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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2532/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 2532/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
VIA BRUNICO NR. 99 CESENA, con il patrocinio dell'avv. CONTI ELENA, elettivamente domiciliato presso il suo studio ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
ASSANO 2375 CESENA, con il patrocinio dell'avv. PACCHIONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.7.2025, confermate all'udienza del 10.7.2025 e di seguito integralmente trascritte:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza n. 373/2021 pubblicata il 31.03.2021- Tribunale di Forlì- R.G. 13/2017: 1. revocare integralmente le condizioni della sentenza di divorzio di cui alle lettere a), b), c) stante il raggiungimento della maggiore età dei figli;
2. revisionare la lettera d) della sentenza di divorzio nel seguente modo:
2.1. dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione del contributo ordinario e straordinario dovuto dal sig. alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne econonomicamente CP_1 Persona_1 indipendente, a far data dalla mensilità di giugno 2024. Le parti dichiarano, a tal fine, che la sig.ra non ha percepito CP_1 somme, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario, per il figlio , dal giugno 2024, pertanto Per_1 nulla dovrà restituire al sig.
2.2. disporre che per il figlio residente con la madre, maggiorenne ma Pt_1 Persona_2 non economicamente indipendente, il padre di regola corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario, entro il 10 del mese successivo, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025 (che sarà quindi regolata entro il 10 luglio 2025), l'assegno mensile di € 320,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'indipendenza economica del figlio.
2.3. disporre che, qualora il figlio trascorra dal padre Persona_2 nell'arco del mese almeno due settimane, anche non consecutive (da intendersi comprensive di pernottamenti e colazione, pranzo e cena a carico del padre), il contributo dovuto dal padre di cui al punto 2.2, non sarà dovuto per i suddetti mesi. Ciascun genitore provvederà, in detti mesi, al mantenimento diretto del figlio, per le spese ordinarie, ad eccezione delle spese per abbigliamento e scarpe da concordarsi preventivamente che saranno sostenute al 50% tra i genitori, fino all'indipendenza economica del figlio.
2.4. Disporre che, qualora il figlio trascorra l'intero mese dal padre (da intendersi Persona_2 comprensivo di pernottamenti e colazione, pranzo e cena a carico del padre), il contributo dovuto dal padre di cui al punto 2.2, non sarà dovuto, mentre per i suddetti mesi la sig.ra entro il 10 del mese successivo, corrisponderà al sig. CP_1 la somma mensile di € 130,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'indipendenza Parte_1 economica del figlio. In questo caso, la somma dovuta dalla madre a titolo di contributo al mantenimento, per il mese in cui il figlio starà con il padre, non potrà essere compensata con il contributo dovuto dal padre, nell'ipotesi di cui al punto Per_2
2.2. 2.5. Disporre e confermare che le spese straordinarie per il figlio secondo il vigente Protocollo adottato Persona_2 dal Tribunale di Forlì, da concordarsi preventivamente tra i genitori, vengano poste al 50% a carico delle parti, fino all'indipendenza economica del figlio.
3. A conferma di quanto già disposto al punto e) della sentenza di divorzio, disporre che l'assegno unico per i figli, o altra erogazione della stessa natura, venga percepita al 50% ciascuno tra le parti, e così pure al 50% le detrazioni fiscali.
4. Disporre che le spese del procedimento siano compensate tra le parti”. Il Pubblico Ministero intervenuto non formulava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite con sentenza n. 373/2021 del Tribunale di Forlì, deducendo la sopravvenuta indipendenza economica del figlio , nato il [...], assunto con contratto a tempo Per_1 indeterminato dal giugno 2024, con stipendio netto di circa € 1.400,00 mensili, e pertanto non più bisognoso del contributo al mantenimento;
la necessità di modificare la regolamentazione economica relativa al figlio , nato il [...], in [...] maggiore autonomia e dei periodi Per_2 prolungati di permanenza presso il padre, durante i quali quest'ultimo provvede direttamente al suo mantenimento. Il ricorrente ha poi dichiarato di aver subìto un peggioramento delle condizioni economiche e che percepisce uno stipendio netto di circa € 2.150,00 mensili, gravato da mutui e finanziamenti per un totale di € 1.250,13 mensili, con disponibilità residua di circa € 253,00 mensili. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.6.2025, si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha confermato la situazione lavorativa come operaia a chiamata presso il Consorzio Frutteto Spa, con stipendio netto di circa € 1.000,00 mensili. Ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile in cui vive con i figli, gravato da mutuo di € 440,20 mensili, e di un'autovettura. Ha riconosciuto che il figlio è economicamente indipendente e che il figlio , pur Per_1 Per_2 maggiorenne, non lo è. Ha inoltre dichiarato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte. All'udienza del 10.7.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'intervento del Pubblico Ministero reso in data 22.2.2025 la rimetteva alla decisione del Collegio. Il Collegio ha esaminato l'accordo intervenuto tra le parti alla luce dell'art. 473-bis.29 c.p.c., che consente la revisione delle condizioni di divorzio in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. La cessazione dell'obbligo di mantenimento per il figlio risulta giustificata dalla sua raggiunta Per_1 autonomia economica, come dichiarato dalle parti e non contestato. Quanto al figlio , il mantenimento è dovuto in quanto il figlio, pur maggiorenne, non risulta aver Per_2 ancora raggiunto l'indipendenza economica. L'importo concordato appare proporzionato alle sue esigenze e alle modificate capacità economiche del genitore obbligato. La clausola di sospensione dell'assegno, e di eventuale obbligazione della madre, in caso di permanenza prolungata presso il padre è ritenuta equa e coerente con la ripartizione effettiva dei costi di mantenimento, tenuto conto dei tempi di permanenza. Il Tribunale ritiene che l'accordo sia rispettoso dell'interesse del figlio e meritevole di accoglimento. Rileva dunque il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico, conformi all'interesse della prole e proporzionate rispetto alle condizioni dei genitori. Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento iscritto al n. 2532/2024 R.G. promosso da Pt_1
nei confronti di in parziale modifica della sent. n. 373/2021 del Tribunale di
[...] CP_1
Forlì, pubblicata il 31.03.2021, così provvede:
- recepisce, disponendo in conformità, le condizioni concordate e confermate dalle parti riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Forlì Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 2532/2024 tra
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
VIA BRUNICO NR. 99 CESENA, con il patrocinio dell'avv. CONTI ELENA, elettivamente domiciliato presso il suo studio ricorrente
Nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
ASSANO 2375 CESENA, con il patrocinio dell'avv. PACCHIONI PATRIZIA, elettivamente domiciliata presso il suo studio resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.7.2025, confermate all'udienza del 10.7.2025 e di seguito integralmente trascritte:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza n. 373/2021 pubblicata il 31.03.2021- Tribunale di Forlì- R.G. 13/2017: 1. revocare integralmente le condizioni della sentenza di divorzio di cui alle lettere a), b), c) stante il raggiungimento della maggiore età dei figli;
2. revisionare la lettera d) della sentenza di divorzio nel seguente modo:
2.1. dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione del contributo ordinario e straordinario dovuto dal sig. alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne econonomicamente CP_1 Persona_1 indipendente, a far data dalla mensilità di giugno 2024. Le parti dichiarano, a tal fine, che la sig.ra non ha percepito CP_1 somme, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario, per il figlio , dal giugno 2024, pertanto Per_1 nulla dovrà restituire al sig.
2.2. disporre che per il figlio residente con la madre, maggiorenne ma Pt_1 Persona_2 non economicamente indipendente, il padre di regola corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario, entro il 10 del mese successivo, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025 (che sarà quindi regolata entro il 10 luglio 2025), l'assegno mensile di € 320,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'indipendenza economica del figlio.
2.3. disporre che, qualora il figlio trascorra dal padre Persona_2 nell'arco del mese almeno due settimane, anche non consecutive (da intendersi comprensive di pernottamenti e colazione, pranzo e cena a carico del padre), il contributo dovuto dal padre di cui al punto 2.2, non sarà dovuto per i suddetti mesi. Ciascun genitore provvederà, in detti mesi, al mantenimento diretto del figlio, per le spese ordinarie, ad eccezione delle spese per abbigliamento e scarpe da concordarsi preventivamente che saranno sostenute al 50% tra i genitori, fino all'indipendenza economica del figlio.
2.4. Disporre che, qualora il figlio trascorra l'intero mese dal padre (da intendersi Persona_2 comprensivo di pernottamenti e colazione, pranzo e cena a carico del padre), il contributo dovuto dal padre di cui al punto 2.2, non sarà dovuto, mentre per i suddetti mesi la sig.ra entro il 10 del mese successivo, corrisponderà al sig. CP_1 la somma mensile di € 130,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'indipendenza Parte_1 economica del figlio. In questo caso, la somma dovuta dalla madre a titolo di contributo al mantenimento, per il mese in cui il figlio starà con il padre, non potrà essere compensata con il contributo dovuto dal padre, nell'ipotesi di cui al punto Per_2
2.2. 2.5. Disporre e confermare che le spese straordinarie per il figlio secondo il vigente Protocollo adottato Persona_2 dal Tribunale di Forlì, da concordarsi preventivamente tra i genitori, vengano poste al 50% a carico delle parti, fino all'indipendenza economica del figlio.
3. A conferma di quanto già disposto al punto e) della sentenza di divorzio, disporre che l'assegno unico per i figli, o altra erogazione della stessa natura, venga percepita al 50% ciascuno tra le parti, e così pure al 50% le detrazioni fiscali.
4. Disporre che le spese del procedimento siano compensate tra le parti”. Il Pubblico Ministero intervenuto non formulava conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio stabilite con sentenza n. 373/2021 del Tribunale di Forlì, deducendo la sopravvenuta indipendenza economica del figlio , nato il [...], assunto con contratto a tempo Per_1 indeterminato dal giugno 2024, con stipendio netto di circa € 1.400,00 mensili, e pertanto non più bisognoso del contributo al mantenimento;
la necessità di modificare la regolamentazione economica relativa al figlio , nato il [...], in [...] maggiore autonomia e dei periodi Per_2 prolungati di permanenza presso il padre, durante i quali quest'ultimo provvede direttamente al suo mantenimento. Il ricorrente ha poi dichiarato di aver subìto un peggioramento delle condizioni economiche e che percepisce uno stipendio netto di circa € 2.150,00 mensili, gravato da mutui e finanziamenti per un totale di € 1.250,13 mensili, con disponibilità residua di circa € 253,00 mensili. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.6.2025, si è costituita in giudizio la CP_1 quale ha confermato la situazione lavorativa come operaia a chiamata presso il Consorzio Frutteto Spa, con stipendio netto di circa € 1.000,00 mensili. Ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile in cui vive con i figli, gravato da mutuo di € 440,20 mensili, e di un'autovettura. Ha riconosciuto che il figlio è economicamente indipendente e che il figlio , pur Per_1 Per_2 maggiorenne, non lo è. Ha inoltre dichiarato che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte. All'udienza del 10.7.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'intervento del Pubblico Ministero reso in data 22.2.2025 la rimetteva alla decisione del Collegio. Il Collegio ha esaminato l'accordo intervenuto tra le parti alla luce dell'art. 473-bis.29 c.p.c., che consente la revisione delle condizioni di divorzio in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. La cessazione dell'obbligo di mantenimento per il figlio risulta giustificata dalla sua raggiunta Per_1 autonomia economica, come dichiarato dalle parti e non contestato. Quanto al figlio , il mantenimento è dovuto in quanto il figlio, pur maggiorenne, non risulta aver Per_2 ancora raggiunto l'indipendenza economica. L'importo concordato appare proporzionato alle sue esigenze e alle modificate capacità economiche del genitore obbligato. La clausola di sospensione dell'assegno, e di eventuale obbligazione della madre, in caso di permanenza prolungata presso il padre è ritenuta equa e coerente con la ripartizione effettiva dei costi di mantenimento, tenuto conto dei tempi di permanenza. Il Tribunale ritiene che l'accordo sia rispettoso dell'interesse del figlio e meritevole di accoglimento. Rileva dunque il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico, conformi all'interesse della prole e proporzionate rispetto alle condizioni dei genitori. Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento iscritto al n. 2532/2024 R.G. promosso da Pt_1
nei confronti di in parziale modifica della sent. n. 373/2021 del Tribunale di
[...] CP_1
Forlì, pubblicata il 31.03.2021, così provvede:
- recepisce, disponendo in conformità, le condizioni concordate e confermate dalle parti riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa serena Chimichi