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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4505/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Cavallo Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filippa Digiesi CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 03/09/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 25/10/2013 in Gravina in Puglia
(BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia (BA) al n. 171, parte II, serie A, anno 2013; dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] in [...] e Persona_1 Per_2
, nata il [...] in [...];
[...] rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 15.04.2025 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] e Parte_1
, nata il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio con rito CP_1 concordatario in data 25/10/2013 in Gravina in Puglia (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia (BA) al n. 171, parte II, serie A, anno 2013 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informatici il 03/09/2024 iscritto al n. r.g.
4505/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 20/05/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo