Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8150 del 2025, proposto da
Ivpc Power 8 PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, Enas-Ente Acque della Sardegna, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bessude, Comune di Ittiri, non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento,
- del provvedimento RAS AOO 05-01-00 prot. uscita n. 15941 del 30.05.2025 assunto dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente di improcedibilità e archiviazione istanza “ parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri ” Proponente IV WE 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) L.R: n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg 01/23 ”;
- del provvedimento RAS AOO 05-01 - 00 prot. uscita n. 5737 del 21.02.025 di preavviso di improcedibilità ex art. 10 bis L. 241/90 smi della istanza avente ad oggetto “ parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IV WE 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) L.R: n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg 01/23 ”,
- per quanto ancora di interesse, del provvedimento RAS AOO 05-01 -00 prot Uscita n. 27164 del 10.09.2024 assunto dalla Regione Autonoma della Sardegna di sospensione del procedimento avente ad oggetto “ parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IV WE 8 S.p.A. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) L.R: n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg 01/23 ”;
- della Nota Direzione Generale Ambiente prot DGA n. 26528 del 03.09.2024 con indicazioni al settore competente di applicazione della LR 5/2024 ai procedimenti in materia di valutazione ambientale da avviare o in corso di istruttoria;
- per quanto di interesse, dei verbali conferenza dei servizi avviata in data 27.09.2023;
- per quanto d'interesse della nota prot 32452 del 2.11.2023 di richiesta integrazioni documentali successiva alla conferenza di servizi istruttoria del 27.09.2023;
- per quanto di interesse della nota DGA n. 37914 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato il riavvio del procedimento Paur “ parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri” Proponente IV WE 8 S.p.A ”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e richiamato dagli atti innanzi elencati quand'anche non conosciuto e quindi anche:
- della Nota Direzione Generale Ambiente prot DGA n. 26528 del 03.09.2024 con indicazioni al settore competente di applicazione della LR 5/2024 ai procedimenti in materia di valutazione ambientale da avviare o in corso di istruttoria;
- per quanto d'interesse della nota prot 32452 del 2.11.2023 di richiesta integrazioni documentali successiva alla conferenza di servizi istruttoria del 27.09.2023 e, quindi, degli atti /provvedimenti degli Enti partecipanti che detta richiesta determinavano, e quindi:
- della nota prot. n. 28206 del 27.04.2023 (prot. DGA n. 13091 di pari data) della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari e quindi della nota prot. n. 13538 del 27/02/2023 Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali;
- della comunicazione inviata a mezzo PEC del 11.08.2023 (prot. DGA n. 24616 del 21.08.2023);
- della nota prot. n. 35010 del 26.09.2023 (prot. DGA n. 28203 di pari data) dell'Agenzia Regionale pe la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS;
- della nota prot. n. 14417 del 03.10.2023 (prot. D.G.A. n. 28947 di pari data) della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- nonché della Nota MIC n. 2489 del 17.02.2023 (citata dal prov 28947 del 3.10.2023);
- per quanto di interesse della nota DGA n. 37914 con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato il riavvio del procedimento Paur “ parco eolico composto da sei aerogeneratori in comune di Bessude località Sa Silva per una potenza complessiva di 30 MW con connessione tramite linea in cavidotto da realizzarsi presso sottostazione in comune di Ittiri ” Proponente IV WE 8 S.p.A;
- della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021 - N. Reg. 01/23.
- Della nota prot. D.G.A. n. 26528 del 03.09.2024, Direzione Generale dell'Ambiente con la quale sono state date indicazioni al Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali e circa l'applicazione della suddetta L.R. 03 luglio 2024, n. 5 (pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 luglio 2024, n. 35;
- per quanto d'interesse della Delib. G. R. n. 59/90 del 27.11.2020 “ Individuazione delle aree non idonee all' installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ” e quindi dell'allegato b e, per quanto di interesse, dell'allegato e recante la “Indicazioni per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna”;
e di ogni atto a questi presupposto, connesso e conseguente;
-nonché,
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “ Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto possa occorrere, l'Intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “ Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” resa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Autonoma della Sardegna e di Enas-Ente Acque della Sardegna;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - In data 16 novembre 2022 la IV WE 8 PA (di seguito anche solo “IV”) ha presentato istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021, per la realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 30 MW, e relative opere di connessione in cavidotto, presso il Comune di Ittiri in provincia di Sassari (SS).
Ai sensi dell’art. 13 del D.M. 10 settembre 2010 recante “ Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ”, la ricorrente inviava la richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ed il proprio progetto; in data 20 settembre 2022 otteneva la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) ed il preventivo che veniva accettato.
Pubblicati i dati sul sito istituzionale e, quindi, avviato il previsto iter procedimentale, in data 27 settembre 2023 si svolgeva la conferenza dei servizi istruttoria a seguito della quale l’Assessorato regionale, con nota prot 32452 del 2 novembre 2023, richiedeva delle integrazioni documentali cui la società proponente dava integrale riscontro.
Seguiva una fase di apparente stallo del procedimento in discorso.
2 - Con decreto del 21 giugno 2024, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato in data 2 luglio 2024, è stato assegnato alle Regioni il termine di 180 giorni per adottare proprie leggi con cui identificare le aree idonee a ospitare impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili.
3 - Con nota 10 settembre 2024, prot. n. 27164, la Regione Sardegna ha comunicato all’interessata di avere sospeso il sopra descritto procedimento autorizzativo in applicazione della sopravvenuta legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, con la quale, nelle more dell’adozione di una disciplina organica, era stata disposta una “moratoria” generalizzata di 18 mesi relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
4 - Su ricorso diretto del Governo, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sopra descritta legge regionale sospensiva.
5 – Con legge 5 dicembre 2024, n. 20, la Regione Sardegna, nell’abrogare la sopra descritta l.r. n. 5/2024, ha dettato, questa volta “a regime”, una nuova disciplina per l’installazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili, vietandone l’installazione su gran parte del territorio sardo.
6 - Dopo avere riavviato il procedimento autorizzativo, la Regione Sardegna, con nota del 21 febbraio 2025, prot. n. 5737, comunicava all’istante ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990, il preavviso di improcedibilità dell’istanza di rilascio PAUR cui seguivano osservazioni critiche inviate dalla società ricorrente.
7 - La Regione Autonoma della Sardegna per il tramite del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, con il provvedimento prot. n. 15941 del 30 maggio 2025, assumeva l’improcedibilità e disponeva l’archiviazione della istanza presentata dalla ricorrente atteso che, in base alla nuova disciplina dettata dalla l.r. n. 20/2024 – benché medio tempore sottoposta al vaglio di compatibilità costituzionale -, l’impianto eolico proposto era da considerarsi “ di grande taglia ” ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. i), previsto su aree dichiarate non idonee dall’art. 1, comma 5, in relazione alle ipotesi di cui alle lettere “g)”, “i)” “j)”, “k)”, “w)”, “x)”, “y)”, “z”; “bb)”, “ee)”, “oo)” dell’Allegato C, alla legge regionale n. 20/2024.
8 - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato, IV ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale e dei provvedimenti regionali sopra descritti, deducendo i seguenti motivi.
8.1 - Con un primo motivo (“ Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 13 e 14 delle linee guide di cui al DM 10.09.2010 s.m.i. e dell’art. 9 dell’allegato A della DGR n. 3 /25 del 23.01.2018, eccesso di potere, carenza di potere, violazione art. 10 dell’allegato A della DGR n. 3 /25 del 23.01.2018, travisamento dei fatti. Violazione Legge Regione Sardegna n 2/2021 e delle pedisseque linee guida adottate con delibera di G. R. 11/75 del 24.03.2021. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento, Violazione dell’art. 97 della Costituzione .”) la ricorrente invoca l’applicazione delle linee guida dettate dal Ministero dello Sviluppo economico con D.M. del 10 settembre 2010 ed, in particolare, il paragrafo 14.4, in applicazione del quale, trascorsi 15 giorni dalla presentazione della istanza (intervenuta il 16 novembre 2022) ovvero, comunque, trascorsi 15 giorni dalla rispettata richiesta di integrazione documentale prot 32452 del 2 novembre 2023, (avvenuta in data 29 aprile 2024), il procedimento avrebbe dovuto considerarsi avviato con la conseguenza che l’Amministrazione non avrebbe dovuto disporre l’archiviazione per improcedibilità ma avrebbe dovuto scrutinare nel merito l’istanza con coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate alla decisione, non potendola avocare a sé.
8.2 - Con il secondo motivo (“ Incostituzionalità della L.R. Sardegna 20/2024 del 5.12.2024, art. 1 comma 2 per violazione dell’art. 117 commi 1 e 3 della Costituzione per il tramite della Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 6 e 7 D.LGS. 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214) e, quindi, per violazione degli artt. 9, 41 e 97 della Costituzione e dei principi di cui alle direttive comunitarie 2018/2001 e 2023/2413, favor per la decarbonizzazione e per le produzioni di energia da fonti rinnovabili ”) la ricorrente denuncia, sotto molteplici profili, l’incompatibilità costituzione della l.r. 20/2024 sulla base della quale, tramite relativa applicazione retroattiva, era stato adottato il provvedimento finale di improcedibilità ed archiviazione del progetto di impianto presentato (e relativo preavviso di rigetto).
8.3 – Con il terzo motivo (“ Violazione e falsa applicazione art. 10 bis legge 241/90, eccesso di potere difetto di istruttorio, violazione art. 3 L 241/90, deficit di motivazione ”) la ricorrente sostiene che l’affermazione circa l’inidoneità del sito di destinazione dell’impianto ai sensi della Legge Regionale n. 20/2024 allegato C è priva di motivazione e non sorretta da idonea ed approfondita istruttoria, come palesato dal preavviso di improcedibilità ex art. 10- bis legge 241/90.
8.4 – Con il quarto motivo di ricorso (“ Violazione di legge, difetto di istruttorie e di motivazione, violazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948. - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché dei relativi allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, co. 1, 2, lett. m) e s), e 3 Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e dal Regolamento (UE) 2018/1999, come modificati dalla Direttiva (UE)2023/2413, nonché dal Regolamento (UE) 2021/1119, e altresì dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948 ”) la società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato anche ed in quanto la Regione Sardegna, in ossequio alla legge regionale n. 20/2024, ha disposto, in assenza di specifica istruttoria ed in via astratta e generalizzata, l’automatica impossibile allocazione dell’impianto FER proposto e progettato dalla IV poiché ricadente in data area, per di più applicando (in quanto così imposto dalla legge regionale n. 20/2024 art. 1, di cui si contesta la legittimità costituzionale) la normativa regionale restrittiva /ostativa anche al procedimento de quo , già in corso al momento delle entrata in vigore della stessa.
8.5 – Con il quinto motivo di ricorso (“ Comportamento illegittimo dell’Amministrazione, eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di legge, violazione termine di conclusione del procedimento, violazione art. 1 comma 2 L. 241/90 ”), la ricorrente afferma che l’illegittimo e negligente comportamento dilatorio assunto dalla Amministrazione intimata - che ha concluso il procedimento in violazione dei termini di cui alle linee guida ed in violazione dei termini sanciti dall’art 1 comma 9 della Legge Regionale n 2/2021 – ha condizionato l’esito della decisione ed ha determinato il provvedimento impugnato e gli atti presupposti.
8.6 – Con il sesto motivo (“ Illegittimità DM 21 giugno art. 7, Violazione di legge, violazione legge delega n. 53/2021, eccesso di potere, sviamento di fini, irragionevolezza, violazione del principio del legittimo affidamento e della liberà di iniziativa economica, violazione dei principi comunitari in materia di decarbonizzazione e sviluppo delle fonti rinnovabili ”) la ricorrente afferma l’illegittimità dell’art. 7 del D.M. 21 giugno 2024 recante la “ Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nella parte in cui concede alle Regioni la mera facoltà – non esercitata dalla Regione Sardegna - di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza imporre agli Enti Locali di fare salve le iniziative già in corso di sviluppo coerenti e assentibili secondo la normativa vigente al momento della proposizione della istanza ed in forza del legittimo affidamento, quale circostanza di fatto – diritto rilevante nel caso di specie.
8.7 – Con il settimo motivo (“ Illegittimità d.m. 21 giugno 2024 violazione dell’art. 20, comma 4, del d. lgs. 199/2021. Illegittimità costituzionale e violazione di legge in relazione agli artt. 24, 41, 76, 77 e 103 Costituzione; questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, commi 1 e 4, del d. lgs. 8 novembre 2021 n. 199. Violazione degli artt. 7 e 13 nonché dell’art. 1 del protocollo aggiuntivo n. 1 della CEDU e violazione degli artt. 7, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE: rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’unione europea. violazione dell’art. 17 della l. 400/1988 ”), la ricorrente lamenta che il decreto interministeriale, nel disporre che siano individuate con legge regionale tanto le aree idonee quanto le aree inidonee, viola il disposto della fonte primaria in quanto, ai sensi dell’art. 20, co. 4, d.lgs. 199/2021, le Regioni possono procedere ad individuare direttamente con legge solo ed esclusivamente le aree idonee. Si tratta di un’ipotesi che avviene con pregiudizio della possibilità di tutela giurisdizionale, non essendo “attivabile” avverso le leggi regionali il giudizio amministrativo, con conseguente violazione degli artt. 24 e 103 della Carta Costituzionale, dell’art. 7 della Carta di Nizza e degli artt. 7 e 13 CEDU.
8.8 – Con ottavo motivo di ricorso (“ Nel merito – Assentibilità del progetto, Eccesso di potere, sviamento di fini, difetto di istruttoria ”) la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, l’eccesso e lo sviamento di potere e dei fini in cui è incorsa la Regione, quale Ente compente all’assunzione del provvedimento finale, reputando l’intervento de quo assentibile sin dal momento della presentazione della domanda per ottenere il PAUR.
9 – Si sono costituite le Amministrazioni indicate in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto reputato infondato in fatto ed in diritto.
10 - Con sentenza 17 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale, su ricorso diretto del Governo, ha dichiarato l’illegittimità, sotto diversi aspetti, della l.r. n. 20/2024.
11 - Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione con avviso alle parti, trascritto a verbale, di una possibile pronuncia di improcedibilità del ricorso con riguardo all’impugnazione del DM 2024.
DIRITTO
12 – In via preliminare va dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione dell’art. 7, comma 2, lett. c, D.M. 21 giugno 2024 recante “ Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (G.U. n.153 del 2 luglio 2024), contenuta nel quarto motivo di ricorso. Difatti, il richiamato art. 7, comma 2, del predetto decreto interministeriale è stato annullato con precedenti sentenze di Codesta Sezione (n. 10095/2025, pubblicata il 26 maggio 2025 et n. 9155/2025, pubblicata il 13 maggio 2025), con la conseguenza che, in parte qua , il presente ricorso è divenuto improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
13 – In secondo luogo va dichiarata inammissibile l’impugnazione del provvedimento prot. n. 27164 del 10 settembre 2024, con il quale la Regione Autonoma della Sardegna aveva originariamente sospeso, per la prima volta, il procedimento di rilascio del PAUR relativo al progetto presentato dalla ricorrente, in quanto non impugnato tempestivamente e, comunque, superato dalla successiva riattivazione del procedimento stesso avvenuta in data 16 dicembre 2024, con nota DGA n. 37914, con sostanziale acquiescenza ovvero accettazione da parte della ricorrente di tale sviluppo procedimentale.
14 – Ciò premesso, il ricorso è fondato, con particolare riferimento alla censura, di portata assorbente dei residui motivi, con cui è stata denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2024, unica base normativa degli atti impugnati, secondo cui, testualmente, “5. È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi…” .
Difatti la Corte costituzionale, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, pronunciata su ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
In particolare la Consulta -ribadendo quanto già, peraltro, stabilito con la precedente sentenza n. 134/2025, di annullamento della l.r. n. 5/2024- ha affermato “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Pertanto gli uffici regionali non possono -come illegittimamente accaduto nel caso ora in esame- ricollegare al fatto che l’area in discussione è stata individuata come inidonea dalla l.r. n. 20/2024 l’assoluta e automatica irrealizzabilità del progetto, essendo, piuttosto, chiamati a verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, senza automatismi e alla luce di una valutazione in concreto, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche e il regime giuridico (sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e così via) dell’area interessata, ancorché individuata come non idonea dal legislatore.
15 - Pertanto, in conclusione, il ricorso va accolto per essere fondata l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20/2024, sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati, che, pertanto, devono essere annullati, con il conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza proposta dalla società ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
16 - Sussistono legittime ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio, stante la novità e complessità dell’oggetto della controversia, tenuto conto dei ripetuti mutamenti normativi e della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile l’impugnazione dell’art. 7, comma 2, D.M. 21 giugno 2024 (quarto motivo);
2) dichiara inammissibile l’impugnazione del provvedimento prot. n. 27164 del 10 settembre 2024;
3) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza proposta dalla società ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Compensa le spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta RO | NA AN |
IL SEGRETARIO