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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4346/2022 R.G. promossa da:
nato/a a FRANCOFONTE (SR) il 07/11/1943, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'AVV. ANTONELLA SCHEPIS e dall'AVV. CARBONE MICHELANGELO
contro
(già , società Controparte_1 Controparte_2
con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di C.F./P.I./R.I. CP_2
, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 rappresentato e difeso dall'AVV. P.IVA_1
CAMILLERI VITTORIO
Avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/02/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto avverso quale titolare Controparte_1 Parte_1
dell'utenza di energia elettrica sita a Francofonte in via Livorno n. 72, identificata dal codice POD
pagina 1 di 8 IT001E979247907, decreto d'ingiunzione con cui a quest'ultimo è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 9.111,85, oltre interessi, a titolo di consumi elettrici rilevati e non saldati, nonché il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 540,00 oltre accessori di legge.
ha opposto il decreto lamentando innanzitutto l'assenza del tentativo obbligatorio di Parte_1
conciliazione previsto dalla Delibera ARERA 209/2016, quindi la violazione dell'art. 11 della Delibera
AEEG 200/1999 per mancanza di contraddittorio nelle operazioni di verifica, poi l'illegittimità della ricostruzione dei consumi e, in definitiva, l'inesistenza del credito dedotto con la sola fattura.
nello specifico ha rappresentato che nel mese di novembre 2019 dei tecnici di Enel Parte_1
Distribuzione s.p.a. avevano provveduto alla sostituzione del gruppo di misura a lui intestato in sua assenza e senza procedere, in loco, alla redazione del verbale di asporto che specificasse le condizioni del contatore asportato e sostituito;
che successivamente all'avvenuta asportazione, Enel Distribuzione
s.p.a., ritenendo manomesso il contatore sostituito, aveva proceduto alla ricostruzione presuntiva quinquennale durante il quale il dispositivo aveva asseritamente operato misurazioni erronee;
che sulla base di tale ricostruzione aveva emesso la fattura n. Controparte_1
089047565012031A posta a fondamento del decreto di ingiunzione oggi impugnato;
che Enel
Distribuzione s.p.a. non aveva proceduto alla verifica e alla ricostruzione di consumi in contraddittorio con il cliente;
che non aveva avvertito il cliente del proprio diritto a nominare e far partecipare alla verifica in laboratorio un proprio consulente tecnico;
che aveva eseguito la verifica in assenza del cliente, limitandosi a imbustare il contatore senza redigere alcun verbale e senza lasciare al cliente alcun contrassegno identificativo della busta contenitrice il gruppo di misura sostituito;
che era venuto a conoscenza delle risultanze delle operazioni solo a seguito della ricezione della fattura da parte della
. Controparte_1
Si è costituita in giudizio la instando per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
per la conferma del decreto opposto eccependo preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente di difetto della condizione di procedibilità di cui alla Delibera ARERA 209/2016 della pagina 2 di 8 propria domanda, sostenendo che l'onere di attivare il tentativo conciliativo era condizione di procedibilità solo nel caso di azioni giudiziarie proposte dai clienti finali o utenti nei confronti degli operatori o dei gestori e pertanto incombeva sul cliente opponente.
Nel merito la ha rappresentato che la pretesa creditoria sottesa al Controparte_1
[... titolo opposto traeva origine dall'accertamento condotto in data 5.11.2019 dai tecnici di presso l'utenza elettrica di che nel corso di tale verifica i tecnici Controparte_3 Parte_1
accertatori avevano riscontrato che l'apparecchio di misura ivi installato, avente matricola n. 02417410,
presentava evidenti anomalie che rendevano necessarie indagini più approfondite non eseguibili sul posto;
che dalla verifica eseguita in laboratorio era emersa “la manomissione dei tre tenoni posteriori
di trattenuta calotta e della vite IMQ. Dalla prova strumentale si rileva un errore di registrazione di
energia e potenza pari al -76,99%. Aperto il misuratore all'interno si riscontra la manomissione del
circuito amperometrico sul filo nero tramite l'inserimento di un trimmer resistivo tale da alterare la
misura. Inoltre si riscontra la manomissione del circuito antitamper (filo scollegato dalla sede).
Eseguito rilievo fotografico”; che il distributore, come da comunicazione inoltrata a Parte_1
aveva accertato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data 11.09.2015 e che la ricostruzione delle misure, relativa al periodo dall'11.09.2015 al 5.11.2019, era stata effettuata sulla base “del
coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”; che sulla base della ricostruzione dei consumi operata dal distributore, aveva emesso la fattura posta a fondamento Controparte_1
del decreto ingiuntivo per il periodo compreso tra l'11.09.2015 al 5.11.2019, periodo nel quale sussisteva un rapporto di fornitura tra le parti;
che, prima di azionare il procedimento di cui all'art. 633
c.p.c., era stata indirizzata all'odierno opponente una lettera di diffida e messa in mora, mediante raccomandata A/R n. 68586106821-4, la quale, pur essendo stata regolarmente notificata a controparte in data 27.09.2021 era rimasta del tutto priva di riscontro;
che pretestuose e del tutto irrilevanti erano le contestazioni di in quanto era stato tempestivamente informato circa l'esito delle Parte_1
operazioni di verifica eseguite sul contatore a lui intestato, nonché circa il criterio utilizzato per i pagina 3 di 8 consumi allo stesso addebitabili;
che non aveva mai provveduto a formulare alcuna Parte_1
contestazione né al competente Distributore, né all'esponente società di fornitura.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 3.02.2025 e del successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Pt_1
sia da accogliere per i motivi di seguito indicati.
[...]
Deve preliminarmente rilevarsi, con riferimento all'eccezione dell'opponente di difetto di procedibilità
della domanda della per l'assenza del tentativo obbligatorio di Controparte_1
conciliazione previsto dalla Delibera ARERA 209/2016, che secondo la Suprema Corte di Cassazione,
la controversia attinente a fornitura di energia elettrica “... sebbene introdotta con atto di opposizione a
decreto ingiuntivo, non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (specifica e diversa
ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la
procedura di mediazione grava sull'opposto). La disciplina, invece, presenta notevoli analogie con
quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica
utilità, di interesse economico generale) con la conseguenza che l'onere di attivare il tentativo
obbligatorio di conciliazione è a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio
di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio;
giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile
strumento del decreto ingiuntivo. L'opponente assume in detto giudizio la veste processuale di attore
gravando sullo stesso la decisione di provvedere o meno all'instaurazione di un procedimento che
sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda. Inoltre, la circostanza che il decreto
ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata
opposizione evidenzia che la parte che ha interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi,
pagina 4 di 8 anche promuovendo il predetto tentativo. Depone in tal senso sia l'articolo 7 della delibera n.
209/2016 che, nel prevedere che l'iniziativa circa la domanda di conciliazione è riservata
espressamente al solo cliente finale, conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole
controversie promosse da quest'ultimo. L'articolo 8 della medesima delibera, inoltre, prevede, quale
condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso
l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso. Va pertanto affermato il
principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e
del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal
Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a
dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in
cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di
improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1498 del
21 gennaio 2025).
Da quanto premesso discende che l'opponente, non avendo esperito la conciliazione obbligatoria della quale era onerata in qualità di utente del servizio di fornitura di energia elettrica, non possa invocare tale sua omissione per eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale di controparte.
Ciò posto, nel merito l'opposizione è fondata.
L'opponente sostanzialmente si duole del ricalcolo dei consumi registrati dal precedente contatore, che veniva rimosso dall'opposta in ragione della sua manomissione, ritenendo non provato il maggior consumo addebitato.
La rimozione del contatore non è contestata. La stessa società opposta allega che i propri tecnici in data
5.11.2019 avevano riscontrato evidenti anomalie sull'apparecchio di misura dell'energia elettrica,
pagina 5 di 8 rimuovevano il contatore e lo trasportavano in laboratorio per svolgere ulteriori controlli (cfr. comparsa di costituzione pag. 5).
Ora, dalla documentazione versata in atti si evince (vedasi verbale di verifica doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), come anche dedotto dall'opponente, che la verifica del contatore era avvenuta in data 5.11.2019, in assenza dell'odierno opponente e che successivamente in data
16.09.2020, i tecnici della società di distribuzione, avevano effettuato in laboratorio più approfonditi controlli tecnici, sempre in assenza dell'opponente, e senza che sia stata fornita prova dell'avvenuta comunicazione di tali risultanze al cliente.
In diritto, è noto che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, che può essere superata dall'utente con prova libera che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile, non potendosi risolvere l'addebito di consumi sulla base delle indicazioni del contatore in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al somministrante dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (Cassazione
civile sez. III, 28/05/2004, n.10313).
Sicché, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato, affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (Cass.,
ordinanza n. 21564 del 7 luglio 2022,).
Applicando i suddetti principi al caso in cui la prova tecnica di funzionamento non può essere esperita per la sostituzione del misuratore e l'effettuazione unilaterale di controlli tecnici sul contatore, al di pagina 6 di 8 fuori del contraddittorio, “non può ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la
prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito (e quindi dei consumi
originariamente rilevati) perché la stessa non è più fornibile per fatto stesso di chi su questa prova
aveva la facoltà di controllo, ovvero del somministrante. L'impossibilità di fornire la prova tecnica
liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del
fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il
contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della
sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica in corso di giudizio, non
può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore
nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato.” (cfr. Cass., n.
23699 del 22/11/2016 che ha escluso che fosse a carico del somministrato il rischio della la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, se il somministrante sostituisce unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento).
In sostanza a cagione della sostituzione del misuratore e dei controlli senza il contraddittorio della controparte, la pretesa di parte opposta – l'esatta quantificazione del corrispettivo dovuto per i consumi effettuati e non registrati a cagione della manomissione del contatore – non è riscontrabile e l'opponente – che ha contesto la manomissione, i consumi in misura maggiore di quella registrata e la successiva quantificazione – esclusa dai relativi controlli tecnici per la mancata corretta convocazione,
non ha potuto precostituirsi una prova dell'assunto e oggi è impossibilitato di ottenerla.
In definitiva, consegue che la pretesa creditoria vantata dall'opposta è infondata e l'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della
. Controparte_1
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1181/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa il 22 luglio 2022;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
spese che si liquidano in Euro 118,50 per spese vive e in Euro 3.500,00, per Parte_1
compenso avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 21 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
pagina 8 di 8