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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5933/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 5933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 27 novembre 2024, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Margherita Bertin (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Vicenza (VI), Corso A. Fogazzaro, 234, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- attore - contro
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Simone Baggio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, 85, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pilon (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Padova (PD), Via Belzoni, 112, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta - nonché contro pagina 1 di 22 (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
C.F._6
- convenuti, contumaci -
OGGETTO: lesione personale/responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 27.11.2024 si riscontrava il deposito delle note scritte del 25.11.2024, in cui l'attore così precisava le conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sinistro occorso all'attore in data 5.6.2008 è avvenuto per fatto Parte_1
e colpa esclusivi dei convenuti e , e conseguentemente Controparte_4 Controparte_3
condannare tutti i convenuti in solido nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a seconda del grado di concorso di colpa dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal signor , per le causali di cui in narrativa, Parte_1
nella misura risultata in corso di causa o che parrà di giustizia, e in base alle Tabelle Milanesi 2024 in euro 153.666,22, oltre a euro 8.084,26 per danni materiali, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro 5.6.2008 al saldo effettivo, da detrarsi gli acconti già percepiti dalle compagnie assicuratrici (pari a euro 45.000,00 CA Ass.ni 12.3.2012, euro 45.000,00 oggi 21.11.2011, euro 26.561,00 Controparte_5 Controparte_6 CP_6
24.6.2015);
[...]
2. Condannare i convenuti alla rifusione delle spese e competenze legali, oltre 15% spese generali,
c.p.a. e iva se dovuta;
oltre alle spese per CTU e CTP di entrambe le consulenze tecniche esperite in causa.”
Si riscontrava il deposito delle note del 26.11.2024, in cui così precisava le conclusioni: CP_6
“Nel merito
Liquidarsi il danno secondo giustizia e, dato atto che ha provveduto al versamento della CP_6 somma di € 71.561,00, compensarsi le spese di lite.
In via riconvenzionale
Determinare il rispettivo grado di responsabilità dei conducenti i veicoli antagonisti e, accertata la responsabilità maggioritaria di , condannare e CA Ass.ni a Controparte_7 Controparte_7
rimborsare a le somme che questa abbia versato o sia ancora tenuta a versare Controparte_6 all'attore in forza della responsabilità solidale in eccesso rispetto al grado di responsabilità accertato
a carico del conducente il veicolo assicurato .” Controparte_3
Si riscontrava il deposito delle note del 15.11.2024, in cui così Controparte_2
precisava le conclusioni:
pagina 2 di 22 “nel merito, in via principale: previo accertamento del grado di responsabilità dei sigg.ri
[...]
e nella causazione del danno patito dal sig. nel CP_4 Controparte_3 Parte_1 sinistro di cui è causa;
accertata e dichiarata la congruità della somma di €. 45.000,00 corrisposta da il 20.3.2012; rigettarsi la domanda attorea perché infondata e Controparte_2
indimostrata per le ragioni esposte in premessa in premessa della comparsa di costituzione e risposta del 27.2.2020; nel merito, in via riconvenzionale: previo accertamento della maggiore responsabilità della sig.ra
nella causazione del danno patito dal sig. nel sinistro di cui è Controparte_3 Parte_1
causa; condannarsi e la sig.ra , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore di delle somme già versate e/o che saranno Controparte_2
versate in favore dell'attore e che risulteranno in eccesso rispetto all'effettivo grado di responsabilità accertato in capo al sig. ; Controparte_7
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa attorea nei confronti di limitarsi la somma risarcibile al danno Controparte_2
biologico nella misura che sarà rigorosamente dimostrata in corso di causa;
in via istruttoria: si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.
183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c. e rispettivamente depositate in data 15.11.2021 e 3.12.2021 in quanto non ammesse.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 Controparte_3
e , chiedendone la Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso il 5.6.2008. A sostegno delle sue richieste deduceva che:
- quel giorno, mentre era in sella al suo ciclomotore Piaggio C111M tg. 98N5T percorrendo via
Arzignano, in Chiampo (VI), dapprima entrava in collisione con l'autovettura Opel Astra tg.
AY139DB, di proprietà e condotta dal – assicurato con – e, CP_4 Controparte_2 successivamente, veniva travolto dall'autovettura OR Ka tg. CE896TW, alla cui guida si trovava la proprietaria assicurata con In sintesi, l'Opel Astra, nell'effettuare la propria CP_3 CP_6
manovra di svolta a sinistra, ometteva di dare la precedenza al ciclomotore che stava, in quel frangente, percorrendo la strada nel senso opposto di marcia. A seguito dell'urto, veniva sbalzato a Parte_1
terra al centro della carreggiata e lì veniva investito dalla OR Ka condotta dalla che, non CP_3 avvedendosi del corpo inerme steso sulla propria corsia di marcia, travolgeva l'odierno attore trascinandolo in avanti, lungo il manto stradale;
pagina 3 di 22 - a seguito di tali duplici impatti, veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale di Arzignano ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico commotivo con ferita l.c. regione frontale destra, trauma toraco-addominale produttivo di contusioni polmonari bilaterali, di pneumomediastino destro, di lussazione dell'articolazione sacro-iliaca destra, di distasi della sinfisi pubica e di frattura delle branche ileo ed ischio-pubica destra, frattura-lussazione del ginocchio destro, lesione del l.c.a. del ginocchio destro, frattura della diafisi del perone destro”. Veniva, dunque, ricoverato nel reparto di Rianimazione e in quello di Chirurgia Generale e sottoposto, tanto nell'immediatezza dei fatti quanto successivamente, a molteplici cure medico-chirurgiche e fisico riabilitative, compreso un intervento di ricostruzione biologica del L.C.A., eseguito in data 6.7.2010, presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore;
- i tentativi, promossi in via stragiudiziale, di addivenire a una definizione della controversia risarcitoria si arenavano con il riconoscimento della somma, versata in data 12.3.2012, di € 45.000,00 da parte di nonché delle somme di € 45.000,00 e di € 26.561,00, liquidate da Controparte_2 CP_6
rispettivamente in data 21.11.2011 e in data 26.6.2015.
Ritenendo che detti importi non fossero sufficienti a ristorare integralmente i danni patiti, l'attore invitava le Compagnie ad esperire la negoziazione assistita, cui, tuttavia, le società non aderivano adducendo la congruità degli importi sopra indicati.
L'attore deduceva, dunque, la piena responsabilità di e per il sinistro, chiedendone la CP_7 CP_3
condanna dei convenuti in solido al ristoro di tutti i danni subiti, che venivano così individuati:
(A) danni non patrimoniali, nella misura risultante in corso di causa in base alle Tabelle di Milano o che parrà di giustizia, a ristoro: dell'invalidità temporanea per complessivi 18 mesi (in particolare, per I.T. totale per 60 giorni, per I.T. parziale al 75% per 180 giorni, per I.T. parziale al 50% per 120 giorni e per
I.T. parziale al 25% per 180 giorni); del danno biologico permanente (ipotizzando una invalidità al
28%) considerando anche il danno alla validità lavorativa (tenuto conto della circostanza che l'attore, dopo il sinistro, era costretto a lasciare la scuola ed iniziava a lavorare, inizialmente tramite contratto a termine poi con contratto di apprendistato fino all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di “operaio addetto al montaggio e alla manutenzione degli impianti”) con conseguente appesantimento del punto e personalizzazione, compreso il danno morale, il danno non patrimoniale estetico, esistenziale, alla vita di relazione;
(B) € 8.084,26 a ristoro dei danni patrimoniali per tutte le spese mediche-farmacologiche nonché per la relazione medico legale allegata all'atto introduttivo.
2. Si costituiva tempestivamente la quale confermava la dinamica del sinistro, Controparte_2 per come riportata dall'attore, fornendo ulteriori dettagli sull'incidente.
pagina 4 di 22 In particolare, specificava che il sinistro era avvenuto in un centro abitato, in orario notturno (intorno alle ore 23:00) e in condizioni metereologiche avverse, stante l'intensissima pioggia.
Rilevava che, prima dell'impatto con la OR Ka, altre tre autovetture erano riuscite ad accorgersi del corpo dell'attore in mezzo alla strada e, così, a deviare la traiettoria di guida per evitare la collisione. I conducenti avevano quindi proceduto a prestare primi soccorsi all'attore e a segnalare il pericolo con le quattro frecce, rischiando tuttavia anch'essi di essere travolti dal veicolo guidato dalla che, al CP_3
contrario, non riusciva ad arrestare la propria corsa in tempo utile.
Pur ritenendo pacifica la responsabilità, in concorso tra loro, di entrambi i convenuti, la società assicuratrice prospettava tuttavia un minore contributo da parte del proprio assicurato, nella causazione dei danni patiti dall'attore.
Al fine di sostenere tale assunto, richiamava gli esiti degli accertamenti tecnici e medico-legali svolti dai periti della Compagnia e rilevava che: il veicolo condotto da nell'omettere di dare la CP_7 precedenza al ciclomotore, aveva invaso la corsia di contromano raggiungendo all'urto una velocità di
15 km/h; le più gravi lesioni riportate dall'attore erano principalmente localizzate dal bacino in giù; la collisione tra la vettura Opel e il motoveicolo non poteva aver provocato danni alla porzione inferiore del corpo dell'attore perché protetta dalla carenatura anteriore del veicolo stesso;
invece, la parte del corpo maggiormente lesa era proprio quella che si era trovata a invadere trasversalmente la corsia in cui viaggiava la OR Ka, condotta dalla l'urto tra l'auto di quest'ultima e il corpo dell'attore CP_3 era avvenuto ad una velocità di circa 20 km/h e aveva prodotto un'energia cinetica di 12428J, idonea a provocare le lesioni riportate dal dal bacino in giù. Parte_1
La Compagnia, dunque, nel ribadire che la somma di € 45.000,00, già corrisposta all'attore, dovesse ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese attoree, insisteva, in ogni caso, per l'attribuzione dell'eventuale accertata maggior quota di responsabilità nella produzione dei danni patiti dall'attore in capo alla Concludeva, per il resto, per il rigetto delle domande attoree. CP_3
3. Si costituiva tempestivamente in giudizio anche la che, nel descrivere il sinistro, CP_6 evidenziava come l'impatto tra l'Opel Astra del e il del avesse avuto CP_7 CP_8 Parte_1 una forza tale da sbalzare l'attore nell'opposta carreggiata e che la stessa potenza d'urto non poteva, di certo, riscontrarsi nel secondo impatto avuto contro l'automobile condotta dalla la quale, CP_3 infatti, essendo già in fase di frenata, nell'urtare il corpo del si era limitata solamente a Parte_1
sospingerlo in avanti, senza arrotarlo. Sottolineava, inoltre, che la propria assicurata era totalmente estranea alla dinamica del primo impatto, le cui conseguenze lesive andavano, dunque, interamente poste a carico del Per tali ragioni, sosteneva che la preponderante responsabilità per i danni CP_7 occorsi, fosse ascrivibile a quest'ultimo, assicurato con Controparte_2
pagina 5 di 22 La Compagnia, ribadendo di aver già corrisposto all'attore la somma di euro 71.561,00, contestava le richieste risarcitorie attoree in punto danno non patrimoniale, perché non adeguatamente giustificate, specie con riferimento al danno alla validità lavorativa, non essendo stati provati i termini in cui sarebbe stata compromessa la cenestesi lavorativa, evidenziando altresì che la richiesta personalizzazione non era supportata da adeguate allegazioni;
quanto al danno patrimoniale, ne contestava la relativa domanda in quanto non provata documentalmente.
Infine, in via riconvenzionale, domandava l'accertamento del grado di responsabilità dei CP_6
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e della responsabilità maggioritaria di con la CP_7 condanna di quest'ultimo e di a rimborsare a le somme che avesse Controparte_2 CP_6 già corrisposto, o dovesse ancora versare in favore dell'attore, in eccesso rispetto alla responsabilità accertata a carico della propria assicurata. Chiedeva di essere autorizzato a notificare la comparsa contenente domande riconvenzionali a e e a tal fine la prima udienza veniva differita CP_7 CP_2
al 9.2.2021.
4. Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia di e e il patrocinio di CP_7 CP_3 [...]
a integrazione delle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta, chiedeva altresì la condanna di e di in solido tra loro, al pagamento in CP_6 CP_3
proprio favore delle somme già versate e/da versarsi in favore dell'attore e che risulteranno in eccesso rispetto all'effettivo grado di responsabilità accertato in capo a , con richiesta di Controparte_4
concessione del termine ex art. 292, comma 1, c.p.c. per la notifica alla convenuta contumace. Il
Giudice concedeva tale termine e rinviava all'udienza del 16.9.2021 ove venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. All'udienza per l'esame delle istanze istruttorie, tenutasi il 6.4.2022, veniva disposta CTU medico legale, affidata alla Dott.ssa e CTU dinamico-ricostruttiva, Persona_1
affidata al Geom. Persona_2
La relazione dinamico-ricostruttiva veniva depositata il 17.11.2022, quella medico-legale veniva depositata il 18.3.2022 e la sua successiva integrazione, disposta nel corso dell'udienza del 23.3.2023, il 9.9.2023.
All'esito la causa veniva rinviata per p.c. al 26.11.2024. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, tale udienza veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente va dato atto che successivamente all'udienza di p.c. (e alla scadenza del deposito delle comparse conclusionali, da tutte le parti costituisce – tra cui con il difensore già CP_2
costituito, Avv. Pilon) risultano esser stati depositati in data 10.2.2025 un atto di costituzione di nuovo difensore, Avv. Viero, per . tramite detto difensore, ha quindi depositato Controparte_9 CP_9
pagina 6 di 22 la memoria di replica, non depositata da . CP_2
Come dedotto anche dall'attore nella propria memoria di replica, si deve tuttavia osservare che non è parte in causa;
può ipotizzarsi che la memoria fosse stata depositata nell'ottica di un CP_9
avvicendamento tra e (a seguito di una cessione della posizione o per altra ragione) CP_2 CP_9
di cui tuttavia né nella costituzione di nuovo difensore, né nella procura allegata, né nella memoria di replica si dà atto;
allo stesso modo, – o un eventuale successore a titolo particolare – non CP_2
hanno depositato/ritualmente provveduto alla revoca o sostituzione del precedente difensore, sicché costituzione di nuovo difensore e memoria di replica risultano depositate da un soggetto che non è parte in causa.
Non paiono esservi poi i presupposti per ri-qualificare la comparsa di costituzione o la memoria come un intervento (che comunque sarebbe inammissibile, essendo intervenuto oltre l'udienza di p.c., termine ultimo ex art. 268 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis).
Non verrà quindi presa in considerazione la memoria di replica – perché proveniente da parte non ritualmente costituita in giudizio –, dovendosi ritenere che abbia continuato ad essere assistita CP_2
dal difensore già costituito, non sostituito né espressamente revocato (resta poi inteso che se effettivamente vi fosse stata una non documentata successione di nei rapporti di , CP_9 CP_2
l'eventuale successore risponderebbe comunque ex art. 111 c.p.c.).
6. Va premesso che nel costituirsi nessuna delle due convenute ha eccepito o dedotto la sussistenza di un possibile concorso dell'attore nella causazione del sinistro o, sotto un profilo causale, la possibile non responsabilità dell' o del nell'incidente. Le Compagnie si sono infatti limitate a CP_7 CP_3 dedurre la possibile responsabilità maggioritaria (o esclusiva) dell'uno o dell'altro dei convenuti contumaci, con riferimento ad alcune, specifiche conseguenze dannose del sinistro (in ultima analisi, le singole lesioni subite dal . Parte_1
In quest'ottica, è stata dunque disposta la CTU cinematica-ricostruttiva, che in punto ricostruzione stato dei luoghi, condizioni meteo e dinamica (operata sulla scorta del verbale di sinistro e delle fotografie allegate) non ha formato oggetto di rilievi delle parti e in particolare delle convenute, salvo che per gli aspetti di cui si dirà; si può dunque fare riferimento, su tali aspetti, alla CTU.
Il sinistro si è verificato il 5.6.2008 alle ore 23.00 ca. in Chiampo (Vi), lungo la strada provinciale 43, che in quel tratto assume il nome via Arzignano, all'altezza dell'intersezione con la laterale che conduce ai civici da 62 a 68, punto dotato di buona illuminazione stradale;
vi era tuttavia scarsa visibilità, stante la pioggia battente (cfr. verbale, doc. 1 attoreo, pag. 2 del file).
Come chiarito dal CTU (per la ricostruzione dei luoghi, cfr. pagg. 11-19), al tempo del sinistro la strada era rettilinea e pianeggiante;
la carreggiata, larga 7,80 m fra le strisce che ne delimitano i margini, era pagina 7 di 22 divisa in mezzeria in due corsie di marcia unidirezionali di larghezza analoga fra loro per mezzo di striscia continua interrotta in corrispondenza delle intersezioni. Oltre le strisce di margine, su entrambi i lati, si trovavano ampie banchine asfaltate;
il limite di velocità, di 70 km/h.
Così ricostruite le caratteristiche oggettive dei luoghi di causa, il CTU ha proceduto a ricostruire – per quanto possibile, come si dirà – la dinamica del sinistro considerando le condizioni dei tre veicoli coinvolti nel sinistro all'esito degli scontri, e dunque il motorino Piaggio Zip dell'attore, l'Opel Astra dell' la OR Ka della dando tuttavia atto di non aver potuto esaminare direttamente i CP_7 CP_3
mezzi (stante il tempo occorso tra sinistro e operazioni peritali) e che gli operanti non hanno indicato nel rapporto la descrizione analitica dei danni riportati, sicché il CTU ha ricostruito i danni per come emergenti dalle fotografie a colori riportate dalla perizia di parte (ossia quelle comunque CP_2
allegate al verbale del sinistro, cfr. CTU, pagg. 8 ss). Il CTU ha quindi ricostruito che gli effetti dell'urto sull'Opel hanno interessato il fianco destro, con andamento antero-posteriore e maggiore introflessione nella parte finale della porta posteriore e, con minore intensità, la parte superiore del parafango posteriore ed ha determinato il distacco del gruppo ottico posteriore destro. Per quanto
CP_ riguarda la il CTU ha dato atto di disporre solo di una foto da tergo dell'auto, quindi non significativa (posto che l'impatto tra questa auto e il corpo dell'attore avvenne sul davanti). Per quanto riguarda il ciclomotore, l'impatto ha interessato la ruota anteriore, senza la rottura dello scudo paragambe. CP_1 Sulla base di tali elementi il CTU ha quindi ricostruito la posizione di e all'impatto (cfr. CP_8 pag. 11), accertando che il ciclomotore colpì la vettura all'incirca sulla portiera destra posteriore, per poi deviare la sua traiettoria verso sinistra.
Il CTU ha poi dato atto delle dichiarazioni rese a S.I.T. da alcuni testimoni oculari, pure allegate al verbale di incidente (cfr. CTU, pagg. 18-20). È opportuno segnalare che nessuno di detti soggetti assistette alla prima fase del sinistro (ossia allo scontro Magaraggia/Ouardi), ma arrivarono sui luoghi di causa quando l'attore era già per terra. Andando in ordine cronologico, era alla guida della Per_3
sua Audi A3 e procedeva lentamente, stante la pioggia intensa che rendeva quasi nulla la visibilità. Non aveva veicoli davanti a sé e a un certo punto vide un corpo traverso alla propria corsia di marcia, col capo in corrispondenza alla mezzeria. Riuscì ad evitare di investirlo, spostandosi repentinamente nell'opposta corsia, per poi rientrare in quella di marcia, fermandosi poco oltre il corpo. Sceso per aiutare, si avvide della presenza di uno straniero ( , che lo invitava a chiamare i soccorsi. CP_7
CP_
ha ricordato che stava chiamando il 118, quando è arrivata la che dapprima ha rallentato, Per_3
per poi frenare bruscamente, una volta avvedutasi della loro presenza, andando però a urtare contro il corpo a terra e evitando di investire e solo perché entrambi si scansarono con un Per_3 CP_7
pagina 8 di 22 balzo. seguiva in RT Pandolfo, procedendo pure lentamente, stante la pioggia e Testimone_1
l'assenza di visibilità. Era ad una ventina di metri dall'Audi quando la vedeva spostarsi repentinamente e notava anch'essa l'ingombro; appena compreso trattarsi di un corpo umano, frenava subito e si CP_ accostava a destra e scendeva dall'auto per prestare i soccorsi. Sentiva tuttavia arrivare la , la brusca frenata e quindi l'investimento del corpo dell'attore, sospinto di un metro. La ha Tes_1 riferito che a suo avviso tra il momento in cui notò il corpo in mezzo alla strada e l'arrivo della OR sarebbero trascorsi massimo due/tre minuti. La terza persona sentita a SIT, , seguiva la Testimone_2
RT della ad una cinquantina di metri e, proseguendo, notò il corpo di sulla Tes_1 Parte_1
strada; a questo punto anche la rallentò, fermandosi a destra e, mentre stava uscendo dalla sua Tes_2 auto, vide arrivare la OR, assistendo alla sua brusca frenata e all'investimento del Parte_1
Il CTU, sulla base di tali dichiarazioni, della posizione di quiete di ciclomotore e OR, in assenza di altri elementi (non essendo state individuate tracce di frenata o detriti utili ad individuare esattamente i punti d'urto) ha quindi proceduto all'analisi degli impatti, dando atto della difficoltà di una ricostruzione analitica degli stessi stante la “carenza di elementi oggettivi” (cfr. pag. 21 ss), così ricostruendoli: l'Opel procedeva da Arzignano diretta verso il centro di Chiampo quando, giunta all'altezza dell'accesso a sinistra col piazzale antistante i civici 62 - 68 di Via Arzignano, effettuava conversione a sinistra (non è dato sapere se senza soluzione di continuità o con un arresto). Durante la manovra, mentre l'Opel era di traverso occupando tutta la larghezza dell'opposta corsia di marcia, sopraggiungeva il ciclomotore attoreo, che l'urtava sul fianco destro, all'altezza della porta posteriore. concludeva la manovra portandosi fuori carreggiata;
ciclomotore e deviavano la CP_7 Parte_1
traiettoria verso la propria sinistra: mentre il ciclomotore scivolava terminando la marcia oltre la striscia di margine, il conducente si arrestava col corpo di traverso sull'opposta corsia, col capo in prossimità della mezzeria e le gambe rivolte verso la striscia di margine.
Nel mentre arrivavano l'Audi di , la RT e la SU della , che riuscivano a evitare Per_3 CP_12
il corpo di i conducenti scendevano per chiamare i soccorsi e, mentre uno di loro stava Parte_1
chiamando il 118, sopraggiungeva la OR Ka della che fermava energicamente, prima di CP_3
investire il corpo di Parte_1
Il CTU ha stimato che il ciclomotore percorse uno spazio di circa 10 m “fra il punto d'urto e la posizione di quiete, decelerando per effetto dello strisciamento sul manto stradale bagnato con un coefficiente di attrito medio di 0,2: la sua velocità di uscita può essere valutata pari a […] 22,5 km/h
[…]” sicché, considerate le deformazioni permanenti sulla Opel, il CTU ha stimato la velocità dell'attore in 30-25 km/h (pagg. 22-23). Quanto all'Opel, il CTU dà atto che non vi sono elementi – come pure ipotizzato dal CTP di – per sostenere che l' si sia arrestato per ripartire, CP_2 CP_7
pagina 9 di 22 osservando, sulla base dei dati raccolti, che in ogni caso la velocità all'urto dell'auto sarebbe stata pari a 15 km/h, rilevando in ogni caso che sia indiscutibile che il conducente dell'Opel non abbia rispettato l'obbligo di dare la precedenza al Parte_1
Quanto alla OR, il CTU ha osservato di non avere elementi per determinarne la velocità, ma di poter concludere che, non essendo la riuscita a evitare l'impatto con l'attore nonostante l'energica CP_3
frenata – pur essendo riusciti di contro l'Audi, la RT e la SU ad evitare il corpo poco prima –, la convenuta procedesse ad una velocità non adeguata alle condizioni e/o che, si sia distratta nella guida a causa delle varie vetture ferme. Il CTU, anche sulla base delle dichiarazioni dei soccorritori, ha CP_ ipotizzato che dopo l'impatto del corpo la tornò nella posizione di quiete a seguito di una retromarcia;
il Geom. ha tuttavia ricostruito che, per effetto del secondo impatto, il corpo di Per_2
fu spostato avanti di circa un metro rispetto alla posizione di quiete derivante dal primo Parte_1
sinistro.
Il CTU ha quindi tratto le sue conclusioni, distinguendo tra i due urti: ha chiarito che sia nel primo, sia nel secondo, e erano in grado di avvistare rispettivamente ciclomotore attoreo e CP_7 CP_3 corpo del e ha quindi individuato le cause del sinistro “nelle condotte di guida dei Parte_1 conducenti delle due autovetture coinvolte. L' “conducente dell'autovettura Opel Astra, ha CP_7
omesso di concedere la dovuta precedenza al ciclomotorista , che procedeva in Parte_1 posizione e a velocità regolare nell'opposta corsia di marcia” e la conducente CP_3 dell'autovettura OR Ka, procedeva ad una velocità che non le ha consentito di arrestare il proprio veicolo prima di investire il corpo del pedone a terra: sebbene questa circostanza potesse essere considerata come non prevedibile, si deve ricordare che i conducenti delle tre autovetture che precedevano la OR sono tutti riusciti ad evitare l'investimento del ciclomotorista, avessero arrestato le proprie autovetture e fossero scesi a prestare soccorso quando è arrivata (cfr. CTU, CP_3
pagg. 29-30) concludendo che “nulla si ritiene possa essere porto a carico del ciclomotorista
[...]
, che era impossibilitato a compiere alcuna manovra evasiva.”. Parte_1
Il CTU, sollecitato in tal senso anche dai CTP delle Compagnie, ha chiarito che “Riguardo le due ipotesi di attribuzione delle lesioni al sinistro nel suo complesso oppure alle due fasi, il primo urto che
CP_1 CP_1 ha coinvolto la e il secondo che invece ha interessato la , prospettate nel corso delle operazioni peritali, si ritiene che entrambi gli urti abbiano prodotto lesioni significative al ciclomotorista: non si spiegherebbe altrimenti la permanenza di riverso al suolo Parte_1 per il lungo tempo intercorso fra la caduta dopo l'urto con la Opel Astra e l'arrivo della OR Ka. Per
l'analisi delle conseguenze di queste lesioni e per la valutazione della loro attribuzione alle due fasi, analisi peraltro non richiesta dal quesito posto dall'Ill.mo signor Giudice, si deve rimandare all'esame
pagina 10 di 22 del medico legale ed all'assorbente competenza del giudicante” (cfr. relazione CTU, pagg. 29-30).
L'attore non ha mosso particolari rilievi alla CTU. Quanto ai rilievi di – che ha osservato tra CP_2
l'altro, che l'energia dissipata dal secondo urto dovrebbe essere pari al triplo di quella del primo, il
CTU ha osservato, condivisibilmente, che tale dato non è da solo “significativo della gravità delle lesioni” (cfr. relazione CTU, pag. 31). Il CTP di ha svolto vari rilievi;
ha anzitutto dedotto CP_6
che la velocità della OR potrebbe stimarsi in 12 km/h (cfr. osservazioni, pag. 4), rilievo ben
CP_ riscontrato dal CTU, che ha osservato che la velocità di impatto tra la e la (stimabile CP_3 anche in 15km/h) sarebbe comunque il valore finale all'esito di una frenata energica. Il CTP ha poi mosso tutta una serie di considerazioni sulla posizione del al momento dell'urto con la Parte_1
Opel – per come risultante dalla CTU – e le lesioni subite dall'attore, deducendo che il corpo del motocilista avrebbe subito nell'urto una decelerazione assai elevata, subendo una collisione ad una velocità relativa di quattro volte maggiore rispetto a quella del secondo urto (cfr. osservazioni CTP, pag. 9). Ha quindi rilevato che le varie lesioni subite dall'attore sarebbero tutte poste sul lato destro del corpo, ossia quello entrato in violento contatto con la Opel Astra. Il CTP, considerato che il Parte_1
non riuscì a muoversi dopo il sinistro per 2/3 minuti, prima di venir travolto dalla OR Ka, ha osservato che la causa esclusiva dell'incidente nel suo complesso sarebbe da ravvisare nella manovra della Opel e che “pure le lesioni riportate” dal risulterebbero “prevalentemente se non in via esclusiva Parte_1 imputabili” al primo (oss, pag. 10). Il CTU ha quindi rilevato (cfr. relazione CTU, pag. 33), di Pt_2 ritenere attendibile “l'ipotesi che le lesioni al capo ed al torace siano da attribuire al primo urto, mentre per quelle all'arto destro non si può escludere, alla luce degli elementi disponibili, se sono da attribuire in maniera prevalente ad uno dei due urti o ad entrambi” rimettendosi sul punto alla CTU medico legale.
Sul punto si può osservare – anticipando gli esiti della CTU medica – che a seguito del sinistro riportò delle “ferite lacero-contuse al volto (regione frontale destra), trauma toracico Parte_1
produttivo di multipli focolai polmonari contusivi (soprattutto a destra), frattura del bacino (frattura della branca ileo-ischio pubica destra in prossimità dell'acetabolo, frattura della branca ischio-pubica destra, al terzo medio e lussazione dell'articolazione sacro-iliaca destra), frattura del ginocchio destro
(frattura-lussazione metaepifisaria prossimale della tibia destra con frattura comminuta del piatto tibiale esterno) e frattura della gamba destra (frattura diafisaria del perone destro).” (cfr. CTU medica, pag. 19); come meglio si vedrà, i postimi stabilizzati attengono a degli esiti cicatriziali (su volto, emitorace, arto inferiore destro) e esiti anatomici alla frattura del bacino e a una menomazione al ginocchio destro.
Da ultimo in conclusionale, ha dedotto che l'impatto con la Opel non potrebbe aver cagionato CP_2
pagina 11 di 22 a i danni “alla porzione inferiore del corpo”, perché in tal punto era protetto Parte_1 Parte_1
dalla carenatura anteriore del motoveicolo (conclusionale, pag. 20).
7. Così ricostruito il contenuto della CTU cinematica – e, per quanto per ora rileva di quella medica – e le contrapposte posizioni delle parti, può osservarsi che le Compagnie non hanno contestato la responsabilità – in solido – dei convenuti, nei confronti dell'attore, limitandosi a chiedere di individuare il riparto di responsabilità, nei rapporti interni, tra i convenuti, assumendo, in ultima analisi, che ciascun convenuto – e quindi il singolo Assicuratore – dovrebbe rispondere unicamente del danno biologico consequenziale alle specifiche lesioni prodotte dal singolo urto.
Va precisato che “Mentre l'art. 2043 cod. civ. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso" e, pertanto, la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento,
e la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno e in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal cit. art.. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, non rilevando che, (come, nella specie, in ordine alle condotte di cui conducenti di veicoli in occasione di un sinistro stradale) non sia possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento di ciascuno nella produzione dell'evento dannoso unitario.” (Cass. Sez. III, sent. n. 17475 del
9/8/2007; cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. I, sent. n. 1245 del 18/1/2013).
Tanto chiarito, nel caso di specie, essendo le conseguenze dannose sostanzialmente uniche per l'attore
(ossia avendo il sinistro, globalmente inteso, comportato una lesione della sua salute) trova applicazione, nei rapporti tra attore e convenuti e nei rapporti interni tra questi ultimi, l'art. 2055 c.c.
Potrebbe dunque, quanto ai rapporti interni tra responsabili, trovare in ipotesi applicazione l'ultimo comma di detta norma, con la precisazione che “In tema di responsabilità da fatto illecito, qualora il danno sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo
e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità.” (Cass. Sez. III, ord. n. 31066 del 28/11/2019).
7.1. Tanto chiarito, deve anzitutto affermarsi la piena responsabilità dei convenuti contumaci – e dunque delle Compagnie – nei confronti dell'attore. La ricostruzione cinematica del sinistro ha infatti pagina 12 di 22 consentito di escludere ogni possibile concorso dell'attore, che stava marciando ampiamente al di sotto dei limiti consentiti nel tratto di strada e che si è visto tagliare la strada dall'Opel dell' che, CP_7
verosimilmente, prima di procedere alla manovra di svolta, non ha minimamente verificato se stesse arrivando un conducente dall'altra parte della strada. Pure deve essere ritenuta responsabile la anche se non è stato possibile ricostruire con esattezza la velocità a cui marciasse, dalla CP_3
circostanza che ben tre automobilisti prima di lei siano stati in grado di percepire il corpo dell'attore sulla sede stradale, evitandolo, può ritenersi dimostrato che in ogni caso la convenuta non conducesse
CP_ la ad una velocità adeguata alle condizioni dei luoghi (anche considerata la pioggia scrosciante della notte del sinistro) o che in ogni caso possa essere stata distratta dalla presenza degli altri automobilisti ai lati della carreggiata, in ogni caso conducendo la vettura in maniera imprudente ed inadeguata rispetto alle condizioni della sera del sinistro. I convenuti contumaci e le rispettive
Compagnie devono dunque rispondere nei confronti dell'attore integralmente delle conseguenze dannose del sinistro, in solido tra loro.
7.2. Quanto al riparto interno, si deve ritenere, all'esito dell'istruttoria svolta, che non sia superabile il dubbio oggettivo circa la riconducibilità delle singole lesioni del alle singole condotte Parte_1
illecite dei convenuti.
Può infatti osservarsi che le lesioni a capo e torace (ossia quelle che lo stesso CTU della cinematica, sulla scorta delle osservazioni dei CTP, ha ritenuto di poter ricondurre con elevata probabilità logica alla condotta dell' hanno impattato in misura assai ridotta alla complessiva compromissione CP_7
della salute del convenuto. Quanto alle ulteriori lesioni (frattura al bacino, frattura/lesioni al ginocchio e alla gamba destra) si può osservare che le indicazioni della CTU cinematica non sono utili a formulare alcuna ipotesi in punto causalità (quanto a quelle della gamba destra, il Geom. non Per_2
ha potuto escludere che derivassero da entrambi gli impatti, stanti la modalità del primo impatto, della caduta e del successivo investimento, per come ricostruiti, in questo superando le osservazioni del CTP
. La CTU medica pure non ha fornito indicazioni utili sul punto. CP_6
Anche dalle contrapposte prospettazioni delle parti non è possibile raggiungere conclusioni con un apprezzabile grado di probabilità. La circostanza dedotta dal CTP di per cui CP_6 Parte_1
rimase per terra, fermo, per qualche minuto, prima di essere investito dalla non consente di CP_3
CP_1 comprendere in che misura l'impatto tra e attore abbia leso la parte inferiore del corpo:
l'immobilità peraltro potrebbe spiegarsi anche con una comprensibile situazione si spavento o anche con il dolore connesso alle lesioni a fronte e torace. Non può poi dirsi che che il danno al bacino o alla gamba sia incompatibile con il fatto che il ciclomotore del fosse carenato, come dedotto Parte_1 dal difensore di : ed infatti, a seguito dell'urto con in ogni caso l'attore cadde per terra, CP_2 CP_7
pagina 13 di 22 sicché non può escludersi che le fratture siano derivate da detto urto o dall'esatta posizione del corpo al momento dell'impatto con il suolo, che è stato impossibile ricostruire.
Alla luce degli elementi raccolti, stante anche l'insufficienza di alcuni dati (ad esempio esatta velocità dei protagonisti del sinistro, precisa modalità della caduta dell'attore a seguito dell'impatto con l'Opel) si deve osservare che è impossibile valutare anche approssimativamente la misura delle singole responsabilità dei convenuti contumaci. Per tale ragione, non è possibile superare la presunzione di cui all'art. 2055 c.c., sicché, nei rapporti interni, e devono ritenersi responsabili al 50% CP_7 CP_3 ciascuno dei danni subiti dall'attore.
8. Tanto chiarito in punto an e riparto interno della responsabilità, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro. ha chiesto il ristoro di “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali” (cfr. conclusione, Parte_1
pag. 2), senza tuttavia quantificarli in citazione, facendo riferimento, sotto il profilo descrittivo, ad una
“inabilità” temporanea, ai danni permanenti (stimati nella misura del 28%) “con un danno alla validità lavorativa che richiede un congruo appesantimento del punto e personalizzazione da quantificarsi in base alle tabelle di Milano compreso il morale, danno non patrimoniale estetico, esistenziale, alla vita di relazione” (cfr. pag. 2) e a dei danni materiali (farmaci, spese sanitarie, visite specialistiche), per complessivi € 8.084,26, dando atto del versamento di vari acconti da parte delle Compagnie.
Nelle conclusioni da ultimo rassegnate l'attore ha quantificato, alla luce dell'istruttoria svolta, i danni in complessivi € 153.666,22 (non scomputati gli acconti) oltre ad € 8.084,26 di danni materiali, facendo applicazione delle tabelle milanesi, nell'edizione 2024. In conclusionale ha chiarito che il predetto importo viene richiesto a ristoro del “Danno biologico temporaneo (euro 115,00 al giorno): ITT giorni
65 al 100%* euro 115,00 = euro 7.475,00 ITP giorni 145 al 75%* euro 86,25 = euro 12.506,25 ITP giorni 110 al 50%* euro 57,50 = euro 6.325,00 ITP giorni 110 al 25%* euro 28,75= euro 3.162,50
- Danno biologico permanente: IP 22 %* euro 5.587,92 a punto = euro 112.485,00
- appesantimento su 10 punti percentuali: euro 23.903,00*49 % = euro 11.712,47” (cfr. pag. 10),
“appesantimento” richiesto a quanto è dato comprendere (a) in ragione di varie complicazioni, specificate per la prima volta in conclusionale (ossia assenza prolungata/perdita dell'anno scolastico, limitazione della vita sociale e di relazione, rinuncia a passioni sportive, cfr. pag. 7) e (b) sulla scorta della asserita incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attore, che sarebbe stata riscontrata dalla CTU medico legale.
È opportuno rammentare – stante la formula “ampia” per descrivere le pretese risarcitorie, utilizzata in citazione - che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari pagina 14 di 22 (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore interiore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema TE (Cass. Sez. III, ord. n. 9006 del
21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema TE (da ultimo, le menzionate Cass. 15733/2022 e
Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno. Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale
(determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, dalla citazione di – che come detto faceva riferimento anche al danno Parte_1
morale – può ritenersi che l'attore abbia chiesto il ristoro anche di tale danno, facendo peraltro riferimento al grado di sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale.
8.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, la CTU Dott.ssa sulla scorta della visita dell'attore e dell'esame della Per_1 documentazione medica, ha accertato che a seguito del sinistro, riportò un “trauma Parte_1
cranico commotivo produttivo di ferite lacero-contuse al volto (regione frontale destra), trauma toracico produttivo di multipli focolai polmonari contusivi (soprattutto a destra), frattura del bacino
(frattura della branca ileo-ischio pubica destra in prossimità dell'acetabolo, frattura della branca ischio-pubica destra, al terzo medio e lussazione dell'articolazione sacro-iliaca destra), frattura del ginocchio destro (frattura-lussazione metaepifisaria prossimale della tibia destra con frattura comminuta del piatto tibiale esterno) e frattura della gamba destra (frattura diafisaria del perone destro).” (cfr. relazione, pag. 19). Le fratture furono trattate chirurgicamente, con un piccolo trapianto osseo e tre vite metalliche di sintesi al piatto tibiale e posizionamento di fissatore esterno a gamba destra e bacino. Seguiva il 9.7.2010 un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, ricostruzione del legamento anteriore e trattamento dell'area di condrosi;
nel novembre 2018 si rendeva necessario un pagina 15 di 22 altro intervento in artroscopia per sbrigliamento articolare del ginocchio destro (cfr. CTU medica, pag.
19).
A postumi stabilizzati, residua “un complesso cicatriziale (volto, emitorace destro, addome, arto inferiore destro), gli esiti anatomici della frattura del bacino (frattura della branca ileo-ischio pubica e ischio-pubica destra , quest'ultima consolidata con lieve deformità residua) e una menomazione a carico del ginocchio destro. Per quanto riguarda quest'ultimo all'esame obiettivo si apprezza una lieve instabilità in varo-valgo associata ad un moderato deficit di flessione dell'articolazione e ad un modesto ipotrofismo muscolare all'arto inferiore destro;
oltre alle menomazioni di carattere funzionale appena descritte, andranno ricompresi nella valutazione anche le menomazioni anatomiche costituite, in particolare, da una condrosi femorale laterale e mediale (di secondo grado) e da una condrosi del piatto tibiale esterno (di terzo-quarto grado)”.
Il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico Parte_1
temporaneo al 100% di 65 giorni, al 75% di 145, al 50% di 110 e al 25% di altri 110 giorni e un danno biologico permanente del 22%. Il CTU, sulla base della tipologia di lesioni e del decorso, ha stimato la sofferenza menomazione correlata come medio grave per la fase di malattia (IT), medio lieve a postumi stabilizzati (cfr. relazione CTU, pagg. 20-21).
Tali conclusioni del CTU avevano formato rilievi da parte del CTP convenuto, che aveva ritenuto sovrastimata l'IT al 75% e il permanente (indicato dal CT in una percentuale dal 18% al 20%). I rilievi sono stati superati con motivazione pienamente condivisibile dal CTU, che ha chiarito che la stima dell'IT tiene conto anche del periodo di degenza dei vari interventi e che l'IP tiene conto della condrosi, data la giovane età dell'attore; il CTU ha quindi confermato le conclusioni su esposte, che sostanzialmente pure sono state condivise dalle convenute in conclusionale. Non v'è dunque ragione per discostarsene.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno pagina 16 di 22 di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
5.6.2008 – 18 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Parte_1
8.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CTU l'ha individuata in complessivi giorni 430, di cui al 100% per 65 giorni, al 75% per 145, al 50% per 110 giorni e al 25% per 110, stimando il grado di sofferenza come medio grave per il periodo di malattia.
Dunque: (i) per i 65 giorni di invalidità al 100% considerata la sofferenza psico-fisica medio elevata, pare congruo riconoscere € 123,62 al giorno (pari al valore del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, a cui vengono aggiunti € 8,62 – ossia un aumento del 7,5%, in ragione del grado elevato della sofferenza correlata, non essendo stati allegati ulteriori elementi, oltre alla sofferenza-menomazione correlata), per complessivi € 8.035,30 (123,62x 65);
(ii) per i 145 giorni di invalidità al 75% - considerata la sofferenza psico-fisica medio elevata pare congruo riconoscere € 92,72 al giorno (pari al 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di
Milano per la inabilità totale al 100%, quindi € 86,25, a cui vengono aggiunti € 6,47– con un aumento del 7,5% - in ragione del grado medio-elevato della sofferenza correlata), per complessivi € 13.444,40
(92,72 x 145);
(iii) per i 110 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica medio/elevata, pare congruo riconoscere € 61,54 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di
Milano per la inabilità totale al 100%, quindi 57,25, a cui vengono aggiunti € 4,29– con un aumento del
7,5% - in ragione del grado medio-elevato della sofferenza correlata) per complessivi € 6.769,40 (61,54
x 110);
(iv) per i 110 giorni di invalidità al 25%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 30,91 al giorno (vale a dire il 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, quindi 28,75, a cui vengono aggiunti € 2,16– con un aumento del 7,5% - in ragione del grado medio-elevato della sofferenza correlata) per complessivi € 3.400,10 (30,91 x
110).
pagina 17 di 22 In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 31.649,20 (8.035,30 + 13.444,40 + 6.769,40 + 3.400,10).
8.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CTU l'ha individuata nella misura nel 22%, quantificando il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attrice con riferimento alla menomazione stabilizzata in un grado medio-lieve. Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (18 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 81.511,00.
8.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale in ragione del grado medio lieve della sofferenza menomazione-correlata nel permanente e delle modalità particolarmente cruente del sinistro
– da cui può desumersi un consistente shock, e un conseguente patema interiore, collegato al ricordo delle modalità dell'incidente - nella misura del 15% del danno biologico permanente, per complessivi €
12.226,65.
8.1.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, in conclusionale l'attore l'ha giustificata (a) sull'assenza prolungata/perdita dell'anno scolastico, limitazione della vita sociale e di relazione, rinuncia a passioni sportive, cfr. pag. 7) e (b) sulla scorta della asserita incidenza delle lesioni alla capacità lavorativa dell'attore, che sarebbe stata riscontrata dalla CTU medico legale.
Va ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso dei più recenti orientamenti della Suprema TE, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). In questo contesto, è stato condivisibilmente affermato che il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incidente direttamente sulla facoltà di produrre reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'individuo, costituisce una posta di danno non patrimoniale (Cass. Sez. III, sent. n. 17411 del 28/6/2019; Cass. Sez. VI Ord. n. 12572 del 22/5/2018).
La “lesione della cenestesi lavorativa” può quindi essere un elemento che giustifica una personalizzazione del danno. Nel caso di specie, le tabelle milanesi prevedono la facoltà di operare una personalizzazione fino al 37%.
8.1.4.1. I fattori (impossibilità/riduzione di sport, contatti sociali, problematiche a scuola) che l'attore ha addotto – peraltro per la prima volta in conclusionale - non giustificano l'aumento, non avendo provato che prima del sinistro dette attività venissero svolte in maniera particolare, tale da Parte_1
giustificare una personalizzazione;
né l'attore ha comunque provato l'effettiva compromissione delle pagina 18 di 22 stesse successivamente all'incidente, in misura eccedente alle ordinarie conseguenze di un sinistro (già ristorate nell'ambito del punto per il danno biologico).
8.1.4.2. Quanto alla cenestesi, nelle note del 9.9.2023, in risposta al quesito integrativo, la Dott.ssa accertato che il studente presso l'istituto professionale del sinistro, ha poi svolto Per_1 Parte_1
l'attività di operaio – manutentore, ha dato atto che la sintomatologia lamentata dall'attore (dolenzia al ginocchio e al bacino alla conclusione del turno di lavoro, con necessità di pause compensatorie) può dirsi attendibile in ragione delle lesioni permanenti e del tipo di lavoro “che comporta impegno per i 4 arti (in particolare per gli arti inferiori: ripetute e prolungate posture incongrue)”. La CTU ha quindi suggerito “l'appesantimento del punto”, nella misura non superiore al 10%.
Negli scritti conclusivi le convenute hanno contestato tale richiesta, assumendo (cfr. replica CP_6
pag. 3), la mancata prova sul tipo di attività svolta/concreto impatto. Il rilievo è inconferente, essendo stata l'attività accertata dal CTU e comunque compatibile con il percorso educativo dell'attore.
Si condividono le conclusioni del CTU: i postumi permanenti condizioneranno a vita il lavoro da operaio dell'attore (che comunque, al momento del sinistro, si stava specializzando per tale tipologia di impiego), comportando una riduzione del confort con problematiche ergonomiche e un maggior affaticamento. Per tale ragione, considerata anche l'età dell'attore, pare congruo riconoscere la richiesta personalizzazione, nella misura del 10% del danno biologico permanente, per ulteriori € 8.151,10 (10% di 81.511).
8.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale, aventi ad oggetto sostanzialmente il rimborso delle spese mediche, quantificate da ultimo in conclusionale dall'attore in €
7.153,46 (e delle spese per la perizia medico legale ante causam, a firma del Dott. . Per_4
Quanto alle spese mediche, in realtà la CTU ha riconosciuto come congrui esborsi per € 4.038,54
(relazione pagg. 21-25), con valutazione da cui non vi son ragioni per discostarsi, a cui vanno Per_1 aggiunti € 854,00 per perizia ante causam. Quanto a quest'ultima, in conclusionale ha dedotto CP_2
che dovrebbe escludersi il rimborso, perché attività stragiudiziale superflua, in base ad un giudizio ex ante, alla definizione del contenzioso (cfr. pagg. 14-15), stante il divario tra il punto di danno permanente accertato in tale sede da quello individuato dal CTU. Il rilievo non è condivisibile stante la complessità nel caso di specie di individuare esattamente le conseguenze dannose, dato che le lesioni subite dall'attore erano in effetti plurime e collocate in più parti del corpo e considerata la necessità da parte dell'attore di vagliare le possibili conseguenze sanitarie del sinistro, prima dell'avvio del giudizio.
Viene riconosciuto quindi il rimborso anche di detta spesa.
Vanno dunque riconosciuti complessivamente € 4.892,54.
pagina 19 di 22 8.3. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 138.430,49 (€ 31.649,20 per I.T., – comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 81.511,00 per danno biologico permanente;
€ 12.226,65 a ristoro del danno morale sull'IP; € 8.151,10 per personalizzazione sul biologico permanente;
€ 4.892,54 per spese mediche, comprensive di spese di CTP ante causam).
9. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce debito di valore da liquidarsi tenendo conto dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore di una somma che equivalga al danno suo tempo subito. In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema TE con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che le Compagnie hanno corrisposto vari acconti: € 45.000,00 in data 12.2.2012, € 45.000,00 il 21.11.2011 e 26.561,00 il CP_2 CP_6
24.6.2016, somme pacificamente trattenute dall'acconto e che dovranno essere dunque decurtate da quanto dovuto, acconti che andranno detratti: a tal fine le somme riconosciute a titolo di acconto vanno rese omogenee a quelle riconosciute a titolo di risarcimento del danno (così da considerare la rivalutazione e gli interessi maturati anche sull'acconto, a partire dal suo percepimento;
cfr., tra le varie
Cass. n. 6347 del 19/3/2014).
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a a ristoro del danno non patrimoniale, Parte_1 per € 138.430,49, devalutata all'epoca del sinistro – 5.6.2008– è pari ad € 104.951,09; la somma di capitale rivalutato anno per anno e di interessi sul capitale via via rivalutato dal 5.6.2008 ad oggi è pari a € 167.699,66.
Per quanto concerne gli acconti, seguendone l'ordine cronologico (i) per il primo di di € CP_6
45.000,00, la somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato dal pagina 20 di 22 21.11.2011 ad oggi è pari ad € 65.007,31; ii) per quello , di € 45.000,00, la somma di capitale CP_2 rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato dal 12.2.2012 ad oggi è pari ad €
62.160,51; iii) per il secondo di da € 26.561,00, la somma di capitale rivalutato anno per CP_6
anno e interessi sul capitale via via rivalutato dal 24.6.2016 ad oggi è pari ad € 35.377,84.
Detraendo gli acconti, la residua somma da risarcire all'attore ammonta ad € 5.154,00 (€ 167.699,66 -
65.007,31 - 62.160,51 - 35.377,84). Si condannano quindi i convenuti, in solido, al pagamento in favore del di detto importo. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, su detta somma dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
10. Quanto ai rapporti interni tra convenuti, si è detto che e (e quindi e CP_7 CP_3 CP_2
sono da ritenersi responsabili al 50%, sicché a fronte della somma riconosciuta come CP_6
complessivamente dovuta al comprensiva di rivalutazione e interessi (€ 167.699,66) Parte_1 ciascuna compagnia avrebbe dovuto rispondere per € 83.849,83 (€ 167.699,66/2). Considerati interessi e rivalutazione sugli acconti, ha versato € 62.160,51, il maggior importo € CP_2 CP_6
100.385,15 (65.007,31 + 35.377,84), sicché, in accoglimento della domanda riconvenzionale di deve essere condannata a restituire all'altra compagnia € 16.535,32 (100.385,15 – Controparte_13
83.849,83).
Anche se, in base ai conteggi sopraoperati, nei rapporti interni la residua somma dovuta quale risarcimento dei danni all'attore dovrebbe essere versata integralmente da ciò non Controparte_14 elide la responsabilità solidale dei convenuti, verso l'attore, per il residuo importo oggetto di condanna.
Dunque, in ulteriore accoglimento della domanda riconvenzionale di deve condannarsi CP_6
e a tenerla indenne delle somme che dovesse versare all'attore, a titolo di risarcimento CP_2 CP_7
del danno, per effetto della presente sentenza.
11. Le spese di lite tra attore e convenuti seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attore in quello tra € 1.100,01 ad € 5.200,00 – e, precisamente: € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.552,00 oltre accessori.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 4.114,10: € 545,00 per CU e marca, €
21,18 per spese di notifica, € 976,00 per rimborso spese di CTU Dott.ssa anticipate Per_1
pagina 21 di 22 dall'attore, € 915,92 per anticipo CTU € 976,00 per rimborso CTP medico ed € 680,00 per Per_2 rimborso CTP della cinematica (cfr. allegati a nota 127 ter c.p.c. per l'udienza di p.c).
12. Quanto ai rapporti tra i convenuti, in ragione della circostanza che la condanna di CP_2
discende dal riparto interno di responsabilità, operato in ragione dell'impossibilità di accertare esattamente la misura delle responsabilità dei convenuti nella causazione del danno, stante l'estrema peculiarità del sinistro, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna Controparte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in favore di della somma di € 5.154,00, per le causali indicate in narrativa, somma Parte_1
già rivalutata, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte da parte attrice verso i convenuti;
(iii) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_1
a) condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_4 Controparte_2 favore di della somma di € 16.535,32, per le causali indicate in narrativa, Controparte_1
somma già rivalutata, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
b) condanna e a tenere indenne Controparte_4 Controparte_2 [...] di quanto questa dovesse versare all'attore, in forza del punto i) del dispositivo Controparte_1
della presente sentenza;
(iv) condanna Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore di Controparte_4 [...]
liquidate in € 2.552,00 per compensi ed € 4.114,10 per esborsi, oltre accessori come per Parte_1
legge sui compensi;
(v) compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti;
(vi) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Vicenza, 28 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 5933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 27 novembre 2024, vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Margherita Bertin (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Vicenza (VI), Corso A. Fogazzaro, 234, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- attore - contro
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Simone Baggio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3
suo studio in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini, 85, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
e
(C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Pilon (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio in Padova (PD), Via Belzoni, 112, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta - nonché contro pagina 1 di 22 (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
C.F._6
- convenuti, contumaci -
OGGETTO: lesione personale/responsabilità ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 27.11.2024 si riscontrava il deposito delle note scritte del 25.11.2024, in cui l'attore così precisava le conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il sinistro occorso all'attore in data 5.6.2008 è avvenuto per fatto Parte_1
e colpa esclusivi dei convenuti e , e conseguentemente Controparte_4 Controparte_3
condannare tutti i convenuti in solido nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a seconda del grado di concorso di colpa dei convenuti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal signor , per le causali di cui in narrativa, Parte_1
nella misura risultata in corso di causa o che parrà di giustizia, e in base alle Tabelle Milanesi 2024 in euro 153.666,22, oltre a euro 8.084,26 per danni materiali, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro 5.6.2008 al saldo effettivo, da detrarsi gli acconti già percepiti dalle compagnie assicuratrici (pari a euro 45.000,00 CA Ass.ni 12.3.2012, euro 45.000,00 oggi 21.11.2011, euro 26.561,00 Controparte_5 Controparte_6 CP_6
24.6.2015);
[...]
2. Condannare i convenuti alla rifusione delle spese e competenze legali, oltre 15% spese generali,
c.p.a. e iva se dovuta;
oltre alle spese per CTU e CTP di entrambe le consulenze tecniche esperite in causa.”
Si riscontrava il deposito delle note del 26.11.2024, in cui così precisava le conclusioni: CP_6
“Nel merito
Liquidarsi il danno secondo giustizia e, dato atto che ha provveduto al versamento della CP_6 somma di € 71.561,00, compensarsi le spese di lite.
In via riconvenzionale
Determinare il rispettivo grado di responsabilità dei conducenti i veicoli antagonisti e, accertata la responsabilità maggioritaria di , condannare e CA Ass.ni a Controparte_7 Controparte_7
rimborsare a le somme che questa abbia versato o sia ancora tenuta a versare Controparte_6 all'attore in forza della responsabilità solidale in eccesso rispetto al grado di responsabilità accertato
a carico del conducente il veicolo assicurato .” Controparte_3
Si riscontrava il deposito delle note del 15.11.2024, in cui così Controparte_2
precisava le conclusioni:
pagina 2 di 22 “nel merito, in via principale: previo accertamento del grado di responsabilità dei sigg.ri
[...]
e nella causazione del danno patito dal sig. nel CP_4 Controparte_3 Parte_1 sinistro di cui è causa;
accertata e dichiarata la congruità della somma di €. 45.000,00 corrisposta da il 20.3.2012; rigettarsi la domanda attorea perché infondata e Controparte_2
indimostrata per le ragioni esposte in premessa in premessa della comparsa di costituzione e risposta del 27.2.2020; nel merito, in via riconvenzionale: previo accertamento della maggiore responsabilità della sig.ra
nella causazione del danno patito dal sig. nel sinistro di cui è Controparte_3 Parte_1
causa; condannarsi e la sig.ra , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore di delle somme già versate e/o che saranno Controparte_2
versate in favore dell'attore e che risulteranno in eccesso rispetto all'effettivo grado di responsabilità accertato in capo al sig. ; Controparte_7
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa attorea nei confronti di limitarsi la somma risarcibile al danno Controparte_2
biologico nella misura che sarà rigorosamente dimostrata in corso di causa;
in via istruttoria: si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.
183, VI comma, nn. 2 e 3, c.p.c. e rispettivamente depositate in data 15.11.2021 e 3.12.2021 in quanto non ammesse.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 Controparte_3
e , chiedendone la Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso il 5.6.2008. A sostegno delle sue richieste deduceva che:
- quel giorno, mentre era in sella al suo ciclomotore Piaggio C111M tg. 98N5T percorrendo via
Arzignano, in Chiampo (VI), dapprima entrava in collisione con l'autovettura Opel Astra tg.
AY139DB, di proprietà e condotta dal – assicurato con – e, CP_4 Controparte_2 successivamente, veniva travolto dall'autovettura OR Ka tg. CE896TW, alla cui guida si trovava la proprietaria assicurata con In sintesi, l'Opel Astra, nell'effettuare la propria CP_3 CP_6
manovra di svolta a sinistra, ometteva di dare la precedenza al ciclomotore che stava, in quel frangente, percorrendo la strada nel senso opposto di marcia. A seguito dell'urto, veniva sbalzato a Parte_1
terra al centro della carreggiata e lì veniva investito dalla OR Ka condotta dalla che, non CP_3 avvedendosi del corpo inerme steso sulla propria corsia di marcia, travolgeva l'odierno attore trascinandolo in avanti, lungo il manto stradale;
pagina 3 di 22 - a seguito di tali duplici impatti, veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale di Arzignano ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico commotivo con ferita l.c. regione frontale destra, trauma toraco-addominale produttivo di contusioni polmonari bilaterali, di pneumomediastino destro, di lussazione dell'articolazione sacro-iliaca destra, di distasi della sinfisi pubica e di frattura delle branche ileo ed ischio-pubica destra, frattura-lussazione del ginocchio destro, lesione del l.c.a. del ginocchio destro, frattura della diafisi del perone destro”. Veniva, dunque, ricoverato nel reparto di Rianimazione e in quello di Chirurgia Generale e sottoposto, tanto nell'immediatezza dei fatti quanto successivamente, a molteplici cure medico-chirurgiche e fisico riabilitative, compreso un intervento di ricostruzione biologica del L.C.A., eseguito in data 6.7.2010, presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Montecchio Maggiore;
- i tentativi, promossi in via stragiudiziale, di addivenire a una definizione della controversia risarcitoria si arenavano con il riconoscimento della somma, versata in data 12.3.2012, di € 45.000,00 da parte di nonché delle somme di € 45.000,00 e di € 26.561,00, liquidate da Controparte_2 CP_6
rispettivamente in data 21.11.2011 e in data 26.6.2015.
Ritenendo che detti importi non fossero sufficienti a ristorare integralmente i danni patiti, l'attore invitava le Compagnie ad esperire la negoziazione assistita, cui, tuttavia, le società non aderivano adducendo la congruità degli importi sopra indicati.
L'attore deduceva, dunque, la piena responsabilità di e per il sinistro, chiedendone la CP_7 CP_3
condanna dei convenuti in solido al ristoro di tutti i danni subiti, che venivano così individuati:
(A) danni non patrimoniali, nella misura risultante in corso di causa in base alle Tabelle di Milano o che parrà di giustizia, a ristoro: dell'invalidità temporanea per complessivi 18 mesi (in particolare, per I.T. totale per 60 giorni, per I.T. parziale al 75% per 180 giorni, per I.T. parziale al 50% per 120 giorni e per
I.T. parziale al 25% per 180 giorni); del danno biologico permanente (ipotizzando una invalidità al
28%) considerando anche il danno alla validità lavorativa (tenuto conto della circostanza che l'attore, dopo il sinistro, era costretto a lasciare la scuola ed iniziava a lavorare, inizialmente tramite contratto a termine poi con contratto di apprendistato fino all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di “operaio addetto al montaggio e alla manutenzione degli impianti”) con conseguente appesantimento del punto e personalizzazione, compreso il danno morale, il danno non patrimoniale estetico, esistenziale, alla vita di relazione;
(B) € 8.084,26 a ristoro dei danni patrimoniali per tutte le spese mediche-farmacologiche nonché per la relazione medico legale allegata all'atto introduttivo.
2. Si costituiva tempestivamente la quale confermava la dinamica del sinistro, Controparte_2 per come riportata dall'attore, fornendo ulteriori dettagli sull'incidente.
pagina 4 di 22 In particolare, specificava che il sinistro era avvenuto in un centro abitato, in orario notturno (intorno alle ore 23:00) e in condizioni metereologiche avverse, stante l'intensissima pioggia.
Rilevava che, prima dell'impatto con la OR Ka, altre tre autovetture erano riuscite ad accorgersi del corpo dell'attore in mezzo alla strada e, così, a deviare la traiettoria di guida per evitare la collisione. I conducenti avevano quindi proceduto a prestare primi soccorsi all'attore e a segnalare il pericolo con le quattro frecce, rischiando tuttavia anch'essi di essere travolti dal veicolo guidato dalla che, al CP_3
contrario, non riusciva ad arrestare la propria corsa in tempo utile.
Pur ritenendo pacifica la responsabilità, in concorso tra loro, di entrambi i convenuti, la società assicuratrice prospettava tuttavia un minore contributo da parte del proprio assicurato, nella causazione dei danni patiti dall'attore.
Al fine di sostenere tale assunto, richiamava gli esiti degli accertamenti tecnici e medico-legali svolti dai periti della Compagnia e rilevava che: il veicolo condotto da nell'omettere di dare la CP_7 precedenza al ciclomotore, aveva invaso la corsia di contromano raggiungendo all'urto una velocità di
15 km/h; le più gravi lesioni riportate dall'attore erano principalmente localizzate dal bacino in giù; la collisione tra la vettura Opel e il motoveicolo non poteva aver provocato danni alla porzione inferiore del corpo dell'attore perché protetta dalla carenatura anteriore del veicolo stesso;
invece, la parte del corpo maggiormente lesa era proprio quella che si era trovata a invadere trasversalmente la corsia in cui viaggiava la OR Ka, condotta dalla l'urto tra l'auto di quest'ultima e il corpo dell'attore CP_3 era avvenuto ad una velocità di circa 20 km/h e aveva prodotto un'energia cinetica di 12428J, idonea a provocare le lesioni riportate dal dal bacino in giù. Parte_1
La Compagnia, dunque, nel ribadire che la somma di € 45.000,00, già corrisposta all'attore, dovesse ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese attoree, insisteva, in ogni caso, per l'attribuzione dell'eventuale accertata maggior quota di responsabilità nella produzione dei danni patiti dall'attore in capo alla Concludeva, per il resto, per il rigetto delle domande attoree. CP_3
3. Si costituiva tempestivamente in giudizio anche la che, nel descrivere il sinistro, CP_6 evidenziava come l'impatto tra l'Opel Astra del e il del avesse avuto CP_7 CP_8 Parte_1 una forza tale da sbalzare l'attore nell'opposta carreggiata e che la stessa potenza d'urto non poteva, di certo, riscontrarsi nel secondo impatto avuto contro l'automobile condotta dalla la quale, CP_3 infatti, essendo già in fase di frenata, nell'urtare il corpo del si era limitata solamente a Parte_1
sospingerlo in avanti, senza arrotarlo. Sottolineava, inoltre, che la propria assicurata era totalmente estranea alla dinamica del primo impatto, le cui conseguenze lesive andavano, dunque, interamente poste a carico del Per tali ragioni, sosteneva che la preponderante responsabilità per i danni CP_7 occorsi, fosse ascrivibile a quest'ultimo, assicurato con Controparte_2
pagina 5 di 22 La Compagnia, ribadendo di aver già corrisposto all'attore la somma di euro 71.561,00, contestava le richieste risarcitorie attoree in punto danno non patrimoniale, perché non adeguatamente giustificate, specie con riferimento al danno alla validità lavorativa, non essendo stati provati i termini in cui sarebbe stata compromessa la cenestesi lavorativa, evidenziando altresì che la richiesta personalizzazione non era supportata da adeguate allegazioni;
quanto al danno patrimoniale, ne contestava la relativa domanda in quanto non provata documentalmente.
Infine, in via riconvenzionale, domandava l'accertamento del grado di responsabilità dei CP_6
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e della responsabilità maggioritaria di con la CP_7 condanna di quest'ultimo e di a rimborsare a le somme che avesse Controparte_2 CP_6 già corrisposto, o dovesse ancora versare in favore dell'attore, in eccesso rispetto alla responsabilità accertata a carico della propria assicurata. Chiedeva di essere autorizzato a notificare la comparsa contenente domande riconvenzionali a e e a tal fine la prima udienza veniva differita CP_7 CP_2
al 9.2.2021.
4. Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia di e e il patrocinio di CP_7 CP_3 [...]
a integrazione delle conclusioni già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e CP_2
risposta, chiedeva altresì la condanna di e di in solido tra loro, al pagamento in CP_6 CP_3
proprio favore delle somme già versate e/da versarsi in favore dell'attore e che risulteranno in eccesso rispetto all'effettivo grado di responsabilità accertato in capo a , con richiesta di Controparte_4
concessione del termine ex art. 292, comma 1, c.p.c. per la notifica alla convenuta contumace. Il
Giudice concedeva tale termine e rinviava all'udienza del 16.9.2021 ove venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. All'udienza per l'esame delle istanze istruttorie, tenutasi il 6.4.2022, veniva disposta CTU medico legale, affidata alla Dott.ssa e CTU dinamico-ricostruttiva, Persona_1
affidata al Geom. Persona_2
La relazione dinamico-ricostruttiva veniva depositata il 17.11.2022, quella medico-legale veniva depositata il 18.3.2022 e la sua successiva integrazione, disposta nel corso dell'udienza del 23.3.2023, il 9.9.2023.
All'esito la causa veniva rinviata per p.c. al 26.11.2024. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, tale udienza veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente va dato atto che successivamente all'udienza di p.c. (e alla scadenza del deposito delle comparse conclusionali, da tutte le parti costituisce – tra cui con il difensore già CP_2
costituito, Avv. Pilon) risultano esser stati depositati in data 10.2.2025 un atto di costituzione di nuovo difensore, Avv. Viero, per . tramite detto difensore, ha quindi depositato Controparte_9 CP_9
pagina 6 di 22 la memoria di replica, non depositata da . CP_2
Come dedotto anche dall'attore nella propria memoria di replica, si deve tuttavia osservare che non è parte in causa;
può ipotizzarsi che la memoria fosse stata depositata nell'ottica di un CP_9
avvicendamento tra e (a seguito di una cessione della posizione o per altra ragione) CP_2 CP_9
di cui tuttavia né nella costituzione di nuovo difensore, né nella procura allegata, né nella memoria di replica si dà atto;
allo stesso modo, – o un eventuale successore a titolo particolare – non CP_2
hanno depositato/ritualmente provveduto alla revoca o sostituzione del precedente difensore, sicché costituzione di nuovo difensore e memoria di replica risultano depositate da un soggetto che non è parte in causa.
Non paiono esservi poi i presupposti per ri-qualificare la comparsa di costituzione o la memoria come un intervento (che comunque sarebbe inammissibile, essendo intervenuto oltre l'udienza di p.c., termine ultimo ex art. 268 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis).
Non verrà quindi presa in considerazione la memoria di replica – perché proveniente da parte non ritualmente costituita in giudizio –, dovendosi ritenere che abbia continuato ad essere assistita CP_2
dal difensore già costituito, non sostituito né espressamente revocato (resta poi inteso che se effettivamente vi fosse stata una non documentata successione di nei rapporti di , CP_9 CP_2
l'eventuale successore risponderebbe comunque ex art. 111 c.p.c.).
6. Va premesso che nel costituirsi nessuna delle due convenute ha eccepito o dedotto la sussistenza di un possibile concorso dell'attore nella causazione del sinistro o, sotto un profilo causale, la possibile non responsabilità dell' o del nell'incidente. Le Compagnie si sono infatti limitate a CP_7 CP_3 dedurre la possibile responsabilità maggioritaria (o esclusiva) dell'uno o dell'altro dei convenuti contumaci, con riferimento ad alcune, specifiche conseguenze dannose del sinistro (in ultima analisi, le singole lesioni subite dal . Parte_1
In quest'ottica, è stata dunque disposta la CTU cinematica-ricostruttiva, che in punto ricostruzione stato dei luoghi, condizioni meteo e dinamica (operata sulla scorta del verbale di sinistro e delle fotografie allegate) non ha formato oggetto di rilievi delle parti e in particolare delle convenute, salvo che per gli aspetti di cui si dirà; si può dunque fare riferimento, su tali aspetti, alla CTU.
Il sinistro si è verificato il 5.6.2008 alle ore 23.00 ca. in Chiampo (Vi), lungo la strada provinciale 43, che in quel tratto assume il nome via Arzignano, all'altezza dell'intersezione con la laterale che conduce ai civici da 62 a 68, punto dotato di buona illuminazione stradale;
vi era tuttavia scarsa visibilità, stante la pioggia battente (cfr. verbale, doc. 1 attoreo, pag. 2 del file).
Come chiarito dal CTU (per la ricostruzione dei luoghi, cfr. pagg. 11-19), al tempo del sinistro la strada era rettilinea e pianeggiante;
la carreggiata, larga 7,80 m fra le strisce che ne delimitano i margini, era pagina 7 di 22 divisa in mezzeria in due corsie di marcia unidirezionali di larghezza analoga fra loro per mezzo di striscia continua interrotta in corrispondenza delle intersezioni. Oltre le strisce di margine, su entrambi i lati, si trovavano ampie banchine asfaltate;
il limite di velocità, di 70 km/h.
Così ricostruite le caratteristiche oggettive dei luoghi di causa, il CTU ha proceduto a ricostruire – per quanto possibile, come si dirà – la dinamica del sinistro considerando le condizioni dei tre veicoli coinvolti nel sinistro all'esito degli scontri, e dunque il motorino Piaggio Zip dell'attore, l'Opel Astra dell' la OR Ka della dando tuttavia atto di non aver potuto esaminare direttamente i CP_7 CP_3
mezzi (stante il tempo occorso tra sinistro e operazioni peritali) e che gli operanti non hanno indicato nel rapporto la descrizione analitica dei danni riportati, sicché il CTU ha ricostruito i danni per come emergenti dalle fotografie a colori riportate dalla perizia di parte (ossia quelle comunque CP_2
allegate al verbale del sinistro, cfr. CTU, pagg. 8 ss). Il CTU ha quindi ricostruito che gli effetti dell'urto sull'Opel hanno interessato il fianco destro, con andamento antero-posteriore e maggiore introflessione nella parte finale della porta posteriore e, con minore intensità, la parte superiore del parafango posteriore ed ha determinato il distacco del gruppo ottico posteriore destro. Per quanto
CP_ riguarda la il CTU ha dato atto di disporre solo di una foto da tergo dell'auto, quindi non significativa (posto che l'impatto tra questa auto e il corpo dell'attore avvenne sul davanti). Per quanto riguarda il ciclomotore, l'impatto ha interessato la ruota anteriore, senza la rottura dello scudo paragambe. CP_1 Sulla base di tali elementi il CTU ha quindi ricostruito la posizione di e all'impatto (cfr. CP_8 pag. 11), accertando che il ciclomotore colpì la vettura all'incirca sulla portiera destra posteriore, per poi deviare la sua traiettoria verso sinistra.
Il CTU ha poi dato atto delle dichiarazioni rese a S.I.T. da alcuni testimoni oculari, pure allegate al verbale di incidente (cfr. CTU, pagg. 18-20). È opportuno segnalare che nessuno di detti soggetti assistette alla prima fase del sinistro (ossia allo scontro Magaraggia/Ouardi), ma arrivarono sui luoghi di causa quando l'attore era già per terra. Andando in ordine cronologico, era alla guida della Per_3
sua Audi A3 e procedeva lentamente, stante la pioggia intensa che rendeva quasi nulla la visibilità. Non aveva veicoli davanti a sé e a un certo punto vide un corpo traverso alla propria corsia di marcia, col capo in corrispondenza alla mezzeria. Riuscì ad evitare di investirlo, spostandosi repentinamente nell'opposta corsia, per poi rientrare in quella di marcia, fermandosi poco oltre il corpo. Sceso per aiutare, si avvide della presenza di uno straniero ( , che lo invitava a chiamare i soccorsi. CP_7
CP_
ha ricordato che stava chiamando il 118, quando è arrivata la che dapprima ha rallentato, Per_3
per poi frenare bruscamente, una volta avvedutasi della loro presenza, andando però a urtare contro il corpo a terra e evitando di investire e solo perché entrambi si scansarono con un Per_3 CP_7
pagina 8 di 22 balzo. seguiva in RT Pandolfo, procedendo pure lentamente, stante la pioggia e Testimone_1
l'assenza di visibilità. Era ad una ventina di metri dall'Audi quando la vedeva spostarsi repentinamente e notava anch'essa l'ingombro; appena compreso trattarsi di un corpo umano, frenava subito e si CP_ accostava a destra e scendeva dall'auto per prestare i soccorsi. Sentiva tuttavia arrivare la , la brusca frenata e quindi l'investimento del corpo dell'attore, sospinto di un metro. La ha Tes_1 riferito che a suo avviso tra il momento in cui notò il corpo in mezzo alla strada e l'arrivo della OR sarebbero trascorsi massimo due/tre minuti. La terza persona sentita a SIT, , seguiva la Testimone_2
RT della ad una cinquantina di metri e, proseguendo, notò il corpo di sulla Tes_1 Parte_1
strada; a questo punto anche la rallentò, fermandosi a destra e, mentre stava uscendo dalla sua Tes_2 auto, vide arrivare la OR, assistendo alla sua brusca frenata e all'investimento del Parte_1
Il CTU, sulla base di tali dichiarazioni, della posizione di quiete di ciclomotore e OR, in assenza di altri elementi (non essendo state individuate tracce di frenata o detriti utili ad individuare esattamente i punti d'urto) ha quindi proceduto all'analisi degli impatti, dando atto della difficoltà di una ricostruzione analitica degli stessi stante la “carenza di elementi oggettivi” (cfr. pag. 21 ss), così ricostruendoli: l'Opel procedeva da Arzignano diretta verso il centro di Chiampo quando, giunta all'altezza dell'accesso a sinistra col piazzale antistante i civici 62 - 68 di Via Arzignano, effettuava conversione a sinistra (non è dato sapere se senza soluzione di continuità o con un arresto). Durante la manovra, mentre l'Opel era di traverso occupando tutta la larghezza dell'opposta corsia di marcia, sopraggiungeva il ciclomotore attoreo, che l'urtava sul fianco destro, all'altezza della porta posteriore. concludeva la manovra portandosi fuori carreggiata;
ciclomotore e deviavano la CP_7 Parte_1
traiettoria verso la propria sinistra: mentre il ciclomotore scivolava terminando la marcia oltre la striscia di margine, il conducente si arrestava col corpo di traverso sull'opposta corsia, col capo in prossimità della mezzeria e le gambe rivolte verso la striscia di margine.
Nel mentre arrivavano l'Audi di , la RT e la SU della , che riuscivano a evitare Per_3 CP_12
il corpo di i conducenti scendevano per chiamare i soccorsi e, mentre uno di loro stava Parte_1
chiamando il 118, sopraggiungeva la OR Ka della che fermava energicamente, prima di CP_3
investire il corpo di Parte_1
Il CTU ha stimato che il ciclomotore percorse uno spazio di circa 10 m “fra il punto d'urto e la posizione di quiete, decelerando per effetto dello strisciamento sul manto stradale bagnato con un coefficiente di attrito medio di 0,2: la sua velocità di uscita può essere valutata pari a […] 22,5 km/h
[…]” sicché, considerate le deformazioni permanenti sulla Opel, il CTU ha stimato la velocità dell'attore in 30-25 km/h (pagg. 22-23). Quanto all'Opel, il CTU dà atto che non vi sono elementi – come pure ipotizzato dal CTP di – per sostenere che l' si sia arrestato per ripartire, CP_2 CP_7
pagina 9 di 22 osservando, sulla base dei dati raccolti, che in ogni caso la velocità all'urto dell'auto sarebbe stata pari a 15 km/h, rilevando in ogni caso che sia indiscutibile che il conducente dell'Opel non abbia rispettato l'obbligo di dare la precedenza al Parte_1
Quanto alla OR, il CTU ha osservato di non avere elementi per determinarne la velocità, ma di poter concludere che, non essendo la riuscita a evitare l'impatto con l'attore nonostante l'energica CP_3
frenata – pur essendo riusciti di contro l'Audi, la RT e la SU ad evitare il corpo poco prima –, la convenuta procedesse ad una velocità non adeguata alle condizioni e/o che, si sia distratta nella guida a causa delle varie vetture ferme. Il CTU, anche sulla base delle dichiarazioni dei soccorritori, ha CP_ ipotizzato che dopo l'impatto del corpo la tornò nella posizione di quiete a seguito di una retromarcia;
il Geom. ha tuttavia ricostruito che, per effetto del secondo impatto, il corpo di Per_2
fu spostato avanti di circa un metro rispetto alla posizione di quiete derivante dal primo Parte_1
sinistro.
Il CTU ha quindi tratto le sue conclusioni, distinguendo tra i due urti: ha chiarito che sia nel primo, sia nel secondo, e erano in grado di avvistare rispettivamente ciclomotore attoreo e CP_7 CP_3 corpo del e ha quindi individuato le cause del sinistro “nelle condotte di guida dei Parte_1 conducenti delle due autovetture coinvolte. L' “conducente dell'autovettura Opel Astra, ha CP_7
omesso di concedere la dovuta precedenza al ciclomotorista , che procedeva in Parte_1 posizione e a velocità regolare nell'opposta corsia di marcia” e la conducente CP_3 dell'autovettura OR Ka, procedeva ad una velocità che non le ha consentito di arrestare il proprio veicolo prima di investire il corpo del pedone a terra: sebbene questa circostanza potesse essere considerata come non prevedibile, si deve ricordare che i conducenti delle tre autovetture che precedevano la OR sono tutti riusciti ad evitare l'investimento del ciclomotorista, avessero arrestato le proprie autovetture e fossero scesi a prestare soccorso quando è arrivata (cfr. CTU, CP_3
pagg. 29-30) concludendo che “nulla si ritiene possa essere porto a carico del ciclomotorista
[...]
, che era impossibilitato a compiere alcuna manovra evasiva.”. Parte_1
Il CTU, sollecitato in tal senso anche dai CTP delle Compagnie, ha chiarito che “Riguardo le due ipotesi di attribuzione delle lesioni al sinistro nel suo complesso oppure alle due fasi, il primo urto che
CP_1 CP_1 ha coinvolto la e il secondo che invece ha interessato la , prospettate nel corso delle operazioni peritali, si ritiene che entrambi gli urti abbiano prodotto lesioni significative al ciclomotorista: non si spiegherebbe altrimenti la permanenza di riverso al suolo Parte_1 per il lungo tempo intercorso fra la caduta dopo l'urto con la Opel Astra e l'arrivo della OR Ka. Per
l'analisi delle conseguenze di queste lesioni e per la valutazione della loro attribuzione alle due fasi, analisi peraltro non richiesta dal quesito posto dall'Ill.mo signor Giudice, si deve rimandare all'esame
pagina 10 di 22 del medico legale ed all'assorbente competenza del giudicante” (cfr. relazione CTU, pagg. 29-30).
L'attore non ha mosso particolari rilievi alla CTU. Quanto ai rilievi di – che ha osservato tra CP_2
l'altro, che l'energia dissipata dal secondo urto dovrebbe essere pari al triplo di quella del primo, il
CTU ha osservato, condivisibilmente, che tale dato non è da solo “significativo della gravità delle lesioni” (cfr. relazione CTU, pag. 31). Il CTP di ha svolto vari rilievi;
ha anzitutto dedotto CP_6
che la velocità della OR potrebbe stimarsi in 12 km/h (cfr. osservazioni, pag. 4), rilievo ben
CP_ riscontrato dal CTU, che ha osservato che la velocità di impatto tra la e la (stimabile CP_3 anche in 15km/h) sarebbe comunque il valore finale all'esito di una frenata energica. Il CTP ha poi mosso tutta una serie di considerazioni sulla posizione del al momento dell'urto con la Parte_1
Opel – per come risultante dalla CTU – e le lesioni subite dall'attore, deducendo che il corpo del motocilista avrebbe subito nell'urto una decelerazione assai elevata, subendo una collisione ad una velocità relativa di quattro volte maggiore rispetto a quella del secondo urto (cfr. osservazioni CTP, pag. 9). Ha quindi rilevato che le varie lesioni subite dall'attore sarebbero tutte poste sul lato destro del corpo, ossia quello entrato in violento contatto con la Opel Astra. Il CTP, considerato che il Parte_1
non riuscì a muoversi dopo il sinistro per 2/3 minuti, prima di venir travolto dalla OR Ka, ha osservato che la causa esclusiva dell'incidente nel suo complesso sarebbe da ravvisare nella manovra della Opel e che “pure le lesioni riportate” dal risulterebbero “prevalentemente se non in via esclusiva Parte_1 imputabili” al primo (oss, pag. 10). Il CTU ha quindi rilevato (cfr. relazione CTU, pag. 33), di Pt_2 ritenere attendibile “l'ipotesi che le lesioni al capo ed al torace siano da attribuire al primo urto, mentre per quelle all'arto destro non si può escludere, alla luce degli elementi disponibili, se sono da attribuire in maniera prevalente ad uno dei due urti o ad entrambi” rimettendosi sul punto alla CTU medico legale.
Sul punto si può osservare – anticipando gli esiti della CTU medica – che a seguito del sinistro riportò delle “ferite lacero-contuse al volto (regione frontale destra), trauma toracico Parte_1
produttivo di multipli focolai polmonari contusivi (soprattutto a destra), frattura del bacino (frattura della branca ileo-ischio pubica destra in prossimità dell'acetabolo, frattura della branca ischio-pubica destra, al terzo medio e lussazione dell'articolazione sacro-iliaca destra), frattura del ginocchio destro
(frattura-lussazione metaepifisaria prossimale della tibia destra con frattura comminuta del piatto tibiale esterno) e frattura della gamba destra (frattura diafisaria del perone destro).” (cfr. CTU medica, pag. 19); come meglio si vedrà, i postimi stabilizzati attengono a degli esiti cicatriziali (su volto, emitorace, arto inferiore destro) e esiti anatomici alla frattura del bacino e a una menomazione al ginocchio destro.
Da ultimo in conclusionale, ha dedotto che l'impatto con la Opel non potrebbe aver cagionato CP_2
pagina 11 di 22 a i danni “alla porzione inferiore del corpo”, perché in tal punto era protetto Parte_1 Parte_1
dalla carenatura anteriore del motoveicolo (conclusionale, pag. 20).
7. Così ricostruito il contenuto della CTU cinematica – e, per quanto per ora rileva di quella medica – e le contrapposte posizioni delle parti, può osservarsi che le Compagnie non hanno contestato la responsabilità – in solido – dei convenuti, nei confronti dell'attore, limitandosi a chiedere di individuare il riparto di responsabilità, nei rapporti interni, tra i convenuti, assumendo, in ultima analisi, che ciascun convenuto – e quindi il singolo Assicuratore – dovrebbe rispondere unicamente del danno biologico consequenziale alle specifiche lesioni prodotte dal singolo urto.
Va precisato che “Mentre l'art. 2043 cod. civ. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso" e, pertanto, la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento,
e la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno e in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal cit. art.. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, non rilevando che, (come, nella specie, in ordine alle condotte di cui conducenti di veicoli in occasione di un sinistro stradale) non sia possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento di ciascuno nella produzione dell'evento dannoso unitario.” (Cass. Sez. III, sent. n. 17475 del
9/8/2007; cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Sez. I, sent. n. 1245 del 18/1/2013).
Tanto chiarito, nel caso di specie, essendo le conseguenze dannose sostanzialmente uniche per l'attore
(ossia avendo il sinistro, globalmente inteso, comportato una lesione della sua salute) trova applicazione, nei rapporti tra attore e convenuti e nei rapporti interni tra questi ultimi, l'art. 2055 c.c.
Potrebbe dunque, quanto ai rapporti interni tra responsabili, trovare in ipotesi applicazione l'ultimo comma di detta norma, con la precisazione che “In tema di responsabilità da fatto illecito, qualora il danno sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo
e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità.” (Cass. Sez. III, ord. n. 31066 del 28/11/2019).
7.1. Tanto chiarito, deve anzitutto affermarsi la piena responsabilità dei convenuti contumaci – e dunque delle Compagnie – nei confronti dell'attore. La ricostruzione cinematica del sinistro ha infatti pagina 12 di 22 consentito di escludere ogni possibile concorso dell'attore, che stava marciando ampiamente al di sotto dei limiti consentiti nel tratto di strada e che si è visto tagliare la strada dall'Opel dell' che, CP_7
verosimilmente, prima di procedere alla manovra di svolta, non ha minimamente verificato se stesse arrivando un conducente dall'altra parte della strada. Pure deve essere ritenuta responsabile la anche se non è stato possibile ricostruire con esattezza la velocità a cui marciasse, dalla CP_3
circostanza che ben tre automobilisti prima di lei siano stati in grado di percepire il corpo dell'attore sulla sede stradale, evitandolo, può ritenersi dimostrato che in ogni caso la convenuta non conducesse
CP_ la ad una velocità adeguata alle condizioni dei luoghi (anche considerata la pioggia scrosciante della notte del sinistro) o che in ogni caso possa essere stata distratta dalla presenza degli altri automobilisti ai lati della carreggiata, in ogni caso conducendo la vettura in maniera imprudente ed inadeguata rispetto alle condizioni della sera del sinistro. I convenuti contumaci e le rispettive
Compagnie devono dunque rispondere nei confronti dell'attore integralmente delle conseguenze dannose del sinistro, in solido tra loro.
7.2. Quanto al riparto interno, si deve ritenere, all'esito dell'istruttoria svolta, che non sia superabile il dubbio oggettivo circa la riconducibilità delle singole lesioni del alle singole condotte Parte_1
illecite dei convenuti.
Può infatti osservarsi che le lesioni a capo e torace (ossia quelle che lo stesso CTU della cinematica, sulla scorta delle osservazioni dei CTP, ha ritenuto di poter ricondurre con elevata probabilità logica alla condotta dell' hanno impattato in misura assai ridotta alla complessiva compromissione CP_7
della salute del convenuto. Quanto alle ulteriori lesioni (frattura al bacino, frattura/lesioni al ginocchio e alla gamba destra) si può osservare che le indicazioni della CTU cinematica non sono utili a formulare alcuna ipotesi in punto causalità (quanto a quelle della gamba destra, il Geom. non Per_2
ha potuto escludere che derivassero da entrambi gli impatti, stanti la modalità del primo impatto, della caduta e del successivo investimento, per come ricostruiti, in questo superando le osservazioni del CTP
. La CTU medica pure non ha fornito indicazioni utili sul punto. CP_6
Anche dalle contrapposte prospettazioni delle parti non è possibile raggiungere conclusioni con un apprezzabile grado di probabilità. La circostanza dedotta dal CTP di per cui CP_6 Parte_1
rimase per terra, fermo, per qualche minuto, prima di essere investito dalla non consente di CP_3
CP_1 comprendere in che misura l'impatto tra e attore abbia leso la parte inferiore del corpo:
l'immobilità peraltro potrebbe spiegarsi anche con una comprensibile situazione si spavento o anche con il dolore connesso alle lesioni a fronte e torace. Non può poi dirsi che che il danno al bacino o alla gamba sia incompatibile con il fatto che il ciclomotore del fosse carenato, come dedotto Parte_1 dal difensore di : ed infatti, a seguito dell'urto con in ogni caso l'attore cadde per terra, CP_2 CP_7
pagina 13 di 22 sicché non può escludersi che le fratture siano derivate da detto urto o dall'esatta posizione del corpo al momento dell'impatto con il suolo, che è stato impossibile ricostruire.
Alla luce degli elementi raccolti, stante anche l'insufficienza di alcuni dati (ad esempio esatta velocità dei protagonisti del sinistro, precisa modalità della caduta dell'attore a seguito dell'impatto con l'Opel) si deve osservare che è impossibile valutare anche approssimativamente la misura delle singole responsabilità dei convenuti contumaci. Per tale ragione, non è possibile superare la presunzione di cui all'art. 2055 c.c., sicché, nei rapporti interni, e devono ritenersi responsabili al 50% CP_7 CP_3 ciascuno dei danni subiti dall'attore.
8. Tanto chiarito in punto an e riparto interno della responsabilità, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro. ha chiesto il ristoro di “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali” (cfr. conclusione, Parte_1
pag. 2), senza tuttavia quantificarli in citazione, facendo riferimento, sotto il profilo descrittivo, ad una
“inabilità” temporanea, ai danni permanenti (stimati nella misura del 28%) “con un danno alla validità lavorativa che richiede un congruo appesantimento del punto e personalizzazione da quantificarsi in base alle tabelle di Milano compreso il morale, danno non patrimoniale estetico, esistenziale, alla vita di relazione” (cfr. pag. 2) e a dei danni materiali (farmaci, spese sanitarie, visite specialistiche), per complessivi € 8.084,26, dando atto del versamento di vari acconti da parte delle Compagnie.
Nelle conclusioni da ultimo rassegnate l'attore ha quantificato, alla luce dell'istruttoria svolta, i danni in complessivi € 153.666,22 (non scomputati gli acconti) oltre ad € 8.084,26 di danni materiali, facendo applicazione delle tabelle milanesi, nell'edizione 2024. In conclusionale ha chiarito che il predetto importo viene richiesto a ristoro del “Danno biologico temporaneo (euro 115,00 al giorno): ITT giorni
65 al 100%* euro 115,00 = euro 7.475,00 ITP giorni 145 al 75%* euro 86,25 = euro 12.506,25 ITP giorni 110 al 50%* euro 57,50 = euro 6.325,00 ITP giorni 110 al 25%* euro 28,75= euro 3.162,50
- Danno biologico permanente: IP 22 %* euro 5.587,92 a punto = euro 112.485,00
- appesantimento su 10 punti percentuali: euro 23.903,00*49 % = euro 11.712,47” (cfr. pag. 10),
“appesantimento” richiesto a quanto è dato comprendere (a) in ragione di varie complicazioni, specificate per la prima volta in conclusionale (ossia assenza prolungata/perdita dell'anno scolastico, limitazione della vita sociale e di relazione, rinuncia a passioni sportive, cfr. pag. 7) e (b) sulla scorta della asserita incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attore, che sarebbe stata riscontrata dalla CTU medico legale.
È opportuno rammentare – stante la formula “ampia” per descrivere le pretese risarcitorie, utilizzata in citazione - che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari pagina 14 di 22 (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore interiore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema TE (Cass. Sez. III, ord. n. 9006 del
21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema TE (da ultimo, le menzionate Cass. 15733/2022 e
Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno. Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale
(determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, dalla citazione di – che come detto faceva riferimento anche al danno Parte_1
morale – può ritenersi che l'attore abbia chiesto il ristoro anche di tale danno, facendo peraltro riferimento al grado di sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale.
8.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, la CTU Dott.ssa sulla scorta della visita dell'attore e dell'esame della Per_1 documentazione medica, ha accertato che a seguito del sinistro, riportò un “trauma Parte_1
cranico commotivo produttivo di ferite lacero-contuse al volto (regione frontale destra), trauma toracico produttivo di multipli focolai polmonari contusivi (soprattutto a destra), frattura del bacino
(frattura della branca ileo-ischio pubica destra in prossimità dell'acetabolo, frattura della branca ischio-pubica destra, al terzo medio e lussazione dell'articolazione sacro-iliaca destra), frattura del ginocchio destro (frattura-lussazione metaepifisaria prossimale della tibia destra con frattura comminuta del piatto tibiale esterno) e frattura della gamba destra (frattura diafisaria del perone destro).” (cfr. relazione, pag. 19). Le fratture furono trattate chirurgicamente, con un piccolo trapianto osseo e tre vite metalliche di sintesi al piatto tibiale e posizionamento di fissatore esterno a gamba destra e bacino. Seguiva il 9.7.2010 un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, ricostruzione del legamento anteriore e trattamento dell'area di condrosi;
nel novembre 2018 si rendeva necessario un pagina 15 di 22 altro intervento in artroscopia per sbrigliamento articolare del ginocchio destro (cfr. CTU medica, pag.
19).
A postumi stabilizzati, residua “un complesso cicatriziale (volto, emitorace destro, addome, arto inferiore destro), gli esiti anatomici della frattura del bacino (frattura della branca ileo-ischio pubica e ischio-pubica destra , quest'ultima consolidata con lieve deformità residua) e una menomazione a carico del ginocchio destro. Per quanto riguarda quest'ultimo all'esame obiettivo si apprezza una lieve instabilità in varo-valgo associata ad un moderato deficit di flessione dell'articolazione e ad un modesto ipotrofismo muscolare all'arto inferiore destro;
oltre alle menomazioni di carattere funzionale appena descritte, andranno ricompresi nella valutazione anche le menomazioni anatomiche costituite, in particolare, da una condrosi femorale laterale e mediale (di secondo grado) e da una condrosi del piatto tibiale esterno (di terzo-quarto grado)”.
Il CTU ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico Parte_1
temporaneo al 100% di 65 giorni, al 75% di 145, al 50% di 110 e al 25% di altri 110 giorni e un danno biologico permanente del 22%. Il CTU, sulla base della tipologia di lesioni e del decorso, ha stimato la sofferenza menomazione correlata come medio grave per la fase di malattia (IT), medio lieve a postumi stabilizzati (cfr. relazione CTU, pagg. 20-21).
Tali conclusioni del CTU avevano formato rilievi da parte del CTP convenuto, che aveva ritenuto sovrastimata l'IT al 75% e il permanente (indicato dal CT in una percentuale dal 18% al 20%). I rilievi sono stati superati con motivazione pienamente condivisibile dal CTU, che ha chiarito che la stima dell'IT tiene conto anche del periodo di degenza dei vari interventi e che l'IP tiene conto della condrosi, data la giovane età dell'attore; il CTU ha quindi confermato le conclusioni su esposte, che sostanzialmente pure sono state condivise dalle convenute in conclusionale. Non v'è dunque ragione per discostarsene.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno pagina 16 di 22 di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CTU e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
5.6.2008 – 18 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Parte_1
8.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CTU l'ha individuata in complessivi giorni 430, di cui al 100% per 65 giorni, al 75% per 145, al 50% per 110 giorni e al 25% per 110, stimando il grado di sofferenza come medio grave per il periodo di malattia.
Dunque: (i) per i 65 giorni di invalidità al 100% considerata la sofferenza psico-fisica medio elevata, pare congruo riconoscere € 123,62 al giorno (pari al valore del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, a cui vengono aggiunti € 8,62 – ossia un aumento del 7,5%, in ragione del grado elevato della sofferenza correlata, non essendo stati allegati ulteriori elementi, oltre alla sofferenza-menomazione correlata), per complessivi € 8.035,30 (123,62x 65);
(ii) per i 145 giorni di invalidità al 75% - considerata la sofferenza psico-fisica medio elevata pare congruo riconoscere € 92,72 al giorno (pari al 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di
Milano per la inabilità totale al 100%, quindi € 86,25, a cui vengono aggiunti € 6,47– con un aumento del 7,5% - in ragione del grado medio-elevato della sofferenza correlata), per complessivi € 13.444,40
(92,72 x 145);
(iii) per i 110 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica medio/elevata, pare congruo riconoscere € 61,54 al giorno (pari al 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di
Milano per la inabilità totale al 100%, quindi 57,25, a cui vengono aggiunti € 4,29– con un aumento del
7,5% - in ragione del grado medio-elevato della sofferenza correlata) per complessivi € 6.769,40 (61,54
x 110);
(iv) per i 110 giorni di invalidità al 25%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 30,91 al giorno (vale a dire il 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%, quindi 28,75, a cui vengono aggiunti € 2,16– con un aumento del 7,5% - in ragione del grado medio-elevato della sofferenza correlata) per complessivi € 3.400,10 (30,91 x
110).
pagina 17 di 22 In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 31.649,20 (8.035,30 + 13.444,40 + 6.769,40 + 3.400,10).
8.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CTU l'ha individuata nella misura nel 22%, quantificando il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attrice con riferimento alla menomazione stabilizzata in un grado medio-lieve. Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (18 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 81.511,00.
8.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale in ragione del grado medio lieve della sofferenza menomazione-correlata nel permanente e delle modalità particolarmente cruente del sinistro
– da cui può desumersi un consistente shock, e un conseguente patema interiore, collegato al ricordo delle modalità dell'incidente - nella misura del 15% del danno biologico permanente, per complessivi €
12.226,65.
8.1.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, in conclusionale l'attore l'ha giustificata (a) sull'assenza prolungata/perdita dell'anno scolastico, limitazione della vita sociale e di relazione, rinuncia a passioni sportive, cfr. pag. 7) e (b) sulla scorta della asserita incidenza delle lesioni alla capacità lavorativa dell'attore, che sarebbe stata riscontrata dalla CTU medico legale.
Va ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso dei più recenti orientamenti della Suprema TE, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). In questo contesto, è stato condivisibilmente affermato che il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incidente direttamente sulla facoltà di produrre reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'individuo, costituisce una posta di danno non patrimoniale (Cass. Sez. III, sent. n. 17411 del 28/6/2019; Cass. Sez. VI Ord. n. 12572 del 22/5/2018).
La “lesione della cenestesi lavorativa” può quindi essere un elemento che giustifica una personalizzazione del danno. Nel caso di specie, le tabelle milanesi prevedono la facoltà di operare una personalizzazione fino al 37%.
8.1.4.1. I fattori (impossibilità/riduzione di sport, contatti sociali, problematiche a scuola) che l'attore ha addotto – peraltro per la prima volta in conclusionale - non giustificano l'aumento, non avendo provato che prima del sinistro dette attività venissero svolte in maniera particolare, tale da Parte_1
giustificare una personalizzazione;
né l'attore ha comunque provato l'effettiva compromissione delle pagina 18 di 22 stesse successivamente all'incidente, in misura eccedente alle ordinarie conseguenze di un sinistro (già ristorate nell'ambito del punto per il danno biologico).
8.1.4.2. Quanto alla cenestesi, nelle note del 9.9.2023, in risposta al quesito integrativo, la Dott.ssa accertato che il studente presso l'istituto professionale del sinistro, ha poi svolto Per_1 Parte_1
l'attività di operaio – manutentore, ha dato atto che la sintomatologia lamentata dall'attore (dolenzia al ginocchio e al bacino alla conclusione del turno di lavoro, con necessità di pause compensatorie) può dirsi attendibile in ragione delle lesioni permanenti e del tipo di lavoro “che comporta impegno per i 4 arti (in particolare per gli arti inferiori: ripetute e prolungate posture incongrue)”. La CTU ha quindi suggerito “l'appesantimento del punto”, nella misura non superiore al 10%.
Negli scritti conclusivi le convenute hanno contestato tale richiesta, assumendo (cfr. replica CP_6
pag. 3), la mancata prova sul tipo di attività svolta/concreto impatto. Il rilievo è inconferente, essendo stata l'attività accertata dal CTU e comunque compatibile con il percorso educativo dell'attore.
Si condividono le conclusioni del CTU: i postumi permanenti condizioneranno a vita il lavoro da operaio dell'attore (che comunque, al momento del sinistro, si stava specializzando per tale tipologia di impiego), comportando una riduzione del confort con problematiche ergonomiche e un maggior affaticamento. Per tale ragione, considerata anche l'età dell'attore, pare congruo riconoscere la richiesta personalizzazione, nella misura del 10% del danno biologico permanente, per ulteriori € 8.151,10 (10% di 81.511).
8.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale, aventi ad oggetto sostanzialmente il rimborso delle spese mediche, quantificate da ultimo in conclusionale dall'attore in €
7.153,46 (e delle spese per la perizia medico legale ante causam, a firma del Dott. . Per_4
Quanto alle spese mediche, in realtà la CTU ha riconosciuto come congrui esborsi per € 4.038,54
(relazione pagg. 21-25), con valutazione da cui non vi son ragioni per discostarsi, a cui vanno Per_1 aggiunti € 854,00 per perizia ante causam. Quanto a quest'ultima, in conclusionale ha dedotto CP_2
che dovrebbe escludersi il rimborso, perché attività stragiudiziale superflua, in base ad un giudizio ex ante, alla definizione del contenzioso (cfr. pagg. 14-15), stante il divario tra il punto di danno permanente accertato in tale sede da quello individuato dal CTU. Il rilievo non è condivisibile stante la complessità nel caso di specie di individuare esattamente le conseguenze dannose, dato che le lesioni subite dall'attore erano in effetti plurime e collocate in più parti del corpo e considerata la necessità da parte dell'attore di vagliare le possibili conseguenze sanitarie del sinistro, prima dell'avvio del giudizio.
Viene riconosciuto quindi il rimborso anche di detta spesa.
Vanno dunque riconosciuti complessivamente € 4.892,54.
pagina 19 di 22 8.3. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 138.430,49 (€ 31.649,20 per I.T., – comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 81.511,00 per danno biologico permanente;
€ 12.226,65 a ristoro del danno morale sull'IP; € 8.151,10 per personalizzazione sul biologico permanente;
€ 4.892,54 per spese mediche, comprensive di spese di CTP ante causam).
9. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto.
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce debito di valore da liquidarsi tenendo conto dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore di una somma che equivalga al danno suo tempo subito. In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema TE con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del
17.2.1995. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che le Compagnie hanno corrisposto vari acconti: € 45.000,00 in data 12.2.2012, € 45.000,00 il 21.11.2011 e 26.561,00 il CP_2 CP_6
24.6.2016, somme pacificamente trattenute dall'acconto e che dovranno essere dunque decurtate da quanto dovuto, acconti che andranno detratti: a tal fine le somme riconosciute a titolo di acconto vanno rese omogenee a quelle riconosciute a titolo di risarcimento del danno (così da considerare la rivalutazione e gli interessi maturati anche sull'acconto, a partire dal suo percepimento;
cfr., tra le varie
Cass. n. 6347 del 19/3/2014).
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a a ristoro del danno non patrimoniale, Parte_1 per € 138.430,49, devalutata all'epoca del sinistro – 5.6.2008– è pari ad € 104.951,09; la somma di capitale rivalutato anno per anno e di interessi sul capitale via via rivalutato dal 5.6.2008 ad oggi è pari a € 167.699,66.
Per quanto concerne gli acconti, seguendone l'ordine cronologico (i) per il primo di di € CP_6
45.000,00, la somma di capitale rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato dal pagina 20 di 22 21.11.2011 ad oggi è pari ad € 65.007,31; ii) per quello , di € 45.000,00, la somma di capitale CP_2 rivalutato anno per anno e interessi sul capitale via via rivalutato dal 12.2.2012 ad oggi è pari ad €
62.160,51; iii) per il secondo di da € 26.561,00, la somma di capitale rivalutato anno per CP_6
anno e interessi sul capitale via via rivalutato dal 24.6.2016 ad oggi è pari ad € 35.377,84.
Detraendo gli acconti, la residua somma da risarcire all'attore ammonta ad € 5.154,00 (€ 167.699,66 -
65.007,31 - 62.160,51 - 35.377,84). Si condannano quindi i convenuti, in solido, al pagamento in favore del di detto importo. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, su detta somma dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
10. Quanto ai rapporti interni tra convenuti, si è detto che e (e quindi e CP_7 CP_3 CP_2
sono da ritenersi responsabili al 50%, sicché a fronte della somma riconosciuta come CP_6
complessivamente dovuta al comprensiva di rivalutazione e interessi (€ 167.699,66) Parte_1 ciascuna compagnia avrebbe dovuto rispondere per € 83.849,83 (€ 167.699,66/2). Considerati interessi e rivalutazione sugli acconti, ha versato € 62.160,51, il maggior importo € CP_2 CP_6
100.385,15 (65.007,31 + 35.377,84), sicché, in accoglimento della domanda riconvenzionale di deve essere condannata a restituire all'altra compagnia € 16.535,32 (100.385,15 – Controparte_13
83.849,83).
Anche se, in base ai conteggi sopraoperati, nei rapporti interni la residua somma dovuta quale risarcimento dei danni all'attore dovrebbe essere versata integralmente da ciò non Controparte_14 elide la responsabilità solidale dei convenuti, verso l'attore, per il residuo importo oggetto di condanna.
Dunque, in ulteriore accoglimento della domanda riconvenzionale di deve condannarsi CP_6
e a tenerla indenne delle somme che dovesse versare all'attore, a titolo di risarcimento CP_2 CP_7
del danno, per effetto della presente sentenza.
11. Le spese di lite tra attore e convenuti seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attore in quello tra € 1.100,01 ad € 5.200,00 – e, precisamente: € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.552,00 oltre accessori.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 4.114,10: € 545,00 per CU e marca, €
21,18 per spese di notifica, € 976,00 per rimborso spese di CTU Dott.ssa anticipate Per_1
pagina 21 di 22 dall'attore, € 915,92 per anticipo CTU € 976,00 per rimborso CTP medico ed € 680,00 per Per_2 rimborso CTP della cinematica (cfr. allegati a nota 127 ter c.p.c. per l'udienza di p.c).
12. Quanto ai rapporti tra i convenuti, in ragione della circostanza che la condanna di CP_2
discende dal riparto interno di responsabilità, operato in ragione dell'impossibilità di accertare esattamente la misura delle responsabilità dei convenuti nella causazione del danno, stante l'estrema peculiarità del sinistro, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna Controparte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in favore di della somma di € 5.154,00, per le causali indicate in narrativa, somma Parte_1
già rivalutata, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte da parte attrice verso i convenuti;
(iii) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_1
a) condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_4 Controparte_2 favore di della somma di € 16.535,32, per le causali indicate in narrativa, Controparte_1
somma già rivalutata, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
b) condanna e a tenere indenne Controparte_4 Controparte_2 [...] di quanto questa dovesse versare all'attore, in forza del punto i) del dispositivo Controparte_1
della presente sentenza;
(iv) condanna Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite per il giudizio in favore di Controparte_4 [...]
liquidate in € 2.552,00 per compensi ed € 4.114,10 per esborsi, oltre accessori come per Parte_1
legge sui compensi;
(v) compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti;
(vi) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Vicenza, 28 febbraio 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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