Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Laura Petitti Consigliere
Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1049/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
( C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, in via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLANTE
contro nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Porto Empedocle, via Agrigento n. 14, presso lo studio dell'avv. Zaira
Picone che la rappresenta e difende, congiuntamente e/ o disgiuntamente all'avv. Daniele Vitello,
per procura in atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellata ed appellante incidentale: come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15 novembre 2018, il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da nei confronti dell Controparte_1 Controparte_2
di avverso l'ordinanza-ingiunzione opposta, così disponeva: accoglie
[...] Parte_1
l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto di irrogazione delle sanzioni impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Con la predetta sentenza il primo giudice esponeva che la notificazione in data 29 luglio 2011
dell'atto impugnato di irrogazione della sanzione inflitta a era avvenuta entro il Controparte_3
termine decadenziale previsto dalla legge.
L'articolo 7, comma 1 del DL n. 248 del 2007 prevedeva che “1l termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008”.Pertanto, per quanto riguarda le violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, il termine decadenziale di notifica dei relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative è stato fissato al 30 giugno 2008. Per le violazioni constatate successivamente al 31 dicembre 2002, il termine di decadenza andava individuato ai sensi dell'articolo
20 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale norma prevedeva che "L'atto dì contestazione di cui all'art. 16 ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Tenuto conto che la normativa in materia di sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari escludeva la previa contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 472 del
1997 e che dette sanzioni non erano collegate all'accertamento di tributi, il provvedimento di irrogazione andava notificato entro il 31 dicembre 2011, per le violazioni constatate fino all' 1l agosto 2006.
Quanto alla motivazione per relationem, andava ritenuta la validità della stessa per i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, laddove, come nella fattispecie, erano strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, in modo da contenere elementi che consentivano al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (Cass. 3015/00 n. 7186; Cass. 21/9/1998 n. 9433; Cass.. 14/7/98 n, 6898; Cass. 1
3/7/1998 n. 6529 ).
Quanto al merito, rilevava che, sulla scorta degli elementi probatori offerti in giudizio, era provata la contestata violazione all'opponente di avere impiegato n. 4 lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria, atteso che le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori di essere stati assunti, in alcuni casi lo stesso giorno in altri il giorno prima, trovavano riscontro nel dato documentale della mancata registrazione delle assunzioni nel libro paga e matricola ove l'iscrizione delle assunzioni in servizio deve risultare prima dell'ammissione al lavoro, ex art. 20, comma I, n. 1,
del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni su! lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965.
Fondata era invece l'opposizione laddove eccepiva la violazione del principio del favor rei per la mancata applicazione nella determinazione della sanzione della disciplina più favorevole. Invero l'articolo 36-
bis. comma 7, lettera a) del D.L. n. 223 del 2006 aveva sostituito il comma 3 dell'articolo del D.L.
n. 12/1992 con la seguente disposizione « Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da curo 1.500 a curo 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 36-bis del DL n. 223 del 2006 prevedeva che "L'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell' è soggetta alle Controparte_2
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad eccezione del comma 2 dell'articolo
16." Il rinvio ai principi generali recati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, con l'unica esclusione della preventiva notifica dell'atto di contestazione previsto dal comma 2 dell'articolo 16 di tale decreto,
comportava che nella determinazione della sanzione in parola doveva trovare applicazione anche il principio del favor rei di cui all'articolo 3. comma 3 dello stesso D,Lgsa n. 472 del 1997. La norma da ultimo citata prevedeva che "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".
Alla stregua del suddetto principio la sanzione doveva essere, dunque, determinata confrontando quella attualmente in vigore con quella vigente all'epoca della violazione: tra le due sanzioni, doveva essere irrogata quella che risultava più favorevole al trasgressore.
A tal proposito, rilevava che, con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie — Decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 e successive modificazioni ed. integrazioni"), era stato chiarito che, al fine di stabilire quale fosse la norma effettivamente più favorevole al trasgressore, occorreva far riferimento agli stessi criteri utilizzati nel diritto penale tenendo peraltro presente la specificità della materia. Invero l'articolo 36-bis. comma 7, lettera a) del DI, n. 223 del 2006 aveva sostituito il comma 3 dell'articolo del D.L. n. 12/2992 con la seguente disposizione «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da curo 1.500 a curo
12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla. durata della prestazione lavorativa accertata.»;".
Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 36-bis del DL n. 223 del 2006 prevedeva che "L'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza dell' ... è soggetta alle Controparte_2
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ..., ad eccezione del comma 2
dell'articolo 16." Il rinvio ai principi generali recati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, con l'unica esclusione della preventiva notifica dell'atto di contestazione previsto dal comma 2 dell'articolo 16 di tale decreto, comportava che nella determinazione della sanzione in parola doveva trovare applicazione anche il principio del favor rei di cui all'articolo 3. comma 3 dello stesso D,Lgsa n. 472 del
1997. La norma da ultimo citata prevedeva che "Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".
Alla stregua del suddetto principio la sanzione doveva essere, dunque, determinata confrontando quella attualmente in vigore con quella vigente all'epoca della violazione: tra le due sanzioni, doveva essere irrogata quella che risultava più favorevole al trasgressore.
Poichè con la circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 ("Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie — Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed. integrazioni"), era stato chiarito che, al fine di stabilire quale fosse la norma effettivamente più favorevole al trasgressore, occorreva far riferimento agli stessi criteri utilizzati nel diritto penale tenendo peraltro presente la specificità della materia tributaria, la valutazione della disposizione più favorevole doveva essere fatta in concreto e non in astratto , paragonando i risultati che derivavano dall'applicazione delle due norme alla situazione specifica che si presentava all'esame dell'ufficio.
Nella specie, l'applicazione nella misura minima della sanzione di euro 1.500, con la maggiorazione di euro 150,00 per ogni giorno di lavoro comportava una minore onerosità rispetto alla sanzione irrogata nell'importo di E 71.248,00, che era stata determinata, ex art. 3 della legge n, 73/2002, applicando l'aumento del 200% al costo del lavoro per ciascun lavoratore irregolare, calcolato sulla base dei
CCNL per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data della constatazione della violazione.
Conseguiva che la sanzione irrogata andrebbe ridotta in conformità alla previsione più favorevole,
a ciò tuttavia ostava la mancata specificazione, nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni del numero di giornate lavorative nel periodo considerato, necessario per la concreta rideterminazione dell'importo della sanzione, non potendo il giudice di sua iniziativa introdurre elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti.
In conseguenza di ciò andava annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni impugnato per l'illegittimità
della sanzione irrogata in violazione del principio del favor rei.
Avverso la predetta sentenza l' proponeva Parte_2
appello esponendo che – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice –non poteva nella specie trovare applicazione la disciplina più favorevole introdotta con l'art. 36 bis comma 7 del D.L. n. 223 del 4.07.2006, conv. nella L. n. 248 dell'8.04.2006, che aveva sostituito la sanzione prevista dall'art. 3 comma 3 del D.L.12/2002 (applicata nella fattispecie) con la sanzione da €1.500,00 a €12.000,00
per ciascun lavoratore, maggiorata di €150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Invero, l'inapplicabilità della disciplina sopravvenuta si basava sul costante e consolidato orientamento della Cassazione secondo cui “in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dal D.lgs n. 472 del 1997, art. 3, limitatamente alle infrazioni valutarie e tributarie;
di conseguenza, in materia di sanzioni amministrative per omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 3 comma 3° del D.L. 12/2002 conv. nella legge n. 73/2002, la modifica apportata a detta norma dal D.L. 4/7/2006 n. 223, art. 36 bis, comma 7, convertito nella legge n. 248 del 2006, non si applica alle violazioni accertate prima dell'11.08.2006 ”.
Il fondamento giuridico su cui riposava la decisione si ravvisava nel fatto che la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni da lavoro cd. sommerso era regolamentata dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, che regolava gli illeciti amministrativi, nel cui ambito vigeva il principio generale del “tempus regit actum”.
Risultava, pertanto, inapplicabile il diverso e antitetico principio, riconosciuto dal Tribunale, della retroattività della lex mitior, non potendo la riforma in melius estendersi retroattivamente alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della stessa. Anche la Corte Costituzionale aveva ritenuto che in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non era dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore
- nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina, e che, inoltre, il differente e più
favorevole trattamento non irragionevolmente riservato dal legislatore alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie e valutarie, trovando fondamento nell'innegabile peculiarità sostanziale che caratterizzava le rispettive materie, non si prestava a essere messo a raffronto con la disciplina dettata dalle norme impugnate né tantomeno a essere esteso in via generale, trasformandosi da eccezione in regola.
In definitiva, in conformità a quanto stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità, nell'ambito delle sanzioni amministrative, "non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più
favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che rispondeva,
invece, al distinto principio del “ tempus regit actum ”.
Avuto poi, riguardo all'ulteriore profilo della presunzione contenuta nell'art. 3, D.L. n. 12 del 2002, esponeva che, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, non si considerava più la sua natura come assoluta, bensì relativa e quindi suscettibile di essere superata, mediante la prova contraria fornita dal datore di lavoro, tendente a dimostrare che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio in epoca successiva.
L'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art.3, non comportava per il soggetto irrogante l'onere di dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare, in quanto era sufficiente l'accertamento,
a seguito della visita ispettiva, con una non corrispondente iscrizione nella documentazione obbligatoria. Per contro, era onere del datore di lavoro dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro, di guida da evitare che la sanzione fosse ex lege determinata in un ammontare per un periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il dì della constatazione della violazione. .Nella specie il ricorrente non aveva fornito prova contraria diretta a dimostrare l'effettiva durata del rapporto di lavoro, di guida da evitare che la sanzione fosse ex lege determinata in un ammontare per un periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il dì della constatazione della violazione, non riuscendo, dunque, a superare la presunzione di cui all'art.3 del D.L. n. 12 del 2002, pur richiamando, senza che tale richiamo potesse avere alcun effetto concreto né al fine di troncare il procedimento sanzionatorio né a quello della definizione del giudizio, le dichiarazioni rese a verbale da parte dei lavoratori che, così come ampiamente riconosciuto in giurisprudenza non erano sufficienti "... a provare la data di inizio del rapporto di lavoro, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale affermazione".
In definitiva la legittimità dell'atto impugnato era evidente atteso che in tema di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, si presumeva, in difetto di prova contraria - ammessa a seguito della sentenza n. 144 della Corte Costituzionale - ed il cui onere era a carico dal datore di lavoro che il rapporto di lavoro decorreva dal primo gennaio dell'anno dell'accertamento.
La sentenza impugnata meritava, pertanto, di essere riformata in quanto il Giudice del primo grado di giudizio non aveva tenuto conto dell'operatività della regola generale dettata per le sanzioni amministrative, codificata dall'art. 1 della L. n. 689/1981. sentenza del Giudice di prime cure era censurabile e meritevole di riforma anche sotto l'ulteriore profilo dell'erronea motivazione.
Il Tribunale di Agrigento era incorso in un evidente vizio, in quanto aveva ritenuto ostativo alla riduzione della sanzione, in conformità alla previsione più favorevole, la circostanza che nel provvedimento di irrogazione della sanzione non fosse indicato il numero delle giornate lavorative relative al periodo considerato.
Attesa la necessità dell'indicazione delle stesse ai fini della rideterminazione dell'importo della sanzione, era di tutta evidenza che il convincimento del giudice si era fondato su un errato presupposto.
Invero, il giudice di prime cure non aveva preso in considerazione una circostanza dirimente: l'atto impugnato permetteva il calcolo della sanzione nella misura meno gravosa.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, si appalesava evidente il vizio in cui era incorso il
Tribunale nel dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, con conseguente annullamento dello stesso.
si costituiva in giudizio ed esponeva che correttamente il Tribunale di Agrigento Controparte_1
aveva accolto I'eccezione relativa alla mancata applicazione del regime sanzionatorio più favorevole in applicazione del principio del favor rei di cui all'art.3 c. 3 del D. Lgs. 472/1997, ritenendo lo stesso applicabile al caso di specie, per espressa previsione legislativa, e non potendo applicarsi il diverso principio del tempus regit actum di cui alla L.689/81. L'excursus normativo ed argomentativo del Tribunale era lineare e muoveva dal tenore della norma,
il quale assoggettava alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 472/1997 - con l'unica eccezione del comma 2 dell'art. 16 - l'adozione del provvedimenti sanzionatori di competenza dell' CP_2
.
[...]
Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio era stato adottato dall' nel Controparte_2
rispetto della disciplina sostanziale e procedurale di cui al D. Lgs. citato;
infatti a pg. 6 di irrogazione
I' Agenzia espressamente richiamava gli artt. 3, 7, 12 e 16 del D.Lgs. 472/97 per irrogare Ia sanzione,
tanto che coerentemente il Tribunale aveva rigettato I'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile la disciplina decadenziale di cui all'art. 20 del D. Lgs. 472/97 e non quella prescrizionale quinquennale della L. n. 689/81.
L'atto di appello dell' in aperta contraddizione e violazione con le medesime disposizioni CP_2
richiamate nel provvedimento di irrogazione di sanzioni, non censurava la ratio sottesa alle argomentazioni del Tribunale, il quale faceva leva su argomenti normativi, per cui era inammissibile ed infondato.
In via incidentale esponeva che :
la violazione era avvenuta il 19 luglio 2006, mentre il provvedimento di irrogazione era stato notificato il 29 luglio 2011,ovvero oltre il termine di prescrizione quinquennale e laddove dovesse ritenersi applicabile la disciplina procedurale di cui alla L. 689/81 in luogo della disciplina di cui al
D. Lgs. 472/97, la notificazione del provvedimento di irrogazione doveva intervenire entro il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. 689/81 in luogo di quello decadenziale, per cui la sentenza era meritevole di censura e di riforma ( primo motivo);
il Tribunale riteneva che l'onere probatorio in ordine al giorno di assunzione ricadeva sulla contribuente e che diversamente la sanzione calcolata dal 1* gennaio era rispettosa del dato normativo e dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n.144 del 005.
Invero, la lettura che la Corte imponeva del comma 3 art.3 del D.L. 1212002 era quella di una presunzione relativa e non assoluta, attribuendo alle parti il diritto di calcolare la sanzione sulla base di un costo del lavoro che era rapportato al periodo effettivo di utilizzo del lavoratore in nero.
Era conforme a giurisprudenza che le dichiarazioni rese a verbale da parte dei lavoratori non potevano da sole provare la data di inizio del rapporto di lavoro necessitandosi di ulteriori elementi di prova che facevano ritenere plausibile tale affermazione . Nel caso in oggetto l richiamava il verbale INPS ai fini probatori e Controparte_2
motivazionali (in cui erano specificatamente individuati i giorni di presunto lavoro in nero).
Nel proprio verbale I'INPS non effettuava il calcolo dei contributi previdenziali e non procedeva ad alcun recupero contributivo, in quanto la ditta aveva ottemperato alla regolarizzazione nei termini di legge.
La posizione dei 4 lavoratori era stata regolarizzata dal 18 (per e e dal 19 luglio Pt_3 Per_1
2006 (per gli altri), come attestato dai verbali di ottemperanza redatti dall'ispettorato del lavoro e dai modelli di comunicazione prodotti, a conferma del periodo di lavoro contestato.
Le dichiarazioni dei lavoratori indicavano il giorno esatto dell'assunzione.
Gli elementi probanti il periodo di inizio dell'attività lavorativa non erano solo le dichiarazioni dei lavoratori, ma una pluralità di elementi convergenti che dimostravano il giorno esatto di inizio dell'attività lavorativa in luogo di quello presunto del 1° gennaio.
Applicando tale correzione alla sanzione irrogata dall'Agenzia, ne verrebbe fuori che essa era pari a euro 296,60, seguendo tale calcolo:
per il euro. 9.432,95 / 365 giorni x 2 giorni : €. 51,69, ossia il costo del lavoro calcolato Pt_3
dall'Agenzia diviso i giorni dell'anno, 51,69, ossia il costo del lavoro calcolato dall'Agenzia diviso i giorni dell'anno, moltiplicato per i giorni di lavoro irregolari;
per €. 8.379,09 / 365 giorni x 1 giorni= €. 22,96, ossia il costo del lavoro calcolato Parte_4
dall'Agenzia diviso i giorni dell'anno moltiplicato per i giorni di lavoro irregolari;
per il €. 9.432,95 /365 giorni x 2 giorni - €.51,69, ossia il costo del lavoro calcolato Per_1
dall'Agenzia moltiplicato per i giorni di lavoro irregolari;
per la : €. 8.379,09 / 365 giorni x 1 giorni= €. 22,96, ossia il costo del lavoro calcolato Pt_5
dall'Agenzia diviso i giorni dell'anno moltiplicato per i giorni di lavoro irregolari.
Il costo complessivo, tenendo conto dei giorni effettivi di lavoro irregolare, era di €. 148,30.
La sanzione, pertanto, variava da €. 296,60 (minimo) ad €. 593,20 (massimo).
Per le suesposte considerazioni, la sanzione irrogata era errata ed infondata nel quantum, per cui ne chiedeva la rideterminazione, in riforma della sentenza incidentalmente impugnata ( secondo motivo
).
All'odierna udienza del 19 febbraio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura. L'appello proposto dall' è fondato. Invero è pacifico che, in materia Controparte_2
di sanzioni amministrative pecuniarie, non si applica il principio di retroattività
della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie e che non consente l'estensione della disciplina dell'una all'altra materia
(Cass. n. 31459 del 7/12/2024; Cass. Sez. U, n. 356 del 13/01/2010; Cass. n. 3688 del 2016 ; Cass. n.
7689 del 27/03/2013).
Ne consegue che, nella specie, trovano applicazione ai fini della determinazione della sanzione le disposizioni previste dal Decreto legge 22 febbraio 2002, n.12 , convertito in Legge 23 aprile 2002, vigenti all'epoca della consumazione dell'illecito.
Il primo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata va rigettato. Invero il primo giudice ha correttamente ritenuto che, nella specie, trova applicazione l'art. 20 del D.Lgs n.
472/97 che prevede che l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione,
devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
In tema di lavoro irregolare, l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 12/2002, conv, in L. n. 73/ 2002 prevede che competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l' CP_2
. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
[...]
modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16.
Tenuto conto che, nella specie, la violazione è stata accertata il 19 luglio 2006 e, conseguentemente,
il termine decadenziale per la notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione scadeva il 31 dicembre 2011, la notifica del'atto di irrogazione della sanzione effettuata il 29 luglio 2011 è tempestiva.
L'atto di notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione ha indubbiamente interrotto il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 28 L. n. 689/81 e, pertanto, nella specie la prescrizione del credito dell'Amministrazione non si è verificata.
L'art. 20 comma 3 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472- nel testo applicabile ratione temporis
– prevede che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. A giudizio di questo Collegio il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata non è neppure fondato.
Invero l' art.3 comma 3 del D.L. 12/2002 - in base al quale l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione- è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.144 del 2005 nella parte in cui non ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui e' stata constatata la violazione e, pertanto, attribuisce il diritto di calcolare la sanzione sulla base di un costo del lavoro che va rapportato al periodo effettivo di utilizzo del lavoratore irregolare.
E' conforme a giurisprudenza ritenere che le dichiarazioni rese a verbale da parte dei lavoratori non potevano da sole provare la data di inizio del rapporto di lavoro occorrendo ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale affermazione (Cass. n. 1960 del 10/02/2012) , con la conseguenza che, nella specie, le dichiarazioni rese dai lavoratori all'Ufficio circa la data di assunzione sono irrilevanti.
Nella specie l' richiama il verbale INPS ai fini probatori e motivazionali (in cui Controparte_2
sono specificatamente individuati i giorni di presunto lavoro irregolare).
Dal verbale I'INPS non viene effettuato il calcolo dei contributi previdenziali e non si procede ad alcun recupero contributivo, in quanto la avrebbe ottemperato alla regolarizzazione nei CP_1
termini di legge.
In particolare, dal verbale di accertamento INPS del 20 luglio 2006 emerge testualmente che “ sulla base della documentazione esaminata e per il periodo oggetto dell'ispezione non sono state riscontrate omissioni contributive, per cui non si procede alla rilevazione di addebiti ”
Afferma l'appellante che la posizione dei 4 lavoratori era stata regolarizzata dal 18 (per e Pt_3
e dal 19 luglio 2006 (per gli altri), come attestato dai verbali di ottemperanza redatti Per_1
dall'ispettorato del lavoro e dai modelli di comunicazione prodotti, a conferma del periodo di lavoro contestato.
Dette circostanze – a giudizio del Collegio – non sono idonee a provare che la presunzione di cui all'art.3 comma 3 del D.L. 12/2002 è venuta meno, con la conseguenza che la sanzione va applicata alla dall'inizio dell'anno e non per i periodi per i quali la stessa ha corrisposto i contributi CP_1
ritenuti dovuti dall'INPS.
Invero verificare se vi sia stata o meno omissione contributiva esula dal tutto dall'odierna materia del contendere con la conseguenza che le scelte operative dell'INPS in materia sono del tutto irrilevanti.
D'altronde va rilevato che la stessa INPS, con nota del 20 luglio 2006, ha comunicato all'
[...]
di Agrigento che il costo del lavoro dei lavoratori irregolari è stato calcolato tra l'inizio CP_2
dell'anno e la data di contestazione della violazione, circostanza dalla quale si desume che detto
Ufficio non ha affatto accertato il superamento della presunzione di legge di cui all'art.3 comma 3 del D.L. 12/2002.
Inoltre non appare superfluo rilevare che la pur avendo formulato nel giudizio di primo grado CP_1
articolata prova per testi, a mezzo degli stessi lavoratori irregolari, diretta a provare la data effettiva dell'inizio del rapporto di lavoro, non ha riproposto la richiesta di prova in questo grado del giudizio come era suo onere ( cfr. in proposito: Cass. n. 5413 del 02/06/1998), non attivandosi quindi in alcun modo per provare il proprio assunto difensivo.
Consegue che il ricorso proposto dalla avverso l'ordinanza ingiunzione opposta non può che CP_1
essere rigettato.
Tenuto conto dei mutamenti legislativi esistenti in materia e alle conseguenti difficoltà interpretative,
sussistono gravi ed eccezioni ragioni per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di primo grado essendosi costituita l'Amministrazione a mezzo di un proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa in data 15 novembre 2018 dal Tribunale di Agrigento, appellata dall' , nei confronti di Parte_2 [...]
ed incidentalmente da quest'ultima nei confronti della prima, rigetta l'opposizione proposta CP_1
dalla avverso l'ordinanza-ingiunzione opposta. CP_1
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello
il 19 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente