Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21290/2023
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 21290/2023 promossa da:
Controparte_1 nata a [...], il [...], residente a [...](Cile),
Comune di Vitacura, via Padre Damián de Veuster, 2550, Peumo 52; Parte 1 nata a [...], il [...], residente a [...](Cile),
Comune di Isla de Maipo, in Camino al Río, 68:
'nata a [...], il [...], residente a [...](Cile), in Comune Parte 2
di Huechuraba, via El Almendro Oriente, 763, casa Q;
,nato a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune Controparte_2
di Las Condes, via Cruz del Sur, 399, interno 505;
,Controparte_3 nata a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune
di Las Condes, via Av. Controparte_4, 4899;
• Per_1 Parte 1 nato a [...], in data [...], residente a [...](Cile),
Comune di Vitacura, via Padre Damián de Veuster, 2550, Peumo 52;
Controparte_5 , nato a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune
di Lo Barnechea, via El Rebalse, 844;
,nato a [...], il [...], residente a [...](Cile), Controparte_6
Comune di Lo Barnechea, via El Rebalse, 844;
di Lo Barnechea, via El Rebalse, 844;
,nata a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune Controparte 8
di Lo Barnechea, via El Rebalse, 844;
,nato a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune di Controparte_9
Lo Barnechea, via El Rebalse, 844;
tutti con il patrocinio disgiunto o indistinto degli avvocati Fiorenzo Marino e Luigipaolo Marino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Fiorenzo Marino in Salerno, Via Eugenio Caterina n.
14
Ricorrente
Contro
Controparte 10 in persona del Ministro pro tempore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
"Voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano di Controparte_1 Parte 1 Parte 2
Persona 2 Controparte_5 [...] ' Controparte_3 Controparte_2
Controparte_8 Controparte_9 , e, per l'effetto, ordinare Controparte_6, Controparte_7
Controparte_10 , e/o per esso, a ogni altra Autorità amministrativa e comunque a ogni Pubblico al
Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione dei passaporti italiani. Con espressa rinuncia alla condanna alle spese del giudizio, anche in caso di vittoria".
Motivi in fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori Controparte_1
[...]
Persona 2 Parte 1 Parte 2 Controparte_3 Controparte_2 '
, '
,
Controparte_8 Controparte_5 ' [...] ' Controparte_7 Controparte_6
,
Controparte 9 convenivano in giudizio il Controparte_10 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti di Persona 3 (alias Persona 4 cittadino italiano, nato in Italia il [...] a [...] ed emigrato '
in Cile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino cileno (cfr. doc. in atti n.
1 e 3)
|| Controparte 10 non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia,
stante la regolarità della notifica.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio il 24.01.2024 nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.02.2025 i ricorrenti richiamavano le conclusioni.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1
co. 36 e co. 37 L. 206/2021.
Nel merito la ricorrente deduce che:
Persona 4 il Sig. Persona 3 emigrava in Cile dove, conosciuto anche come
Persona 5 (cfr. doc. 2) e dove dalla predetta contraeva matrimonio, in data 4.05.1878, con la sig.ra in data 25.04.1879 (cfr. doc. in atti n. 5); unione nasceva il sig. Persona 6
CP
- il sig. Persona 3 conosciuto anche come Persona 4 decedeva in data
23.01.1888 (cfr. doc. in atti n. 4);
- il sig. Persona 6 contraeva matrimonio con la cittadina cilena Persona 7
27.05.1917 e decedeva in data 9.11.1936 (cfr. doc. in atti n.6 e7); Per el Per_9 nata in [...]ata 28 dall'unione coniugale dei predetti nascevano due figli: Persona 8
Persona 10 nato in [...] 12 agosto maggio 1931 e deceduta il 18.05.2023 (cfr. doc. in atti nn. 8 e 9) e
1932 e deceduto il 12.05.2018 (cfr. doc. in atti nn. 10 e 11);
- la primogenita di Persona_6 la Sig.ra. Persona_8 el Parte 3 contraeva
matrimonio con il cittadino cileno Persona 11 in data 30.12.1950 e dal tale unione nasceva
,nato in data [...], odierno ricorrente (cfr.doc nn. 12 e 13); Controparte_5
Controparte 5 , in data 15.04.1987, contraeva matrimonio con la cittadina cilena MA IS IL
AD (cfr. doc. in atti n. 14);
- dall'unione coniugale dei predetti nascevano quattro figli: nato in [...]_6 '
nata in data [...],
,nata in data 20.04.1994, [...], Controparte_7 Controparte_8
nato in data [...], tutti odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti nn. 15,16,17,18); Persona 12
- la Sig. Controparte_8 , in data 20.07.22, contraeva matrimonio con il cittadino cileno Controparte_11
[...] (cfr. doc. in atti n.19);
in data 16.12.1961, il secondogenito di Persona 6 il Sig. Persona_10
da tale unione nasceva contraeva matrimonio con la cittadina cilena Persona 13
Controparte_1 odierna ricorrente (cfr. doc. in atti nn. 20, 21);
- la predetta, in data 15.05.1987, contraeva matrimonio con il cittadino cileno Persona 14
(cfr. doc. in atti n. 22);
-dall'unione coniugale di Controparte_1 Persona 14 nascevano cinque figli: Parte 1 nata in data 19 settembre 1988;
, in data 15 giugno 1990; Parte 2
,in data 24 giugno 1993; [...] 'Controparte_2 in data 24 settembre 1991; Controparte 3
Persona 2, in data 11 agosto 1994 (doc. 27); tutti odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti nn. 23, 24, 25, 26, 27).
conosciuto anche comel'avo sig. Persona 3 Persona 4 non ha mai
,
rinunciato o perso la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino cileno (cfr. doc. in atti n. 3);
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani,
siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. Persona 3 conosciuto anche come Persona 4 non avendo
perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis,
e, da questo, a tutti i discendenti;
anche al figlio Persona_6
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs. 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza,
per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato di inoltrare ripetutamente la richiesta all'Ambasciata
d'Italia a IA (Cile), senza tuttavia riuscire a fissare un appuntamento a causa dell' assenza di slot disponibili per la prenotazione di un appuntamento sul portale "@prenotami" dal quale emerge la già
avvenuta prenotazione della totalità degli appuntamenti disponibili per l'avvio delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e l'invito a riprovare il giorno seguente per verificare l'eventuale cancellazione delle prenotazioni già effettuate o la disponibilità di nuovi appuntamenti. Nel
concreto, tuttavia, l'impossibilità di fissare un appuntamento si traduce in un pregiudizio dei diritti dei ricorrenti (cfr. doc. in atti 29-33)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig. [...]
Persona 3 Persona 4 (cfr.doc. in atti n. 1), emigrava in Cile senza
, conosciuto anche come mai naturalizzarsi cittadino cileno (cfr. doc. in atti n. 2) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, che, pertanto, trasmetteva al figlio Persona 6 (cfr. doc. in atti n. 5) e da questo a tutti i discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. in atti dal 12 al 27).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-
costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Controparte 10
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Cile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato ripetutamente di inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'ambasciata D'Italia a IA (Cile), quali discendenti in linea retta di cittadino italiano (cfr. doc. in atti nn. 29-33), non soltanto personalmente ma
- -
anche per il tramite del proprio legale di fiducia (cfr. doc. in atti. n. 33), senza tuttavia riuscire ad ottenere un appuntamento a causa dell'impossibilità di gestire l'elevato numero di richieste (cfr. doc. in atti n. 29-33).
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, del figlio dello stesso e dei ricorrenti, che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Cile, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti. Peraltro, il rapporto di parentela risulta provato dalla dichiarazione giudiziaria di congruità
delle generalità versata in atti (cfr. doc. in atto n. 36).
Deve, quindi, essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
Nulla sulle spese stante l'assenza di domanda sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte 1 nata a
IA (Cile), il 5 ottobre 1964, residente a [...](Cile), Comune di Vitacura, via Padre Damián
de Veuster, 2550, Peumo 52; nata a [...], il [...], Parte 1
residente a [...](Cile), Comune di Isla de Maipo, in Camino al Río, 68; Parte 2 nata
,
a IA (Cile), il 15 giugno 1990, residente a [...](Cile), in Comune di Huechuraba, via El
Almendro Oriente, 763, casa Q;
nato a [...], il [...],Controparte_2
,
residente a [...], interno 505; Controparte_3
[...], nata a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune di Las Condes, via
Av. Controparte_4, 4899; nato a [...], in data [...],Persona 2 '
residente a IA (Cile), Comune di Vitacura, via Padre Damián de Veuster, 2550, Peumo 52;
nato a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune Controparte_5 '
nato a [...], il 23 Controparte_6di Lo Barnechea, via El Rebalse, 844;
novembre 1988, residente a [...]; [...]
Controparte 7, nata a [...], il [...], residente a [...](Cile), Comune di Lo
Barnechea, via El Rebalse, 844; nata a [...], il [...],Controparte 8
,
residente a [...]; Controparte_9 nato
a IA (Cile), il 6 marzo 1997, residente a [...](Cile), Comune di Lo Barnechea, via El Rebalse,
844;
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
ordina al Controparte_10 e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno