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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 933/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2021 promossa da:
, in proprio e nella qualità di Procuratore Speciale Parte_1 dell'Aggregato Edilizio denominato ”, nonché , CP_1 Parte_2
, e , in proprio e Parte_3 Parte_4 Parte_5 nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Persona_1
L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Rencricca, che li rappresenta e difende nel presente procedimento, come da procure in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via
Buccio da Ranallo n. 65 (complesso monumentale San Domenico);
e
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Raffaella Durante e dell'Avv. Domenico de Nardis, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, giusta procura apposta allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 11 CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 21.03.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre il con la Controparte_3 nota di trattazione scritta del 21.03.2025, eccepiva l'inaccessibilità dei documenti prodotti da controparte e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, depositato in data 01.06.2021, in Parte_1 proprio e nella qualità di Procuratore Speciale dell'Aggregato Edilizio denominato ”, nonché , CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_5 Persona_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale di merito, previa declaratoria della nullità e/o della illegittimità (se del caso disapplicandoli) degli atti impugnati in ragione dei vizi dedotti nel presente atto, accertare e dichiarare il diritto degli Attori al beneficio dell'indennizzo e/o contributo di ricostruzione nell'ammontare riconosciuto per gli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli immobili e condomini aventi esito di agibilità di tipo “E” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 5 e 5bis, dell'O.P.C.M. 3790/09 e dell'art. 2 dell'O.P.C.M. 3805/09, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero, comunque riconosciuto a diverso titolo dalla normativa emergenziale, dal momento della relativa richiesta e sino a quando risulterà sussistente il relativo diritto in base alla normativa di riferimento o, comunque, per la sostituzione edilizia dell'Aggregato Edilizio denominato ” ed individuato al CP_1
n. 112 del Piano di Ricostruzione del Comune di L'Aquila, sito in Via Madonna pagina 2 di 11 delle Grazie, località Coppito, L'Aquila; - per l'effetto, disporre la condanna dell' e del al pagamento del suddetto contributo, CP_4 Controparte_3 nell'ammontare effettivamente dovuto, con interessi di legge”.
In data 09.10.2021 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
(di seguito breviter , concludendo Controparte_2 CP_4 nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le pretese formulate nei confronti dell' Controparte_5
siccome inammissibili ovvero infondate. Con ogni conseguenza in
[...] ordine alle spese”.
Il successivo 11.10.2021 si costituiva altresì il convenuto CP_3
insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dagli attori.
[...]
All'udienza del 15.11.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, alla successiva udienza del 15.11.2022, in assenza di istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 13.02.2024, in seguito differita al 25.03.2025 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice ed il precisavano le Controparte_3 conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori, sulla premessa di essere proprietari di un complesso immobiliare all'interno della tenuta ” situata nella frazione aquilana CP_1 di Coppito, rappresentano che alla data del sisma del 6 aprile 2009 la stessa era composta, oltre che da terreni agricoli, da due gruppi di fabbricati in regime di proprietà indivisa tra le sorelle e Persona_1 Parte_1
Precisano che nel primo gruppo erano ricompresi la villa padronale, nella quale dimoravano abitualmente entrambe le , con annessa cappella CP_1 consacrata, e una foresteria, con annessi locali adibiti a magazzini e depositi, nella quale risiedeva di fatto ed anagraficamente dal 2004 , al Persona_2 quale l'abitazione era stata concessa in comodato d'uso a titolo gratuito in forza di regolare contratto. Il secondo gruppo di edifici, invece, era costituito dalla ex pagina 3 di 11 casa colonica, utilizzata dai familiari delle sorelle per trascorrervi le CP_1 vacanze ed altri periodi di riposo, con annessa stalla e fienili.
Evidenziano che, ai sensi dell'art. 3 della O.P.C.M. 3832 del 22 dicembre
2009, in data 18 marzo 2010 le due sorelle in qualità di CP_1 comproprietarie pro indiviso degli immobili ricadenti all'interno del perimetro della tenuta situata nella frazione di Coppito, proponevano al CP_3
l'individuazione di due aggregati: uno riferito al gruppo di fabbricati
[...] comprendenti la villa padronale, la cappella e la foresteria (denominato
1”); l'altro relativo al complesso di immobili comprendente la ex CP_1 casa colonica, la stalla ed i fienili (denominato “Palmardita 2”). Dunque, con successiva nota prot. 54125 del 29 dicembre 2010 veniva autorizzata e disposta la pubblicazione sull'Albo Pretorio degli Aggregati Edilizi approvati dall'Ente risultanti dal relativo “Allegato 1”, tra cui rientravano l'Aggregato CP_6
1” (approvato al numero 110 dell'Elenco) e l'Aggregato ”
[...] CP_1
(approvato al numero 112 dell'Elenco), con la precisazione che per entrambi gli aggregati veniva indicata come procuratore speciale , cui veniva Parte_1 conferita la relativa procura a mezzo di atti notarili.
Rappresentano inoltre che, a seguito del decesso di Persona_1 in data 06.07.2011, subentravano nella quota di eredità della defunta e
[...] nella titolarità dei relativi diritti gli eredi Controparte_7 Parte_2
e Parte_5 Parte_4
Successivamente, in data 7 marzo 2012 in qualità di Parte_1
per le parti comuni, presentava domanda di contributo per Parte_6 la riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione delle parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 110 denominato ”, costituito dalla villa CP_6 padronale, dalla cappella e della foresteria, e contestualmente, la medesima presentava domanda di contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione delle parti private della foresteria.
Il successivo 13 settembre 2012 in qualità di procuratrice Parte_1 speciale per le parti comuni, presentava domanda di contributo per la riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione delle parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato ”, costituito dalla ex CP_1 casa colonica e dalla stalla, e contestualmente in qualità di erede Parte_2
pagina 4 di 11 di presentava domanda di contributo per la Persona_1 riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione delle parti private della ex casa colonica.
Evidenziano ancora che, in data 28 marzo 2013, presentava Parte_1 opzione per l'applicazione della nuova disciplina di cui al D.P.C.M. 4 febbraio
2013 con riferimento alle domande di contributo relative all'Aggregato n. 110 denominato 1”, nonché all'Aggregato n. 112 denominato CP_1
2”, insieme a . CP_1 Parte_2
Precisano che, all'esito dell'istruttoria relativa alla pratica di ricostruzione dell'Aggregato n. 110 denominato ” e contraddistinta dal codice CP_6
AQ-BCE-60064, con successiva nota prot. 97855 del 4 ottobre 2016 il
[...] provvedeva ad assegnare il contributo definitivo, pari CP_3 complessivamente ad € 1.544.129,97.
Con riferimento alla pratica di ricostruzione dell'Aggregato n. 112 denominato ” e contraddistinta dal codice CP_1 C.F._1 invece, con nota prot. 7324 del 20 luglio 2020 l' rendeva noto ai sensi CP_4 dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. a ed al progettista Parte_1 incaricato, Arch. , l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento CP_8 dell'istanza. In riscontro a tale determinazione, la rassegnava le CP_1 proprie osservazioni con nota del 29 luglio 2020. Evidenziano, tuttavia, che gli argomenti dedotti nelle osservazioni non venivano in alcun modo condivisi dall' che con la nota prot. 10937 del 4 novembre 2020, notificata a CP_4 mezzo posta il successivo 26 marzo 2021, confermava la negativa determinazione di rigetto del contributo presentata per la ristrutturazione delle parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato “Palmardita 2”.
Gli attori, pertanto, agiscono in giudizio per sentir accertare il loro diritto al contributo per le parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato
”, sulla sorta del fatto che, da un lato, la disciplina speciale per il CP_1 sisma del 2009 prevede la possibilità di ottenere il contributo di riparazione delle parti comuni anche nel caso in cui all'interno dell'aggregato vi siano soltanto immobili non destinati ad abitazione principale, dall'altro, per l'insussistenza di un generale divieto di cumulo, previsto unicamente per la pagina 5 di 11 diversa fattispecie del contributo di riparazione delle parti private degli immobili.
L' nella comparsa di costituzione, ribadisce sostanzialmente il CP_4 contenuto del provvedimento del 04.11.2020, con cui veniva rigettata la domanda di contributo, sulla motivazione per cui, da un lato, e Parte_1
avevano già beneficiato di un contributo per la Persona_1 riparazione dell'abitazione secondaria, di cui alla pratica AQ-BCE-60064, dall'altro, che l'aggregato immobiliare oggetto di causa non poteva beneficiare del contributo per le parti comuni per l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 3, dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 e dall'art. 2, comma II del D.P.C.M. 04.02.2013.
Il nella sua comparsa, eccepisce l'insussistenza dei Controparte_3 presupposti sia soggettivi che oggettivi per il riconoscimento del contributo richiesto dagli attori in relazione alle parti comuni dell'Aggregato edilizio n.
112 denominato ”. CP_1
2. Prima di esaminare la fondatezza della domanda principale avanzata dalla parte attrice giova rammentare che, in materia di contributi pubblici, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, non assume rilievo decisivo la legittimità o meno del provvedimento di diniego contestato, dovendosi scrutinare l'effettiva sussistenza del beneficio di legge reclamato, sulla scorta delle motivazioni addotte dalle parti in giudizio.
Quanto all'onere della prova, essendo la valutazione dell'atto di diniego del contributo solamente incidentale nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, sarà dunque la parte attrice a dover dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento del contributo richiesto.
2. Tanto premesso, non appare superfluo rammentare che il contributo per la riparazione delle c.d. parti comuni trova il suo fondamento normativo nell'art. 3, comma I, lett. e-bis) D.L. n. 39/2009, secondo cui “nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire
e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese pagina 6 di 11 relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali”.
Le modalità con cui chiedere il contributo di ricostruzione in parola, inoltre, sono descritte dall'O.P.C.M. n. 3790/2009 e dall'O.P.C.M. n. 3779/2009, così come modificati dalla disciplina sopravvenuta.
In particolare, entrambe le ordinanze hanno previsto, all'art. 1, per la
“riparazione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3779) e per la
“riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3790) anche un contributo, riconosciuto “in favore del condominio” al suo amministratore, “che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute”.
Tale tipologia di contributo ha poi trovato una più specifica disciplina nell'art. 2 della O.P.C.M. n. 3805/2009 che, da un lato, nel ribadire che
“l'amministratore di condominio può richiedere” i contributi previsti dagli artt.
1, comma V, delle O.P.C.M. sopra citate, ne ha precisato la misura (“fino a copertura del costo degli interventi...”) e la destinazione (“... sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio”), dall'altro, ha regolamentato le ipotesi di cumulo del contributo sulle parti comuni e di quelli eventuali per le singole proprietà individuali ricomprese nell'edificio condominiale, introducendo nell'art. 1 della O.P.C.M.
n. 3790 il comma Vbis, secondo cui “l'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio”.
Contestualmente alla cessazione dello stato di emergenza il legislatore è nuovamente intervenuto per disciplinare la prosecuzione “ordinaria” della ricostruzione post-sisma, dettando regole organizzative e prevedendo gli obiettivi da perseguire, in particolare introducendo norme tese a garantire
“trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli pagina 7 di 11 edifici danneggiati” e, per quanto più di interesse per il caso di specie, disponendo, all'art. 67quater, comma V del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, al fine di agevolare la ricostruzione del
“centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila” in considerazione del suo “particolare valore”, il riconoscimento “alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47”.
Infine, l'art. 11, comma VIIbis del D.L. n. 78/2015 ha disposto che “Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'art. 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile”, così estendendo il beneficio alla riparazione delle parti comuni degli immobili siti nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila colpiti dal sisma.
Orbene, nel caso di specie il ha dedotto, sin dalla sua Controparte_3 costituzione in giudizio e precisato la circostanza nella memoria di replica, che il compendio immobiliare di cui all'Aggregato edilizio n. 112 denominato pagina 8 di 11 ” non possiede i requisiti indicati dall'art. 67quater, comma V del CP_1
D.L. n. 83/201, atteso che lo stesso non è incluso nel Centro Storico della frazione aquilana di Coppito, di cui alla zona B - ristrutturazione – ai sensi del vigente P.R.G. Tale circostanza di fatto non è stata mai espressamente contestata dagli attori, né i medesimi hanno fornito la prova dell'inclusione dell'immobile nel centro storico di Coppito, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi dimostrata anche ai sensi dell'art. 115, comma I c.p.c., principio che opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, quanto dell'attore
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016, n. 8647).
Relativamente alla disciplina citata dagli attori, invece, alcun rilievo può assumere, per la soluzione della presente controversia, il Decreto n. 3 del 2013 emesso dall' In primo luogo, non si tratta di fonte normativa primaria CP_4 bensì di “indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici colpiti dal sisma del 2009”, come indicato tra le finalità di cui all'art. 1, pertanto inidonei a creare nuove tipologie di beneficio economico al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. In secondo luogo, il richiamo al Decreto
n. 3 non risulta nemmeno pertinente al caso di specie, in quanto disciplina la gestione dei contributi di ricostruzione esclusivamente nei confronti del
Comune di L'Aquila e non anche degli altri comuni del cratere.
Allo stesso modo, non appaiono dirimenti la nota a chiarimento emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 03039 del 25.03.2010, in riscontro ad un quesito posto dal Comune di Rocca di Cambio, il parere fornito su caso analogo dalla medesima Avvocatura dello Stato con prot. n. 39862 del
10.08.2011, le risposte ai quesiti sugli aggregati e sui consorzi del 29 febbraio
2012, ovvero le FAQ 77 del 4 dicembre 2013 presenti sul sito dell' CP_9 atteso che nessuna di esse assurge al rango di legge, ovvero l'unica fonte in grado di attribuire ai beneficiari il diritto di credito reclamato (cfr. all. n. 37-40 fascicolo attori).
Per l'effetto, posto che la disciplina dettata dalle diverse Ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottate sulla scorta del D.L. 28.04.2009
n. 39, deve considerarsi normativa di stretta interpretazione, in quanto diretta ad istituire maggiori oneri a carico dell'Erario, con la conseguente impossibilità di concedere contributi economici al di fuori delle ipotesi espressamente previste, pagina 9 di 11 ne consegue che l'indennizzo per la riparazione delle parti comuni degli immobili dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato ”, non CP_1 comprendendo neanche un'abitazione principale, non possa essere riconosciuto, essendo ubicato al di fuori del centro storico del comune di Coppito, come già riconosciuto dall' con il provvedimento di diniego del 4 novembre CP_4
2020.
L'insussistenza del diritto al contributo di ricostruzione per le parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 consente di assorbire la valutazione in ordine al divieto di cumulo dei contributi già ottenuti dagli attori in relazione all'Aggregato n. 110.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, la domanda avanzata da
, , e Parte_1 Parte_2 Controparte_7 Parte_5 Pt_4
nei confronti dell' e del è infondata e dovrà
[...] CP_4 Controparte_3 essere integralmente rigettata.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, prendendo in considerazione il valore indeterminato – difficoltà media della controversia, facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 933/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da , , Parte_1 Parte_2 CP_7
, e nei confronti dell'
[...] Parte_5 Parte_4 [...]
e del Controparte_2 Controparte_3
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Controparte_7 Pt_5
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente
[...] Parte_4 procedimento in favore dell' Controparte_2
e del che liquida, per ciascuna parte, in €
[...] Controparte_3
7.122,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. pagina 10 di 11 L'Aquila, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 933/2021 promossa da:
, in proprio e nella qualità di Procuratore Speciale Parte_1 dell'Aggregato Edilizio denominato ”, nonché , CP_1 Parte_2
, e , in proprio e Parte_3 Parte_4 Parte_5 nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Persona_1
L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maurizio
Rencricca, che li rappresenta e difende nel presente procedimento, come da procure in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via
Buccio da Ranallo n. 65 (complesso monumentale San Domenico);
e
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Raffaella Durante e dell'Avv. Domenico de Nardis, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, giusta procura apposta allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 11 CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 21.03.2025, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre il con la Controparte_3 nota di trattazione scritta del 21.03.2025, eccepiva l'inaccessibilità dei documenti prodotti da controparte e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, depositato in data 01.06.2021, in Parte_1 proprio e nella qualità di Procuratore Speciale dell'Aggregato Edilizio denominato ”, nonché , CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_5 Persona_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via principale di merito, previa declaratoria della nullità e/o della illegittimità (se del caso disapplicandoli) degli atti impugnati in ragione dei vizi dedotti nel presente atto, accertare e dichiarare il diritto degli Attori al beneficio dell'indennizzo e/o contributo di ricostruzione nell'ammontare riconosciuto per gli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli immobili e condomini aventi esito di agibilità di tipo “E” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 5 e 5bis, dell'O.P.C.M. 3790/09 e dell'art. 2 dell'O.P.C.M. 3805/09, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero, comunque riconosciuto a diverso titolo dalla normativa emergenziale, dal momento della relativa richiesta e sino a quando risulterà sussistente il relativo diritto in base alla normativa di riferimento o, comunque, per la sostituzione edilizia dell'Aggregato Edilizio denominato ” ed individuato al CP_1
n. 112 del Piano di Ricostruzione del Comune di L'Aquila, sito in Via Madonna pagina 2 di 11 delle Grazie, località Coppito, L'Aquila; - per l'effetto, disporre la condanna dell' e del al pagamento del suddetto contributo, CP_4 Controparte_3 nell'ammontare effettivamente dovuto, con interessi di legge”.
In data 09.10.2021 si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
(di seguito breviter , concludendo Controparte_2 CP_4 nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le pretese formulate nei confronti dell' Controparte_5
siccome inammissibili ovvero infondate. Con ogni conseguenza in
[...] ordine alle spese”.
Il successivo 11.10.2021 si costituiva altresì il convenuto CP_3
insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dagli attori.
[...]
All'udienza del 15.11.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, alla successiva udienza del 15.11.2022, in assenza di istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 13.02.2024, in seguito differita al 25.03.2025 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., la parte attrice ed il precisavano le Controparte_3 conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Gli attori, sulla premessa di essere proprietari di un complesso immobiliare all'interno della tenuta ” situata nella frazione aquilana CP_1 di Coppito, rappresentano che alla data del sisma del 6 aprile 2009 la stessa era composta, oltre che da terreni agricoli, da due gruppi di fabbricati in regime di proprietà indivisa tra le sorelle e Persona_1 Parte_1
Precisano che nel primo gruppo erano ricompresi la villa padronale, nella quale dimoravano abitualmente entrambe le , con annessa cappella CP_1 consacrata, e una foresteria, con annessi locali adibiti a magazzini e depositi, nella quale risiedeva di fatto ed anagraficamente dal 2004 , al Persona_2 quale l'abitazione era stata concessa in comodato d'uso a titolo gratuito in forza di regolare contratto. Il secondo gruppo di edifici, invece, era costituito dalla ex pagina 3 di 11 casa colonica, utilizzata dai familiari delle sorelle per trascorrervi le CP_1 vacanze ed altri periodi di riposo, con annessa stalla e fienili.
Evidenziano che, ai sensi dell'art. 3 della O.P.C.M. 3832 del 22 dicembre
2009, in data 18 marzo 2010 le due sorelle in qualità di CP_1 comproprietarie pro indiviso degli immobili ricadenti all'interno del perimetro della tenuta situata nella frazione di Coppito, proponevano al CP_3
l'individuazione di due aggregati: uno riferito al gruppo di fabbricati
[...] comprendenti la villa padronale, la cappella e la foresteria (denominato
1”); l'altro relativo al complesso di immobili comprendente la ex CP_1 casa colonica, la stalla ed i fienili (denominato “Palmardita 2”). Dunque, con successiva nota prot. 54125 del 29 dicembre 2010 veniva autorizzata e disposta la pubblicazione sull'Albo Pretorio degli Aggregati Edilizi approvati dall'Ente risultanti dal relativo “Allegato 1”, tra cui rientravano l'Aggregato CP_6
1” (approvato al numero 110 dell'Elenco) e l'Aggregato ”
[...] CP_1
(approvato al numero 112 dell'Elenco), con la precisazione che per entrambi gli aggregati veniva indicata come procuratore speciale , cui veniva Parte_1 conferita la relativa procura a mezzo di atti notarili.
Rappresentano inoltre che, a seguito del decesso di Persona_1 in data 06.07.2011, subentravano nella quota di eredità della defunta e
[...] nella titolarità dei relativi diritti gli eredi Controparte_7 Parte_2
e Parte_5 Parte_4
Successivamente, in data 7 marzo 2012 in qualità di Parte_1
per le parti comuni, presentava domanda di contributo per Parte_6 la riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione delle parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 110 denominato ”, costituito dalla villa CP_6 padronale, dalla cappella e della foresteria, e contestualmente, la medesima presentava domanda di contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione delle parti private della foresteria.
Il successivo 13 settembre 2012 in qualità di procuratrice Parte_1 speciale per le parti comuni, presentava domanda di contributo per la riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione delle parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato ”, costituito dalla ex CP_1 casa colonica e dalla stalla, e contestualmente in qualità di erede Parte_2
pagina 4 di 11 di presentava domanda di contributo per la Persona_1 riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione delle parti private della ex casa colonica.
Evidenziano ancora che, in data 28 marzo 2013, presentava Parte_1 opzione per l'applicazione della nuova disciplina di cui al D.P.C.M. 4 febbraio
2013 con riferimento alle domande di contributo relative all'Aggregato n. 110 denominato 1”, nonché all'Aggregato n. 112 denominato CP_1
2”, insieme a . CP_1 Parte_2
Precisano che, all'esito dell'istruttoria relativa alla pratica di ricostruzione dell'Aggregato n. 110 denominato ” e contraddistinta dal codice CP_6
AQ-BCE-60064, con successiva nota prot. 97855 del 4 ottobre 2016 il
[...] provvedeva ad assegnare il contributo definitivo, pari CP_3 complessivamente ad € 1.544.129,97.
Con riferimento alla pratica di ricostruzione dell'Aggregato n. 112 denominato ” e contraddistinta dal codice CP_1 C.F._1 invece, con nota prot. 7324 del 20 luglio 2020 l' rendeva noto ai sensi CP_4 dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. a ed al progettista Parte_1 incaricato, Arch. , l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento CP_8 dell'istanza. In riscontro a tale determinazione, la rassegnava le CP_1 proprie osservazioni con nota del 29 luglio 2020. Evidenziano, tuttavia, che gli argomenti dedotti nelle osservazioni non venivano in alcun modo condivisi dall' che con la nota prot. 10937 del 4 novembre 2020, notificata a CP_4 mezzo posta il successivo 26 marzo 2021, confermava la negativa determinazione di rigetto del contributo presentata per la ristrutturazione delle parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato “Palmardita 2”.
Gli attori, pertanto, agiscono in giudizio per sentir accertare il loro diritto al contributo per le parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato
”, sulla sorta del fatto che, da un lato, la disciplina speciale per il CP_1 sisma del 2009 prevede la possibilità di ottenere il contributo di riparazione delle parti comuni anche nel caso in cui all'interno dell'aggregato vi siano soltanto immobili non destinati ad abitazione principale, dall'altro, per l'insussistenza di un generale divieto di cumulo, previsto unicamente per la pagina 5 di 11 diversa fattispecie del contributo di riparazione delle parti private degli immobili.
L' nella comparsa di costituzione, ribadisce sostanzialmente il CP_4 contenuto del provvedimento del 04.11.2020, con cui veniva rigettata la domanda di contributo, sulla motivazione per cui, da un lato, e Parte_1
avevano già beneficiato di un contributo per la Persona_1 riparazione dell'abitazione secondaria, di cui alla pratica AQ-BCE-60064, dall'altro, che l'aggregato immobiliare oggetto di causa non poteva beneficiare del contributo per le parti comuni per l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 3, dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 e dall'art. 2, comma II del D.P.C.M. 04.02.2013.
Il nella sua comparsa, eccepisce l'insussistenza dei Controparte_3 presupposti sia soggettivi che oggettivi per il riconoscimento del contributo richiesto dagli attori in relazione alle parti comuni dell'Aggregato edilizio n.
112 denominato ”. CP_1
2. Prima di esaminare la fondatezza della domanda principale avanzata dalla parte attrice giova rammentare che, in materia di contributi pubblici, la valutazione del giudice ordinario non si limita al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo contestato – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma si spinge all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per l'effetto, non assume rilievo decisivo la legittimità o meno del provvedimento di diniego contestato, dovendosi scrutinare l'effettiva sussistenza del beneficio di legge reclamato, sulla scorta delle motivazioni addotte dalle parti in giudizio.
Quanto all'onere della prova, essendo la valutazione dell'atto di diniego del contributo solamente incidentale nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, sarà dunque la parte attrice a dover dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento del contributo richiesto.
2. Tanto premesso, non appare superfluo rammentare che il contributo per la riparazione delle c.d. parti comuni trova il suo fondamento normativo nell'art. 3, comma I, lett. e-bis) D.L. n. 39/2009, secondo cui “nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire
e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese pagina 6 di 11 relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali”.
Le modalità con cui chiedere il contributo di ricostruzione in parola, inoltre, sono descritte dall'O.P.C.M. n. 3790/2009 e dall'O.P.C.M. n. 3779/2009, così come modificati dalla disciplina sopravvenuta.
In particolare, entrambe le ordinanze hanno previsto, all'art. 1, per la
“riparazione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3779) e per la
“riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini” (O.P.C.M. n. 3790) anche un contributo, riconosciuto “in favore del condominio” al suo amministratore, “che è tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute”.
Tale tipologia di contributo ha poi trovato una più specifica disciplina nell'art. 2 della O.P.C.M. n. 3805/2009 che, da un lato, nel ribadire che
“l'amministratore di condominio può richiedere” i contributi previsti dagli artt.
1, comma V, delle O.P.C.M. sopra citate, ne ha precisato la misura (“fino a copertura del costo degli interventi...”) e la destinazione (“... sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio”), dall'altro, ha regolamentato le ipotesi di cumulo del contributo sulle parti comuni e di quelli eventuali per le singole proprietà individuali ricomprese nell'edificio condominiale, introducendo nell'art. 1 della O.P.C.M.
n. 3790 il comma Vbis, secondo cui “l'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio”.
Contestualmente alla cessazione dello stato di emergenza il legislatore è nuovamente intervenuto per disciplinare la prosecuzione “ordinaria” della ricostruzione post-sisma, dettando regole organizzative e prevedendo gli obiettivi da perseguire, in particolare introducendo norme tese a garantire
“trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli pagina 7 di 11 edifici danneggiati” e, per quanto più di interesse per il caso di specie, disponendo, all'art. 67quater, comma V del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, al fine di agevolare la ricostruzione del
“centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila” in considerazione del suo “particolare valore”, il riconoscimento “alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47”.
Infine, l'art. 11, comma VIIbis del D.L. n. 78/2015 ha disposto che “Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'art. 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno
2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile”, così estendendo il beneficio alla riparazione delle parti comuni degli immobili siti nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila colpiti dal sisma.
Orbene, nel caso di specie il ha dedotto, sin dalla sua Controparte_3 costituzione in giudizio e precisato la circostanza nella memoria di replica, che il compendio immobiliare di cui all'Aggregato edilizio n. 112 denominato pagina 8 di 11 ” non possiede i requisiti indicati dall'art. 67quater, comma V del CP_1
D.L. n. 83/201, atteso che lo stesso non è incluso nel Centro Storico della frazione aquilana di Coppito, di cui alla zona B - ristrutturazione – ai sensi del vigente P.R.G. Tale circostanza di fatto non è stata mai espressamente contestata dagli attori, né i medesimi hanno fornito la prova dell'inclusione dell'immobile nel centro storico di Coppito, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi dimostrata anche ai sensi dell'art. 115, comma I c.p.c., principio che opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, quanto dell'attore
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 03.05.2016, n. 8647).
Relativamente alla disciplina citata dagli attori, invece, alcun rilievo può assumere, per la soluzione della presente controversia, il Decreto n. 3 del 2013 emesso dall' In primo luogo, non si tratta di fonte normativa primaria CP_4 bensì di “indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici colpiti dal sisma del 2009”, come indicato tra le finalità di cui all'art. 1, pertanto inidonei a creare nuove tipologie di beneficio economico al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. In secondo luogo, il richiamo al Decreto
n. 3 non risulta nemmeno pertinente al caso di specie, in quanto disciplina la gestione dei contributi di ricostruzione esclusivamente nei confronti del
Comune di L'Aquila e non anche degli altri comuni del cratere.
Allo stesso modo, non appaiono dirimenti la nota a chiarimento emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 03039 del 25.03.2010, in riscontro ad un quesito posto dal Comune di Rocca di Cambio, il parere fornito su caso analogo dalla medesima Avvocatura dello Stato con prot. n. 39862 del
10.08.2011, le risposte ai quesiti sugli aggregati e sui consorzi del 29 febbraio
2012, ovvero le FAQ 77 del 4 dicembre 2013 presenti sul sito dell' CP_9 atteso che nessuna di esse assurge al rango di legge, ovvero l'unica fonte in grado di attribuire ai beneficiari il diritto di credito reclamato (cfr. all. n. 37-40 fascicolo attori).
Per l'effetto, posto che la disciplina dettata dalle diverse Ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottate sulla scorta del D.L. 28.04.2009
n. 39, deve considerarsi normativa di stretta interpretazione, in quanto diretta ad istituire maggiori oneri a carico dell'Erario, con la conseguente impossibilità di concedere contributi economici al di fuori delle ipotesi espressamente previste, pagina 9 di 11 ne consegue che l'indennizzo per la riparazione delle parti comuni degli immobili dell'Aggregato edilizio n. 112 denominato ”, non CP_1 comprendendo neanche un'abitazione principale, non possa essere riconosciuto, essendo ubicato al di fuori del centro storico del comune di Coppito, come già riconosciuto dall' con il provvedimento di diniego del 4 novembre CP_4
2020.
L'insussistenza del diritto al contributo di ricostruzione per le parti comuni dell'Aggregato edilizio n. 112 consente di assorbire la valutazione in ordine al divieto di cumulo dei contributi già ottenuti dagli attori in relazione all'Aggregato n. 110.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, la domanda avanzata da
, , e Parte_1 Parte_2 Controparte_7 Parte_5 Pt_4
nei confronti dell' e del è infondata e dovrà
[...] CP_4 Controparte_3 essere integralmente rigettata.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, prendendo in considerazione il valore indeterminato – difficoltà media della controversia, facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 933/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da , , Parte_1 Parte_2 CP_7
, e nei confronti dell'
[...] Parte_5 Parte_4 [...]
e del Controparte_2 Controparte_3
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Controparte_7 Pt_5
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente
[...] Parte_4 procedimento in favore dell' Controparte_2
e del che liquida, per ciascuna parte, in €
[...] Controparte_3
7.122,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. pagina 10 di 11 L'Aquila, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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