Articolo 11 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1907
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Versione
1 gennaio 1925
Art. 11.

Sulla cassa sovvenzioni vengono concessi assegni vitalizi nelle proporzioni seguenti:

a) uno su quindici, agl'impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermita' o per eta' avanzata senza aver diritto a pensione;

b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;

c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato morti in attivita' di servizio;

d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato morti in pensione, purche' il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilita', in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attivita'. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'ultimo comma dell' art. 11 della legge 22 luglio 1906, numero 623 , e' modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni anche le vedove e gli orfani (figli minorenni e figlie nubili, anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per eta' avanzata, o per infermita', senza aver diritto a pensione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1925