Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1368/2022 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata\o in Termini Imerese, VIA CARLO PULEO 1 90011
BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. TEMPRA FLORIANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliato\a in Termini Imerese, VIA PRINCIPE DI SCORDIA
3 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARTORANA PAOLO
FRANCESCO , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Tribunale di Termini Imerese
Sezione I Civile
18/09/2023 .
Conclusioni del P.M.: nulla oppone all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 10.6.24 svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il
Presidente f.f. ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto deln. cronol. 15992/2020 del
18/09/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo di trasformazione depositato il 27.5.2024 denominato “trasformazione divorzio giudiziale in divorzio congiunto” da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle
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spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in BAGHERIA, in data 11/09/2004, da
, nata PALERMO in data 02/09/1978 e da Parte_1 [...]
, nato a [...] in data [...], trascritto nei Parte_2
registri dello Stato civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno
2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 06/05/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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