CASS
Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/07/2023, n. 23286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23286 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 13935-2022 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO G. RODOLICO - SAN AR DI CA (già AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio dell'avvocato DINO CAUDULLO, Oggetto Lavoro pubblico, licenziamento R.G.N. 13935/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 23286 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 31/07/2023 2 rappresentata e difesa dall'avvocato CONCETTA CURRAO;
- ricorrente -
contro EO TA, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO COSIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 255/2022 della CORTE D'APPELLO di CA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 1011/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CONCETTA CURRAO;
udito l'avvocato ROBERTO COSIO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 255 del 2022, ha accolto il reclamo proposto da AN 3 ME, dirigente medico presso il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania (già Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” di Catania), nei confronti della suddetta Azienda, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza con cui era stata rigettata l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato all’opponente il 3 maggio 2017. 2. Detto provvedimento concludeva il procedimento disciplinare e irrogava (si v. pag. 5 del controricorso, nonché licenziamento senza preavviso del 3 maggio 2017 allegato al ricorso PCT, fascicoli gradi di merito) la sanzione del licenziamento senza preavviso atteso che: «L'istruttoria del presente procedimento ha messo in luce un comportamento ascrivibile al dott. ME non conforme al profilo di dirigente medico di ruolo rivestito dal 1° settembre 1989, in quanto lo stesso, ha di certo consapevolmente agito in violazione della normativa vigente in materia di conflitto di interessi (art.
6-bis, della legge n. 241 del 1990, in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR n. 62 del 16 aprile 2013), che vieta ai dipendenti pubblici di avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza». 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Azienda prospettando cinque motivi di ricorso. 4. Resiste con controricorso il lavoratore. 4 5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, confermate nella discussione in udienza pubblica, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è prospettato error in procedendo. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., vizio di “ultrapetizione” per erronea interpretazione dell’impugnazione e dell’ambito del devoluto, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe deciso la controversia sulla base di una eccezione non formulata e non devoluta con il reclamo, su cui si era formato giudicato interno. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Nullità della sentenza per motivazione apparente. Assume la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe pronunciato su una questione diversa da quella devoluta con il reclamo, e sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, omettendo valutazioni sulla fattispecie concreta. 3. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati, e pertanto devono essere rigettati. 5 Come questa Corte ha più volte affermato, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (si v., Cass., n. 12207 del 2017, n. 24783 del 2018, n. 10760 del 2019). Nella specie, in ragione del devolutum, non è ravvisabile giudicato interno, mancando le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. In ordine ai profili di censura relativi a vizi della motivazione, in cui si sostanziano le ulteriori censure proposte con i motivi in esame, anche se diversamente rubricati, si osserva che la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360, cod. proc. civ., comma 1, n. 5, come sostituito dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa 6 un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360, cod. proc. civ, comma 1, n. 5 come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 cpc, comma 1, n. 5, disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. 7 Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360, cod. proc. civ., comma 1, n. 5, ad opera del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132, cod. proc. civ., richiamato nel secondo motivo di ricorso, che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perché la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. MA di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”. Ciò nella fattispecie in esame non è ravvisabile, atteso che la Corte d’Appello ha esposto l’iter logico argomentativo posto a fondamento della decisione. Pertanto, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta). 8 Resta fermo il vaglio sulla correttezza della motivazione della decisione, qualora la stessa venga censurata ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché la deducibilità del vizio di omesso esame, che va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Deduce l’Azienda, che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare tutti i fatti integranti la condotta disciplinare, affermando che “la violazione della disposizione di cui all’art. 6, comma 2, consente l’applicazione della sanzione espulsiva solo in ipotesi di recidiva ed esclusi peraltro i conflitti potenziali (art. 16 del dPR n. 62 del 2013), e pervenendo ad una erronea statuizione. 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 16 del dPR n. 62 del 2013, e dell’art. 8, comma 11, lettere b) ed f) del CCNL Dirigenza medica e veterinaria del 6 maggio 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Prospetta la ricorrente che l'interpretazione della Corte d’Appello si pone in violazione dei canoni ermeneutici 9 dell’interpretazione letterale e sistematica e della giurisprudenza di legittimità. Erroneamente, la Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 8, comma 11, lettere b) ed f), del citato CCNL, ritenendo necessaria, ai sensi dell’art. 16 del dPR cit., una specifica clausola del contratto collettivo che preveda ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del Codice di comportamento. Nessuna norma prescriveva la necessità di una clausola specifica del contratto collettivo. Al contrario, l’articolo 16 del dPR cit. prevede esclusivamente la facoltà dei Contratti collettivi di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del Codice. Altro errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello riguarda l'interpretazione dell'articolo 6, comma 2, del dPR. Ed invero, il provvedimento espulsivo era stato adottato in materia di astensione e conflitto di interessi, ovvero ai sensi dell’art.
6-bis della legge n. 241 del 1990 in correlazione con gli artt. 3, 6 e 7 del dPR, nonché ai sensi del CCNL. 6. Il terzo e il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. 6.1. Gli stessi sono fondati. 6.2. Come ricorda la Corte d’Appello la contestazione disciplinare mutuava dall’informativa trasmessa all’Azienda dalla Procura della Repubblica presso il 10 Tribunale di Catania;
in considerazione della gravità dei fatti oggetto del procedimento penale l’Ufficio aveva contestato l’addebito e avviato il procedimento disciplinare. Nel provvedimento espulsivo del 3 maggio 2017 (documento n. 10 del fascicolo di merito, allegato al ricorso PCT, fascicoli del merito), si legge che «è emerso, in particolare dal contenuto dell'informativa sull'esercizio dell'azione penale trasmessa dal GIP, “con assoluta evidenza e senza margini di dubbio, come il dott. ME non abbia mai dichiarato, né verbalmente né per iscritto, la sussistenza di rapporti finanziari suoi e della propria moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti alla sua professione. Infatti, in particolare, non ha segnalato il possesso di quote societarie della clinica privata “Le Ciminiere” e che la propria moglie fosse a sua volta titolare di quote societarie della clinica privata “Delta”. Pertanto, si concretizza la fattispecie del conflitto di interessi (…)». L’UPD, quindi concludeva che «“l 'istruttoria del presente procedimento ha messo in luce un comportamento ascrivibile al dott. ME non conforme al profilo di dirigente medico di ruolo rivestito dal 1° settembre 1989, in quanto lo stesso, ha di certo consapevolmente agito in totale violazione della normativa vigente in materia di conflitto di interessi (art.
6-bis della legge 241 del 1990 in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR numero 62 del 16 aprile 2013), che vieta i dipendenti pubblici lei, direttamente o per interposta 11 persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto delle attività della pubblica amministrazione di appartenenza». Pertanto, l’UPD «vista la normativa vigente in materia di “conflitto di interessi”: art.
6-bis della legge n. 241 del 1990, in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR n. 62 del 2013, che vieta ai dipendenti pubblici di avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto dell'attività dell'amministrazione pubblica di appartenenza;
visto l'articolo 8, comma 11, lett. b) ed f) del CCNL, della dirigenza medico veterinaria del 6 maggio 2010, che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ”gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina prevista dall'articolo 10… e” “per atti e comportamenti non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”» irrogava il licenziamento disciplinare senza preavviso. 6.3. La Corte d’Appello, nell’accogliere il reclamo solo quanto al quarto motivo, dopo aver richiamato la motivazione della sentenza del Tribunale con riferimento alla giusta causa, ed aver riportato alcuni passi della sentenza Cass., n. 22683 del 2018, ha affermato che: «(…) 12 il provvedimento espulsivo è stato viceversa erogato, come dianzi evidenziato, per non avere il ME “mai dichiarato, né verbalmente né per iscritto, la sussistenza di rapporti finanziari suoi e della propria moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti alla sua professione” e per avere “di certo consapevolmente agito in totale violazione della normativa vigente in materia di conflitto di interessi” (art.
6-bis della legge n. 241 del 1990 in correlazione con gli artt. 3, 6 e 7 del dPR n. 62 del 2013), che vieta ai pubblici dipendenti di avere, direttamente o per interposta a persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei soggetti nei settori oggetto delle attività della Pubblica Amministrazione di appartenenza». Ha quindi statuito che «(…) la violazione della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, (del dPR n. 62 del 2013) consente l'applicazione della sanzione espulsiva solo in ipotesi di recidiva ed esclusi peraltro i conflitti meramente potenziali (art. 16 dPR). Né, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, potrebbe soccorrere l'articolo 8, comma 11, lettere b) ed f), del CCNL, essendo necessaria piuttosto, pena, tra l'altro, la violazione del sancito principio del rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, una specifica clausola del contratto collettivo che preveda “ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione a tipologia di violazione del presente codice”». 13 6.4. La Corte d'Appello quindi, in conclusione, oltre ogni altra questione assorbita, ha affermato che «la mera violazione della normativa in materia di conflitto di interessi, consistita nella specie nell'accertata omessa dichiarazione della “sussistenza dei rapporti finanziari” propri o della moglie “con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti” la professione, non consente di ritenere integrata la giusta causa del licenziamento». 6.5. La Corte d’Appello erroneamente ha escluso che nella fattispecie in esame potessero trovare applicazione le disposizioni del CCNL dirigenza medica, 6 maggio 2010, sulla responsabilità disciplinare, sul licenziamento per giusta causa, in relazione all’art. 2119, cod. civ., richiamate nell’atto di recesso del 3 maggio 2017. Il giudice del reclamo erroneamente assume come disciplina legale delle sanzioni irrogabili il solo comma 2 dell’art. 16, del dPR n. 62 del 2013, per il quale, comunque, a differenza di quanto afferma il giudice di secondo grado, ciò che rileva è il conflitto che in astratto (potenziale) può verificarsi e che è, di contro, ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione (Cass., n. 22638 del 2018, punto 37. La stessa sentenza di legittimità al punto 38, afferma quindi che «le prospettazioni difensive (…) che il d.P.R. n. 62 del 2013, art. 16, comma 2, esclude espressamente che per i conflitti meramente potenziali 14 l'Ente pubblico possa adottare sanzioni espulsive sono infondate»). 6.6. Nell’interpretare tale disposizione occorre fare applicazione del criterio cardine dell’interpretazione della legge in generale come definito dall’art. 12 delle preleggi, secondo cui “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (Cass., S.U., n. 23051 del 2022). L'art. 16 cit. al comma 2, stabilisce al primo periodo che “Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza”. Al secondo periodo, per quanto d’interesse, prevede “Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni”. Il terzo periodo dell’art. 16, comma 2, cit., sancisce che “La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali (…)”. 15 Il quarto periodo conclude il comma 2 dell’art. 16 stabilendo che “I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice”. 6.7. Il richiamato art. 16, quindi, con norme di chiusura, fa salvi "la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi" (comma 3) e "gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi" (comma 4). 6.8. Nella fattispecie in esame il licenziamento dedotto in giudizio è stato fondato sull’art. 2119, cod. civ., in ragione della violazione dell’art.
6-bis della legge n. 241 del 1990 (che regola l’obbligo di astensione in presenza di conflitto di interessi) e non delle sole norme del dPR n. 62 del 2013, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 16, comma 2, del medesimo dPR, di talchè come previsto dall’art. 16, commi 3 e 4, del citato dPR, nella specie, restano salve le disposizioni della contrattazione collettiva del Comparto in materia di licenziamento per giusta causa, in relazione all’art. 2119, cod. civ. (nella specie, l’art. 8, comma 11, punto 2, lettere b ed f, del CCNL Dirigenza medica-veterinaria del 6 maggio 2010, indicato nel licenziamento del 3 maggio 2017). La stessa Corte d’Appello, nel rigettare il primo motivo del reclamo (punto 1.1. dei Motivi della decisione, sentenza Corte di appello), ha confermato che anche il conflitto di interessi e la conseguente violazione 16 dell’obbligo di astensione dovevano considerarsi oggetto di specifica contestazione da parte dell’Azienda. 7. La Corte, accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito – visto il rinvio - il quinto motivo con cui la ricorrente chiede in ragione della fondatezza del ricorso la rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio. Non sussistendo le condizioni per decidere nel merito la sentenza impugnata va cassata con rinvio, in relazione ai motivi accolti, alla Corte d’Appello di Messina, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16
- ricorrente -
contro EO TA, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO COSIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 255/2022 della CORTE D'APPELLO di CA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 1011/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato CONCETTA CURRAO;
udito l'avvocato ROBERTO COSIO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 255 del 2022, ha accolto il reclamo proposto da AN 3 ME, dirigente medico presso il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania (già Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” di Catania), nei confronti della suddetta Azienda, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza con cui era stata rigettata l’impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato all’opponente il 3 maggio 2017. 2. Detto provvedimento concludeva il procedimento disciplinare e irrogava (si v. pag. 5 del controricorso, nonché licenziamento senza preavviso del 3 maggio 2017 allegato al ricorso PCT, fascicoli gradi di merito) la sanzione del licenziamento senza preavviso atteso che: «L'istruttoria del presente procedimento ha messo in luce un comportamento ascrivibile al dott. ME non conforme al profilo di dirigente medico di ruolo rivestito dal 1° settembre 1989, in quanto lo stesso, ha di certo consapevolmente agito in violazione della normativa vigente in materia di conflitto di interessi (art.
6-bis, della legge n. 241 del 1990, in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR n. 62 del 16 aprile 2013), che vieta ai dipendenti pubblici di avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza». 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Azienda prospettando cinque motivi di ricorso. 4. Resiste con controricorso il lavoratore. 4 5. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, confermate nella discussione in udienza pubblica, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è prospettato error in procedendo. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., vizio di “ultrapetizione” per erronea interpretazione dell’impugnazione e dell’ambito del devoluto, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe deciso la controversia sulla base di una eccezione non formulata e non devoluta con il reclamo, su cui si era formato giudicato interno. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Nullità della sentenza per motivazione apparente. Assume la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe pronunciato su una questione diversa da quella devoluta con il reclamo, e sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, omettendo valutazioni sulla fattispecie concreta. 3. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati, e pertanto devono essere rigettati. 5 Come questa Corte ha più volte affermato, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (si v., Cass., n. 12207 del 2017, n. 24783 del 2018, n. 10760 del 2019). Nella specie, in ragione del devolutum, non è ravvisabile giudicato interno, mancando le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. In ordine ai profili di censura relativi a vizi della motivazione, in cui si sostanziano le ulteriori censure proposte con i motivi in esame, anche se diversamente rubricati, si osserva che la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360, cod. proc. civ., comma 1, n. 5, come sostituito dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa 6 un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360, cod. proc. civ, comma 1, n. 5 come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 cpc, comma 1, n. 5, disposta dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. 7 Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360, cod. proc. civ., comma 1, n. 5, ad opera del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132, cod. proc. civ., richiamato nel secondo motivo di ricorso, che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perché la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. MA di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”. Ciò nella fattispecie in esame non è ravvisabile, atteso che la Corte d’Appello ha esposto l’iter logico argomentativo posto a fondamento della decisione. Pertanto, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta). 8 Resta fermo il vaglio sulla correttezza della motivazione della decisione, qualora la stessa venga censurata ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché la deducibilità del vizio di omesso esame, che va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Deduce l’Azienda, che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare tutti i fatti integranti la condotta disciplinare, affermando che “la violazione della disposizione di cui all’art. 6, comma 2, consente l’applicazione della sanzione espulsiva solo in ipotesi di recidiva ed esclusi peraltro i conflitti potenziali (art. 16 del dPR n. 62 del 2013), e pervenendo ad una erronea statuizione. 5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 16 del dPR n. 62 del 2013, e dell’art. 8, comma 11, lettere b) ed f) del CCNL Dirigenza medica e veterinaria del 6 maggio 2010, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Prospetta la ricorrente che l'interpretazione della Corte d’Appello si pone in violazione dei canoni ermeneutici 9 dell’interpretazione letterale e sistematica e della giurisprudenza di legittimità. Erroneamente, la Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 8, comma 11, lettere b) ed f), del citato CCNL, ritenendo necessaria, ai sensi dell’art. 16 del dPR cit., una specifica clausola del contratto collettivo che preveda ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del Codice di comportamento. Nessuna norma prescriveva la necessità di una clausola specifica del contratto collettivo. Al contrario, l’articolo 16 del dPR cit. prevede esclusivamente la facoltà dei Contratti collettivi di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del Codice. Altro errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello riguarda l'interpretazione dell'articolo 6, comma 2, del dPR. Ed invero, il provvedimento espulsivo era stato adottato in materia di astensione e conflitto di interessi, ovvero ai sensi dell’art.
6-bis della legge n. 241 del 1990 in correlazione con gli artt. 3, 6 e 7 del dPR, nonché ai sensi del CCNL. 6. Il terzo e il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. 6.1. Gli stessi sono fondati. 6.2. Come ricorda la Corte d’Appello la contestazione disciplinare mutuava dall’informativa trasmessa all’Azienda dalla Procura della Repubblica presso il 10 Tribunale di Catania;
in considerazione della gravità dei fatti oggetto del procedimento penale l’Ufficio aveva contestato l’addebito e avviato il procedimento disciplinare. Nel provvedimento espulsivo del 3 maggio 2017 (documento n. 10 del fascicolo di merito, allegato al ricorso PCT, fascicoli del merito), si legge che «è emerso, in particolare dal contenuto dell'informativa sull'esercizio dell'azione penale trasmessa dal GIP, “con assoluta evidenza e senza margini di dubbio, come il dott. ME non abbia mai dichiarato, né verbalmente né per iscritto, la sussistenza di rapporti finanziari suoi e della propria moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti alla sua professione. Infatti, in particolare, non ha segnalato il possesso di quote societarie della clinica privata “Le Ciminiere” e che la propria moglie fosse a sua volta titolare di quote societarie della clinica privata “Delta”. Pertanto, si concretizza la fattispecie del conflitto di interessi (…)». L’UPD, quindi concludeva che «“l 'istruttoria del presente procedimento ha messo in luce un comportamento ascrivibile al dott. ME non conforme al profilo di dirigente medico di ruolo rivestito dal 1° settembre 1989, in quanto lo stesso, ha di certo consapevolmente agito in totale violazione della normativa vigente in materia di conflitto di interessi (art.
6-bis della legge 241 del 1990 in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR numero 62 del 16 aprile 2013), che vieta i dipendenti pubblici lei, direttamente o per interposta 11 persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto delle attività della pubblica amministrazione di appartenenza». Pertanto, l’UPD «vista la normativa vigente in materia di “conflitto di interessi”: art.
6-bis della legge n. 241 del 1990, in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR n. 62 del 2013, che vieta ai dipendenti pubblici di avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto dell'attività dell'amministrazione pubblica di appartenenza;
visto l'articolo 8, comma 11, lett. b) ed f) del CCNL, della dirigenza medico veterinaria del 6 maggio 2010, che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ”gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina prevista dall'articolo 10… e” “per atti e comportamenti non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”» irrogava il licenziamento disciplinare senza preavviso. 6.3. La Corte d’Appello, nell’accogliere il reclamo solo quanto al quarto motivo, dopo aver richiamato la motivazione della sentenza del Tribunale con riferimento alla giusta causa, ed aver riportato alcuni passi della sentenza Cass., n. 22683 del 2018, ha affermato che: «(…) 12 il provvedimento espulsivo è stato viceversa erogato, come dianzi evidenziato, per non avere il ME “mai dichiarato, né verbalmente né per iscritto, la sussistenza di rapporti finanziari suoi e della propria moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti alla sua professione” e per avere “di certo consapevolmente agito in totale violazione della normativa vigente in materia di conflitto di interessi” (art.
6-bis della legge n. 241 del 1990 in correlazione con gli artt. 3, 6 e 7 del dPR n. 62 del 2013), che vieta ai pubblici dipendenti di avere, direttamente o per interposta a persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei soggetti nei settori oggetto delle attività della Pubblica Amministrazione di appartenenza». Ha quindi statuito che «(…) la violazione della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, (del dPR n. 62 del 2013) consente l'applicazione della sanzione espulsiva solo in ipotesi di recidiva ed esclusi peraltro i conflitti meramente potenziali (art. 16 dPR). Né, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria, potrebbe soccorrere l'articolo 8, comma 11, lettere b) ed f), del CCNL, essendo necessaria piuttosto, pena, tra l'altro, la violazione del sancito principio del rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, una specifica clausola del contratto collettivo che preveda “ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione a tipologia di violazione del presente codice”». 13 6.4. La Corte d'Appello quindi, in conclusione, oltre ogni altra questione assorbita, ha affermato che «la mera violazione della normativa in materia di conflitto di interessi, consistita nella specie nell'accertata omessa dichiarazione della “sussistenza dei rapporti finanziari” propri o della moglie “con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti” la professione, non consente di ritenere integrata la giusta causa del licenziamento». 6.5. La Corte d’Appello erroneamente ha escluso che nella fattispecie in esame potessero trovare applicazione le disposizioni del CCNL dirigenza medica, 6 maggio 2010, sulla responsabilità disciplinare, sul licenziamento per giusta causa, in relazione all’art. 2119, cod. civ., richiamate nell’atto di recesso del 3 maggio 2017. Il giudice del reclamo erroneamente assume come disciplina legale delle sanzioni irrogabili il solo comma 2 dell’art. 16, del dPR n. 62 del 2013, per il quale, comunque, a differenza di quanto afferma il giudice di secondo grado, ciò che rileva è il conflitto che in astratto (potenziale) può verificarsi e che è, di contro, ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione (Cass., n. 22638 del 2018, punto 37. La stessa sentenza di legittimità al punto 38, afferma quindi che «le prospettazioni difensive (…) che il d.P.R. n. 62 del 2013, art. 16, comma 2, esclude espressamente che per i conflitti meramente potenziali 14 l'Ente pubblico possa adottare sanzioni espulsive sono infondate»). 6.6. Nell’interpretare tale disposizione occorre fare applicazione del criterio cardine dell’interpretazione della legge in generale come definito dall’art. 12 delle preleggi, secondo cui “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” (Cass., S.U., n. 23051 del 2022). L'art. 16 cit. al comma 2, stabilisce al primo periodo che “Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza”. Al secondo periodo, per quanto d’interesse, prevede “Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni”. Il terzo periodo dell’art. 16, comma 2, cit., sancisce che “La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali (…)”. 15 Il quarto periodo conclude il comma 2 dell’art. 16 stabilendo che “I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice”. 6.7. Il richiamato art. 16, quindi, con norme di chiusura, fa salvi "la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi" (comma 3) e "gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi" (comma 4). 6.8. Nella fattispecie in esame il licenziamento dedotto in giudizio è stato fondato sull’art. 2119, cod. civ., in ragione della violazione dell’art.
6-bis della legge n. 241 del 1990 (che regola l’obbligo di astensione in presenza di conflitto di interessi) e non delle sole norme del dPR n. 62 del 2013, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 16, comma 2, del medesimo dPR, di talchè come previsto dall’art. 16, commi 3 e 4, del citato dPR, nella specie, restano salve le disposizioni della contrattazione collettiva del Comparto in materia di licenziamento per giusta causa, in relazione all’art. 2119, cod. civ. (nella specie, l’art. 8, comma 11, punto 2, lettere b ed f, del CCNL Dirigenza medica-veterinaria del 6 maggio 2010, indicato nel licenziamento del 3 maggio 2017). La stessa Corte d’Appello, nel rigettare il primo motivo del reclamo (punto 1.1. dei Motivi della decisione, sentenza Corte di appello), ha confermato che anche il conflitto di interessi e la conseguente violazione 16 dell’obbligo di astensione dovevano considerarsi oggetto di specifica contestazione da parte dell’Azienda. 7. La Corte, accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito – visto il rinvio - il quinto motivo con cui la ricorrente chiede in ragione della fondatezza del ricorso la rifusione delle spese per tutti i gradi di giudizio. Non sussistendo le condizioni per decidere nel merito la sentenza impugnata va cassata con rinvio, in relazione ai motivi accolti, alla Corte d’Appello di Messina, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16