TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14303/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14303 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.01.1983, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carla Anastasio, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 09.04.2012, che dall'unione erano nati i figli
(n. Roma 01.10.2012) e (n. Roma, 12.01.2016), e che nel tempo Per_1 Per_2 la relazione era andata deteriorandosi attesa l'impossibilità di ripristinare la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Roma, Via Giovanni Guareschi, 75, unitamente alla cantina e al box auto che ne sono pertinenza, è assegnata alla SI.ra , che ne è anche Controparte_1 esclusiva proprietaria, con tutto quanto in essa contenuto;
il SI. se Parte_1 ne è già allontanato, asportando tutti i suoi effetti personali. Salvo diverso accordo tra le parti, da rendersi per iscritto, il SI. continuerà ad usufruire del Pt_1 soppalco posto nel box auto che è pertinenza della casa familiare, al fine di usarlo come deposito;
per tutto il tempo in cui continuerà ad usufruire del box auto, secondo la modalità indicata, il SI. rovvederà contestualmente, a propria Pt_1 cura e spese, a prendere in locazione un posto auto in Roma, Via Guareschi, concedendolo in uso esclusivo e gratuito alla SI.ra ; 3) i figli minori, CP_1
e , sono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e Per_2 Per_1 rimarranno a vivere in modo prevalente presso la madre nella casa familiare di
Roma, Via Giovanni Guareschi n. 75; i genitori, si impegnano a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica dei figli, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi i genitori e le rispettive famiglie d'origine; inoltre, i genitori avranno cura di osservare l'alternanza, non sovrapponendo, salvo diversi ed espliciti accordi, la presenza di uno nei giorni feriali o nei periodi di vacanza in cui l'altro vede e tiene con sé i figli. 4) i figli minori e Per_2
, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, che sono Per_1 operatori sanitari, e salvo diverso accordo tra questi, frequenteranno il padre: a.
a fine settimane alternati, dal venerdì, all'uscita dalla scuola, fino alla domenica alle ore 19,30, allorquando il padre li riporterà presso la casa materna;
b. nei giorni infrasettimanali del lunedì e del giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,30, nella prima e terza settimana di ciascun mese, e nei giorni infrasettimanali del lunedì e venerdì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,30, nella seconda e nella quarta settimana di ciascun mese;
c. durante il periodo delle festività natalizie, e rimarranno con la madre dal 22 al 30 Per_2 Per_1 dicembre e con il padre dal giorno 31 dicembre al giorno 8 Gennaio, alternando poi annualmente tali periodi;
d. e trascorreranno, inoltre, le Per_2 Per_1 festività pasquali alternando un anno con la madre e il seguente anno con il padre;
e. per quanto riguarda il periodo delle vacanze scolastiche estive, nel mese di giugno, e , compatibilmente con gli impegni lavorativi della Per_2 Per_1 madre e salvo diverso accordo tra le parti, trascorreranno con quest'ultima quindici giorni, dal giorno 17 giugno al giorno 30 giugno, nella località di Tor San
Lorenzo, presso la casa di proprietà del SI. ivi sita in Ardea (Loc. Parte_1
Tor San Lorenzo) (RM), Via Puglie, 24; il padre durante questo periodo continuerà
a frequentare i figli, secondo quanto previsto ai punti a. e b.; nel mese di luglio, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre, e Per_2 Per_1 trascorreranno con quest'ultima due settimane, nella località di Tor San Lorenzo, presso la casa di proprietà del SI. sopra indicata;
in questo periodo Parte_1 saranno presenti, per una settimana ciascuno, i nonni materni e quelli paterni, ove per loro possibile;
il padre durante questo periodo continuerà a frequentare i figli, secondo quanto previsto ai punti a. e b.; nel mese di agosto, e Per_2 Per_1 trascorreranno due settimane con il padre e due settimane con la madre;
detti periodi saranno individuati dai genitori e comunicati tra loro entro il 31 maggio di ciascun anno, in caso di impossibilità della SI.ra di potere fruire dei CP_1 periodi di assenza dal lavoro e di frequentazione dei figli durante il periodo estivo, come sopra descritti, le parti, entro il 31 maggio di ciascun anno, valuteranno la possibilità di rivolgersi a centri estivi ovvero di adottare la frequentazione ordinaria, prolungando l'orario della frequentazione paterna nei giorni infrasettimanali di lunedì e giovedì, di cui al punto b), compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
f. i ponti primaverili (2 giugno, altre festività nel corso dell'anno): e li trascorreranno alternando un anno con la Per_2 Per_1 madre e il seguente anno con il padre;
5) il SI. verserà, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), che sarà versato, a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate
[...], in favore della SI.ra , Controparte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente atto, e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) entrambi i genitori contribuiranno, il padre nella misura del 60%
e la madre nella misura del 40%, alle spese straordinarie relative ai figli, Per_2
e , secondo il Protocollo di questo Tribunale, che le parti dichiarano di Per_1 ben conoscere;
7) le parti si impegnano a provvedere al pagamento, il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40%, del complessivo importo di
€2.889,68, di cui in premessa, dovuto al Comune di Roma, Municipio Roma IX, dovuta a titolo di ristorazione scolastica di cui hanno beneficiato i figli minori negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, entro e non oltre i termini previsti nella richiesta di pagamento che perverrà dall'ente comunale;
8) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non si dà luogo ad alcun mantenimento;
9) gli assegni familiari saranno percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50%; 10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie, contemplate nelle condizioni, esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14303/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 09.04.2012;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00017, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 25.06.2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14303 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.01.1983, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carla Anastasio, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 09.04.2012, che dall'unione erano nati i figli
(n. Roma 01.10.2012) e (n. Roma, 12.01.2016), e che nel tempo Per_1 Per_2 la relazione era andata deteriorandosi attesa l'impossibilità di ripristinare la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa familiare sita in Roma, Via Giovanni Guareschi, 75, unitamente alla cantina e al box auto che ne sono pertinenza, è assegnata alla SI.ra , che ne è anche Controparte_1 esclusiva proprietaria, con tutto quanto in essa contenuto;
il SI. se Parte_1 ne è già allontanato, asportando tutti i suoi effetti personali. Salvo diverso accordo tra le parti, da rendersi per iscritto, il SI. continuerà ad usufruire del Pt_1 soppalco posto nel box auto che è pertinenza della casa familiare, al fine di usarlo come deposito;
per tutto il tempo in cui continuerà ad usufruire del box auto, secondo la modalità indicata, il SI. rovvederà contestualmente, a propria Pt_1 cura e spese, a prendere in locazione un posto auto in Roma, Via Guareschi, concedendolo in uso esclusivo e gratuito alla SI.ra ; 3) i figli minori, CP_1
e , sono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e Per_2 Per_1 rimarranno a vivere in modo prevalente presso la madre nella casa familiare di
Roma, Via Giovanni Guareschi n. 75; i genitori, si impegnano a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica dei figli, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi i genitori e le rispettive famiglie d'origine; inoltre, i genitori avranno cura di osservare l'alternanza, non sovrapponendo, salvo diversi ed espliciti accordi, la presenza di uno nei giorni feriali o nei periodi di vacanza in cui l'altro vede e tiene con sé i figli. 4) i figli minori e Per_2
, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, che sono Per_1 operatori sanitari, e salvo diverso accordo tra questi, frequenteranno il padre: a.
a fine settimane alternati, dal venerdì, all'uscita dalla scuola, fino alla domenica alle ore 19,30, allorquando il padre li riporterà presso la casa materna;
b. nei giorni infrasettimanali del lunedì e del giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,30, nella prima e terza settimana di ciascun mese, e nei giorni infrasettimanali del lunedì e venerdì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19,30, nella seconda e nella quarta settimana di ciascun mese;
c. durante il periodo delle festività natalizie, e rimarranno con la madre dal 22 al 30 Per_2 Per_1 dicembre e con il padre dal giorno 31 dicembre al giorno 8 Gennaio, alternando poi annualmente tali periodi;
d. e trascorreranno, inoltre, le Per_2 Per_1 festività pasquali alternando un anno con la madre e il seguente anno con il padre;
e. per quanto riguarda il periodo delle vacanze scolastiche estive, nel mese di giugno, e , compatibilmente con gli impegni lavorativi della Per_2 Per_1 madre e salvo diverso accordo tra le parti, trascorreranno con quest'ultima quindici giorni, dal giorno 17 giugno al giorno 30 giugno, nella località di Tor San
Lorenzo, presso la casa di proprietà del SI. ivi sita in Ardea (Loc. Parte_1
Tor San Lorenzo) (RM), Via Puglie, 24; il padre durante questo periodo continuerà
a frequentare i figli, secondo quanto previsto ai punti a. e b.; nel mese di luglio, compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre, e Per_2 Per_1 trascorreranno con quest'ultima due settimane, nella località di Tor San Lorenzo, presso la casa di proprietà del SI. sopra indicata;
in questo periodo Parte_1 saranno presenti, per una settimana ciascuno, i nonni materni e quelli paterni, ove per loro possibile;
il padre durante questo periodo continuerà a frequentare i figli, secondo quanto previsto ai punti a. e b.; nel mese di agosto, e Per_2 Per_1 trascorreranno due settimane con il padre e due settimane con la madre;
detti periodi saranno individuati dai genitori e comunicati tra loro entro il 31 maggio di ciascun anno, in caso di impossibilità della SI.ra di potere fruire dei CP_1 periodi di assenza dal lavoro e di frequentazione dei figli durante il periodo estivo, come sopra descritti, le parti, entro il 31 maggio di ciascun anno, valuteranno la possibilità di rivolgersi a centri estivi ovvero di adottare la frequentazione ordinaria, prolungando l'orario della frequentazione paterna nei giorni infrasettimanali di lunedì e giovedì, di cui al punto b), compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
f. i ponti primaverili (2 giugno, altre festività nel corso dell'anno): e li trascorreranno alternando un anno con la Per_2 Per_1 madre e il seguente anno con il padre;
5) il SI. verserà, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), che sarà versato, a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate
[...], in favore della SI.ra , Controparte_1 anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente atto, e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) entrambi i genitori contribuiranno, il padre nella misura del 60%
e la madre nella misura del 40%, alle spese straordinarie relative ai figli, Per_2
e , secondo il Protocollo di questo Tribunale, che le parti dichiarano di Per_1 ben conoscere;
7) le parti si impegnano a provvedere al pagamento, il padre nella misura del 60% e la madre nella misura del 40%, del complessivo importo di
€2.889,68, di cui in premessa, dovuto al Comune di Roma, Municipio Roma IX, dovuta a titolo di ristorazione scolastica di cui hanno beneficiato i figli minori negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, entro e non oltre i termini previsti nella richiesta di pagamento che perverrà dall'ente comunale;
8) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non si dà luogo ad alcun mantenimento;
9) gli assegni familiari saranno percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50%; 10) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli minori e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie, contemplate nelle condizioni, esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14303/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 09.04.2012;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00017, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 25.06.2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi