, con conseguente corresponsione della prestazione economica prevista per legge. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda relativa all'infortunio lavorativo e riportandosi per il resto agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
Risulta in atti che il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro in data 28/03/2018 definito dall con provvedimento del 05/01/2019, senza riconoscimento di CP_1 postumi invalidanti. Avverso tale provvedimento il ricorrente non ha presentato opposizione ex art.104 T.U. n.1124/1965, né ha interrotto il termine triennale di prescrizione, cosicché la domanda risulta inammissibile in quanto prescritta, essendo trascorsi più di tre anni dalla data del provvedimento dell del 05/01/2019 sino al deposito del ricorso CP_1 in data 03/01/2023. Il C.T.U. nominato Dott. , sulla scorta della documentazione Persona_1 in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che il ricorrente è affetto da:ESITI DI STABILIZZAZIONE L5-S1 DA PROTRUSIONE DISCALE L3-L4 ED L5-S1 CON RILIEVO EMG DI RADICOLOPATIA CRONICA L4-L5-S1 CON DISCRETI FENOMENI DI AXONOTMESI PREVALENTI SU S1. Il Consulente ha svolto le seguenti considerazioni: “Iniziando la discussione medico- legale del caso si precisa che la denunciata Malattia Professionale è stata ammessa all'indennizzo da parte dell non sussistendo - pertanto – problematiche CP_1 inerenti al riconoscimento del nesso di causalità. In riferimento alla valutazione dei postumi permanenti praticata in ambito in misura globale del 12% (dodici) CP_1
DL 38/2000 occorre precisare che non risultano essere stati valutati gli esiti cicatriziali post chirurgici e la persistenza in situ dei mezzi di osteosintesi valutabili rispettivamente in misura del 3% (tre) danno biologico DL 38/2000 relativamente alla persistenza in situ dei mezzi di osteosintesi ed in misura del 2% (due) relativamente agli esiti cicatriziali post chirurgici. Relativamente al sinistro stradale 11/10/2011 “trauma colonna vertebrale lombare” non è possibile stabilire con esattezza l'effettiva diagnosi del trauma in esame ipotizzando che possa essersi trattato o di trauma distorsivo rachide lombare o di frattura apofisaria lombare. Relativamente all'infortunio del 28/03/2018 si rimanda a quanto precedentemente riportato. In conclusione riteniamo il Sig. clinicamente guarito con Parte_1
2 postumi permanenti globalmente valutabili in misura del 16% (sedici) danno biologico DL 38/2000”.
A seguito di richiesta di integrazione peritale formulata dal Giudice, il Consulente ha ribadito le proprie conclusioni. Ritiene il giudicante di aderire al parere espresso dal C.T.U., in quanto esente da vizi logici e metodologici ed adeguatamente motivato. La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Nel caso specifico, in ragione dell'accoglimento di una delle domande proposte, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite, liquidate come al dispositivo. Le spese di CTU vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
dichiara che a causa della malattia professionale denunciata a residua Parte_1 una inabilità lavorativa nella misura del 16% (sedici percento); condanna, pertanto, l al pagamento della rendita prevista per legge, detratto CP_1 quanto già corrisposto, oltre interessi legali sui ratei maturati dalla domanda sino al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti, nella misura di un mezzo, le spese di lite e condanna l a CP_1 rifondere alla parte ricorrente la quota residua che liquida in euro 900,00 oltre 15% rimborso spese forfetario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 21/02/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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