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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7079 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRINGHELLI Parte_1 P.IVA_1 ELISA, elettivamente domiciliata in VIA OLDOFRENI 9 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI ELISA
INTIMANTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
INTIMATA CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della INTIMANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra Cont la in persona del legale rappresentate p.t. e la in persona del Parte_1 CP_3 legale rappresentante p.t., sottoscritto in data del 08 luglio 2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di II di Milano – in data 15 luglio 2016 al n. 2214 – serie 3T;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
CONVALIDARE lo sfratto per morosità e, per l'effetto, CONDANNARE la BE. al CP_3 rilascio immediato dell'immobile di cui si intima il rilascio e fissare a breve la data per l'esecuzione con salvezza dei danni, anche da ritardato rilascio ex art. 1591 c.c., e con ordinanza di immediato pagina 1 di 5 rilascio dell'unità immobiliare per cui è causa, libera da persone e cose, provvisoriamente esecutiva anche nel caso in cui il convenuto si opponga alla richiesta di convalida;
Cont
- CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della CP_3 somma di € 6.750,00 per i canoni di locazione dovuti da gennaio 2024 a marzo 2025, oltre ai successivi canoni di locazione sino alla data di convalida dello sfratto del rilascio nonché indennità di occupazione di € 450,00 mensili sino all'effettivo rilascio dell'immobile. Il tutto oltre ai compensi e alle spese di procedura per contributo unificato e marca da bollo nonché spese di notifica e gli interessi calcolati al tasso di cui: all'art. 1284, comma 1 c.c. a partire dalle singole scadenze fino alla data di introduzione del presente giudizio (31.03.2025); commerciali così come previsti dal D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo al deposito del ricorso (01.04.2025) fino al saldo effettivo;
Cont
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della CP_3 somma di € 6.750,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. per danno emergente e lucro cessante, pari quanto meno al canone che la proprietà avrebbe percepito o comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da una intimazione di sfratto per morosità, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitativo [rectius ufficio] sita in Milano (MI) Via Bartolomeo Grazioli n. 16 posta al piano terreno, contraddistinta al NCEU al foglio 71, particella 184, sub 517, Piano T, Cat.A10, Zona
Censuaria 3, Classe 2, Vani 2,5, rendita catastale € 1.026,46, condotta in locazione dalla CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano (Mi) Via Nino Bixio n. 12
[...]
(C.F. /P.Iva ), in virtù del contratto datato 08 luglio 2016, registrato presso l'Agenzia P.IVA_2 delle Entrate – Direzione Provinciale di II di Milano – in data 15 luglio 2016 al n. 2214 – serie 3T
(Doc. 1), che prevede il canone di locazione annuo (art. 3 contratto) di complessivi € 4.200,00
(quattromiladuecento/00), oltre € 1.200,00 (milleduecento/00) per spese condominiali e oneri accessori concordati a forfait e senza conguaglio, il tutto da pagarsi in rate mensili da € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario al locatore entro il 20 di ogni mese.
pagina 2 di 5 A fondamento della domanda, la parte intimante deduceva che la parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità da gennaio 2024 a dicembre 2024, per un totale pari ad € 4.950,00.
All'udienza fissata del 4.2.2025, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di un destinatario irreperibile, disponeva il mutamento del rito fissando per gli adempimenti ex art. 420
c.p.c. l'udienza del 27.05.2025 e concedendo termine all'intimante sino al 31.03.2025 per il deposito di memorie e documenti, oltre che per notificare il provvedimento all'intimato entro il 31.03.2025.
In data 17.02.2025 veniva notificato il provvedimento emesso in data 13.02.2025, unitamente Cont all'intimazione ed al verbale di prima udienza, alla n persona del legale rappresentate p.t. a CP_3 mezzo pec (doc. 4).
In vista della suddetta udienza, l'intimante depositava memoria integrativa in cui ribadiva la persistenza della morosità, alla quale si aggiungevano ulteriori canoni, non avendo provveduto l'intimata ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alle mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025 per un totale pari ad € 6.750,00.
All'udienza del 27.05.2025, la parte intimante chiedeva fissarsi udienza di discussione. Nessuno compariva per la parte intimata ed il Giudice si riservava la decisione.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice fissava l'udienza del 23.9.2025 per la discussione della causa.
In tale udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
La domanda di risoluzione del contratto merita accoglimento.
Il rapporto locativo è stato documentato dalla parte intimante, la quale ha dedotto che la morosità denunciata nell'atto introduttivo persiste. Nella memoria integrativa, la parte intimante ha altresì dedotto l'ulteriore credito maturato nelle more del giudizio non avendo provveduto l'intimata ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alle mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025 per un totale pari ad è € 6.750,00.
La parte intimante ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto datato 08 luglio 2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di II di Milano – in data 15 luglio 2016 al n. 2214 – serie 3T (Doc. 1), della durata di anni sei. pagina 3 di 5 La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio incombente sulla stessa in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, l'intimata, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
Nel caso di specie, la domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, ai sensi dell'art. 15 del contratto, atteso l'inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni di locazione insoluti rispetto a quelli concordati, persistendo la morosità per oltre una annualità.
Peraltro, sussisterebbe anche l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento della parte conduttrice, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo.
Conseguentemente, meritano accoglimento anche la domanda dell'intimante volte ad ottenere il rilascio dell'immobile locato e la domanda di condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva pari ad è € 6.750,00, dovuta per le mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025, nonché al pagamento degli ulteriori canoni e oneri scaduti e a scadere, successivi a tale data, fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalle singole scadenze fino alla data di introduzione del presente giudizio (31.03.2025) e calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal giorno successivo al deposito del ricorso (01.04.2025) fino al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia al momento della domanda e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara risolto per inadempimento della parte conduttrice, ai sensi art. 15 del contratto datato
8.7.2016, il contratto di locazione inter partes ad uso ufficio dell'unità immobiliare sita in Milano (MI)
Via Bartolomeo Grazioli n. 16 posta al piano terreno, contraddistinta al NCEU al foglio 71, particella
184, sub 517, Piano T, Cat.A10, Zona Censuaria 3, Classe 2, Vani 2,5, rendita catastale € 1.026,46, e, per l'effetto, condanna a rilasciare libero da persone e cose, nella disponibilità della CP_1 ricorrente, l'immobile suddetto;
pagina 4 di 5 -fissa per l'esecuzione la data del 23.10.2025;
-condanna la società al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di € 6.750,00, CP_1 dovuta per le mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025, nonché al pagamento degli ulteriori canoni e oneri scaduti e a scadere, successivi a tale data, fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalle singole scadenze fino alla data di introduzione del presente giudizio (31.03.2025) e calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal giorno successivo al deposito del ricorso (01.04.2025) fino al saldo effettivo;
-condanna l'intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, che si liquidano in € 2552 per compensi, € 340 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2857/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIRINGHELLI Parte_1 P.IVA_1 ELISA, elettivamente domiciliata in VIA OLDOFRENI 9 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI ELISA
INTIMANTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
INTIMATA CONTUMACE
OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI della INTIMANTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra Cont la in persona del legale rappresentate p.t. e la in persona del Parte_1 CP_3 legale rappresentante p.t., sottoscritto in data del 08 luglio 2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di II di Milano – in data 15 luglio 2016 al n. 2214 – serie 3T;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
CONVALIDARE lo sfratto per morosità e, per l'effetto, CONDANNARE la BE. al CP_3 rilascio immediato dell'immobile di cui si intima il rilascio e fissare a breve la data per l'esecuzione con salvezza dei danni, anche da ritardato rilascio ex art. 1591 c.c., e con ordinanza di immediato pagina 1 di 5 rilascio dell'unità immobiliare per cui è causa, libera da persone e cose, provvisoriamente esecutiva anche nel caso in cui il convenuto si opponga alla richiesta di convalida;
Cont
- CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della CP_3 somma di € 6.750,00 per i canoni di locazione dovuti da gennaio 2024 a marzo 2025, oltre ai successivi canoni di locazione sino alla data di convalida dello sfratto del rilascio nonché indennità di occupazione di € 450,00 mensili sino all'effettivo rilascio dell'immobile. Il tutto oltre ai compensi e alle spese di procedura per contributo unificato e marca da bollo nonché spese di notifica e gli interessi calcolati al tasso di cui: all'art. 1284, comma 1 c.c. a partire dalle singole scadenze fino alla data di introduzione del presente giudizio (31.03.2025); commerciali così come previsti dal D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo al deposito del ricorso (01.04.2025) fino al saldo effettivo;
Cont
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della CP_3 somma di € 6.750,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. per danno emergente e lucro cessante, pari quanto meno al canone che la proprietà avrebbe percepito o comunque nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da una intimazione di sfratto per morosità, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitativo [rectius ufficio] sita in Milano (MI) Via Bartolomeo Grazioli n. 16 posta al piano terreno, contraddistinta al NCEU al foglio 71, particella 184, sub 517, Piano T, Cat.A10, Zona
Censuaria 3, Classe 2, Vani 2,5, rendita catastale € 1.026,46, condotta in locazione dalla CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano (Mi) Via Nino Bixio n. 12
[...]
(C.F. /P.Iva ), in virtù del contratto datato 08 luglio 2016, registrato presso l'Agenzia P.IVA_2 delle Entrate – Direzione Provinciale di II di Milano – in data 15 luglio 2016 al n. 2214 – serie 3T
(Doc. 1), che prevede il canone di locazione annuo (art. 3 contratto) di complessivi € 4.200,00
(quattromiladuecento/00), oltre € 1.200,00 (milleduecento/00) per spese condominiali e oneri accessori concordati a forfait e senza conguaglio, il tutto da pagarsi in rate mensili da € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario al locatore entro il 20 di ogni mese.
pagina 2 di 5 A fondamento della domanda, la parte intimante deduceva che la parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità da gennaio 2024 a dicembre 2024, per un totale pari ad € 4.950,00.
All'udienza fissata del 4.2.2025, il Giudice, rilevato che la notifica risultava eseguita nei confronti di un destinatario irreperibile, disponeva il mutamento del rito fissando per gli adempimenti ex art. 420
c.p.c. l'udienza del 27.05.2025 e concedendo termine all'intimante sino al 31.03.2025 per il deposito di memorie e documenti, oltre che per notificare il provvedimento all'intimato entro il 31.03.2025.
In data 17.02.2025 veniva notificato il provvedimento emesso in data 13.02.2025, unitamente Cont all'intimazione ed al verbale di prima udienza, alla n persona del legale rappresentate p.t. a CP_3 mezzo pec (doc. 4).
In vista della suddetta udienza, l'intimante depositava memoria integrativa in cui ribadiva la persistenza della morosità, alla quale si aggiungevano ulteriori canoni, non avendo provveduto l'intimata ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alle mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025 per un totale pari ad € 6.750,00.
All'udienza del 27.05.2025, la parte intimante chiedeva fissarsi udienza di discussione. Nessuno compariva per la parte intimata ed il Giudice si riservava la decisione.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice fissava l'udienza del 23.9.2025 per la discussione della causa.
In tale udienza, sostituita da note scritte, discussa la causa mediante il deposito di note, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
La domanda di risoluzione del contratto merita accoglimento.
Il rapporto locativo è stato documentato dalla parte intimante, la quale ha dedotto che la morosità denunciata nell'atto introduttivo persiste. Nella memoria integrativa, la parte intimante ha altresì dedotto l'ulteriore credito maturato nelle more del giudizio non avendo provveduto l'intimata ai pagamenti dei canoni di locazione relativi alle mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025 per un totale pari ad è € 6.750,00.
La parte intimante ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di locazione sottoscritto datato 08 luglio 2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di II di Milano – in data 15 luglio 2016 al n. 2214 – serie 3T (Doc. 1), della durata di anni sei. pagina 3 di 5 La parte intimante ha così assolto l'onere probatorio incombente sulla stessa in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate (si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”). Per contro, l'intimata, restando contumace, non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione.
Nel caso di specie, la domanda di risoluzione del contratto suddetto deve, quindi, essere accolta, ai sensi dell'art. 15 del contratto, atteso l'inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni di locazione insoluti rispetto a quelli concordati, persistendo la morosità per oltre una annualità.
Peraltro, sussisterebbe anche l'importanza dell'inadempimento che, ai fini della risoluzione del contratto, deve essere valutata in relazione al complessivo comportamento della parte conduttrice, desunto dalla persistenza della mora per lungo tempo.
Conseguentemente, meritano accoglimento anche la domanda dell'intimante volte ad ottenere il rilascio dell'immobile locato e la domanda di condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva pari ad è € 6.750,00, dovuta per le mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025, nonché al pagamento degli ulteriori canoni e oneri scaduti e a scadere, successivi a tale data, fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalle singole scadenze fino alla data di introduzione del presente giudizio (31.03.2025) e calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal giorno successivo al deposito del ricorso (01.04.2025) fino al saldo effettivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia al momento della domanda e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara risolto per inadempimento della parte conduttrice, ai sensi art. 15 del contratto datato
8.7.2016, il contratto di locazione inter partes ad uso ufficio dell'unità immobiliare sita in Milano (MI)
Via Bartolomeo Grazioli n. 16 posta al piano terreno, contraddistinta al NCEU al foglio 71, particella
184, sub 517, Piano T, Cat.A10, Zona Censuaria 3, Classe 2, Vani 2,5, rendita catastale € 1.026,46, e, per l'effetto, condanna a rilasciare libero da persone e cose, nella disponibilità della CP_1 ricorrente, l'immobile suddetto;
pagina 4 di 5 -fissa per l'esecuzione la data del 23.10.2025;
-condanna la società al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di € 6.750,00, CP_1 dovuta per le mensilità da gennaio 2024 a marzo 2025, nonché al pagamento degli ulteriori canoni e oneri scaduti e a scadere, successivi a tale data, fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. a partire dalle singole scadenze fino alla data di introduzione del presente giudizio (31.03.2025) e calcolati al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal giorno successivo al deposito del ricorso (01.04.2025) fino al saldo effettivo;
-condanna l'intimata a rifondere all'intimante le spese di giudizio, che si liquidano in € 2552 per compensi, € 340 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 23 settembre 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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